Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2004, n. 1233
CASS
Sentenza 23 gennaio 2004

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Con riferimento alla disciplina del pubblico impiego antecedente alla privatizzazione di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 (che, ad eccezione di alcune carriere statali nominativamente indicate, per le quali continua a sussistere il rapporto di pubblico impiego e la giurisdizione del giudice amministrativo, ha privatizzato il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, delle Università e di tutti gli enti pubblici non economici, attribuendo la relativa giurisdizione al giudice ordinario per questioni incidenti su periodi dei rapporti in contestazione che si collochino in epoca successiva al 30 giugno 1998) caratterizzata dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sussistente per tutti i rapporti comportanti l'inserimento del prestatore di lavoro in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito della struttura pubblicistica dell'ente, e non in una organizzazione separata e autonoma, gestita con criteri di imprenditorialità, la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata con riferimento all'oggetto della domanda, delineato non in base alla mera prospettazione compiutane dall'interessato, ma alla stregua del "petitum" sostanziale individuato dagli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento delle pretese.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice ordinario declinatoria della giurisdizione, in relazione alla domanda di accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica, con corresponsione della correlativa differenza di stipendio, proposta da un docente a contratto presso la Scuola diretta a fini speciali di scienze ed arti del Politecnico di Torino; il difetto di giurisdizione era stato desunto dalla circostanza dello svolgimento di attività configurata dallo stesso ricorrente come esattamente corrispondente a quella di un docente dipendente di ruolo, inserita stabilmente nella organizzazione dell'ente, e, quindi, riconducibile alla nozione di rapporto di lavoro subordinato configurabile come impiego pubblico, in ragione della qualità del datore di lavoro.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2004, n. 1233
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1233
    Data del deposito : 23 gennaio 2004

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