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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24059/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza
n. 993/2022, emessa il 19/11/2021 dal Giudice di Pace di Barra, depositata e pubblicata in data 2 marzo 2022”, e vertente
TRA
nata a [...], il [...], Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. FORMISANO C.F._1
GIANLUCA presso cui ha eletto domicilio, P.E.C.:
come da procura in atti;
Email_1
E
, nata a [...], il [...], COD. FISC. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. SCOGNAMIGLIO C.F._2
MARIO, presso cui ha eletto domicilio, P.E.C.:
come da procura in atti;
Email_2
NONCHÉ in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, P. IVA , con sede in Cercola (NA), P.IVA_1
alla Via delle Ginestre n. 3, appellato contumace;
NONCHÉ in persona dei suoi rappresentati legali Controparte_3 [...]
e , P. IVA , rappresentata e difesa CP_4 Controparte_5 P.IVA_2
dall'Avv. AGRUSTA MARIANO, presso cui ha eletto domicilio, P.E.C.:
come da procura in atti;
Email_3
NONCHÉ in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P. IVA CP_6
, appellato contumace. P.IVA_3
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/01/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
nella sua qualità di erede del de cuius, ha Parte_1 Persona_1
impugnato la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Giudice di Pace di
Barra ha rigettato la domanda proposta da quest'ultimo per il risarcimento del danno subito al veicolo di sua proprietà in occasione del sinistro avvenuto il 25.07.2016, alle ore 23,30 circa, in Napoli, al Corso San Giovanni a Teduccio.
L'attore, in primo grado, testualmente deduceva:
1) <Che l'istante è proprietario del veicolo Fiat Panda tg. ER115BL>>;
2) <Che il giorno 25.07.2016, alle ore 23,30 circa, in Napoli, il suddetto veicolo
Fiat Panda percorreva il C.so San Giovanni a Teduccio in direzione del centro della città di Napoli quando, all'altezza del distributore di benzina , CP_7
effettuava un sorpasso a sinistra al veicolo Fiat Panda tg. EY748EJ che lo precedeva il quale, a sua volta, effettuava un sorpasso ad altro veicolo ma non si avvedeva del sopraggiungere del veicolo di proprietà del sig. Persona_1
e lo collideva urtandolo, con il suo lato posteriore sinistro, nel lato anteriore destro. Dopo l'impatto Fiat Panda tg. EY748EJ il veicolo di controparte urtava anche il veicolo che lo precedeva>>;
3) <Che il veicolo dell'istante, per effetto dell'impatto, riportava danni al paraurti anteriore, al parafango anteriore destro e alle parti meccaniche, per la cui riparazione era necessaria una spesa di € 3.683,28, come si evince dal preventivo e dalla documentazione fotografica versati in atti>>;
4) <Che il veicolo investitore Fiat Panda tg. EY748E) di proprietà della sig.ra
, risultava assicurato con la Compagnia di assicurazioni CP_1 [...]
; CP_3
5) <Che la responsabilità dell'evento dannoso è da attribuire esclusivamente alla negligenza, imprudenza e imperizia del conducente il veicolo investitore
Fiat Panda tg. EY748E4>>.
In primo grado si costituiva la che impugnava la domanda Controparte_3
in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Allo stesso modo, si costituiva che impugnava la domanda CP_1
attorea e, contestualmente, spiegava domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento subito dal suo veicolo in occasione del detto sinistro.
Questa, autorizzata dal Giudice, provvedeva alla chiamata in causa della quale compagnia assicuratrice del veicolo attoreo. CP_6
Si costituiva in giudizio la detta ultima compagnia che impugnava la domanda riconvenzionale chiedendone il rigetto.
Successivamente, su istanza delle parti, il Giudice di prime cure, riuniva il suddetto giudizio a quello recante Rg. nr. 15441/2017, instaurato dalla
[...]
che chiedeva il risarcimento dei danni Controparte_2
subiti dall'autocarro Renault Trafic tg. DX211FY, di sua proprietà, quale terzo veicolo coinvolto nel sinistro. Ancora, all'udienza del 11.07.2018, i due giudizi innanzi indicati venivano riuniti a quello recante R.G. nr. 17373/17, proposto da per Parte_3
richiedere il risarcimento dei danni patiti a causa delle lesioni personali subite in occasione del sinistro in oggetto.
Esaurita la fase istruttoria del giudizio, così come riunito, il primo giudice riservava la causa in decisione e rigettava la domanda di Persona_1
Avverso tale sentenza ha reagito che ne ha lamentato Persona_1
l'insufficiente motivazione e l'errata valutazione del giudice di prime cure riguardo l'esame delle risultanze istruttorie, chiedendone l'integrale riforma.
Si è costituita che ha impugnato l'appello in quanto infondato in CP_1
fatto ed in diritto, contestandone in particolar modo la tardività di cui all'art. 327 c.p.c.
Si è altresì costituita la che ha chiesto il rigetto Controparte_3
dell'appello.
Sebbene citate, sono rimaste contumaci la Controparte_2
e la
[...] CP_6
Va preliminarmente osservato, anche in forza del principio della c.d. ragione più liquida, che l'appello è tardivo e, dunque, inammissibile.
Invero, la sentenza di primo grado è stata depositata in cancelleria il 2 marzo
2022, come dal timbro d'attestazione del cancelliere apposto in calce alla stessa, e l'appello è stato notificato agli appellati solo in data 10 ottobre 2022
(vedi i file .eml contenenti le ricevute di consegna delle notifiche a mezzo p.e.c. prodotti dall'appellante) e, dunque, ben oltre il termine “lungo” di cui all'art. 327 c.p.c., che risultava scaduto il 3 ottobre 2022.
Tale decadenza può pure essere rilevata d'ufficio, non rilevando che la proposizione dell'eccezione sia effettuata dalla parte che non si è tempestivamente costituita in giudizio. Difatti, l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini (in tal senso cfr. Cass. Civ.
n. 29803/2019).
Ciò posto, occorre premettere che, nel caso di specie, la sentenza impugnata non è stata redatta in formato elettronico, ma in formato cartaceo e risulta depositata in cancelleria in data 2 marzo 2022, come da attestazione del cancelliere apposta in calce al provvedimento. Conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c., è rilevante soltanto l'attestazione dell'avvenuto deposito e non la diversa data (9 marzo 2022) della successiva comunicazione di cancelleria avvenuta via PEC alle parti, così come genericamente dedotto dall'appellante.
Invero, in presenza di un'unica attestazione di deposito, trova applicazione il consolidato principio secondo cui, l'attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., dà atto del deposito della sentenza, costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria è quella prevista ai sensi dell'art. 2700 c.c..
Dunque, la pubblicazione della decisione si ha con l'attestazione del cancelliere, la quale, appunto, ha la funzione di pubblicare la stessa. Da tale momento inizia a decorrere il temine lungo per impugnare.
L'impugnabilità, poggia sul presupposto che la sentenza sia conoscibile alla parte, pur attraverso la necessaria intercessione del difensore, per modo che la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare la rimessione in termini, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti (in tal senso cfr. Cass.
Civ. nr. 9029/2019).
Inoltre, è bene precisare che, nei compiti del difensore rientra pure quello di attivarsi al fine di verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (cfr. Cass. Civ. n. 5946 del 2017).
Sul punto, va difatti considerato che, l'art. 327 c.p.c. opera un necessario bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda e la decorrenza per l'impugnazione, a partire dalla pubblicazione della decisione, costituisce il logico corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza.
In tal ottica, infatti, lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione, non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto, la sentenza è comunicata ex officio (cfr. Cass. Civ. n. 26402/2014).
Giova, altresì osservare, che il legislatore è intervenuto sull'art.133, co. 2,
c.p.c., con l'art. 45, primo comma lett. b), D.l. n. 90 del 2014, precisando che: "Il
Cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite". Lo stesso legislatore, in sede di conversione del D.l. n. 90 del 2014, è poi intervenuto aggiungendo al comma 2 dell'art. 133 c.p.c. che "La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo
325".
Pertanto, in via generale, la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Neppure, nel caso che ci occupa, può trovare applicazione la disciplina dettata per le sentenze redatte in formato elettronico, in cui è dal momento della trasmissione del provvedimento per via telematica mediante PEC che il procedimento decisionale è completato e si esterna, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ. (Cass. Civ. n.
17278/2016).
Invero, fuori da tale ipotesi e, dunque, in ambio di sentenze redatte in formato cartaceo, così com'è nella fattispecie in esame, trova applicazione il principio secondo cui il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 18569/ 2016).
Nel caso in esame, non è stato neppure prospettato da parte appellante che l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico si fosse perfezionato in data successiva a quella del deposito, così come non risulta dimostrato, dalla medesima parte, che la sentenza gli sia stata effettivamente comunicata solo in una data successiva al deposito della stessa.
Con la conseguenza che, dovendo farsi ricadere sull'impugnante l'onere di provare la tempestività della sua impugnazione, alla luce del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., tale circostanza, risulta del tutto sfornita di prova (cfr., ancora, Cass. Civ. SS.UU., sent. n. 18569/ 2016).
Oltretutto, va osservato che l'appellante, nei propri scritti difensivi, non ha mai preso posizione rispetto la contestata tardività dell'appello, così come eccepita dall'appellata.
Pertanto, tutto quanto premesso, al di fuori dei casi di provvedimenti redatti in forma digitale e in difetto di prova contraria, la regola generale per i provvedimenti depositati in forma cartacea è che la comunicazione di questi da parte della cancelleria non incide sulla decorrenza del termine per l'impugnazione, per cui trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dal deposito del provvedimento, nel caso che nessun interessato abbia provveduto alla notificazione di propria iniziativa.
In definitiva, per tutti e tali motivi, l'appello è stato tardivamente proposto in violazione dell'art. 327 c.p.c. e, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) dichiara l'appello inammissibile;
- b) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 , che si liquidano complessivamente in € 800,00, oltre rimborso CP_1
spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Mario Scognamiglio dichiaratosi procuratore antistatario;
- c) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1
che si liquidano complessivamente in € 800,00, oltre Controparte_3
rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- d) Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L.
228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Napoli il 01\4\25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24059/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza
n. 993/2022, emessa il 19/11/2021 dal Giudice di Pace di Barra, depositata e pubblicata in data 2 marzo 2022”, e vertente
TRA
nata a [...], il [...], Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. FORMISANO C.F._1
GIANLUCA presso cui ha eletto domicilio, P.E.C.:
come da procura in atti;
Email_1
E
, nata a [...], il [...], COD. FISC. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. SCOGNAMIGLIO C.F._2
MARIO, presso cui ha eletto domicilio, P.E.C.:
come da procura in atti;
Email_2
NONCHÉ in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, P. IVA , con sede in Cercola (NA), P.IVA_1
alla Via delle Ginestre n. 3, appellato contumace;
NONCHÉ in persona dei suoi rappresentati legali Controparte_3 [...]
e , P. IVA , rappresentata e difesa CP_4 Controparte_5 P.IVA_2
dall'Avv. AGRUSTA MARIANO, presso cui ha eletto domicilio, P.E.C.:
come da procura in atti;
Email_3
NONCHÉ in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P. IVA CP_6
, appellato contumace. P.IVA_3
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/01/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
nella sua qualità di erede del de cuius, ha Parte_1 Persona_1
impugnato la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Giudice di Pace di
Barra ha rigettato la domanda proposta da quest'ultimo per il risarcimento del danno subito al veicolo di sua proprietà in occasione del sinistro avvenuto il 25.07.2016, alle ore 23,30 circa, in Napoli, al Corso San Giovanni a Teduccio.
L'attore, in primo grado, testualmente deduceva:
1) <Che l'istante è proprietario del veicolo Fiat Panda tg. ER115BL>>;
2) <Che il giorno 25.07.2016, alle ore 23,30 circa, in Napoli, il suddetto veicolo
Fiat Panda percorreva il C.so San Giovanni a Teduccio in direzione del centro della città di Napoli quando, all'altezza del distributore di benzina , CP_7
effettuava un sorpasso a sinistra al veicolo Fiat Panda tg. EY748EJ che lo precedeva il quale, a sua volta, effettuava un sorpasso ad altro veicolo ma non si avvedeva del sopraggiungere del veicolo di proprietà del sig. Persona_1
e lo collideva urtandolo, con il suo lato posteriore sinistro, nel lato anteriore destro. Dopo l'impatto Fiat Panda tg. EY748EJ il veicolo di controparte urtava anche il veicolo che lo precedeva>>;
3) <Che il veicolo dell'istante, per effetto dell'impatto, riportava danni al paraurti anteriore, al parafango anteriore destro e alle parti meccaniche, per la cui riparazione era necessaria una spesa di € 3.683,28, come si evince dal preventivo e dalla documentazione fotografica versati in atti>>;
4) <Che il veicolo investitore Fiat Panda tg. EY748E) di proprietà della sig.ra
, risultava assicurato con la Compagnia di assicurazioni CP_1 [...]
; CP_3
5) <Che la responsabilità dell'evento dannoso è da attribuire esclusivamente alla negligenza, imprudenza e imperizia del conducente il veicolo investitore
Fiat Panda tg. EY748E4>>.
In primo grado si costituiva la che impugnava la domanda Controparte_3
in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Allo stesso modo, si costituiva che impugnava la domanda CP_1
attorea e, contestualmente, spiegava domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento subito dal suo veicolo in occasione del detto sinistro.
Questa, autorizzata dal Giudice, provvedeva alla chiamata in causa della quale compagnia assicuratrice del veicolo attoreo. CP_6
Si costituiva in giudizio la detta ultima compagnia che impugnava la domanda riconvenzionale chiedendone il rigetto.
Successivamente, su istanza delle parti, il Giudice di prime cure, riuniva il suddetto giudizio a quello recante Rg. nr. 15441/2017, instaurato dalla
[...]
che chiedeva il risarcimento dei danni Controparte_2
subiti dall'autocarro Renault Trafic tg. DX211FY, di sua proprietà, quale terzo veicolo coinvolto nel sinistro. Ancora, all'udienza del 11.07.2018, i due giudizi innanzi indicati venivano riuniti a quello recante R.G. nr. 17373/17, proposto da per Parte_3
richiedere il risarcimento dei danni patiti a causa delle lesioni personali subite in occasione del sinistro in oggetto.
Esaurita la fase istruttoria del giudizio, così come riunito, il primo giudice riservava la causa in decisione e rigettava la domanda di Persona_1
Avverso tale sentenza ha reagito che ne ha lamentato Persona_1
l'insufficiente motivazione e l'errata valutazione del giudice di prime cure riguardo l'esame delle risultanze istruttorie, chiedendone l'integrale riforma.
Si è costituita che ha impugnato l'appello in quanto infondato in CP_1
fatto ed in diritto, contestandone in particolar modo la tardività di cui all'art. 327 c.p.c.
Si è altresì costituita la che ha chiesto il rigetto Controparte_3
dell'appello.
Sebbene citate, sono rimaste contumaci la Controparte_2
e la
[...] CP_6
Va preliminarmente osservato, anche in forza del principio della c.d. ragione più liquida, che l'appello è tardivo e, dunque, inammissibile.
Invero, la sentenza di primo grado è stata depositata in cancelleria il 2 marzo
2022, come dal timbro d'attestazione del cancelliere apposto in calce alla stessa, e l'appello è stato notificato agli appellati solo in data 10 ottobre 2022
(vedi i file .eml contenenti le ricevute di consegna delle notifiche a mezzo p.e.c. prodotti dall'appellante) e, dunque, ben oltre il termine “lungo” di cui all'art. 327 c.p.c., che risultava scaduto il 3 ottobre 2022.
Tale decadenza può pure essere rilevata d'ufficio, non rilevando che la proposizione dell'eccezione sia effettuata dalla parte che non si è tempestivamente costituita in giudizio. Difatti, l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini (in tal senso cfr. Cass. Civ.
n. 29803/2019).
Ciò posto, occorre premettere che, nel caso di specie, la sentenza impugnata non è stata redatta in formato elettronico, ma in formato cartaceo e risulta depositata in cancelleria in data 2 marzo 2022, come da attestazione del cancelliere apposta in calce al provvedimento. Conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c., è rilevante soltanto l'attestazione dell'avvenuto deposito e non la diversa data (9 marzo 2022) della successiva comunicazione di cancelleria avvenuta via PEC alle parti, così come genericamente dedotto dall'appellante.
Invero, in presenza di un'unica attestazione di deposito, trova applicazione il consolidato principio secondo cui, l'attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., dà atto del deposito della sentenza, costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria è quella prevista ai sensi dell'art. 2700 c.c..
Dunque, la pubblicazione della decisione si ha con l'attestazione del cancelliere, la quale, appunto, ha la funzione di pubblicare la stessa. Da tale momento inizia a decorrere il temine lungo per impugnare.
L'impugnabilità, poggia sul presupposto che la sentenza sia conoscibile alla parte, pur attraverso la necessaria intercessione del difensore, per modo che la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare la rimessione in termini, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti (in tal senso cfr. Cass.
Civ. nr. 9029/2019).
Inoltre, è bene precisare che, nei compiti del difensore rientra pure quello di attivarsi al fine di verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (cfr. Cass. Civ. n. 5946 del 2017).
Sul punto, va difatti considerato che, l'art. 327 c.p.c. opera un necessario bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda e la decorrenza per l'impugnazione, a partire dalla pubblicazione della decisione, costituisce il logico corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza.
In tal ottica, infatti, lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione, non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto, la sentenza è comunicata ex officio (cfr. Cass. Civ. n. 26402/2014).
Giova, altresì osservare, che il legislatore è intervenuto sull'art.133, co. 2,
c.p.c., con l'art. 45, primo comma lett. b), D.l. n. 90 del 2014, precisando che: "Il
Cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite". Lo stesso legislatore, in sede di conversione del D.l. n. 90 del 2014, è poi intervenuto aggiungendo al comma 2 dell'art. 133 c.p.c. che "La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo
325".
Pertanto, in via generale, la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Neppure, nel caso che ci occupa, può trovare applicazione la disciplina dettata per le sentenze redatte in formato elettronico, in cui è dal momento della trasmissione del provvedimento per via telematica mediante PEC che il procedimento decisionale è completato e si esterna, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ. (Cass. Civ. n.
17278/2016).
Invero, fuori da tale ipotesi e, dunque, in ambio di sentenze redatte in formato cartaceo, così com'è nella fattispecie in esame, trova applicazione il principio secondo cui il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 18569/ 2016).
Nel caso in esame, non è stato neppure prospettato da parte appellante che l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico si fosse perfezionato in data successiva a quella del deposito, così come non risulta dimostrato, dalla medesima parte, che la sentenza gli sia stata effettivamente comunicata solo in una data successiva al deposito della stessa.
Con la conseguenza che, dovendo farsi ricadere sull'impugnante l'onere di provare la tempestività della sua impugnazione, alla luce del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., tale circostanza, risulta del tutto sfornita di prova (cfr., ancora, Cass. Civ. SS.UU., sent. n. 18569/ 2016).
Oltretutto, va osservato che l'appellante, nei propri scritti difensivi, non ha mai preso posizione rispetto la contestata tardività dell'appello, così come eccepita dall'appellata.
Pertanto, tutto quanto premesso, al di fuori dei casi di provvedimenti redatti in forma digitale e in difetto di prova contraria, la regola generale per i provvedimenti depositati in forma cartacea è che la comunicazione di questi da parte della cancelleria non incide sulla decorrenza del termine per l'impugnazione, per cui trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dal deposito del provvedimento, nel caso che nessun interessato abbia provveduto alla notificazione di propria iniziativa.
In definitiva, per tutti e tali motivi, l'appello è stato tardivamente proposto in violazione dell'art. 327 c.p.c. e, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) dichiara l'appello inammissibile;
- b) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 , che si liquidano complessivamente in € 800,00, oltre rimborso CP_1
spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Mario Scognamiglio dichiaratosi procuratore antistatario;
- c) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1
che si liquidano complessivamente in € 800,00, oltre Controparte_3
rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- d) Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L.
228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Napoli il 01\4\25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena