Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 aprile 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 novembre 2014 |
Commentari • 34
- 1. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativihttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 385
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/07/2017, n. 42361Provvedimento: 42361-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Giovanni Canzio - Presidente - Sent. n. sez. 21 Giovanni Conti CC 20/07/2017 Domenico Gallo R.G.N. 32774/2016 Maurizio Fumo Francesco AR IO Bonito TO ZO AR LL -Relatore Luca Ramacci Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'NG AL, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 14/07/2016 della Corte di appello dell'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente AR LL; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Chp i : nomina a magistrato di tribunale
- Art. 1. Nomina a magistrato di tribunale
La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio.
In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale e' necessario che l'uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno; ma la nomina ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore. - Art. 2. Parere del consiglio giudiziario
Il parere di consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacita', l'operosita' e la diligenza dimostrati dall'uditore durante il tirocinio, e nell'esercizio dell'attivita' giudiziaria, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate per l'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti.
Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere, tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo stesso offerte nell'esercizio della sua attivita' giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione.
Il consiglio giudiziario per esprimere il suo parere richiede la trasmissione degli atti necessari e di una dettagliata relazione sullo svolgimento del tirocinio e della successiva attivita' giudiziaria esercitata dall'uditore.