Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 1
Con riferimento alla disciplina del pubblico impiego antecedente alla privatizzazione di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 (che, ad eccezione di alcune carriere statali nominativamente indicate, per le quali continua a sussistere il rapporto di pubblico impiego e la giurisdizione del giudice amministrativo, ha privatizzato il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, delle Università e di tutti gli enti pubblici non economici, attribuendo la relativa giurisdizione al giudice ordinario per questioni incidenti su periodi dei rapporti in contestazione che si collochino in epoca successiva al 30 giugno 1998) caratterizzata dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sussistente per tutti i rapporti comportanti l'inserimento del prestatore di lavoro in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito della struttura pubblicistica dell'ente, e non in una organizzazione separata e autonoma, gestita con criteri di imprenditorialità, la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata con riferimento all'oggetto della domanda, delineato non in base alla mera prospettazione compiutane dall'interessato, ma alla stregua del "petitum" sostanziale individuato dagli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento delle pretese.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice ordinario declinatoria della giurisdizione, in relazione alla domanda di accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica, con corresponsione della correlativa differenza di stipendio, proposta da un docente a contratto presso la Scuola diretta a fini speciali di scienze ed arti del Politecnico di Torino; il difetto di giurisdizione era stato desunto dalla circostanza dello svolgimento di attività configurata dallo stesso ricorrente come esattamente corrispondente a quella di un docente dipendente di ruolo, inserita stabilmente nella organizzazione dell'ente, e, quindi, riconducibile alla nozione di rapporto di lavoro subordinato configurabile come impiego pubblico, in ragione della qualità del datore di lavoro.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2004, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f. f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. RAVAGNANI Erminio - rel. Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 6, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO ANDREIS, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
POLITECNICO TORINO, in persona del Rettore pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 401/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 01/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/03 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
uditi gli Avvocati Mario CONTALDI, Roberta TORTORA, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Torino il Dottor RG IN, deducendo di essere stato docente di economia presso la Scuola diretta a fini speciali di Scienze ed Arti nel campo della Stampa del IT di Torino dall'anno accademico 1973/1974 sino all'anno accademico 1986/1987, bensì quale professore a contratto, ai sensi dell'art. 25 DPR n. 382 del 1980, ma sempre in modo completo e continuativo anche quale presidente della commissione per gli esami sino all'ottobre 1988, assumeva che il rapporto di lavoro intercorso con il IT doveva essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica, e chiedeva, quindi, che fosse accertata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, in via gradata, che fosse accertato il suo diritto al rinnovo dell'incarico di insegnamento per gli anni accademici successivi, con condanna dell'amministrazione datrice di lavoro al pagamento della differenza tra lo stipendio di fatto da lui ricevuto e quello di professore associato o incaricato, nonché alla regolarizzazione del rapporto previdenziale. Il IT convenuto eccepiva la prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, e, successivamente, eccepiva altresì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il Pretore adito rigettava sia l'eccezione di carenza della giurisdizione, sia la domanda, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Il Dott. IN interponeva gravame, cui resisteva il IT, che riproponeva l'eccezione disattesa dal primo giudice. Il Tribunale di Torino dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, osservando quanto segue.
Il docente ha posto a base delle sue pretese lo svolgimento di un'attività esattamente corrispondente a quella di un docente dipendente di ruolo, con i relativi "doveri derivanti dallo status", così prospettando il proprio inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente e, quindi, la riscontrabilità di una situazione senz'altro riconducibile alla nozione del rapporto di lavoro subordinato configurabile come impiego pubblico, in ragione della qualità del datore di lavoro. Nè la natura privatistica del rapporto può evincersi da quella dei negozi per il tramite dei quali le università assumono i professori c.d. a contratto con termine determinato, essendo invece dedotto un rapporto inerente ad un incarico di docenza per un corso di insegnamento ufficiale protrattosi per oltre dieci anni.
Avverso questa sentenza il IN ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo un articolato motivo di censura, successivamente illustrato con memoria.
Il IT di Torino ha presentato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 103, primo comma, Cost. e la contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, assume anzitutto che il Tribunale abbia errato nel non aver rilevato che il rapporto sarebbe stato prospettato oltre che come rapporto di lavoro subordinato, anche come rapporto di diritto privato, ben potendo coesistere, ed essendo anche previste con leggi, ipotesi di lavoro con le pubbliche amministrazioni, soggette a disciplina di diritto privato, e, quindi, non necessariamente a norme di diritto pubblico. D'altra parte, la presunta irrilevanza, nella specie, della qualificazione privatistica dei rapporti dei professori a contratto presuppone erroneamente che essi siano di lavoro autonomo, laddove essi sarebbero caratterizzati da elementi tipici della subordinazione. Infine, l'erroneità della sentenza impugnata si evincerebbe anche dal rilievo che, a norma dell'art. 4, ultimo comma, DPR 10 marzo 1982 n. 162, nelle scuole dirette a fini speciali, eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico pratico connesse a specifici insegnamenti professionali sono conferite con contratto di diritto privato a tempo determinato.
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, individuato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del petitum sostanziale, vale a dire di quanto sia stato effettivamente domandato, al di là della mera prospettazione.
In particolare, nelle controversie di lavoro nei confronti dello Stato e degli enti pubblici non economici, per la qualificazione pubblicistica del rapporto di lavoro resta determinante l'inserimento del prestatore di lavoro in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, senza che rilevi ne' l'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto privatistico, ne' la mancanza di un formale atto di nomina, e neppure la diversa qualificazione del rapporto da parte dell'ente pubblico, o l'apposizione di un termine di durata della prestazione lavorativa. Si è inoltre puntualizzato che il rapporto suddetto può essere qualificato privato solo quando il lavoratore risulti inserito non già nella struttura pubblica dell'ente, ma in un'organizzazione separata ed autonoma, gestita con criteri di imprenditorialità, essendo in tal caso irrilevante la correlazione della prestazione ai fini istituzionali dell'ente datore di lavoro, oppure quando la qualificazione privatistica del rapporto sia espressamente prevista dalla legge (v., ex plurimis, Cass. SU 30 giugno 1999 n. 379). Nella specie, premessa la costituzione di un rapporto con il IT sulla base del contratto espressamente previsto dall'art. 25 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 come contratto di diritto privato della durata massima di un anno accademico, non rinnovabile per più di due volte in un quinquennio, ne' idoneo a dar luogo a trattamento assistenziale e previdenziale (quinto, settimo ed ottavo comma), è stata peraltro chiesto, nel presupposto di una discrepanza tra la forma dell'atto costitutivo del rapporto e la sostanza di questo, l'accertamento di un rapporto esattamente corrispondente a quello di un docente dipendente di ruolo, ed è pertanto evidente che il petitum sostanziale configurato dal docente attiene ad un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego con l'ente universitario.
Alla stregua della domanda così come interpretata e rilevante ai fini della giurisdizione, dunque, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, perché è in contestazione un segmento del rapporto relativo ad un periodo anteriore al 1^ luglio 1998 (data costituente discrimine temporale per l'attribuzione della controversia tra le diverse giurisdizioni, ai sensi dell'art. 45 diciassettesimo comma, D.P.R. n. 80 del 1998), a prescindere dunque dal rilievo che la stretta correlazione fra configurazione di pubblico impiego e natura di ente pubblico non economico propria del datore di lavoro è ora venuta meno, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 3 febbraio 1993, che, ad eccezione di alcune carriere statali nominativamente indicate, per le quali continua a sussistere il rapporto di pubblico impiego e la giurisdizione del giudice amministrativo, ha privatizzato il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, delle Università e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, attribuendo la relativa giurisdizione al giudice ordinario solo per le questioni incidenti su periodi dei rapporti in contestazione che si collochino in epoca successiva al 30 giugno 1998.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, e condanna il ricorrente alle spese giudiziali, liquidate in Euro 3.100,00 (tremilacento/00), di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004