Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1035
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa e/o irrituale notifica della cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento presupposta, poiché effettuata ad un indirizzo diverso da quello di residenza della contribuente, non smentito dall'Agente della riscossione. Tale inesistenza comporta la nullità dell'atto di compensazione e l'impossibilità di interrompere la prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto alla riscossione del credito

    La Corte ha ritenuto che l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta impedisce l'interruzione del termine di prescrizione decennale, che risulta ampiamente spirato alla data dell'atto di compensazione.

  • Accolto
    Sgravio di una delle cartelle

    La Corte ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n. 29520230010481890000, in quanto oggetto di provvedimento di sgravio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1035
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1035
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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