Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 aprile 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 novembre 2014 |
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In cosa consiste la sospensione feriale dei termini processuali La sospensione dei termini nel periodo feriale (Legge 7 ottobre 1969, n. 742) è un istituto di natura processuale che prevede l'esclusione dei giorni ricompresi tra il 1° e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali. In passato la sospensione feriale dei termini processuali operava dal 1 agosto al 15 settembre ma il Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 162/2014, ne ha modificato la durata rendendo la sospensione più breve a partire dal 2015. (Vedi: il aggiornato della legge n.742/1969). Per effetto della sospensione feriale, il termine per il compimento di una determinata attività …
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- 5. NEGOZIAZIONE ASSISTITA. Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 nel testo modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014 n. 162https://www.osservatoriofamiglia.it/
Giurisprudenza • 385
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/07/2017, n. 42361Provvedimento: 42361-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Giovanni Canzio - Presidente - Sent. n. sez. 21 Giovanni Conti CC 20/07/2017 Domenico Gallo R.G.N. 32774/2016 Maurizio Fumo Francesco AR IO Bonito TO ZO AR LL -Relatore Luca Ramacci Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'NG AL, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 14/07/2016 della Corte di appello dell'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente AR LL; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/10/2015, n. 19787Provvedimento: [ 19787 15 . Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Impugnativa sentenza LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consiglio di Stato SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N. 27645/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 19787 Primo Pres.te f.f. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Rep. Dott. MARIO FINOCCHIARO Presidente Sezione - - Ud. 22/09/2015 Dott. GIOVANNI AMOROSO Rel. Pres. Sezione - PU Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE Dott. ANGELO SPIRITO Consigliere Dott. ANNAIA AMBROSIO Consigliere Dott. ANTONIO GRECO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27645-2014 proposto da: CONSIGLIO …Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 291Provvedimento: N. 04151/2025 REG.RIC. Pubblicato il 13/01/2026 N. 00291 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04151/2025 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4151 del 2025, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro NI TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio …Leggi di più...
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- 4. TAR Palermo, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 601Provvedimento: N. 01275/2025 REG.RIC. Pubblicato il 06/03/2026 N. 00601 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01275/2025 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Corso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Avvocatura generale dello Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese – a seguito di avocazione (art. 3, r.d. …Leggi di più...
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- 5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/07/2025, n. 6003Provvedimento: Pubblicato il 09/07/2025 N. 06003/2025REG.PROV.COLL. N. 00474/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 474 del 2025, proposto da SE IA, LD MO, IZ OR, AN CA, IL NU, rappresentati e difesi dagli avvocati SE Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ISTAT Istituto Nazionale di Statistica, in persona del Presidente del Consiglio …Leggi di più...
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- art. 24 legge 448/1998·
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Versioni del testo
- Chp i : nomina a magistrato di tribunale
- Art. 1. Nomina a magistrato di tribunale
La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio.
In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale e' necessario che l'uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno; ma la nomina ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore. - Art. 2. Parere del consiglio giudiziario
Il parere di consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacita', l'operosita' e la diligenza dimostrati dall'uditore durante il tirocinio, e nell'esercizio dell'attivita' giudiziaria, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate per l'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti.
Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere, tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo stesso offerte nell'esercizio della sua attivita' giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione.
Il consiglio giudiziario per esprimere il suo parere richiede la trasmissione degli atti necessari e di una dettagliata relazione sullo svolgimento del tirocinio e della successiva attivita' giudiziaria esercitata dall'uditore.