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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 7172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7172 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5182/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
dott. Anna RI PAGLIARI Presidente
dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in sede di rinvio, iscritto al n. R.G. 5182/2023, trattenuto in decisione all'udienza del 17 aprile 2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
( , elettivamente domiciliata in Roma, via F. Iorini 8-10, presso lo C.F._1
studio del procuratore, avv. Antonella CACOPARDO, che la rappresenta e difende per delega allegata al ricorso in riassunzione
APPELLANTE in RIASSUNZIONE
E
1 nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma, via F. Cesi 72, presso lo studio del procuratore, avv.
ST RI RO, che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO in RIASSUNZIONE
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n° 18006/2023, pubblicata il 22 giugno 2023, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n° 759/20 il Tribunale di Roma dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il 4 giugno 2002 in Thailandia tra e Controparte_1 [...]
dichiarava inoltre l'inammissibilità della domanda proposta da Persona_1
quest'ultima per sentirsi riconoscere un assegno divorzile, sottolineando che la convenuta si era costituita tardivamente rispetto al termine a ciò assegnatole.
Con sentenza n° 7154/21 la Corte d'Appello di Roma, nel contraddittorio con il respingeva l'appello proposto da e osservava CP_1 Persona_1
che, nel caso di specie, il Presidente aveva concesso alla convenuta termine di venti giorni liberi antecedenti l'udienza ai sensi degli art. 166 e 167 c.p.c. e 4, comma 10 della legge n°
898/70, considerando tale statuizione come presa a maggior garanzia per tutte le parti del giudizio;
aveva inoltre ritenuto inconferente il richiamo fatto dall'appellante all'art. 152
c.p.c., sottolineando che si trattava di norma che prevedeva il divieto per i giudici di concedere termini definendoli perentori allorquando ciò non era previsto dalla legge;
ribadiva infine che il rinvio della prima udienza di comparizione delle parti era avvenuto
2 d'ufficio e non ai sensi del 5° comma dell'art. 168 bis c.p.c. e che di conseguenza la tempestività della costituzione doveva essere valutata in relazione alla data indicata nell'ordinanza presidenziale.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione , Persona_1
affidato a due motivi;
resisteva con controricorso Controparte_1
Con ordinanza n° 18006/23, depositata il 22 giugno 2023, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da Persona_1
dichiarando assorbito il secondo, e cassato la sentenza n° 7154/2021 della Corte di
Appello di Roma, cui ha rimesso il giudizio per un nuovo esame della causa e per l'applicazione del principio da essa enunciato in tema di termini di costituzione della parte dinanzi al giudice istruttore e alla natura di tali termini.
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2023 ha riassunto Persona_1
dinanzi a questa Corte il giudizio, chiedendo che, in applicazione di quanto affermato dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio, venissero accolti i motivi di appello da lei proposti e fosse riconosciuto in suo favore un assegno divorzile di euro 1.500,00 mensili
- o, in via subordinata, nella diversa misura ritenuta di giustizia – a decorrere dalla data della sua domanda.
Con decreto presidenziale del 23 novembre 2023, depositato il 12 dicembre 2023, sono stati assegnati i termini per il deposito di memorie, documenti e repliche e fissata al 17 aprile 2025 l'udienza di prima comparizione delle parti.
Con comparsa depositata il 15 novembre 2024 si è costituito che ha Controparte_1
contestato l'avverso atto di riassunzione, di cui ha chiesto il rigetto, eccependone in via preliminare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Con atto del 10 aprile 2025 il Procuratore Generale ha sottolineato che il procedimento non riguardava soggetti minorenni e ha dichiarato di non poter avanzare alcun rilievo al riguardo.
3 Con decreto presidenziale del 17 marzo 2025, depositato il 18 marzo 2025, è stato disposto che l'udienza del 17 aprile 2025, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato che il presente giudizio è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. nei limiti e in relazione alla portata dell'ordinanza n° 18006/23 con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza n° 7154/2021 della sezione persone e famiglia della Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per l'applicazione del principio di diritto affermato nell'indicata ordinanza. Va quindi in proposito specificato che, come noto, la sentenza di cassazione vincola il giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Di conseguenza i limiti del giudizio di rinvio non sono solo quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidedum, prendendo nuove conclusioni, ma anche quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, di modo che neppure le questioni conoscibili d'ufficio che non siano state rilevate dalla Suprema Corte possono essere dedotte o comunque esaminate in sede di rinvio, nel caso in cui il loro esame tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (così per tutte Cass. n° 15952/06, Cass. n° 636/19 e Cass.
n° 14075/02). La costante giurisprudenza di legittimità ha in proposito specificato che la
Corte di Cassazione, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta ma agli effetti della concreta decisione della lite, con la conseguenza che il giudice del rinvio è altresì vincolato al rispetto delle preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione (così le citate Cass. n° 15952/06 e Cass.
n° 14075/02). Sottolinea ancora questo Collegio che dal carattere chiuso del giudizio di rinvio – i cui termini oggettivi non sono più modificabili – deriva la conseguenza che l'atto
4 di riassunzione ha natura di mero atto di impulso processuale (giurisprudenza costante;
vedi per tutte Cass. n° 21961/10, Cass. n° 5149/01 e Cass. n° 1247/04); ne consegue che non può essere proposta (e in ogni caso accolta) in tale fase di giudizio l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. da Controparte_1
eccezione che, proposta anche nel precedente grado di giudizio di appello, è stata comunque implicitamente respinta e superata dalla decisione adottata in quella sede.
Ciò precisato, sottolinea ancora questo collegio che il rinvio è stato disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione con l'indicata ordinanza n° 18006/23 ed è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. per l'applicazione del presente principio di diritto: <…il termine libero costituisce un'eccezione alla regola generale (cfr. Cass. n. 995 del 1969, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 6386 del 2020) in materia di computo dei termini, dettata all'art. 155 cod. proc. civ., secondo cui nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno o l'ora iniziale.
Pertanto, mentre non si computa il dies a quo, deve invece calcolarsi il dies ad quem, il giorno, cioè, nel quale si deve effettuare l'atto sottoposto a termine. Tale regola si applica anche per i termini che decorrono all'indietro, nei quali è da considerare come dies a quo il giorno di partenza (nella specie il 24 ottobre
2017, data dell'udienza di comparizione originariamente fissata davanti al giudice istruttore) del computo
a ritroso, che, quindi, non deve essere calcolato, e come dies ad quem il giorno terminale del computo all'indietro (nella specie da individuarsi nel 4 ottobre 2017, appunto venti giorni prima della data dell'udienza predetta), che pertanto, deve essere conteggiato … >> (così testualmente a pag. 6 della motivazione della citata ordinanza n° 18006/23). Ha quindi osservato il Supremo collegio che nel caso di specie il giudice del merito aveva erroneamente dichiarato tardiva la costituzione di perché avvenuta proprio il 4 ottobre 2017 Persona_1
(ultimo giorno utile in applicazione dell'art. 155 c.p.c.) a nulla rilevando che <… nell'ordinanza presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore, il termine di costituzione assegnato al convenuto fosse stato definito come “libero”…>> poiché rappresentando il termine libero un'eccezione alla regola generale, la eventuale deroga deve essere espressamente sancita dal legislatore, con la conseguenza che, in difetto, si deve ritenere che il computo del termine vada effettuato nel rispetto della regola generale fissata all'art. 155 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n.
6386 del 2020; Cass. n. 8116 del 2013; Cass. n. 2807 del 1997; Cass. n. 4034 del 1992) …>>.
5 Sempre la Suprema Corte di Cassazione, con l'indicata ordinanza, ha poi precisato che era errata l'affermazione, fatta dalla Corte d'Appello nella sua precedente composizione, che la concessione di venti giorni liberi per la costituzione del convenuto aveva comunque rispettato le prescrizioni di legge, avendo garantito la tutela minima prevista dall'art. 166
c.p.c. e avendo anzi riconosciuto un trattamento più favorevole alla difesa della convenuta, che avrebbe avuto a disposizione un periodo maggiore per la sua costituzione: e infatti in tale ipotesi, ovverosia in caso di termine definito libero <<… la parte convenuta avrebbe avuto minori giorni a disposizione per preparare la propria difesa poiché sarebbe stato privato di un giorno rispetto alle previsioni minime dell'art. 166 e 167 cod. proc. civ., con conseguente lesione del suo diritto di difesa, peraltro concretamente realizzatosi proprio per effetto della ritenuta inammissibilità della sua domanda riconvenzionale …>> (così testualmente ancora a pag. 7 della motivazione dell'indicata ordinanza n° 18006/23).
Ciò precisato, nel merito, l'appello originariamente proposto da
[...]
avverso la sentenza n° 7154/21 del Tribunale di Roma – Persona_1
limitatamente alla pronuncia che ha respinto la domanda proposta da quest'ultima per vedersi riconoscere l'assegno divorzile – pur se ammissibile è tuttavia infondato nel merito e, per l'effetto, va rigettato. Lamenta con l'atto di Persona_1
citazione in riassunzione – con cui si richiama ai motivi di appello originariamente proposti
– che erroneamente il Tribunale di Roma non aveva riconosciuto in suo favore l'assegno divorzile. Specifica in particolare l'odierna appellante che tale assegno le spettava per la sua età, perché non economicamente autosufficiente e perché affetta da gravi patologie.
Contesta tale assunto che sottolinea la genericità e l'infondatezza di Controparte_1
tale motivo. L'assunto dell'appellante non può essere condiviso. Come è noto l'assegno divorzile, a seguito della riforma introdotta nel 1987 e in conseguenza dell'intervento chiarificatore espresso tra l'altro dalle S. U. della Cassazione con la sentenza n° 1827/18
<… ha natura composita, in pari misura, assistenziale (qualora la situazione economico – patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o meglio perequativo – compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico – patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizioni di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla
6 realizzazione della vita familiare, con rinunce reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico) nel senso che i criteri previsti dall'art. 5 l. div. (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme al fine di decidere sia l'an della concessione sia al fine di determinare il quantum dell'assegno.>> (così testualmente Cass. S.U. n° 32914/22). Hanno ancora precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n° 32914/22, che < … in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia o meno il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.>> (così testualmente a pag. 16 della motivazione dell'indicata sentenza n° 32914/22). Ciò premesso osserva quindi questa
Corte che per l'attribuzione (e la quantificazione) dell'assegno di divorzio occorre dar rilievo, oltre che alla valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali, soprattutto al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, tenendo altresì conto della durata del matrimonio, delle potenzialità reddituali future e dell'età dell'avente diritto. A fondamento dei criteri così indicati stanno i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo, dovendo inoltre tenersi conto che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi, che possono avere profonde ripercussioni sul rispettivo profilo economico anche dopo la fine del matrimonio. Alla luce dei suddetti principi non vi è dubbio che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di , Persona_1
considerato che non vi è prova di una sperequazione economica poiché la richiedente è stata elusiva sulle proprie condizioni mentre sulle condizioni dell'altro coniuge nulla è dato sapere se non che lo stesso è pensionato;
inoltre il matrimonio è stato di breve durata e all'atto della cessazione della convivenza entrambi si riconoscevano autonomi. In suddetto contesto non vi è prova che la richiedente, nell'arco della breve durata del matrimonio, abbia sacrificato concrete aspettative professionali, né infine che la sua attuale condizione economica derivi da scelte fatte di comune accordo tra le parti. È fatto incontestato che le
7 parti hanno contratto matrimonio a Bangkok il 4 giugno 2002; risulta quindi dall'esame della documentazione depositata da unitamente al ricorso Controparte_1
introduttivo del primo grado del presente giudizio, e segnatamente dalla copia della sentenza n° 1969/16 di parziale riforma della sentenza n° 25602/13 del Tribunale di Roma
– nonché dall'esame di tale ultima sentenza – che al momento della presentazione del ricorso per separazione i due coniugi vivevano già di fatto separati, a partire dal 2006; risulta ancora dall'esame di tali sentenze che nel 2006 i coniugi avevano sottoscritto un
“accordo di divorzio” con il quale avevano stabilito che ciascuno di loro avrebbe autonomamente provveduto al proprio mantenimento, tenendo conto che
[...]
era indubbiamente dotata di capacità lavorativa (avendo svolto Persona_1
attività come hostess, poi come segretaria e quindi come agente di commercio, mentre in
Italia risultava svolgere attività di colf). Osserva quindi questa Corte che l'odierna appellante in riassunzione – dimostratasi in tutti i precedenti gradi di giudizio nonché nel giudizio di separazione reticente riguardo al suo profilo economico - non ha dimostrato né di aver sacrificato le proprie prospettive professionali per aver rinunciato a realistiche occasioni (che la mai ha specificamente indicato), né di Persona_1
aver contribuito alla costruzione del patrimonio familiare;
né le prove da quest'ultima articolate nella sua memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. secondo termine sono utili a dimostrare tale presupposto, essendo tutte dirette a dimostrare esclusivamente il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio;
a ciò deve aggiungersi la considerazione che il risulta pensionato così che non può dirsi accertata una CP_1
sperequazione economica tra le parti;
la durata del matrimonio è stata molto breve e in tale periodo non risulta che abbia sacrificato aspettative Persona_1
professionali o abbia contribuito alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, per come sopra specificato. Tutte queste ragioni determinano il rigetto della domanda proposta dalla richiedente per ottenere il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, essendo del tutto evidente che, nel caso di specie, difettano i presupposti per riconoscere in favore di un assegno divorzile, neppure in Persona_1
via compensativo-perequativa. In ragione di ciò e in riforma dell'impugnata sentenza n°
8 759/2020 va respinta la domanda proposta da per Persona_1
ottenere un assegno divorzile.
Considerato l'esito complessivo della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE
definitivamente pronunciando in sede di rinvio, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
in riforma della sentenza n° 75/20 del Tribunale di Roma, depositata il 14 gennaio 2020, respinge la domanda proposta da per ottenere un assegno Persona_1
divorzile in proprio favore e a carico di;
Controparte_1
compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del presente giudizio;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 3 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna RI PAGLIARI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
dott. Anna RI PAGLIARI Presidente
dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in sede di rinvio, iscritto al n. R.G. 5182/2023, trattenuto in decisione all'udienza del 17 aprile 2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
( , elettivamente domiciliata in Roma, via F. Iorini 8-10, presso lo C.F._1
studio del procuratore, avv. Antonella CACOPARDO, che la rappresenta e difende per delega allegata al ricorso in riassunzione
APPELLANTE in RIASSUNZIONE
E
1 nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma, via F. Cesi 72, presso lo studio del procuratore, avv.
ST RI RO, che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO in RIASSUNZIONE
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n° 18006/2023, pubblicata il 22 giugno 2023, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n° 759/20 il Tribunale di Roma dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il 4 giugno 2002 in Thailandia tra e Controparte_1 [...]
dichiarava inoltre l'inammissibilità della domanda proposta da Persona_1
quest'ultima per sentirsi riconoscere un assegno divorzile, sottolineando che la convenuta si era costituita tardivamente rispetto al termine a ciò assegnatole.
Con sentenza n° 7154/21 la Corte d'Appello di Roma, nel contraddittorio con il respingeva l'appello proposto da e osservava CP_1 Persona_1
che, nel caso di specie, il Presidente aveva concesso alla convenuta termine di venti giorni liberi antecedenti l'udienza ai sensi degli art. 166 e 167 c.p.c. e 4, comma 10 della legge n°
898/70, considerando tale statuizione come presa a maggior garanzia per tutte le parti del giudizio;
aveva inoltre ritenuto inconferente il richiamo fatto dall'appellante all'art. 152
c.p.c., sottolineando che si trattava di norma che prevedeva il divieto per i giudici di concedere termini definendoli perentori allorquando ciò non era previsto dalla legge;
ribadiva infine che il rinvio della prima udienza di comparizione delle parti era avvenuto
2 d'ufficio e non ai sensi del 5° comma dell'art. 168 bis c.p.c. e che di conseguenza la tempestività della costituzione doveva essere valutata in relazione alla data indicata nell'ordinanza presidenziale.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione , Persona_1
affidato a due motivi;
resisteva con controricorso Controparte_1
Con ordinanza n° 18006/23, depositata il 22 giugno 2023, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da Persona_1
dichiarando assorbito il secondo, e cassato la sentenza n° 7154/2021 della Corte di
Appello di Roma, cui ha rimesso il giudizio per un nuovo esame della causa e per l'applicazione del principio da essa enunciato in tema di termini di costituzione della parte dinanzi al giudice istruttore e alla natura di tali termini.
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2023 ha riassunto Persona_1
dinanzi a questa Corte il giudizio, chiedendo che, in applicazione di quanto affermato dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio, venissero accolti i motivi di appello da lei proposti e fosse riconosciuto in suo favore un assegno divorzile di euro 1.500,00 mensili
- o, in via subordinata, nella diversa misura ritenuta di giustizia – a decorrere dalla data della sua domanda.
Con decreto presidenziale del 23 novembre 2023, depositato il 12 dicembre 2023, sono stati assegnati i termini per il deposito di memorie, documenti e repliche e fissata al 17 aprile 2025 l'udienza di prima comparizione delle parti.
Con comparsa depositata il 15 novembre 2024 si è costituito che ha Controparte_1
contestato l'avverso atto di riassunzione, di cui ha chiesto il rigetto, eccependone in via preliminare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Con atto del 10 aprile 2025 il Procuratore Generale ha sottolineato che il procedimento non riguardava soggetti minorenni e ha dichiarato di non poter avanzare alcun rilievo al riguardo.
3 Con decreto presidenziale del 17 marzo 2025, depositato il 18 marzo 2025, è stato disposto che l'udienza del 17 aprile 2025, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato che il presente giudizio è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. nei limiti e in relazione alla portata dell'ordinanza n° 18006/23 con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza n° 7154/2021 della sezione persone e famiglia della Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per l'applicazione del principio di diritto affermato nell'indicata ordinanza. Va quindi in proposito specificato che, come noto, la sentenza di cassazione vincola il giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Di conseguenza i limiti del giudizio di rinvio non sono solo quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidedum, prendendo nuove conclusioni, ma anche quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, di modo che neppure le questioni conoscibili d'ufficio che non siano state rilevate dalla Suprema Corte possono essere dedotte o comunque esaminate in sede di rinvio, nel caso in cui il loro esame tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (così per tutte Cass. n° 15952/06, Cass. n° 636/19 e Cass.
n° 14075/02). La costante giurisprudenza di legittimità ha in proposito specificato che la
Corte di Cassazione, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta ma agli effetti della concreta decisione della lite, con la conseguenza che il giudice del rinvio è altresì vincolato al rispetto delle preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione (così le citate Cass. n° 15952/06 e Cass.
n° 14075/02). Sottolinea ancora questo Collegio che dal carattere chiuso del giudizio di rinvio – i cui termini oggettivi non sono più modificabili – deriva la conseguenza che l'atto
4 di riassunzione ha natura di mero atto di impulso processuale (giurisprudenza costante;
vedi per tutte Cass. n° 21961/10, Cass. n° 5149/01 e Cass. n° 1247/04); ne consegue che non può essere proposta (e in ogni caso accolta) in tale fase di giudizio l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. da Controparte_1
eccezione che, proposta anche nel precedente grado di giudizio di appello, è stata comunque implicitamente respinta e superata dalla decisione adottata in quella sede.
Ciò precisato, sottolinea ancora questo collegio che il rinvio è stato disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione con l'indicata ordinanza n° 18006/23 ed è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. per l'applicazione del presente principio di diritto: <…il termine libero costituisce un'eccezione alla regola generale (cfr. Cass. n. 995 del 1969, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 6386 del 2020) in materia di computo dei termini, dettata all'art. 155 cod. proc. civ., secondo cui nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno o l'ora iniziale.
Pertanto, mentre non si computa il dies a quo, deve invece calcolarsi il dies ad quem, il giorno, cioè, nel quale si deve effettuare l'atto sottoposto a termine. Tale regola si applica anche per i termini che decorrono all'indietro, nei quali è da considerare come dies a quo il giorno di partenza (nella specie il 24 ottobre
2017, data dell'udienza di comparizione originariamente fissata davanti al giudice istruttore) del computo
a ritroso, che, quindi, non deve essere calcolato, e come dies ad quem il giorno terminale del computo all'indietro (nella specie da individuarsi nel 4 ottobre 2017, appunto venti giorni prima della data dell'udienza predetta), che pertanto, deve essere conteggiato … >> (così testualmente a pag. 6 della motivazione della citata ordinanza n° 18006/23). Ha quindi osservato il Supremo collegio che nel caso di specie il giudice del merito aveva erroneamente dichiarato tardiva la costituzione di perché avvenuta proprio il 4 ottobre 2017 Persona_1
(ultimo giorno utile in applicazione dell'art. 155 c.p.c.) a nulla rilevando che <… nell'ordinanza presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore, il termine di costituzione assegnato al convenuto fosse stato definito come “libero”…>> poiché rappresentando il termine libero un'eccezione alla regola generale, la eventuale deroga deve essere espressamente sancita dal legislatore, con la conseguenza che, in difetto, si deve ritenere che il computo del termine vada effettuato nel rispetto della regola generale fissata all'art. 155 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n.
6386 del 2020; Cass. n. 8116 del 2013; Cass. n. 2807 del 1997; Cass. n. 4034 del 1992) …>>.
5 Sempre la Suprema Corte di Cassazione, con l'indicata ordinanza, ha poi precisato che era errata l'affermazione, fatta dalla Corte d'Appello nella sua precedente composizione, che la concessione di venti giorni liberi per la costituzione del convenuto aveva comunque rispettato le prescrizioni di legge, avendo garantito la tutela minima prevista dall'art. 166
c.p.c. e avendo anzi riconosciuto un trattamento più favorevole alla difesa della convenuta, che avrebbe avuto a disposizione un periodo maggiore per la sua costituzione: e infatti in tale ipotesi, ovverosia in caso di termine definito libero <<… la parte convenuta avrebbe avuto minori giorni a disposizione per preparare la propria difesa poiché sarebbe stato privato di un giorno rispetto alle previsioni minime dell'art. 166 e 167 cod. proc. civ., con conseguente lesione del suo diritto di difesa, peraltro concretamente realizzatosi proprio per effetto della ritenuta inammissibilità della sua domanda riconvenzionale …>> (così testualmente ancora a pag. 7 della motivazione dell'indicata ordinanza n° 18006/23).
Ciò precisato, nel merito, l'appello originariamente proposto da
[...]
avverso la sentenza n° 7154/21 del Tribunale di Roma – Persona_1
limitatamente alla pronuncia che ha respinto la domanda proposta da quest'ultima per vedersi riconoscere l'assegno divorzile – pur se ammissibile è tuttavia infondato nel merito e, per l'effetto, va rigettato. Lamenta con l'atto di Persona_1
citazione in riassunzione – con cui si richiama ai motivi di appello originariamente proposti
– che erroneamente il Tribunale di Roma non aveva riconosciuto in suo favore l'assegno divorzile. Specifica in particolare l'odierna appellante che tale assegno le spettava per la sua età, perché non economicamente autosufficiente e perché affetta da gravi patologie.
Contesta tale assunto che sottolinea la genericità e l'infondatezza di Controparte_1
tale motivo. L'assunto dell'appellante non può essere condiviso. Come è noto l'assegno divorzile, a seguito della riforma introdotta nel 1987 e in conseguenza dell'intervento chiarificatore espresso tra l'altro dalle S. U. della Cassazione con la sentenza n° 1827/18
<… ha natura composita, in pari misura, assistenziale (qualora la situazione economico – patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o meglio perequativo – compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico – patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizioni di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla
6 realizzazione della vita familiare, con rinunce reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico) nel senso che i criteri previsti dall'art. 5 l. div. (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme al fine di decidere sia l'an della concessione sia al fine di determinare il quantum dell'assegno.>> (così testualmente Cass. S.U. n° 32914/22). Hanno ancora precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n° 32914/22, che < … in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia o meno il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.>> (così testualmente a pag. 16 della motivazione dell'indicata sentenza n° 32914/22). Ciò premesso osserva quindi questa
Corte che per l'attribuzione (e la quantificazione) dell'assegno di divorzio occorre dar rilievo, oltre che alla valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali, soprattutto al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, tenendo altresì conto della durata del matrimonio, delle potenzialità reddituali future e dell'età dell'avente diritto. A fondamento dei criteri così indicati stanno i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo, dovendo inoltre tenersi conto che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi, che possono avere profonde ripercussioni sul rispettivo profilo economico anche dopo la fine del matrimonio. Alla luce dei suddetti principi non vi è dubbio che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di , Persona_1
considerato che non vi è prova di una sperequazione economica poiché la richiedente è stata elusiva sulle proprie condizioni mentre sulle condizioni dell'altro coniuge nulla è dato sapere se non che lo stesso è pensionato;
inoltre il matrimonio è stato di breve durata e all'atto della cessazione della convivenza entrambi si riconoscevano autonomi. In suddetto contesto non vi è prova che la richiedente, nell'arco della breve durata del matrimonio, abbia sacrificato concrete aspettative professionali, né infine che la sua attuale condizione economica derivi da scelte fatte di comune accordo tra le parti. È fatto incontestato che le
7 parti hanno contratto matrimonio a Bangkok il 4 giugno 2002; risulta quindi dall'esame della documentazione depositata da unitamente al ricorso Controparte_1
introduttivo del primo grado del presente giudizio, e segnatamente dalla copia della sentenza n° 1969/16 di parziale riforma della sentenza n° 25602/13 del Tribunale di Roma
– nonché dall'esame di tale ultima sentenza – che al momento della presentazione del ricorso per separazione i due coniugi vivevano già di fatto separati, a partire dal 2006; risulta ancora dall'esame di tali sentenze che nel 2006 i coniugi avevano sottoscritto un
“accordo di divorzio” con il quale avevano stabilito che ciascuno di loro avrebbe autonomamente provveduto al proprio mantenimento, tenendo conto che
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era indubbiamente dotata di capacità lavorativa (avendo svolto Persona_1
attività come hostess, poi come segretaria e quindi come agente di commercio, mentre in
Italia risultava svolgere attività di colf). Osserva quindi questa Corte che l'odierna appellante in riassunzione – dimostratasi in tutti i precedenti gradi di giudizio nonché nel giudizio di separazione reticente riguardo al suo profilo economico - non ha dimostrato né di aver sacrificato le proprie prospettive professionali per aver rinunciato a realistiche occasioni (che la mai ha specificamente indicato), né di Persona_1
aver contribuito alla costruzione del patrimonio familiare;
né le prove da quest'ultima articolate nella sua memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. secondo termine sono utili a dimostrare tale presupposto, essendo tutte dirette a dimostrare esclusivamente il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio;
a ciò deve aggiungersi la considerazione che il risulta pensionato così che non può dirsi accertata una CP_1
sperequazione economica tra le parti;
la durata del matrimonio è stata molto breve e in tale periodo non risulta che abbia sacrificato aspettative Persona_1
professionali o abbia contribuito alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, per come sopra specificato. Tutte queste ragioni determinano il rigetto della domanda proposta dalla richiedente per ottenere il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, essendo del tutto evidente che, nel caso di specie, difettano i presupposti per riconoscere in favore di un assegno divorzile, neppure in Persona_1
via compensativo-perequativa. In ragione di ciò e in riforma dell'impugnata sentenza n°
8 759/2020 va respinta la domanda proposta da per Persona_1
ottenere un assegno divorzile.
Considerato l'esito complessivo della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE
definitivamente pronunciando in sede di rinvio, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
in riforma della sentenza n° 75/20 del Tribunale di Roma, depositata il 14 gennaio 2020, respinge la domanda proposta da per ottenere un assegno Persona_1
divorzile in proprio favore e a carico di;
Controparte_1
compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del presente giudizio;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 3 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna RI PAGLIARI
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