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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 19/01/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 218/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
RIPA VI, EL
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 70/2020 depositato il 09/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
elettivamente domiciliato presso So.g.e.t. S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1056/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 3 e pubblicata il 31/05/2019
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE PAG n. 0040857 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 A R.L., aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti della SO.GE.T. SPA avverso l'ingiunzione n. 0040857 del 27.3.18, notificata il 9.7.2020, relativa ad l.C.l. 2010 e 2011.
Eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici, la nullità della notifica a mezzo posta, la carenza di motivazione, anche relativamente agli interessi.
Si costituiva la So.Ge.T. per contestare ogni avversa eccezione, ribadendo la legittimità dell'atto.
La adita CTP, con sentenza n. 1056 depositata il 31.5.2019, rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alle spese, avendo considerato che la contestazione circa la mancata notifica degli atti presupposti era inammissibile poiché non era stata proposta nei confronti del Comune, abilitato a contraddire in quanto autore degli avvisi di accertamento ICI, e rispetto alla quale la So.Ge.T. era priva della legittimazione passiva.
Riteneva inoltre infondati gli altri motivi di impugnazione (irregolarità della notifica, difetto di motivazione, irregolare ed immotivata determinazione degli interessi).
Ha appellato la società Società_1 Soc. Coop. a r.l. lamentando l'erroneità della sentenza in ordine a ciascuno dei motivi del ricorso introduttivo e li ha riproposti ribadendone la fondatezza ed argomentando più specificamente per contrastare le ragioni poste dal giudice di prime cure a base della pronuncia.
La So.Ge.T. non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La pronuncia del giudice di prime cure contrasta con quanto previsto dall'art. 39 d.lgs. 112/1999 che così dispone: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità
o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.”
L 'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione in proposito (a partire da: Cass. Sez. Un. 27 luglio 2007,
n. 16412) è consolidato nel senso che il contribuente che impugni un atto emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell'agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario;
resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite, senza necessità di autorizzazione da parte del giudice adito. (Cass. n. 7514/2022).
Tale onere la So.Ge.t. nel caso in esame non ha assolto.
Errata è perciò la pronuncia sul punto del giudice di prime cure, dovendosi riconoscere in capo al concessionario della riscossione, in base alla normativa in vigore ratione temporis, la legittimazione passiva a contraddire in giudizio.
Nel merito, deve osservarsi che, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte (fra le più recenti, Cass.
Civ. Ord. Sez. 5 n. 7156/2025,) la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Nel caso di specie, non essendo agli atti la prova della notificazione degli avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Grottaglie, che la società contribuente ha espressamente contestato, deve affermarsi la consequenziale nullità dell'ingiunzione di pagamento impugnata.
L'appello, assorbiti i restanti motivi di ricorso, va perciò accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello ed annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi € 1.350,00, oltre accessori di legge se dovuti, di cui € 600,00 per il primo grado ed € 750,00 per il presente grado di giudizio.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
RIPA VI, EL
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 70/2020 depositato il 09/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
elettivamente domiciliato presso So.g.e.t. S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1056/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 3 e pubblicata il 31/05/2019
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE PAG n. 0040857 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 A R.L., aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti della SO.GE.T. SPA avverso l'ingiunzione n. 0040857 del 27.3.18, notificata il 9.7.2020, relativa ad l.C.l. 2010 e 2011.
Eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici, la nullità della notifica a mezzo posta, la carenza di motivazione, anche relativamente agli interessi.
Si costituiva la So.Ge.T. per contestare ogni avversa eccezione, ribadendo la legittimità dell'atto.
La adita CTP, con sentenza n. 1056 depositata il 31.5.2019, rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alle spese, avendo considerato che la contestazione circa la mancata notifica degli atti presupposti era inammissibile poiché non era stata proposta nei confronti del Comune, abilitato a contraddire in quanto autore degli avvisi di accertamento ICI, e rispetto alla quale la So.Ge.T. era priva della legittimazione passiva.
Riteneva inoltre infondati gli altri motivi di impugnazione (irregolarità della notifica, difetto di motivazione, irregolare ed immotivata determinazione degli interessi).
Ha appellato la società Società_1 Soc. Coop. a r.l. lamentando l'erroneità della sentenza in ordine a ciascuno dei motivi del ricorso introduttivo e li ha riproposti ribadendone la fondatezza ed argomentando più specificamente per contrastare le ragioni poste dal giudice di prime cure a base della pronuncia.
La So.Ge.T. non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La pronuncia del giudice di prime cure contrasta con quanto previsto dall'art. 39 d.lgs. 112/1999 che così dispone: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità
o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.”
L 'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione in proposito (a partire da: Cass. Sez. Un. 27 luglio 2007,
n. 16412) è consolidato nel senso che il contribuente che impugni un atto emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell'agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario;
resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite, senza necessità di autorizzazione da parte del giudice adito. (Cass. n. 7514/2022).
Tale onere la So.Ge.t. nel caso in esame non ha assolto.
Errata è perciò la pronuncia sul punto del giudice di prime cure, dovendosi riconoscere in capo al concessionario della riscossione, in base alla normativa in vigore ratione temporis, la legittimazione passiva a contraddire in giudizio.
Nel merito, deve osservarsi che, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte (fra le più recenti, Cass.
Civ. Ord. Sez. 5 n. 7156/2025,) la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Nel caso di specie, non essendo agli atti la prova della notificazione degli avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Grottaglie, che la società contribuente ha espressamente contestato, deve affermarsi la consequenziale nullità dell'ingiunzione di pagamento impugnata.
L'appello, assorbiti i restanti motivi di ricorso, va perciò accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello ed annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi € 1.350,00, oltre accessori di legge se dovuti, di cui € 600,00 per il primo grado ed € 750,00 per il presente grado di giudizio.