Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 18/06/2025, n. 11986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11986 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11986/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04391/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4391 del 2025, proposto da:
avvocato Rachele Petronelli, rappresentata e difesa da sé medesima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del
Silenzio rigetto consolidatosi il 21 marzo 2025 ossia 30 giorni dopo l'originaria petizione di accesso agli atti (proposta il 19 febbraio 2025).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
che parte ricorrente espone di aver sollecitato AGEA a fornirle indicazioni circa gli estremi anagrafici del funzionario addetto ad istruire un procedimento – meglio descritto come in atti – volto all’erogazione di provvidenze economiche che afferma spettarle, a seguito del mancato buon fine di un bonifico avente oggetto di somme a titolo di anticipo PAC (per euro 2.478,21);
che parte ricorrente, nel qualificarsi ai fini dell’azione di accesso, ha riferito che le somme di sua spettanza sono relative al fascicolo aziendale di competenza della agenzia altamurana di Impresa Verde srl e la stessa ricorrente indica di essere domiciliata in Altamura (Bari);
Ritenuto:
che, sulla base di quanto sopra, gli effetti dell’inerzia di AGEA nell’evadere la richiesta di accesso sono limitati alla sfera giuridica della odierna ricorrente e dunque ricadono interamente nella circoscrizione territoriale di competenza del TAR Bari, con la conseguenza che va dichiarata l’incompetenza di questo Tribunale;
che, invero, tale esito si impone anche alla stregua dell’orientamento espresso da questa Sezione (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 17 ottobre 2024, n. 17947) che, ai fini del radicamento della competenza, ritiene debba darsi assoluta prevalenza al criterio legale degli effetti territoriali del provvedimento impugnato, in ossequio al dettato di cui all’art. 13, comma 1, II periodo, c.p.a.; nonché sul rilievo per il quale, ancorché il silenzio sull’accesso agli atti sia stato serbato da un’Autorità Centrale - nella specie, l’AGEA. - gli effetti della fattispecie attengono al recupero di un credito vantato nei confronti di un soggetto - la ricorrente - la cui azienda agricola risulta pacificamente avere sede nella provincia di Bari.
Rilevato che, sul punto:
- l’Adunanza Plenaria ha avuto modo di precisare che “ la ratio sottesa al c.d. criterio dell'efficacia, previsto dall'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., è quella di temperare il c.d. criterio della sede, secondo un più generale principio di prossimità “ (vedi: Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza del 13 luglio 2021, n. 13);
- tali conclusioni erano, inoltre, già state affermate da parte consistente della giurisprudenza di primo grado (così, T.A.R. Lombardia, Sez. IV, sentenza del 10 gennaio 2020, n. 69; vedi anche, T.A.R. Campania, Sez. IV, sentenza del 5 aprile 2018, n. 2209; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, sentenza del 13 novembre 2017, n. 348);
che per tali ragioni in applicazione della norma di cui all’art. 13, comma 1, del c.p.a. e di cui all’art. 15, comma 1, del c.p.a., va dichiarata – con sentenza (T.A.R. Roma, sez. IV, 17/10/2024, n.17947; 13 febbraio 2025, nr. 3271) - la incompetenza territoriale del TAR Lazio, in favore del TAR Puglia, presso il quale il giudizio potrà avere prosecuzione nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 15, comma 4 del c.p.a. (Consiglio di Stato sez. V, 24/05/2017, n.2439), potendosi compensare interamente le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Puglia, presso il quale la causa potrà proseguire ex art. 15 c.p.a.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO