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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele
D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13198 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità ex art. 2051 c.c. vertente TRA
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , nella qualità di eredi della sig.ra Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi, giusta procura alle liti versata in atti, Persona_1 dall'avv. Francesca Vitale, presso il cui studio sito in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 27/33 hanno eletto domicilio;
- ATTRICE – CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Irene Iacovella, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio del 25.05.2020 con repertorio n. 65378 e con Persona_2 domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura Municipale di Napoli al Palazzo S. Giacomo;
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, reietta e disattesa ogni contraria istanza: A) Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per non aver Controparte_1 adempiuto ai necessari doveri di vigilanza, manutenzione e custodia, in violazione degli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c. nella determinazione delle lesioni patite dalla Sig.ra
[...]
in data 15/11/2007; Per_1
B) Condannare il in persona del sindaco p.t., al risarcimento delle Controparte_1 lesioni personali patite dalla Sig.ra che si quantificano nei limiti di € Persona_1
52.000,00, compresi interessi e rivalutazione, dall'evento al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A e C.P.A con attribuzione ex art.93 c.p.c. al procuratore antistatario”;
Parte convenuta: “1. in via preliminare, rigettare la domanda per intervenuta prescrizione;
2. dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice;
3. rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
4. in via gradata e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, riconoscere il concorso di colpa di parte attrice nella produzione dell'evento dannoso, ex art. 1227 c.c.; 5. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli eredi della sig.ra citavano dinnanzi a questo Giudice il Persona_1 Controparte_1 chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità del predetto ente in ordine all'incidente verificatosi il 10.05.2021, alle ore 12.30 circa, in Napoli sulla via Sopramuro al Lavinaio. A sostegno della domanda gli attori riferivano che la loro dante causa era caduta a terra a causa di una buca presente sul manto stradale non visibile e non segnalata e che, a causa di tale accadimento, era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Loreto Nuovo” di Napoli, ove le era stata diagnosticata la frattura scomposta del femore. Gli attori pertanto, chiedevano il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e no, subiti dalla loro dante causa, quantificati in misura di € 32.545,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Si costituiva in giudizio il eccependo in via preliminare la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione ex art. 164, IV comma c.p.c., nonché la prescrizione del diritto degli attori, ritenendo ormai ampiamente trascorso il termine previsto. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda avversaria per infondatezza del fatto storico come dedotto in citazione. In subordine, eccepiva l'esimente del caso fortuito ed in ogni caso il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., atteso che la sig.ra era caduta a causa del comportamento incauto ed Persona_1 imprudente da lei assunto.
2 All'udienza del 22.10.2021, letto l'art. 164 c.p.c. veniva fissato il termine del 30.11.2021 per l'integrazione dell'atto di citazione, carente dell'indicazione delle generalità dei soggetti istanti in qualità di eredi, dell'indicazione precisa del luogo dell'incidente e dell'elemento di pericolo. Successivamente, all'udienza del 24.12.2021, lette le note integrative, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. veniva fissata l'udienza del 02.12.2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Istruita tramite l'escussione di un teste di parte attrice e tramite l'espletamento di consulenza medico-legale, all'udienza ex art. 281 sexies cpc del 07.02.2025 la causa veniva assegnata a sentenza.
*****
La domanda attorea è infondata e pertanto va rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
Controparte_1
Premesso che l'incidente si verificò, secondo prospettazione degli attori, il 15.11.2007, dall'esame degli atti del fascicolo è emerso che al convenuto ente sono state inviate lettere idonee ad interrompere il corso della prescrizione e, pertanto, l'eccezione sollevata è infondata e va rigettata.
La domanda proposta, relativa ad un incidente avvenuto a Napoli sulla pubblica via va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell'ente comunale in relazione al bene produttivo di danno. Trattasi, quindi, di domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., giacché cagionato dalla cosa di per sé sola considerata.
L'art. 2051 c.c. pone un addebito di responsabilità oggettiva, fatta salva la prova del caso fortuito, in capo a colui il quale abbia la custodia del bene dannoso che, quindi, in tale qualità, deve rispondere dei danni arrecati dal bene sul quale dovrebbe esercitare la vigilanza e la manutenzione. Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. “è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il
3 potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore” (Cass. Civ. sent. n. 15096/2013).
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5, R.D. n. 2506/1923, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbiano omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (Cass. civ. sent. n. 4495/2011; sent. n. 8157/09).
Nel riparto dell'onere della prova il danneggiato non è esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. Civ. ord. n. 5910 del 11.03.2011; Cass. Civ. sent. n. 7125 del 21.03.2023). L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (Cass. civ. ord. n. 11526 del 11.05.2017).
Ove tale nesso causale sia stato dimostrato, la condotta del danneggiato rileva
“nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (cfr. Cass. civ. sent. n. 4035 del 16.02.2021).
Un comportamento negligente e disattento da parte del danneggiato non integra fortuito nei termini anzidetti. Difatti, “la eterogeneità tra i concetti di negligenza della vittima e di imprevedibilità della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è
4 un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile” (cfr. Cass. civ. sent. n. 25837/2017).
La mera disattenzione della vittima, costituendo condotta prevedibile, quindi, non può assurgere a casa esclusiva del danno, tale da escludere la responsabilità del custode, la quale è integrata nel solo caso in cui la condotta della vittima sia stata imprevedibile, ovvero eccezionale ed inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (Cass. civ. sent. n. 25837/2017; sent. n. 4035/2021). Se la condotta della vittima, invece, non sarà imprevedibile, bensì distratta o disattenta, ciò potrà comportare una riduzione del risarcimento, sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate – ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c. -, sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza – ai sensi dell'art. 1227, II comma c.c. – ove sia stata tempestivamente spiegata eccezione sul punto.
Fatte queste premesse di ordine concettuale e passando all'esame delle risultanze istruttorie, con la prova testimoniale raccolta non è stata provata la domanda.
La deposizione dell'unico teste escusso non ha confermato il verificarsi della caduta secondo le modalità descritte in citazione e meglio precisate nella nota integrativa del 10.10.2021 e nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., essendo infatti molteplici gli elementi emersi che dimostrano che quanto narrato dal teste è inidoneo a provare quanto assunto dagli attori.
In particolare, il testimone , escusso all'udienza del 19.09.2023, Testimone_1 ha riferito: “Ero presente il giorno in cui la sig.ra si infortunò. Era il mese di Per_1 ottobre del 2007. Sono passati più di quindici anni, quindi non ricordo con precisione la data, forse ed il 10, forse il 15, forse il 20 ottobre ma non sono certo. Era un giorno infrasettimanale. L'incidente si verificò in tarda mattinata, fra le ore 10:30 e le ore 12:00, adesso non ricordo bene. Ero con mia suocera e la stavo accompagnando a fare la spesa ed eravamo in una via che noi chiamiamo via Sopramuro che si trovava nei pressi di casa di mia suocera, che abitava a vico Barrettari, poco più avanti. All'epoca abitavo anche io lì. Eravamo noi due da soli. Mia suocera, mentre stavamo camminando sulla strada, che è priva di marciapiede, fra le bancarelle, cadde a terra perché c'era una buca a terra. Mancavano dei pezzi di basolato nel punto in cui mia suocera cadde e c'erano anche dei basoli sconnessi. I basoli di rivestimento della strada non hanno misura né forma omogenea. C'era mancanza di basoli per una lunghezza di cinquanta o sessanta
5 centimetri ed una profondità di sette o otto centimetri lì dove mia suocera cadde. Non ricordo il modo in cui mia suocera cadde, se in avanti, all'indietro o di fianco. Ricordo solo di averla vista a terra di lato, non ricordo su quale fianco. Dopo essere caduta non riusciva a camminare. Chiamammo l'autoambulanza, che arrivò dopo circa mezz'ora. La condusse all'ospedale Loreto Mare. Io raggiunsi l'ospedale a piedi, perché è poco distante dal punto in cui si verificò la caduta. In ospedale ricordo che le venne diagnosticata una frattura al bacino. Fu mia moglie a riferirmi della frattura, giacché fu Parte_1 prima necessario effettuare una radiografia. Io non attesi l'esito dell'esame, me ne andai via prima dall'ospedale. Ricordo che mia suocera aveva contusioni ed ematomi sul corpo, credo che gli stessi siano stati indicati nel referto di pronto soccorso. Il tratto di strada sul quale si verificò la caduta aveva andamento rettilineo. La strada dove si verificò la caduta era frequentata da molte persone, era praticamente un mercatino. Non vi erano segnalazioni della presenza della buca”.
Orbene, un primo elemento sintomatico della scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese lo si trae dal fatto che lo stesso teste ha dichiarato di non ricordare il modo in cui cadde a terra la suocera, ma di averla vista a terra.
Un secondo elemento di contrasto si ravvisa in merito alla descrizione della strada offerta dal teste, il quale ha dichiarato che il tratto di strada su cui avvenne l'incidente aveva andamento rettilineo, mentre gli attori, nella memoria integrativa, hanno riferito che il tratto di strada dissestata “presentava un tratto curvilineo”.
In ogni caso, dall'istruttoria espletata è emerso che la buca presente sul manto stradale aveva una dimensione di circa 50/60 cm d larghezza per 7/8 cm di profondità e perciò ben visibile secondo l'ordinaria diligenza.
Le risultanze istruttorie non hanno quindi confermato che l'attrice cadde proprio a causa di una buca creata dalla mancanza di alcuni basoli di copertura del manto stradale, così come dedotto nella memoria integrativa del 25.11.2021.
Difatti, la descrizione dell'evento offerta dal teste diverge da quella di parte attrice e non consente di provare con certezza quanto dedotto dagli attori;
lo stesso teste, infatti, nel corso della propria deposizione, ha riferito più e più volte di “non ricordare bene”.
In conclusione, non essendo emersa dall'esame della testimonianza raccolta una descrizione dettagliata dello stato dei luoghi e una descrizione completa della dinamica del sinistro, ne consegue che tali divergenze e contraddizioni
6 avvalorano il giudizio di mancanza di prova della sussistenza del nesso di causalità fra lo stato pericoloso del bene in custodia e il danno lamentato.
La domanda di parta attrice deve essere perciò rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e riconoscendo i compensi in misura minima, stante l'assenza di difese complesse per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 17.06.2024 (cfr. Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 13198/2021 R.G.A.C. pendente tra Parte_3
+ altri, in qualità di eredi della sig.ra , contro il
[...] Persona_1 [...]
ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
a) rigetta la domanda attrice;
b) condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in favore del in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in misura pari ad € 460,00 fase di studio, € 389,00 fase introduttiva del giudizio, € 840,00 fase istruttoria, € 851,00 fase decisionale, e così in totale la somma di € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Napoli, 01.04.2025.
Il Giudice
(dott. Michele D'Auria)
7
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele
D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13198 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità ex art. 2051 c.c. vertente TRA
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , nella qualità di eredi della sig.ra Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi, giusta procura alle liti versata in atti, Persona_1 dall'avv. Francesca Vitale, presso il cui studio sito in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 27/33 hanno eletto domicilio;
- ATTRICE – CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Irene Iacovella, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio del 25.05.2020 con repertorio n. 65378 e con Persona_2 domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura Municipale di Napoli al Palazzo S. Giacomo;
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, reietta e disattesa ogni contraria istanza: A) Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per non aver Controparte_1 adempiuto ai necessari doveri di vigilanza, manutenzione e custodia, in violazione degli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c. nella determinazione delle lesioni patite dalla Sig.ra
[...]
in data 15/11/2007; Per_1
B) Condannare il in persona del sindaco p.t., al risarcimento delle Controparte_1 lesioni personali patite dalla Sig.ra che si quantificano nei limiti di € Persona_1
52.000,00, compresi interessi e rivalutazione, dall'evento al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A e C.P.A con attribuzione ex art.93 c.p.c. al procuratore antistatario”;
Parte convenuta: “1. in via preliminare, rigettare la domanda per intervenuta prescrizione;
2. dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice;
3. rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
4. in via gradata e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, riconoscere il concorso di colpa di parte attrice nella produzione dell'evento dannoso, ex art. 1227 c.c.; 5. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli eredi della sig.ra citavano dinnanzi a questo Giudice il Persona_1 Controparte_1 chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità del predetto ente in ordine all'incidente verificatosi il 10.05.2021, alle ore 12.30 circa, in Napoli sulla via Sopramuro al Lavinaio. A sostegno della domanda gli attori riferivano che la loro dante causa era caduta a terra a causa di una buca presente sul manto stradale non visibile e non segnalata e che, a causa di tale accadimento, era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Loreto Nuovo” di Napoli, ove le era stata diagnosticata la frattura scomposta del femore. Gli attori pertanto, chiedevano il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e no, subiti dalla loro dante causa, quantificati in misura di € 32.545,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Si costituiva in giudizio il eccependo in via preliminare la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione ex art. 164, IV comma c.p.c., nonché la prescrizione del diritto degli attori, ritenendo ormai ampiamente trascorso il termine previsto. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda avversaria per infondatezza del fatto storico come dedotto in citazione. In subordine, eccepiva l'esimente del caso fortuito ed in ogni caso il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., atteso che la sig.ra era caduta a causa del comportamento incauto ed Persona_1 imprudente da lei assunto.
2 All'udienza del 22.10.2021, letto l'art. 164 c.p.c. veniva fissato il termine del 30.11.2021 per l'integrazione dell'atto di citazione, carente dell'indicazione delle generalità dei soggetti istanti in qualità di eredi, dell'indicazione precisa del luogo dell'incidente e dell'elemento di pericolo. Successivamente, all'udienza del 24.12.2021, lette le note integrative, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. veniva fissata l'udienza del 02.12.2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Istruita tramite l'escussione di un teste di parte attrice e tramite l'espletamento di consulenza medico-legale, all'udienza ex art. 281 sexies cpc del 07.02.2025 la causa veniva assegnata a sentenza.
*****
La domanda attorea è infondata e pertanto va rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
Controparte_1
Premesso che l'incidente si verificò, secondo prospettazione degli attori, il 15.11.2007, dall'esame degli atti del fascicolo è emerso che al convenuto ente sono state inviate lettere idonee ad interrompere il corso della prescrizione e, pertanto, l'eccezione sollevata è infondata e va rigettata.
La domanda proposta, relativa ad un incidente avvenuto a Napoli sulla pubblica via va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell'ente comunale in relazione al bene produttivo di danno. Trattasi, quindi, di domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., giacché cagionato dalla cosa di per sé sola considerata.
L'art. 2051 c.c. pone un addebito di responsabilità oggettiva, fatta salva la prova del caso fortuito, in capo a colui il quale abbia la custodia del bene dannoso che, quindi, in tale qualità, deve rispondere dei danni arrecati dal bene sul quale dovrebbe esercitare la vigilanza e la manutenzione. Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. “è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il
3 potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore” (Cass. Civ. sent. n. 15096/2013).
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5, R.D. n. 2506/1923, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbiano omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (Cass. civ. sent. n. 4495/2011; sent. n. 8157/09).
Nel riparto dell'onere della prova il danneggiato non è esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. Civ. ord. n. 5910 del 11.03.2011; Cass. Civ. sent. n. 7125 del 21.03.2023). L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (Cass. civ. ord. n. 11526 del 11.05.2017).
Ove tale nesso causale sia stato dimostrato, la condotta del danneggiato rileva
“nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (cfr. Cass. civ. sent. n. 4035 del 16.02.2021).
Un comportamento negligente e disattento da parte del danneggiato non integra fortuito nei termini anzidetti. Difatti, “la eterogeneità tra i concetti di negligenza della vittima e di imprevedibilità della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è
4 un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile” (cfr. Cass. civ. sent. n. 25837/2017).
La mera disattenzione della vittima, costituendo condotta prevedibile, quindi, non può assurgere a casa esclusiva del danno, tale da escludere la responsabilità del custode, la quale è integrata nel solo caso in cui la condotta della vittima sia stata imprevedibile, ovvero eccezionale ed inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (Cass. civ. sent. n. 25837/2017; sent. n. 4035/2021). Se la condotta della vittima, invece, non sarà imprevedibile, bensì distratta o disattenta, ciò potrà comportare una riduzione del risarcimento, sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate – ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c. -, sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza – ai sensi dell'art. 1227, II comma c.c. – ove sia stata tempestivamente spiegata eccezione sul punto.
Fatte queste premesse di ordine concettuale e passando all'esame delle risultanze istruttorie, con la prova testimoniale raccolta non è stata provata la domanda.
La deposizione dell'unico teste escusso non ha confermato il verificarsi della caduta secondo le modalità descritte in citazione e meglio precisate nella nota integrativa del 10.10.2021 e nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., essendo infatti molteplici gli elementi emersi che dimostrano che quanto narrato dal teste è inidoneo a provare quanto assunto dagli attori.
In particolare, il testimone , escusso all'udienza del 19.09.2023, Testimone_1 ha riferito: “Ero presente il giorno in cui la sig.ra si infortunò. Era il mese di Per_1 ottobre del 2007. Sono passati più di quindici anni, quindi non ricordo con precisione la data, forse ed il 10, forse il 15, forse il 20 ottobre ma non sono certo. Era un giorno infrasettimanale. L'incidente si verificò in tarda mattinata, fra le ore 10:30 e le ore 12:00, adesso non ricordo bene. Ero con mia suocera e la stavo accompagnando a fare la spesa ed eravamo in una via che noi chiamiamo via Sopramuro che si trovava nei pressi di casa di mia suocera, che abitava a vico Barrettari, poco più avanti. All'epoca abitavo anche io lì. Eravamo noi due da soli. Mia suocera, mentre stavamo camminando sulla strada, che è priva di marciapiede, fra le bancarelle, cadde a terra perché c'era una buca a terra. Mancavano dei pezzi di basolato nel punto in cui mia suocera cadde e c'erano anche dei basoli sconnessi. I basoli di rivestimento della strada non hanno misura né forma omogenea. C'era mancanza di basoli per una lunghezza di cinquanta o sessanta
5 centimetri ed una profondità di sette o otto centimetri lì dove mia suocera cadde. Non ricordo il modo in cui mia suocera cadde, se in avanti, all'indietro o di fianco. Ricordo solo di averla vista a terra di lato, non ricordo su quale fianco. Dopo essere caduta non riusciva a camminare. Chiamammo l'autoambulanza, che arrivò dopo circa mezz'ora. La condusse all'ospedale Loreto Mare. Io raggiunsi l'ospedale a piedi, perché è poco distante dal punto in cui si verificò la caduta. In ospedale ricordo che le venne diagnosticata una frattura al bacino. Fu mia moglie a riferirmi della frattura, giacché fu Parte_1 prima necessario effettuare una radiografia. Io non attesi l'esito dell'esame, me ne andai via prima dall'ospedale. Ricordo che mia suocera aveva contusioni ed ematomi sul corpo, credo che gli stessi siano stati indicati nel referto di pronto soccorso. Il tratto di strada sul quale si verificò la caduta aveva andamento rettilineo. La strada dove si verificò la caduta era frequentata da molte persone, era praticamente un mercatino. Non vi erano segnalazioni della presenza della buca”.
Orbene, un primo elemento sintomatico della scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese lo si trae dal fatto che lo stesso teste ha dichiarato di non ricordare il modo in cui cadde a terra la suocera, ma di averla vista a terra.
Un secondo elemento di contrasto si ravvisa in merito alla descrizione della strada offerta dal teste, il quale ha dichiarato che il tratto di strada su cui avvenne l'incidente aveva andamento rettilineo, mentre gli attori, nella memoria integrativa, hanno riferito che il tratto di strada dissestata “presentava un tratto curvilineo”.
In ogni caso, dall'istruttoria espletata è emerso che la buca presente sul manto stradale aveva una dimensione di circa 50/60 cm d larghezza per 7/8 cm di profondità e perciò ben visibile secondo l'ordinaria diligenza.
Le risultanze istruttorie non hanno quindi confermato che l'attrice cadde proprio a causa di una buca creata dalla mancanza di alcuni basoli di copertura del manto stradale, così come dedotto nella memoria integrativa del 25.11.2021.
Difatti, la descrizione dell'evento offerta dal teste diverge da quella di parte attrice e non consente di provare con certezza quanto dedotto dagli attori;
lo stesso teste, infatti, nel corso della propria deposizione, ha riferito più e più volte di “non ricordare bene”.
In conclusione, non essendo emersa dall'esame della testimonianza raccolta una descrizione dettagliata dello stato dei luoghi e una descrizione completa della dinamica del sinistro, ne consegue che tali divergenze e contraddizioni
6 avvalorano il giudizio di mancanza di prova della sussistenza del nesso di causalità fra lo stato pericoloso del bene in custodia e il danno lamentato.
La domanda di parta attrice deve essere perciò rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e riconoscendo i compensi in misura minima, stante l'assenza di difese complesse per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 17.06.2024 (cfr. Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 13198/2021 R.G.A.C. pendente tra Parte_3
+ altri, in qualità di eredi della sig.ra , contro il
[...] Persona_1 [...]
ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
a) rigetta la domanda attrice;
b) condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in favore del in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in misura pari ad € 460,00 fase di studio, € 389,00 fase introduttiva del giudizio, € 840,00 fase istruttoria, € 851,00 fase decisionale, e così in totale la somma di € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Napoli, 01.04.2025.
Il Giudice
(dott. Michele D'Auria)
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