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Articolo 2 della Legge 17 agosto 1999, n. 291
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Legge 17 agosto 1999, n. 291
Articolo 2 della Legge 17 agosto 1999, n. 291
Versione
22 agosto 1999
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 22 agosto 1999
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