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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4182 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promosso da
, (C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.03.1986 e residente a[...], elettivamente domiciliata in Roma al
Viale G. Mazzini n.113 presso lo studio dell'Avv. IO Guercio
attrice
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale
-autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei Parte_1
suoi caratteri sessuali a quelli maschili;
-contestualmente, stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto dall'attrice, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di SA IO DO (FG) di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da femminile a maschile, e nome e che, a tal fine, egli intende sostituire il proprio prenome
” con quello di “ ” Pt_1 Parte_2
Il Pubblico Ministero: “accoglimento della domanda di autorizzazione al cambio di sesso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla Procura della Repubblica di Cagliari, Pt_1
ha adito questo tribunale domandando l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-
[...]
chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili e la rettifica del suo atto di nascita, con l'attribuzione del sesso maschile e del nome Parte_2
A fondamento delle domande ha allegato di aver sempre manifestato fin dall'infanzia una sua
natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, ha da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
di vivere con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale e di presentare una disforia di genere per la quale è stato effettuato un percorso di psicodiagnostica ed un iter psicologico integrato con il percorso di riattribuzione medico-chirurgica ed ormonale del sesso con la Dott.ssa che anche Persona_1
grazie alla somministrazione di una terapia ormonale virilizzante, ha assunto l'aspetto esteriore di un uomo;
di essersi già sottoposta ad intervento chirurgico di mastectomia bilaterale, acquisendo un ancora maggiore e completo aspetto maschile del torace.
All'udienza del 5.11.2024 parte attrice, comparsa personalmente, ha confermato la domanda e i fatti allegati ed, altresì, tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Cost. 143/2024 ha chiesto, in subordine, che sia dichiarata l'inammissibilità della domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento sessuale.
Il Giudice, dato atto che la ricorrente si è presentato con abbigliamento e fattezza maschili, non ha ritenuto necessario procedere ad ulteriore istruzione e ha trattenuto la causa in decisione.
*****
La domanda è fondata. Dalla documentazione prodotta in giudizio (in particolare, della relazione psicologica specialistica della dott.ssa dalla certificazione endocrinologica del 30.10.2023 a firma del dott. Persona_1
e dell'avvenuto intervento di mastectomia bilaterale del 18.12.2023), risulta che parte attrice Per_2
ha manifestato fin dall'infanzia e poi in età adolescenziale caratteri psicologici e comportamentali tipici della varianza di genere con una identificazione con il genere maschile e, altresì, che dal 2023
ha intrapreso un percorso psicoterapeutico finalizzato al supporto nella transizione di genere da femminile a maschile, sottoponendosi anche ad apposita terapia ormonale mascolinizzata, ancora in corso, a seguito della quale si sarebbero già evidenziate nella persona modificazioni fisiche in senso mascolinizzante e, nel mese di ottobre 2023, ad intervento chirurgico di mastectomia bilaterale.
L'unica peculiarità del caso concreto consiste nel fatto che l'attore non ha effettuato un intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, ma solamente un intervento di mastectomia bilaterale ed una terapia endocrinologica, ed ha chiesto la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da femminile a maschile in quanto l'identità sessuale percepita da parte dell'istante è sicuramente quella maschile.
Occorre, pertanto, verificare in primo luogo se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso introdotta dalla legge 14.04.1982 n. 164, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150, consenta l'accoglimento della domanda anche in assenza di un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Si osserva che il legislatore invero non ha disciplinato tutti gli aspetti del transessualismo, ma solo i profili attinenti alla rettificazione dell'attribuzione del sesso .
In proposito, appare significativo che l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico‐chirurgico va autorizzato dal Tribunale quando "lo ritenga necessario", sicché il legislatore ha rimesso esclusivamente al Giudice tale valutazione, trascurando di specificare i presupposti e di esaminare le peculiarità della situazione del transessuale, anche se il controllo da parte del giudice sulla necessità del trattamento non può certamente risolversi in una valutazione circa l'opportunità o la convenienza in sé dell'intervento, ma va effettuato in ragione della necessità
dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali. In ogni caso, quanto alla assenza, allo stato, dell'intervento chirurgico di conversione di sesso dal maschile al maschile, osserva il Collegio che già la Corte di Cassazione con la sentenza n.
15138/2015 ha stabilito che "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011,
per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale …….la complessità del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico somatici ed ormonali (…). Tali caratteristiche
(…) inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali una interpretazione degli articoli 1 e 3 della L 164/1982 che, valorizzando la formula normativa
“quando è necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
Ed ancora la Corte Costituzionale, con sentenza del 21 ottobre 2015 n. 221, ha poi così stabilito :
“la legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più
esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero
“naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti”. Deve pertanto rilevarsi che “Interpretata alla luce dei diritti della persona la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche,
ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, giacché il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto.
Con recente sentenza n. 143/2024 la Corte Costituzione è intervenuta nuovamente sulla questione,
dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 nella parte in cui richiede l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono ritenute sufficienti per la rettificazione.
Questa decisione si basa sul principio di ragionevolezza, derivato dall'art. 3 cost., ampiamente sviluppato nella giurisprudenza costituzionale (si veda, ad esempio, la sentenza 5 giugno 1956 n. 1)
e, ancora una volta, riflette un'adeguazione dell'interpretazione costituzionale ai progressi scientifici e un riconoscimento dell'evoluzione delle pratiche mediche nella transizione di genere.
Nella fattispecie, la dott.ssa che ha seguito parte attrice nel percorso psicologico intrapreso, Per_1
nel confermare la diagnosi di disforia di genere, ha rilevato in particolare che il disagio relativo all'incongruenza tra il genere assegnato e quello esperito perdura dall'infanzia ed è tale da soddisfare i criteri stabiliti del DSM V per la disforia di genere. La relazione rileva che non sono emersi aspetti psicopatologici tali da controindicare la prosecuzione dell'assunzione di trattamento ormonale affermativo e di interventi irreversibili.
Emerge, pertanto, dalle relazioni mediche e psicologiche che – sulla base della storia anche clinica del paziente, che l'identificazione nel genere maschile risulta stabile e positivamente integrata in un
senso del sé coeso e adulto e non vi sono elementi tali da far ritenere che il percorso di transizione
female to male avviato dal paziente possa considerarsi reversibile e, pertanto, può desumersi l'opportunità che il ricorrente sia autorizzato alla modifica dei dati anagrafici anche senza attendere e/o procedere all'intervento chirurgico. Ciò in considerazione del persistere di un intenso disagio,
tale da comprometterne la qualità della vita in tutte quelle situazioni in cui compare la sua identità
biologica maschile e quindi, ad esempio, laddove abbia ad emergere una discrepanza tra l'apparire e il suo riconoscimento a livello burocratico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento della domanda, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA
IO DO (Fg) di rettificare l'atto di nascita di , Parte_1
(C.F.: ) nata a [...] il [...], come segue C.F._1
laddove, nell'atto di nascita è scritto “di sesso femminile” deve invece leggersi: “di sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece intendersi Parte_1
scritto il prenome “ ”; Persona_3
2. dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
3. autorizza la parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili,
siano essi demolitivi che ricostruttivi;
4. dispone che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
5. Nulla per le spese.
Cagliari, il 20.12.2024 Il Giudice est.
Mario Farina
Il Presidente
Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4182 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promosso da
, (C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.03.1986 e residente a[...], elettivamente domiciliata in Roma al
Viale G. Mazzini n.113 presso lo studio dell'Avv. IO Guercio
attrice
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale
-autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei Parte_1
suoi caratteri sessuali a quelli maschili;
-contestualmente, stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto dall'attrice, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di SA IO DO (FG) di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da femminile a maschile, e nome e che, a tal fine, egli intende sostituire il proprio prenome
” con quello di “ ” Pt_1 Parte_2
Il Pubblico Ministero: “accoglimento della domanda di autorizzazione al cambio di sesso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla Procura della Repubblica di Cagliari, Pt_1
ha adito questo tribunale domandando l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-
[...]
chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili e la rettifica del suo atto di nascita, con l'attribuzione del sesso maschile e del nome Parte_2
A fondamento delle domande ha allegato di aver sempre manifestato fin dall'infanzia una sua
natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, ha da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
di vivere con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale e di presentare una disforia di genere per la quale è stato effettuato un percorso di psicodiagnostica ed un iter psicologico integrato con il percorso di riattribuzione medico-chirurgica ed ormonale del sesso con la Dott.ssa che anche Persona_1
grazie alla somministrazione di una terapia ormonale virilizzante, ha assunto l'aspetto esteriore di un uomo;
di essersi già sottoposta ad intervento chirurgico di mastectomia bilaterale, acquisendo un ancora maggiore e completo aspetto maschile del torace.
All'udienza del 5.11.2024 parte attrice, comparsa personalmente, ha confermato la domanda e i fatti allegati ed, altresì, tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Cost. 143/2024 ha chiesto, in subordine, che sia dichiarata l'inammissibilità della domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento sessuale.
Il Giudice, dato atto che la ricorrente si è presentato con abbigliamento e fattezza maschili, non ha ritenuto necessario procedere ad ulteriore istruzione e ha trattenuto la causa in decisione.
*****
La domanda è fondata. Dalla documentazione prodotta in giudizio (in particolare, della relazione psicologica specialistica della dott.ssa dalla certificazione endocrinologica del 30.10.2023 a firma del dott. Persona_1
e dell'avvenuto intervento di mastectomia bilaterale del 18.12.2023), risulta che parte attrice Per_2
ha manifestato fin dall'infanzia e poi in età adolescenziale caratteri psicologici e comportamentali tipici della varianza di genere con una identificazione con il genere maschile e, altresì, che dal 2023
ha intrapreso un percorso psicoterapeutico finalizzato al supporto nella transizione di genere da femminile a maschile, sottoponendosi anche ad apposita terapia ormonale mascolinizzata, ancora in corso, a seguito della quale si sarebbero già evidenziate nella persona modificazioni fisiche in senso mascolinizzante e, nel mese di ottobre 2023, ad intervento chirurgico di mastectomia bilaterale.
L'unica peculiarità del caso concreto consiste nel fatto che l'attore non ha effettuato un intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, ma solamente un intervento di mastectomia bilaterale ed una terapia endocrinologica, ed ha chiesto la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da femminile a maschile in quanto l'identità sessuale percepita da parte dell'istante è sicuramente quella maschile.
Occorre, pertanto, verificare in primo luogo se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso introdotta dalla legge 14.04.1982 n. 164, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150, consenta l'accoglimento della domanda anche in assenza di un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Si osserva che il legislatore invero non ha disciplinato tutti gli aspetti del transessualismo, ma solo i profili attinenti alla rettificazione dell'attribuzione del sesso .
In proposito, appare significativo che l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico‐chirurgico va autorizzato dal Tribunale quando "lo ritenga necessario", sicché il legislatore ha rimesso esclusivamente al Giudice tale valutazione, trascurando di specificare i presupposti e di esaminare le peculiarità della situazione del transessuale, anche se il controllo da parte del giudice sulla necessità del trattamento non può certamente risolversi in una valutazione circa l'opportunità o la convenienza in sé dell'intervento, ma va effettuato in ragione della necessità
dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali. In ogni caso, quanto alla assenza, allo stato, dell'intervento chirurgico di conversione di sesso dal maschile al maschile, osserva il Collegio che già la Corte di Cassazione con la sentenza n.
15138/2015 ha stabilito che "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011,
per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale …….la complessità del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico somatici ed ormonali (…). Tali caratteristiche
(…) inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali una interpretazione degli articoli 1 e 3 della L 164/1982 che, valorizzando la formula normativa
“quando è necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
Ed ancora la Corte Costituzionale, con sentenza del 21 ottobre 2015 n. 221, ha poi così stabilito :
“la legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più
esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero
“naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti”. Deve pertanto rilevarsi che “Interpretata alla luce dei diritti della persona la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche,
ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, giacché il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto.
Con recente sentenza n. 143/2024 la Corte Costituzione è intervenuta nuovamente sulla questione,
dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 nella parte in cui richiede l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono ritenute sufficienti per la rettificazione.
Questa decisione si basa sul principio di ragionevolezza, derivato dall'art. 3 cost., ampiamente sviluppato nella giurisprudenza costituzionale (si veda, ad esempio, la sentenza 5 giugno 1956 n. 1)
e, ancora una volta, riflette un'adeguazione dell'interpretazione costituzionale ai progressi scientifici e un riconoscimento dell'evoluzione delle pratiche mediche nella transizione di genere.
Nella fattispecie, la dott.ssa che ha seguito parte attrice nel percorso psicologico intrapreso, Per_1
nel confermare la diagnosi di disforia di genere, ha rilevato in particolare che il disagio relativo all'incongruenza tra il genere assegnato e quello esperito perdura dall'infanzia ed è tale da soddisfare i criteri stabiliti del DSM V per la disforia di genere. La relazione rileva che non sono emersi aspetti psicopatologici tali da controindicare la prosecuzione dell'assunzione di trattamento ormonale affermativo e di interventi irreversibili.
Emerge, pertanto, dalle relazioni mediche e psicologiche che – sulla base della storia anche clinica del paziente, che l'identificazione nel genere maschile risulta stabile e positivamente integrata in un
senso del sé coeso e adulto e non vi sono elementi tali da far ritenere che il percorso di transizione
female to male avviato dal paziente possa considerarsi reversibile e, pertanto, può desumersi l'opportunità che il ricorrente sia autorizzato alla modifica dei dati anagrafici anche senza attendere e/o procedere all'intervento chirurgico. Ciò in considerazione del persistere di un intenso disagio,
tale da comprometterne la qualità della vita in tutte quelle situazioni in cui compare la sua identità
biologica maschile e quindi, ad esempio, laddove abbia ad emergere una discrepanza tra l'apparire e il suo riconoscimento a livello burocratico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento della domanda, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA
IO DO (Fg) di rettificare l'atto di nascita di , Parte_1
(C.F.: ) nata a [...] il [...], come segue C.F._1
laddove, nell'atto di nascita è scritto “di sesso femminile” deve invece leggersi: “di sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece intendersi Parte_1
scritto il prenome “ ”; Persona_3
2. dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
3. autorizza la parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili,
siano essi demolitivi che ricostruttivi;
4. dispone che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
5. Nulla per le spese.
Cagliari, il 20.12.2024 Il Giudice est.
Mario Farina
Il Presidente
Giorgio Latti