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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/06/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9553/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9553/2014 avente ad oggetto “opposizione avverso atto dell'Ufficiale Giudiziario”
promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domicil. in VIA MAIELLARO N. 6 70014 CONVERSANO (BA); rappres.
e dif. dall'Avv. FONTANA ANNA (C.F. ) C.F._2
OPPONENTE
contro
(C.F. CP_1 C.F._3
1 elettivam. domicil. in VIA F. JAIA N. 31 70014 CONVERSANO (BA); rappres. e dif. dall'Avv. COVITO COSIMO (C.F. ) C.F._4
OPPOSTO
All'udienza del 24.6.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato il 6.6.2014, ha introdotto innanzi a Parte_1
questo Tribunale il giudizio di merito conseguente al ricorso in opposizione dallo stesso depositato innanzi al giudice dell'esecuzione al fine di sentire < dichiarare l'inesistenza
e/o l'inefficacia e/o invalidità dell'atto di avviso di obbligo di fare come notificato al Sig.
, per difetto di titolo esecutivo nonché di inosservanza dell'art. 612 Parte_1
c.p.c. >>.
A fondamento dell'azione, l'opponente ha dedotto che:
- con ricorso depositato in data 15.4.2013 aveva proposto opposizione ex art. 615, comma
2, c.p.c. avverso l'avviso di obbligo di fare notificatogli ad istanza di , in data Parte_2
27-29.3.2013, dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di
Rutigliano, per inesistenza di qualsivoglia obbligo di fare a proprio carico giusta sentenza n. 32/2011 del Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano e, quindi, per mancanza di titolo;
- si era costituito che aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva e/o Parte_2
d'interesse dell'opponente, nonché l'inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione;
- il G.E. aveva confermato la sospensione dell'esecuzione disposta con provvedimento reso
2 in data 24.3.2013 ed assegnato il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
- il titolo esecutivo azionato - la sentenza n. 32/2011 del Tribunale di Bari - Sezione
Distaccata di Rutigliano - aveva condannato tale al ripristino dello stato Persona_1
originario dei luoghi del terreno di proprietà dell'esponente mediante ricostruzione del muretto a secco sulla linea di confine, con le stesse caratteristiche di quello preesistente, e l'abbassamento del livello del fondo di circa 80 cm;
- l'ufficiale giudiziario del Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano, ad istanza di , gli aveva illegittimamente comunicato, nella sua qualità di proprietario Parte_2
del fondo sito in Conversano alla Contrada Cicerale, in catasto terreni al foglio di mappa
28, particella 183, il giorno e l'ora in cui si sarebbe recato sui luoghi per dare esecuzione alla citata sentenza;
- per dare attuazione concreta all'obbligo di fare il codice di procedura non prevedeva l'avviso di obbligo di fare, ma la speciale procedura di cui all'articolo 612 c.p.c.;
- non sussiste il diritto del a dare esecuzione nei suoi confronti a quanto disposto dalla Pt_2
sentenza n. 32/2011, resa dal Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano, per mancanza di titolo esecutivo nei suoi confronti;
- l'ufficiale giudiziario non avrebbe mai potuto notificargli alcun avviso di obbligo di fare non essendogli mai stati notificati gli atti presupposti all'azione di cui all'art. 612 c.p.c.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 8.10.2014, si è costituito in giudizio
, chiedendo il rigetto dell'opposizione per carenza di legittimazione e/o Parte_2
interesse dell'opponente.
A fondamento delle proprie difese, il convenuto ha dedotto:
3 - di avere correttamente posto in esecuzione il titolo esecutivo solo nei confronti di R_
, in danno del quale era stata emessa sentenza;
che l'avviso effettuato dall'ufficiale
[...]
giudiziario al era stato fatto a titolo meramente informativo, restando fermo Parte_1
pertanto l'obbligo del al ripristino dello stato originario dei luoghi;
R_
- che, essendosi il rifiutato di dare esecuzione entro il termine indicato in sentenza, R_
aveva dovuto dar luogo alla procedura ex art. 612 c.p.c. intesa ad ottenere dal G.E. la determinazione delle modalità di esecuzione del titolo;
il G.E., nell'inerzia dell'obbligato, con ordinanza del 28.2.2012, aveva determinato le modalità di adempimento coattivo del titolo, disponendo procedersi all'esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza n. 32/2011 mediante “ripristino dello stato originario dei luoghi con la ricostruzione del muretto a secco, la linea di confine con le stesse caratteristiche di quello preesistente e con l'abbassamento del livello del fondo di proprietà per una quota di circa 80 cm Parte_1
più bassa di quella oggi esistente”;
- che l'opposizione proposta è inammissibile sia per carenza di legittimazione attiva del
- dal momento che l'esecuzione riguarda un mero avviso di prosecuzione di atti Parte_1
esecutivi (al infatti, non è mai stato notificato il titolo esecutivo, in quanto lo Parte_1
stesso non è mai stato considerato né “debitore” né “terzo assoggettato all'esecuzione”, ma
è stato solamente informato, per iniziativa dell'Ufficiale Giudiziario, delle operazioni esecutive e che un determinato giorno si sarebbe recato sul luogo per proseguire nelle operazioni esecutive in danno del debitore obbligato ) – sia per totale carenza di R_
interesse, non essendo il in alcun modo attinto dall'esecuzione opposta. Parte_1
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 24.6.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
4 2) MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come esposto dalle parti in causa nei loro scritti difensivi, il presente giudizio, qualificato dalla parte attrice quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma secondo, cpc, ha ad oggetto l'<avviso di obbligo di fare >> notificato a Parte_1
in data 6.6.2014. Avviso con cui l'Ufficiale Giudiziario - premesso di aver avuto incarico di eseguire l'obbligo di fare di cui alla sentenza n. 32/2011, resa dal Tribunale di Bari,
Sezione Rutigliano, in agro di Conversano alla contrada Cicerale, foglio di mappa 28, particelle 8,3 e che nel corso dell'accesso del 15/03/2013 era emerso che i terreni oggetto della procedura erano di proprietà di - ha avvisato lo stesso che si Parte_1
sarebbe recato sui citati luoghi in data 9.4.2013, alle ore 9,00, << per dare continuazione alla detta procedura>>.
Ciò premesso, si osserva che è pacifico tra le parti che il titolo esecutivo posto a base della procedura oggetto di causa, la citata sentenza n. 32/2011, ha deciso il giudizio introdotto da , nei confronti di e con atto di citazione Parte_2 Persona_1 Parte_1
dell'8.10.2002 e ha condannato esclusivamente al “ripristino dello stato Persona_1
originario dei luoghi entro il termine di mesi sei dalla pubblicazione della presente sentenza, con la ricostruzione del muretto a secco sulla linea di confine con le stesse caratteristiche di quello preesistente e con l'abbassamento del livello del fondo di proprietà per una quota di circa 80 cm più bassa di quella oggi esistente, anche Parte_1
se nella parte centrale del fondo medesimo, corrispondente con la particella 88, e comunque secondo le indicazioni fornite dal CTU nel proprio elaborato peritale, al quale ci si riporta integralmente, ovvero condanna per equivalente a versare in Persona_1
favore dell'attore la somma di € 3.900,00 oltre interessi legali dal giugno 2007 sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria dal giugno 2007 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza”.
5 E', altresì, pacifico tra le parti che al non è stato notificato alcuno degli Parte_1
<> e che parte attrice ha qualificato la sua domanda quale azione di cognizione (opposizione all'esecuzione).
2. Dato atto di quanto sopra, la domanda va respinta in quanto è non proponibile come da costante – e condivisibile – orientamento della Suprema Corte secondo cui << poichè il processo esecutivo è articolato su di un sistema chiuso di rimedi e non è consentita azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative cognitive specificamente previste da detto sistema processuale, non è ammessa la contestazione di un atto dell'Ufficiale giudiziario (nella specie: avviso di prosecuzione di operazioni di pignoramento mobiliare rivolto anche a chi non era debitrice esecutata) nelle forme di un'ordinaria azione di cognizione o di un'opposizione esecutiva, essendo anche tale atto assoggettato esclusivamente al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60
c.p.c., o nelle eventualmente diverse forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato;
sicchè solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato è possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art.
617 c.p.c. >> (v. Cass., 06/03/2018, n. 5175 che si è occupata di un caso analogo a quello in esame, e da ultimo, Cass., 2020, n. 26056).
In particolare, Cass., 2018/5175, ha precisato, ai punti 4-6 , che << 4. … la giurisprudenza di questa Corte, fin da prima della proposizione della domanda definita con la qui gravata sentenza e con principio ribadito costantemente anche in tempi successivi, ha escluso in radice una autonoma impugnabilità, con azione ordinaria di cognizione, degli atti compiuti da qualunque ausiliario del giudice e, tra questi, di quelli dell'Ufficiale giudiziario.
5. Tali atti vanno, invero, sottoposti esclusivamente al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 c.p.c. - o nelle eventualmente diverse, come nel caso dell'art. 591 ter c.p.c., (Cass. ord. 20/01/2011, n. 1335), forme desumibili dalla disciplina del procedimento
6 esecutivo azionato - e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato sarà possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c. (sul principio generale: Cass. 21/03/2008, n. 7674; in precedenza, v. già Cass.
12/03/1992, n. 3030; successivamente: Cass. 30/09/2015, n. 19573; Cass. ord. 12/12/2016,
n. 25317).
6. Di conseguenza, poichè il processo esecutivo comporta un sistema chiuso di rimedi e non è ammessa quindi azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative specificamente previste da detto sistema processuale (tra le ultime: Cass.
20/03/2014, n. 6521; Cass. 02/04/2014, n. 7708; Cass. 31/10/2014, n. 23182; Cass.
29/05/2015, n. 11172; Cass. ord. 14/06/2016, n. 12242), non può che rilevarsi come, qualunque ne fosse stata la qualificazione prospettata o rimessa al giudice, l'azione di cognizione, anzichè il reclamo al giudice dell'esecuzione, non potesse essere in alcun modo o caso intrapresa … >>.
Alla luce di quanto sopra, la domanda va respinta in quanto inammissibile.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Non va accolta la domanda avanzata dalla parte convenuta di << disporre l'aumento del compenso giudiziale per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa ed abuso del ricorso alla giurisdizione >> ex art.4, comma 8, D.M. 55/2014 ovvero di condannare al risarcimento danni per lite temeraria, non ricorrendone i presupposti.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 5.200,01 a €
26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
7 n. 2017/23318) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara inammissibile la domanda;
condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Parte_1 Parte_2
complessivi Euro 5.077,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
distrae le suddette somme in favore dell'Avv. Cosimo Covito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 30/06/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
8
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9553/2014 avente ad oggetto “opposizione avverso atto dell'Ufficiale Giudiziario”
promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domicil. in VIA MAIELLARO N. 6 70014 CONVERSANO (BA); rappres.
e dif. dall'Avv. FONTANA ANNA (C.F. ) C.F._2
OPPONENTE
contro
(C.F. CP_1 C.F._3
1 elettivam. domicil. in VIA F. JAIA N. 31 70014 CONVERSANO (BA); rappres. e dif. dall'Avv. COVITO COSIMO (C.F. ) C.F._4
OPPOSTO
All'udienza del 24.6.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato il 6.6.2014, ha introdotto innanzi a Parte_1
questo Tribunale il giudizio di merito conseguente al ricorso in opposizione dallo stesso depositato innanzi al giudice dell'esecuzione al fine di sentire < dichiarare l'inesistenza
e/o l'inefficacia e/o invalidità dell'atto di avviso di obbligo di fare come notificato al Sig.
, per difetto di titolo esecutivo nonché di inosservanza dell'art. 612 Parte_1
c.p.c. >>.
A fondamento dell'azione, l'opponente ha dedotto che:
- con ricorso depositato in data 15.4.2013 aveva proposto opposizione ex art. 615, comma
2, c.p.c. avverso l'avviso di obbligo di fare notificatogli ad istanza di , in data Parte_2
27-29.3.2013, dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di
Rutigliano, per inesistenza di qualsivoglia obbligo di fare a proprio carico giusta sentenza n. 32/2011 del Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano e, quindi, per mancanza di titolo;
- si era costituito che aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva e/o Parte_2
d'interesse dell'opponente, nonché l'inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione;
- il G.E. aveva confermato la sospensione dell'esecuzione disposta con provvedimento reso
2 in data 24.3.2013 ed assegnato il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
- il titolo esecutivo azionato - la sentenza n. 32/2011 del Tribunale di Bari - Sezione
Distaccata di Rutigliano - aveva condannato tale al ripristino dello stato Persona_1
originario dei luoghi del terreno di proprietà dell'esponente mediante ricostruzione del muretto a secco sulla linea di confine, con le stesse caratteristiche di quello preesistente, e l'abbassamento del livello del fondo di circa 80 cm;
- l'ufficiale giudiziario del Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano, ad istanza di , gli aveva illegittimamente comunicato, nella sua qualità di proprietario Parte_2
del fondo sito in Conversano alla Contrada Cicerale, in catasto terreni al foglio di mappa
28, particella 183, il giorno e l'ora in cui si sarebbe recato sui luoghi per dare esecuzione alla citata sentenza;
- per dare attuazione concreta all'obbligo di fare il codice di procedura non prevedeva l'avviso di obbligo di fare, ma la speciale procedura di cui all'articolo 612 c.p.c.;
- non sussiste il diritto del a dare esecuzione nei suoi confronti a quanto disposto dalla Pt_2
sentenza n. 32/2011, resa dal Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano, per mancanza di titolo esecutivo nei suoi confronti;
- l'ufficiale giudiziario non avrebbe mai potuto notificargli alcun avviso di obbligo di fare non essendogli mai stati notificati gli atti presupposti all'azione di cui all'art. 612 c.p.c.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 8.10.2014, si è costituito in giudizio
, chiedendo il rigetto dell'opposizione per carenza di legittimazione e/o Parte_2
interesse dell'opponente.
A fondamento delle proprie difese, il convenuto ha dedotto:
3 - di avere correttamente posto in esecuzione il titolo esecutivo solo nei confronti di R_
, in danno del quale era stata emessa sentenza;
che l'avviso effettuato dall'ufficiale
[...]
giudiziario al era stato fatto a titolo meramente informativo, restando fermo Parte_1
pertanto l'obbligo del al ripristino dello stato originario dei luoghi;
R_
- che, essendosi il rifiutato di dare esecuzione entro il termine indicato in sentenza, R_
aveva dovuto dar luogo alla procedura ex art. 612 c.p.c. intesa ad ottenere dal G.E. la determinazione delle modalità di esecuzione del titolo;
il G.E., nell'inerzia dell'obbligato, con ordinanza del 28.2.2012, aveva determinato le modalità di adempimento coattivo del titolo, disponendo procedersi all'esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza n. 32/2011 mediante “ripristino dello stato originario dei luoghi con la ricostruzione del muretto a secco, la linea di confine con le stesse caratteristiche di quello preesistente e con l'abbassamento del livello del fondo di proprietà per una quota di circa 80 cm Parte_1
più bassa di quella oggi esistente”;
- che l'opposizione proposta è inammissibile sia per carenza di legittimazione attiva del
- dal momento che l'esecuzione riguarda un mero avviso di prosecuzione di atti Parte_1
esecutivi (al infatti, non è mai stato notificato il titolo esecutivo, in quanto lo Parte_1
stesso non è mai stato considerato né “debitore” né “terzo assoggettato all'esecuzione”, ma
è stato solamente informato, per iniziativa dell'Ufficiale Giudiziario, delle operazioni esecutive e che un determinato giorno si sarebbe recato sul luogo per proseguire nelle operazioni esecutive in danno del debitore obbligato ) – sia per totale carenza di R_
interesse, non essendo il in alcun modo attinto dall'esecuzione opposta. Parte_1
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 24.6.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
4 2) MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come esposto dalle parti in causa nei loro scritti difensivi, il presente giudizio, qualificato dalla parte attrice quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma secondo, cpc, ha ad oggetto l'<avviso di obbligo di fare >> notificato a Parte_1
in data 6.6.2014. Avviso con cui l'Ufficiale Giudiziario - premesso di aver avuto incarico di eseguire l'obbligo di fare di cui alla sentenza n. 32/2011, resa dal Tribunale di Bari,
Sezione Rutigliano, in agro di Conversano alla contrada Cicerale, foglio di mappa 28, particelle 8,3 e che nel corso dell'accesso del 15/03/2013 era emerso che i terreni oggetto della procedura erano di proprietà di - ha avvisato lo stesso che si Parte_1
sarebbe recato sui citati luoghi in data 9.4.2013, alle ore 9,00, << per dare continuazione alla detta procedura>>.
Ciò premesso, si osserva che è pacifico tra le parti che il titolo esecutivo posto a base della procedura oggetto di causa, la citata sentenza n. 32/2011, ha deciso il giudizio introdotto da , nei confronti di e con atto di citazione Parte_2 Persona_1 Parte_1
dell'8.10.2002 e ha condannato esclusivamente al “ripristino dello stato Persona_1
originario dei luoghi entro il termine di mesi sei dalla pubblicazione della presente sentenza, con la ricostruzione del muretto a secco sulla linea di confine con le stesse caratteristiche di quello preesistente e con l'abbassamento del livello del fondo di proprietà per una quota di circa 80 cm più bassa di quella oggi esistente, anche Parte_1
se nella parte centrale del fondo medesimo, corrispondente con la particella 88, e comunque secondo le indicazioni fornite dal CTU nel proprio elaborato peritale, al quale ci si riporta integralmente, ovvero condanna per equivalente a versare in Persona_1
favore dell'attore la somma di € 3.900,00 oltre interessi legali dal giugno 2007 sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria dal giugno 2007 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza”.
5 E', altresì, pacifico tra le parti che al non è stato notificato alcuno degli Parte_1
<> e che parte attrice ha qualificato la sua domanda quale azione di cognizione (opposizione all'esecuzione).
2. Dato atto di quanto sopra, la domanda va respinta in quanto è non proponibile come da costante – e condivisibile – orientamento della Suprema Corte secondo cui << poichè il processo esecutivo è articolato su di un sistema chiuso di rimedi e non è consentita azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative cognitive specificamente previste da detto sistema processuale, non è ammessa la contestazione di un atto dell'Ufficiale giudiziario (nella specie: avviso di prosecuzione di operazioni di pignoramento mobiliare rivolto anche a chi non era debitrice esecutata) nelle forme di un'ordinaria azione di cognizione o di un'opposizione esecutiva, essendo anche tale atto assoggettato esclusivamente al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60
c.p.c., o nelle eventualmente diverse forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato;
sicchè solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato è possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art.
617 c.p.c. >> (v. Cass., 06/03/2018, n. 5175 che si è occupata di un caso analogo a quello in esame, e da ultimo, Cass., 2020, n. 26056).
In particolare, Cass., 2018/5175, ha precisato, ai punti 4-6 , che << 4. … la giurisprudenza di questa Corte, fin da prima della proposizione della domanda definita con la qui gravata sentenza e con principio ribadito costantemente anche in tempi successivi, ha escluso in radice una autonoma impugnabilità, con azione ordinaria di cognizione, degli atti compiuti da qualunque ausiliario del giudice e, tra questi, di quelli dell'Ufficiale giudiziario.
5. Tali atti vanno, invero, sottoposti esclusivamente al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 c.p.c. - o nelle eventualmente diverse, come nel caso dell'art. 591 ter c.p.c., (Cass. ord. 20/01/2011, n. 1335), forme desumibili dalla disciplina del procedimento
6 esecutivo azionato - e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato sarà possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c. (sul principio generale: Cass. 21/03/2008, n. 7674; in precedenza, v. già Cass.
12/03/1992, n. 3030; successivamente: Cass. 30/09/2015, n. 19573; Cass. ord. 12/12/2016,
n. 25317).
6. Di conseguenza, poichè il processo esecutivo comporta un sistema chiuso di rimedi e non è ammessa quindi azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative specificamente previste da detto sistema processuale (tra le ultime: Cass.
20/03/2014, n. 6521; Cass. 02/04/2014, n. 7708; Cass. 31/10/2014, n. 23182; Cass.
29/05/2015, n. 11172; Cass. ord. 14/06/2016, n. 12242), non può che rilevarsi come, qualunque ne fosse stata la qualificazione prospettata o rimessa al giudice, l'azione di cognizione, anzichè il reclamo al giudice dell'esecuzione, non potesse essere in alcun modo o caso intrapresa … >>.
Alla luce di quanto sopra, la domanda va respinta in quanto inammissibile.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Non va accolta la domanda avanzata dalla parte convenuta di << disporre l'aumento del compenso giudiziale per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa ed abuso del ricorso alla giurisdizione >> ex art.4, comma 8, D.M. 55/2014 ovvero di condannare al risarcimento danni per lite temeraria, non ricorrendone i presupposti.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 5.200,01 a €
26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
7 n. 2017/23318) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara inammissibile la domanda;
condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Parte_1 Parte_2
complessivi Euro 5.077,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
distrae le suddette somme in favore dell'Avv. Cosimo Covito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 30/06/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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