Ordinanza collegiale 1 marzo 2024
Ordinanza cautelare 31 maggio 2024
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 03/10/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02787/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmela Di Stabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno e la Questura di Ragusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa misura cautelare,
- del provvedimento della Questura di Ragusa, prot. n.-OMISSIS-in data 19 gennaio 2023, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno;
- di qualsiasi altro atto precedente, susseguente o comunque collegato con i provvedimenti impugnati ed allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Ragusa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 settembre 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato via PEC il 14 dicembre 2023 e depositato il 9 gennaio 2024, parte ricorrente impugna il diniego in epigrafe, notificato il 16 ottobre 2023.
Affida il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione ed errata applicazione dell’art. 103, comma 10, lett. c) , del DL 34/2020. Non si comprenderebbe con quale modalità la Questura di Ragusa abbia imputato all’odierna ricorrente illeciti, sanzioni e condanne riconducibili ad altro soggetto.
2. Violazione ed errata applicazione dell’art. 13, comma 7, del d. lgs. 286/98; nullità del provvedimento. Il provvedimento non sarebbe stato tradotto.
L’Amministrazione si è costituita il 16 gennaio 2024, depositando documentazione in data 1 febbraio 2024, memoria in data 23 febbraio 2024, e nota di adempimento istruttorio (su questo ultimo punto, a breve), nel complesso spiegando difese riassumibili come a seguire: a) la ricorrente sarebbe stata identificata mediante il confronto delle risultanze dattiloscopiche, in origine rilevate al momento dell’ingresso in Italia e, successivamente, al momento dell’identificazione successiva alla commissione dei fatti di reato addebitati; tali elementi sarebbero stati comunicati all’odierna ricorrente tanto in sede di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, quanto nel provvedimento conclusivo del procedimento stesso; b) l’italiano, in cui è redatto l’atto, è sicuramente comprensibile dalla ricorrente, residente da diversi anni in Italia e che ha presentato sia la domanda di permesso, sia tutta la documentazione a quella acclusa, in italiano; in particolare, dagli allegati alla domanda, risulterebbe che la ricorrente ha sottoscritto contratto di affitto, contratto di lavoro, cedolini paga, tutti in italiano, che, evidentemente, comprende.
Con ordinanza 1 marzo 2024, n. 779, è stata disposta istruttoria, adempiuta dall’Amministrazione in data 8 aprile 2024, con nota in cui si dice che la ricorrente è stata identificata mediante CUI (codice unico di identificazione), previsto dall’art. 2 del DPR 7 aprile 2016, n. 87.
Con ordinanza 31 maggio 2024, n. 226, è stata respinta la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del giorno 11 settembre 2025, senza che alcun deposito di parte sia stato effettuato dopo la citata ordinanza cautelare n. 226/2024, la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione nel merito, nessun difensore presente per parte ricorrente.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Si legge nella citata ordinanza 226/2024:
«… Premesso che il ricorso verte sulla lamentata illegittimità del decreto con cui il Questore di Ragusa ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020, in ragione della presenza di reati ostativi di cui all’art. 103, comma 10, lett. c) del decreto legge citato; Premesso inoltre che la presenza dei suddetti reati è stata verificata dall’Amministrazione tramite interrogazione del casellario giudiziario dalla quale sarebbe emerso che i reati sono stati commessi dalla ricorrente tramite l’utilizzo di alias; Considerato che, ad una prima delibazione propria della presente fase cautelare, il ricorso non è munito di fumus boni iuris giacché il provvedimento impugnato riporta il CUI (codice identificativo unico) della ricorrente e l’Amministrazione, in riscontro all’ordinanza collegiale n. 779/2024, ha chiarito che il codice è legato all’identificazione biometrica dell’individuo effettuata tramite AFIS (automated fingerprint identification system) e che, nel caso di specie, vi è corrispondenza tra il CUI della ricorrente e quello degli alias; Considerato altresì che la ricorrente non ha specificatamente contestato le affermazioni dell’Amministrazione, essendosi limitata ad affermare nel testo del ricorso che “Non si comprende con quale modalità la Questura di Ragusa abbia imputato all’odierna ricorrente illeciti, sanzioni e condanne riconducibili a tale sig.ra -OMISSIS-. Ed invero, il casellario giudiziale della ricorrente in atti risulta nullo”; Ritenuto, in definitiva, che allo stato non sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, non avendo la ricorrente fornito elementi sufficienti per far dubitare della legittimità dell’atto impugnato; Ritenuto d’altra parte che l’Amministrazione, in vista dell’udienza di merito, sia tenuta a chiarire con maggiore precisione le modalità con le quali ha determinato che il CUI della ricorrente è identico al CUI degli alias presenti in casellario (ad esempio, fornendo documentazione che attesti con certezza che le impronte digitali della ricorrente sono identiche a quelli degli alias presenti nel casellario giudiziario)…» .
Seppur l’Amministrazione non risulta aver adempiuto al supplemento istruttorio dettato nella citata ordinanza 226/2024, purtuttavia ritiene il Collegio che, in difetto di contestazione sul punto di parte ricorrente, che non ha depositato alcuna memoria nel corso del processo, e non ha partecipato all’udienza pubblica del giorno 11 settembre 2025, non sussistano motivi per discostarsi dalla decisione già presa, seppure nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, con la citata ordinanza 226/2024.
Anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, risulta convincente la controdeduzione dell’Amministrazione, anch’essa non contestata da controparte.
Il ricorso va quindi rigettato perché infondato.
Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare soggetti contemplati nella presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV): a) rigetta il ricorso; b) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni costituite, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge; d) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare soggetti contemplati nella presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.