TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/11/2025, n. 4911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4911 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6163/2025
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6163/2025
Oggi 13-11-25 innanzi al dott. EL RI, sono comparsi:
Per l'avv. MUFFATO MARIA TERESA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Giacomo Cavalli il quale insiste come in atti.
Per l'avv. CUZZETTI STEFANO, oggi sostituito dall'avv. Laura Mandrioli la quale Parte_2 reitera l'adesione alla eccezione di incompetenza territoriale e chiede la cancellazione della causa dal ruolo, senza provvedimenti in punto spese o in subordine spese compensate.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. EL RI
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EL RI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6163/2025 promossa da:
c.f. , con il patrocinio dell'avv. MUFFATO MARIA Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE-OPPONETE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUZZETTI STEFANO. Parte_2 P.IVA_2
CONVENUTA-OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti pagina 2 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1634/2025 emesso in data 23 aprile 2025, il Tribunale di Brescia su istanza di ingiungeva a il pagamento dell'importo di € 29.288,78, oltre Parte_2 Parte_1 agli interessi come da domanda e alle spese della procedura.
Impugnava il decreto ingiuntivo la società preliminarmente eccependo Controparte_1 l'incompetenza per territorio del Tribunale di Brescia per essere competente il Tribunale di Udine quale foro esclusivo stabilito per accordo dalle parti ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., in forza della clausola 19 del contratto stipulato tra le parti in data 14.7.23, senza svolgere alcuna contestazione nel merito.
Costituitasi l'opposta ha in via preliminare aderito all'eccezione di incompetenza per territorio e all'indicazione del Tribunale di Udine ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 38 co. 2 c.p.c..
L'accordo delle parti sull'indicazione del foro competente, versandosi in tema di competenza territoriale derogabile ex art. 28 c.p.c., esclude ogni sindacato del giudice, salvo doversi rilevare che, trattandosi di causa di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente importa incompetenza dello stesso giudice che ha emesso l'ingiunzione e, perciò, nullità del decreto, e che la necessaria revoca del decreto ingiuntivo va pronunciata in questa sede (per competenza inderogabile e funzionale del giudice del luogo di emissione a pronunciarsi sull'opposizione) ed in forma di sentenza anziché con ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 38 co. 2 c.p.c., non potendo applicarsi la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c. (cfr. ad es. Cass. Sez. 6 – 2, ord. 21 agosto 2012, n. 14594).
Restano ferme la necessità di assegnare termine per la riassunzione, avanti al giudice indicato dalle parti come competente, della causa relativa alla pretesa di pagamento azionata dal creditore ricorrente (essendo invece la causa di opposizione a decreto ingiuntivo definita con la presente pronuncia: Cass. Sez. L. 21 maggio 2007, n. 11748).
Quanto alle spese vengono rimesse al giudice competente a decidere il merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda respinta, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo impugnato, essendo territorialmente competente a conoscere della controversia (per adesione dell'opposto all'eccezione sollevata dall'opponente) il Tribunale di Udine;
Termine di legge per la riassunzione.
Nulla spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Brescia, 17 novembre 2025
Il Giudice
EL RI
pagina 3 di 3
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6163/2025
Oggi 13-11-25 innanzi al dott. EL RI, sono comparsi:
Per l'avv. MUFFATO MARIA TERESA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Giacomo Cavalli il quale insiste come in atti.
Per l'avv. CUZZETTI STEFANO, oggi sostituito dall'avv. Laura Mandrioli la quale Parte_2 reitera l'adesione alla eccezione di incompetenza territoriale e chiede la cancellazione della causa dal ruolo, senza provvedimenti in punto spese o in subordine spese compensate.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. EL RI
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EL RI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6163/2025 promossa da:
c.f. , con il patrocinio dell'avv. MUFFATO MARIA Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE-OPPONETE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUZZETTI STEFANO. Parte_2 P.IVA_2
CONVENUTA-OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti pagina 2 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1634/2025 emesso in data 23 aprile 2025, il Tribunale di Brescia su istanza di ingiungeva a il pagamento dell'importo di € 29.288,78, oltre Parte_2 Parte_1 agli interessi come da domanda e alle spese della procedura.
Impugnava il decreto ingiuntivo la società preliminarmente eccependo Controparte_1 l'incompetenza per territorio del Tribunale di Brescia per essere competente il Tribunale di Udine quale foro esclusivo stabilito per accordo dalle parti ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., in forza della clausola 19 del contratto stipulato tra le parti in data 14.7.23, senza svolgere alcuna contestazione nel merito.
Costituitasi l'opposta ha in via preliminare aderito all'eccezione di incompetenza per territorio e all'indicazione del Tribunale di Udine ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 38 co. 2 c.p.c..
L'accordo delle parti sull'indicazione del foro competente, versandosi in tema di competenza territoriale derogabile ex art. 28 c.p.c., esclude ogni sindacato del giudice, salvo doversi rilevare che, trattandosi di causa di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente importa incompetenza dello stesso giudice che ha emesso l'ingiunzione e, perciò, nullità del decreto, e che la necessaria revoca del decreto ingiuntivo va pronunciata in questa sede (per competenza inderogabile e funzionale del giudice del luogo di emissione a pronunciarsi sull'opposizione) ed in forma di sentenza anziché con ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 38 co. 2 c.p.c., non potendo applicarsi la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c. (cfr. ad es. Cass. Sez. 6 – 2, ord. 21 agosto 2012, n. 14594).
Restano ferme la necessità di assegnare termine per la riassunzione, avanti al giudice indicato dalle parti come competente, della causa relativa alla pretesa di pagamento azionata dal creditore ricorrente (essendo invece la causa di opposizione a decreto ingiuntivo definita con la presente pronuncia: Cass. Sez. L. 21 maggio 2007, n. 11748).
Quanto alle spese vengono rimesse al giudice competente a decidere il merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda respinta, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo impugnato, essendo territorialmente competente a conoscere della controversia (per adesione dell'opposto all'eccezione sollevata dall'opponente) il Tribunale di Udine;
Termine di legge per la riassunzione.
Nulla spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Brescia, 17 novembre 2025
Il Giudice
EL RI
pagina 3 di 3