Sentenza 14 giugno 1967
Massime • 3
La compenetrazione del giudizio possessorio col petitorio deriva dalla condotta del convenuto nel giudizio possessorio, nel senso che, se il convenuto, in luogo di negare il fatto attribuitogli, assume, invece, di averlo compiuto nel legittimo Esercizio del suo possesso e di non avere, quindi, leso alcun possesso o compossesso altrui, il tema del dibattito si sposta dal piano della violazione del vantato possesso a quello della coesistenza e dei limiti di possesso o compossesso analoghi- e quindi del conflitto tra i medesimi- a dirimere il quale sorge la necessita dell'esame dei titoli, da considerarsi solo come -fatti- inducenti prova del possesso ( ad demostrandum possessionem), e non come fonte del diritto affermato. ( Conf. 913-66, Cfr. 36-64).*
I terrazzi possono considerarsi preordinati al fine di esercitare veduta sui fondi vicini, ai sensi dell'art. 900 cod.civ., quando siano muniti di solidi ripari ( ringhiera, parapetto), tali da permettere di sporgere la testa sul fondo del vicino senza correre il pericolo di precipitare. ( Cfr. 2099-65, 591-66).*
Si ha comoda inspectio e prospectio, perche possa configurarsi la veduta, quando non sia necessario ad una persona adulta, di media altezza, l'impiego di sgabelli e scale o di altri mezzi anormali per guardare e affacciarsi sul fondo del vicino, essendo del tutto irrilevante che il parapetto mediante il quale si esercita la veduta costituisca la prosecuzione in altezza del muro divisorio delle proprieta vicine e che, quindi, abbia pure una concorrente funzione divisoria.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1967, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1967 |
Testo completo
La compenetrazione del giudizio possessorio col petitorio deriva dalla condotta del convenuto nel giudizio possessorio, nel senso che, se il convenuto, in luogo di negare il fatto attribuitogli, assume, invece, di averlo compiuto nel legittimo Esercizio del suo possesso e di non avere, quindi, leso alcun possesso o compossesso altrui, il tema del dibattito si sposta dal piano della violazione del vantato possesso a quello della coesistenza e dei limiti di possesso o compossesso analoghi- e quindi del conflitto tra i medesimi- a dirimere il quale sorge la necessita dell'esame dei titoli, da considerarsi solo come -fatti- inducenti prova del possesso ( ad demostrandum possessionem), e non come fonte del diritto affermato. ( Conf. 913-66, Cfr. 36-64).*