CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1035/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
TRIVERI EUGENIO, Giudice
XERRA NICOLO', Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3676/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIMB. E COMP. n. 29528202400001082000 REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 448/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di rimborso e compensazione n. 29528202400001082000, notificato in data 14/02/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - SS (di seguito, ADER) ha comunicato di voler compensare un credito della contribuente con un debito di € 14.837,96, asseritamente derivante da una cartella di pagamento non onorata per tributi erariali (Registro) relativi all'anno d'imposta 2013.
A sostegno del proprio gravame, la ricorrente ha eccepito, in via principale, l'annullabilità dell'atto impugnato per omessa e/o irrituale notifica della cartella di pagamento presupposta, con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio di correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria;
ha, altresì, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito, stante l'assenza di atti interruttivi validamente notificati, e la nullità della cartella per mancata esibizione in giudizio della stessa e della relativa prova di notifica, in violazione dell'onere probatorio gravante sull'Agente della riscossione.
Si sono costituiti in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina (di seguito, AdE) sia l'ADER, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'ADER ha sostenuto l'inammissibilità delle eccezioni relative alla cartella presupposta, in quanto non tempestivamente impugnata, con conseguente definitività del credito. In merito alla prescrizione, ha invocato il termine ordinario decennale per i tributi erariali.
L'ADER, in via preliminare, ha eccepito la parziale cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio di una delle cartelle sottese all'atto e il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni di merito. Ha ribadito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della cartella presupposta n.
29520200007606431000, asseritamente notificata in data 22/01/2022, e ha contestato l'eccezione di prescrizione, invocando l'effetto interruttivo di tale notifica e la sospensione dei termini per l'emergenza pandemica.
Con ordinanza interlocutoria, questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, ravvisando la sussistenza del *fumus boni iuris* .
All'udienza del 30 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n. 29520230010481890000, in quanto oggetto di provvedimento di sgravio da parte dell'ente creditore, come dichiarato e non contestato dall'ADER.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ADER. Le doglianze della ricorrente non attengono al merito della pretesa impositiva, bensì a vizi propri della procedura di riscossione, quali l'omessa notifica della cartella presupposta e la conseguente prescrizione del diritto esattivo. Tali questioni rientrano pienamente nella sfera di competenza e responsabilità dell'Agente della riscossione, unico legittimato passivo in ordine alla regolarità formale e procedurale degli atti da esso posti in essere. Nel merito, la controversia si concentra sulla legittimità dell'atto di compensazione impugnato, la cui validità dipende intrinsecamente dalla persistenza del credito vantato dall'Amministrazione
e, quindi, dalla ritualità della notifica della cartella di pagamento presupposta, identificata dall'ADER nella n. 29520200007606431000.
La ricorrente ha eccepito la mancata notifica di tale atto presupposto. A fronte di tale specifica contestazione, grava sull'Agente della riscossione l'onere di provare non solo l'avvenuta spedizione dell'atto, ma anche il suo perfezionamento, ossia la sua effettiva entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario, nel rispetto delle forme previste dalla legge. Tale principio, conforme all'art. 2697 c.c. e recentemente ribadito dall'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. CTP Messina, sent. n. 943/10/16; CGT Messina, sent. n. 5866/2024).
Nel caso di specie, l'ADER ha prodotto la relata di notifica della cartella n. 29520200007606431000, dalla quale emerge un tentativo di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo "Indirizzo_1, Indirizzo_2 CI (ME)" .
Tuttavia, la ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha indicato la propria residenza in "Capo d'Orlando (ME),
C.da Catutè n. 61/A". Tale indirizzo è il medesimo utilizzato dall'ADER per la notifica di atti successivi, come l'avviso di intimazione n. 29520249005213118000.
La discrepanza tra l'indirizzo di notifica della cartella presupposta (CI) e la residenza effettiva della contribuente (Capo d'Orlando), non smentita dall'ADER, che non ha fornito alcuna prova circa la corrispondenza dell'indirizzo di CI con la residenza anagrafica della Sig.ra Ricorrente_1 al momento della notifica, inficia la validità dell'intera procedura notificatoria. La notificazione eseguita presso un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario è giuridicamente inesistente, in quanto non consente di presumere in alcun modo che l'atto sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità.
L'inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta comporta una duplice, decisiva conseguenza. In primo luogo, rende l'atto di compensazione impugnato nullo per violazione dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/92, in quanto atto consequenziale emesso in assenza del suo indispensabile presupposto. L'omessa notifica dell'atto presupposto, infatti, non consente al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa, vizio che si traduce nella nullità dell'atto successivo che su di esso si fonda.
In secondo luogo, e in via assorbente, l'assenza di una valida notifica della cartella di pagamento, quale primo atto della procedura di riscossione idoneo a costituire in mora il debitore, impedisce l'interruzione del termine di prescrizione. Il credito erariale in questione, relativo all'imposta di registro per l'anno 2013, è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. Tale termine, decorrendo dalla scadenza del termine per il pagamento, deve ritenersi ampiamente spirato alla data di notifica dell'atto di compensazione impugnato (14/02/2025), non essendo intervenuto alcun atto interruttivo validamente notificato alla contribuente.
Le argomentazioni delle parti resistenti in merito alla definitività del credito per mancata impugnazione della cartella e all'effetto interruttivo della notifica della stessa non possono trovare accoglimento, poiché si fondano sul presupposto, qui smentito, della regolarità di tale notifica. Una notifica inesistente non produce alcun effetto giuridico, né sanatoria per acquiescenza né interruzione della prescrizione.
Pertanto, stante l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta e la conseguente, intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, l'atto di compensazione impugnato risulta illegittimo e deve essere annullato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe così decide,
P.Q.M.
1. Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla cartella di pagamento n.
29520230010481890000. 2. Accoglie il ricorso per la restante parte e, per l'effetto, annulla l'atto di rimborso e compensazione n. 29528202400001082000. 3. Condanna l'Agenzia delle Entrate - SS e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del
Dott. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Il Presidente Relatore
IC LE
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
TRIVERI EUGENIO, Giudice
XERRA NICOLO', Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3676/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIMB. E COMP. n. 29528202400001082000 REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 448/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di rimborso e compensazione n. 29528202400001082000, notificato in data 14/02/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - SS (di seguito, ADER) ha comunicato di voler compensare un credito della contribuente con un debito di € 14.837,96, asseritamente derivante da una cartella di pagamento non onorata per tributi erariali (Registro) relativi all'anno d'imposta 2013.
A sostegno del proprio gravame, la ricorrente ha eccepito, in via principale, l'annullabilità dell'atto impugnato per omessa e/o irrituale notifica della cartella di pagamento presupposta, con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio di correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria;
ha, altresì, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito, stante l'assenza di atti interruttivi validamente notificati, e la nullità della cartella per mancata esibizione in giudizio della stessa e della relativa prova di notifica, in violazione dell'onere probatorio gravante sull'Agente della riscossione.
Si sono costituiti in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina (di seguito, AdE) sia l'ADER, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'ADER ha sostenuto l'inammissibilità delle eccezioni relative alla cartella presupposta, in quanto non tempestivamente impugnata, con conseguente definitività del credito. In merito alla prescrizione, ha invocato il termine ordinario decennale per i tributi erariali.
L'ADER, in via preliminare, ha eccepito la parziale cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio di una delle cartelle sottese all'atto e il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni di merito. Ha ribadito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della cartella presupposta n.
29520200007606431000, asseritamente notificata in data 22/01/2022, e ha contestato l'eccezione di prescrizione, invocando l'effetto interruttivo di tale notifica e la sospensione dei termini per l'emergenza pandemica.
Con ordinanza interlocutoria, questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, ravvisando la sussistenza del *fumus boni iuris* .
All'udienza del 30 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n. 29520230010481890000, in quanto oggetto di provvedimento di sgravio da parte dell'ente creditore, come dichiarato e non contestato dall'ADER.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ADER. Le doglianze della ricorrente non attengono al merito della pretesa impositiva, bensì a vizi propri della procedura di riscossione, quali l'omessa notifica della cartella presupposta e la conseguente prescrizione del diritto esattivo. Tali questioni rientrano pienamente nella sfera di competenza e responsabilità dell'Agente della riscossione, unico legittimato passivo in ordine alla regolarità formale e procedurale degli atti da esso posti in essere. Nel merito, la controversia si concentra sulla legittimità dell'atto di compensazione impugnato, la cui validità dipende intrinsecamente dalla persistenza del credito vantato dall'Amministrazione
e, quindi, dalla ritualità della notifica della cartella di pagamento presupposta, identificata dall'ADER nella n. 29520200007606431000.
La ricorrente ha eccepito la mancata notifica di tale atto presupposto. A fronte di tale specifica contestazione, grava sull'Agente della riscossione l'onere di provare non solo l'avvenuta spedizione dell'atto, ma anche il suo perfezionamento, ossia la sua effettiva entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario, nel rispetto delle forme previste dalla legge. Tale principio, conforme all'art. 2697 c.c. e recentemente ribadito dall'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. CTP Messina, sent. n. 943/10/16; CGT Messina, sent. n. 5866/2024).
Nel caso di specie, l'ADER ha prodotto la relata di notifica della cartella n. 29520200007606431000, dalla quale emerge un tentativo di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo "Indirizzo_1, Indirizzo_2 CI (ME)" .
Tuttavia, la ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha indicato la propria residenza in "Capo d'Orlando (ME),
C.da Catutè n. 61/A". Tale indirizzo è il medesimo utilizzato dall'ADER per la notifica di atti successivi, come l'avviso di intimazione n. 29520249005213118000.
La discrepanza tra l'indirizzo di notifica della cartella presupposta (CI) e la residenza effettiva della contribuente (Capo d'Orlando), non smentita dall'ADER, che non ha fornito alcuna prova circa la corrispondenza dell'indirizzo di CI con la residenza anagrafica della Sig.ra Ricorrente_1 al momento della notifica, inficia la validità dell'intera procedura notificatoria. La notificazione eseguita presso un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario è giuridicamente inesistente, in quanto non consente di presumere in alcun modo che l'atto sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità.
L'inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta comporta una duplice, decisiva conseguenza. In primo luogo, rende l'atto di compensazione impugnato nullo per violazione dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/92, in quanto atto consequenziale emesso in assenza del suo indispensabile presupposto. L'omessa notifica dell'atto presupposto, infatti, non consente al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa, vizio che si traduce nella nullità dell'atto successivo che su di esso si fonda.
In secondo luogo, e in via assorbente, l'assenza di una valida notifica della cartella di pagamento, quale primo atto della procedura di riscossione idoneo a costituire in mora il debitore, impedisce l'interruzione del termine di prescrizione. Il credito erariale in questione, relativo all'imposta di registro per l'anno 2013, è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. Tale termine, decorrendo dalla scadenza del termine per il pagamento, deve ritenersi ampiamente spirato alla data di notifica dell'atto di compensazione impugnato (14/02/2025), non essendo intervenuto alcun atto interruttivo validamente notificato alla contribuente.
Le argomentazioni delle parti resistenti in merito alla definitività del credito per mancata impugnazione della cartella e all'effetto interruttivo della notifica della stessa non possono trovare accoglimento, poiché si fondano sul presupposto, qui smentito, della regolarità di tale notifica. Una notifica inesistente non produce alcun effetto giuridico, né sanatoria per acquiescenza né interruzione della prescrizione.
Pertanto, stante l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta e la conseguente, intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, l'atto di compensazione impugnato risulta illegittimo e deve essere annullato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe così decide,
P.Q.M.
1. Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla cartella di pagamento n.
29520230010481890000. 2. Accoglie il ricorso per la restante parte e, per l'effetto, annulla l'atto di rimborso e compensazione n. 29528202400001082000. 3. Condanna l'Agenzia delle Entrate - SS e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del
Dott. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Il Presidente Relatore
IC LE