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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14200/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 14200/2023 R.G. promossa da:
ALLEVAMENTI (P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. SANTOCONO CAMPO C.F._1
RITA (c.f. ) e dall'Avv. DRAGO VINCENZO (c.f. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._3
Santocono Campo Rita, in Catania alla via Aosta n. 5. opponente contro C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., assistita e difesa dall'Avv. CACCAMO GIOVANNI (c.f. C.F._4 con domicilio eletto in Catania, via Stellata n.13. opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 31.3.2025 che qui si intende richiamato e la causa è stata posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al precetto notificato ad Controparte_2 in data 18.12.2023, con intimazione di pagamento della somma
[...] complessiva di € 49.966,26, oltre alle spese di notifica, gli interessi maturandi al saldo e le ulteriori spese occorrende.
Ciò, in virtù del decreto ingiuntivo n.3245/2023 emesso dal Tribunale civile di Catania in data
21.8.2023 e notificato in data 30.8.2023 unitamente ad un precedente atto di precetto, mai messo in esecuzione.
pagina 1 di 5 Nel precetto era specificato che alla somma ingiunta andavano detratti € 3.250,00, perché versati prima dell'emissione del decreto ingiuntivo: specificatamente versamento datato 20.7.2023, da imputarsi secondo il criterio legale, prima agli interessi e alle spese e poi al capitale.
Nell'atto di citazione, l'opponente contestava la somma quantificata dall'opposta, e, specificamente, eccepiva che l'acconto fosse stato erroneamente imputato prima alle spese e agli interessi maturati, e poi al capitale, rilevando che “l'imputazione a spese di un pagamento in acconto presuppone infatti che le dette spese siano già certe, liquide ed esigibili in data anteriore all'acconto stesso, e non successivamente”.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa IN VIA PRELIMINARE Disporsi anche inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ricorrendo sia il “fumus boni juris” ovvero la fondatezza dell'opposizione oggi promossa, sia il “periculum in mora” ovvero la possibilità di creare un danno grave e irreparabile agli odierni opponenti in ragione dell'entità della somma precettata. NEL MERITO - Accertare e dichiarare l'illegittimità (totale o parziale) del titolo esecutivo nonché del precetto notificato in data 08.12.2023, ovvero comunque l'inesistenza del diritto della precettante ad agire in executive e, per l'effetto, revocare l'atto di precetto per le motivazioni di cui in narrativa. Spese e compensi di rappresentanza e difesa. Salvis juribus.”.
Si costituiva in giudizio a quale, preliminarmente, riepilogava i fatti: Controparte_1
In data 13.7.2023 aveva proposto ricorso al Tribunale di Catania onde ottenere una ingiunzione di pagamento nei confronti della ditta debitrice, per la somma di € 47.563,34 oltre gli interessi di mora ex D.lgs. 231/02 e succ. modd., decorrenti dalla scadenza delle singole fatture e considerati gli acconti corrisposti, fino al soddisfo (doc. 1).
In data 21.8.2023 veniva emesso, con formula di provvisoria esecutività, il D.I. n. 3245/2023 per la somma di € 47.563,34, oltre gli interessi come da domanda e le spese legali ivi liquidate.
La ditta debitrice, il giorno 20.7.2023, dunque tra la data di deposito del ricorso e la data di emissione del D.I., aveva versato un acconto di € 3.250,00.
Il decreto ingiuntivo veniva regolarmente notificato alla ditta debitrice, in data 30.8.2023, unitamente ad un precedente atto di precetto (doc.2)
Divenuto inefficace l'anzidetto atto di precetto e persistendo l'inadempimento, la società convenuta, in data 18.12.2023, provvedeva a notificare alla ditta debitrice un nuovo atto di precetto, nel quale veniva dichiarato espressamente che dall'importo oggetto dell'intimazione di pagamento andava “ … detratto l'acconto corrisposto dalla ditta debitrice in data 20/07/2023 per € 3.250,00, da imputarsi secondo il criterio legale, prima alla spese e agli interessi maturati alla data predetta, e quindi al capitale”.
Di poi, eccepiva che, la società debitrice non aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo posto alla base del precetto e, pertanto non era possibile eccepire le questioni già coperte dal giudicato.
Rilevava altresì che, alla data del versamento dell'acconto, contrariamente a quanto sostenuto in citazione, sussisteva un credito certo, liquido ed esigibile con riferimento al capitale e agli interessi fino a quel momento maturati.
pagina 2 di 5 Infine, faceva presente di aver intrapreso innanzi al Tribunale di Catania il procedimento di pignoramento immobiliare n. 70/2024 R.G nei confronti dell'opponente, sulla base del decreto ingiuntivo esecutivo de quo.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “PIACCIA all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e difesa, Preliminarmente: - Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I. n. 3245/2023; Nel merito: - Rigettare la domanda proposta dalla ditta opponente in quanto infondata in fatto e in diritto;
- Accertare la temerarietà e dilatorietà della domanda e conseguentemente condannare parte opponente al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. - Condannare parte opponente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di causa”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., veniva confermata l'udienza del 1.7.2024 e venivano assegnati i termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza, relativa alla prima udienza di giorno 1.7.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del D.I. n. 3245/2023 e fissata l'udienza al 24.3.2025 (poi rinviata d'ufficio al 31.3.2025), assegnando alle parti termine per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Di poi, con decreto del 25.10.2024, preso atto del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione forense del procuratore di parte opponente, avv. Vincenzo Drago, veniva dichiarata l'interruzione del processo.
Successivamente, in data 28.10.2024 a mezzo del suo difensore Controparte_1 costituito, depositava istanza di riassunzione del processo e, con decreto del 4.11.2024, venivano confermati i termini ex art. 171 ter cpc già assegnati e l'udienza di prima comparizione del 24.3.2025, ed assegnato a parte ricorrente termine per la notificazione del ricorso e del provvedimento entro il
12.12.2024.
Si costituiva poi, come procuratore dell'opponente, in aggiunta, l'avv. Rita Santocono Campo, la quale dichiarava di riportarsi integralmente a quanto depositato dalla precedente difesa.
Di poi, in data 7.3.2025 l'avv. Vincenzo Drago depositava la comunicazione di revoca del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione forense.
Infine, all'udienza del 31.3.2025, la causa veniva posta in decisione.
******************************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.
-In via preliminare, si rileva che il debitore non ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in suo favore, entro 40 giorni dalla notificazione e, pertanto, esso è divenuto esecutivo.
Si precisa, pertanto, che “sono inammissibili nell'opposizione a precetto i motivi afferenti all'accertamento delle vicende di diritto sostanziale, in quanto riservate esclusivamente al Giudice deputato per la formazione del titolo esecutivo” (cfr. Tribunale di Brescia, sentenza n. 3102/2018).
Nell'atto di opposizione ALLEVAMENTI ha eccepito Parte_1 che l'acconto di € 3.250,00, versato in data 20.7.2023, fosse stato erroneamente imputato prima alle pagina 3 di 5 spese e agli interessi maturati, e poi al capitale ritendendo che dovesse invece essere imputato al capitale.
Rilevava che, dal momento che la data di versamento dell'acconto era stata anteriore a quella di emissione del D.I. n.3245/2023 (21.8.2023), l'opponente non era tenuto a corrispondere le spese e gli interessi così come esposti nell'atto di precetto impugnato.
Posto ciò, il precetto è stato compilato correttamente, difatti, in esso viene fatta menzione dell'acconto versato e precisato che alla somma ingiunta andavano detratti i € 3.250,00, imputando la somma prima agli interessi ed alle spese maturati alla data del pagamento, poi al capitale.
Or, l'art. 1194 cc prevede che “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”.
Dunque, quanto all'imputazione dell'acconto al pagamento del debito, ai sensi dell'art. 1194 c.c. se il pagamento è effettuato parzialmente mediante la corresponsione di acconti, per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, esso va imputato prima agli interessi maturati alla data del pagamento a meno che non ci sia il consenso del creditore.
Il debitore non può dunque unilateralmente imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese: la deroga a tale regola generale è sì possibile, ma nel solo caso in cui il creditore debitori vi acconsenta.
Pertanto, le domande di parte opponente vanno integralmente rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti per una condanna di parte attrice per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. c.p.c.
La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione;
infatti, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della parte che proponga opposizione nei confronti di un'ingiunzione di pagamento svolgendo allegazioni assolutamente infondate in fatto e in diritto.
La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida rispettivamente in € 2.906,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Condanna parte opponente al pagamento di un indennizzo, in misura pari alla metà delle spese di lite, da versare all'opposto, ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c.
pagina 4 di 5 Così deciso in Catania, il 30 aprile 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 14200/2023 R.G. promossa da:
ALLEVAMENTI (P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. SANTOCONO CAMPO C.F._1
RITA (c.f. ) e dall'Avv. DRAGO VINCENZO (c.f. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._3
Santocono Campo Rita, in Catania alla via Aosta n. 5. opponente contro C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., assistita e difesa dall'Avv. CACCAMO GIOVANNI (c.f. C.F._4 con domicilio eletto in Catania, via Stellata n.13. opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 31.3.2025 che qui si intende richiamato e la causa è stata posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al precetto notificato ad Controparte_2 in data 18.12.2023, con intimazione di pagamento della somma
[...] complessiva di € 49.966,26, oltre alle spese di notifica, gli interessi maturandi al saldo e le ulteriori spese occorrende.
Ciò, in virtù del decreto ingiuntivo n.3245/2023 emesso dal Tribunale civile di Catania in data
21.8.2023 e notificato in data 30.8.2023 unitamente ad un precedente atto di precetto, mai messo in esecuzione.
pagina 1 di 5 Nel precetto era specificato che alla somma ingiunta andavano detratti € 3.250,00, perché versati prima dell'emissione del decreto ingiuntivo: specificatamente versamento datato 20.7.2023, da imputarsi secondo il criterio legale, prima agli interessi e alle spese e poi al capitale.
Nell'atto di citazione, l'opponente contestava la somma quantificata dall'opposta, e, specificamente, eccepiva che l'acconto fosse stato erroneamente imputato prima alle spese e agli interessi maturati, e poi al capitale, rilevando che “l'imputazione a spese di un pagamento in acconto presuppone infatti che le dette spese siano già certe, liquide ed esigibili in data anteriore all'acconto stesso, e non successivamente”.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa IN VIA PRELIMINARE Disporsi anche inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ricorrendo sia il “fumus boni juris” ovvero la fondatezza dell'opposizione oggi promossa, sia il “periculum in mora” ovvero la possibilità di creare un danno grave e irreparabile agli odierni opponenti in ragione dell'entità della somma precettata. NEL MERITO - Accertare e dichiarare l'illegittimità (totale o parziale) del titolo esecutivo nonché del precetto notificato in data 08.12.2023, ovvero comunque l'inesistenza del diritto della precettante ad agire in executive e, per l'effetto, revocare l'atto di precetto per le motivazioni di cui in narrativa. Spese e compensi di rappresentanza e difesa. Salvis juribus.”.
Si costituiva in giudizio a quale, preliminarmente, riepilogava i fatti: Controparte_1
In data 13.7.2023 aveva proposto ricorso al Tribunale di Catania onde ottenere una ingiunzione di pagamento nei confronti della ditta debitrice, per la somma di € 47.563,34 oltre gli interessi di mora ex D.lgs. 231/02 e succ. modd., decorrenti dalla scadenza delle singole fatture e considerati gli acconti corrisposti, fino al soddisfo (doc. 1).
In data 21.8.2023 veniva emesso, con formula di provvisoria esecutività, il D.I. n. 3245/2023 per la somma di € 47.563,34, oltre gli interessi come da domanda e le spese legali ivi liquidate.
La ditta debitrice, il giorno 20.7.2023, dunque tra la data di deposito del ricorso e la data di emissione del D.I., aveva versato un acconto di € 3.250,00.
Il decreto ingiuntivo veniva regolarmente notificato alla ditta debitrice, in data 30.8.2023, unitamente ad un precedente atto di precetto (doc.2)
Divenuto inefficace l'anzidetto atto di precetto e persistendo l'inadempimento, la società convenuta, in data 18.12.2023, provvedeva a notificare alla ditta debitrice un nuovo atto di precetto, nel quale veniva dichiarato espressamente che dall'importo oggetto dell'intimazione di pagamento andava “ … detratto l'acconto corrisposto dalla ditta debitrice in data 20/07/2023 per € 3.250,00, da imputarsi secondo il criterio legale, prima alla spese e agli interessi maturati alla data predetta, e quindi al capitale”.
Di poi, eccepiva che, la società debitrice non aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo posto alla base del precetto e, pertanto non era possibile eccepire le questioni già coperte dal giudicato.
Rilevava altresì che, alla data del versamento dell'acconto, contrariamente a quanto sostenuto in citazione, sussisteva un credito certo, liquido ed esigibile con riferimento al capitale e agli interessi fino a quel momento maturati.
pagina 2 di 5 Infine, faceva presente di aver intrapreso innanzi al Tribunale di Catania il procedimento di pignoramento immobiliare n. 70/2024 R.G nei confronti dell'opponente, sulla base del decreto ingiuntivo esecutivo de quo.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “PIACCIA all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e difesa, Preliminarmente: - Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I. n. 3245/2023; Nel merito: - Rigettare la domanda proposta dalla ditta opponente in quanto infondata in fatto e in diritto;
- Accertare la temerarietà e dilatorietà della domanda e conseguentemente condannare parte opponente al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. - Condannare parte opponente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di causa”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., veniva confermata l'udienza del 1.7.2024 e venivano assegnati i termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza, relativa alla prima udienza di giorno 1.7.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del D.I. n. 3245/2023 e fissata l'udienza al 24.3.2025 (poi rinviata d'ufficio al 31.3.2025), assegnando alle parti termine per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Di poi, con decreto del 25.10.2024, preso atto del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione forense del procuratore di parte opponente, avv. Vincenzo Drago, veniva dichiarata l'interruzione del processo.
Successivamente, in data 28.10.2024 a mezzo del suo difensore Controparte_1 costituito, depositava istanza di riassunzione del processo e, con decreto del 4.11.2024, venivano confermati i termini ex art. 171 ter cpc già assegnati e l'udienza di prima comparizione del 24.3.2025, ed assegnato a parte ricorrente termine per la notificazione del ricorso e del provvedimento entro il
12.12.2024.
Si costituiva poi, come procuratore dell'opponente, in aggiunta, l'avv. Rita Santocono Campo, la quale dichiarava di riportarsi integralmente a quanto depositato dalla precedente difesa.
Di poi, in data 7.3.2025 l'avv. Vincenzo Drago depositava la comunicazione di revoca del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione forense.
Infine, all'udienza del 31.3.2025, la causa veniva posta in decisione.
******************************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.
-In via preliminare, si rileva che il debitore non ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in suo favore, entro 40 giorni dalla notificazione e, pertanto, esso è divenuto esecutivo.
Si precisa, pertanto, che “sono inammissibili nell'opposizione a precetto i motivi afferenti all'accertamento delle vicende di diritto sostanziale, in quanto riservate esclusivamente al Giudice deputato per la formazione del titolo esecutivo” (cfr. Tribunale di Brescia, sentenza n. 3102/2018).
Nell'atto di opposizione ALLEVAMENTI ha eccepito Parte_1 che l'acconto di € 3.250,00, versato in data 20.7.2023, fosse stato erroneamente imputato prima alle pagina 3 di 5 spese e agli interessi maturati, e poi al capitale ritendendo che dovesse invece essere imputato al capitale.
Rilevava che, dal momento che la data di versamento dell'acconto era stata anteriore a quella di emissione del D.I. n.3245/2023 (21.8.2023), l'opponente non era tenuto a corrispondere le spese e gli interessi così come esposti nell'atto di precetto impugnato.
Posto ciò, il precetto è stato compilato correttamente, difatti, in esso viene fatta menzione dell'acconto versato e precisato che alla somma ingiunta andavano detratti i € 3.250,00, imputando la somma prima agli interessi ed alle spese maturati alla data del pagamento, poi al capitale.
Or, l'art. 1194 cc prevede che “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”.
Dunque, quanto all'imputazione dell'acconto al pagamento del debito, ai sensi dell'art. 1194 c.c. se il pagamento è effettuato parzialmente mediante la corresponsione di acconti, per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, esso va imputato prima agli interessi maturati alla data del pagamento a meno che non ci sia il consenso del creditore.
Il debitore non può dunque unilateralmente imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese: la deroga a tale regola generale è sì possibile, ma nel solo caso in cui il creditore debitori vi acconsenta.
Pertanto, le domande di parte opponente vanno integralmente rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti per una condanna di parte attrice per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. c.p.c.
La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione;
infatti, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della parte che proponga opposizione nei confronti di un'ingiunzione di pagamento svolgendo allegazioni assolutamente infondate in fatto e in diritto.
La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida rispettivamente in € 2.906,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Condanna parte opponente al pagamento di un indennizzo, in misura pari alla metà delle spese di lite, da versare all'opposto, ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c.
pagina 4 di 5 Così deciso in Catania, il 30 aprile 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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