Articolo 45 della Legge 22 novembre 1962, n. 1646
Articolo 44
Versione
28 dicembre 1962
Art. 45.
In applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 521 , devono intendersi ricongiungibili, a carico dello Stato, i servizi militari resi dai sottufficiali delle forze armate che abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore od equiparato e quelli resi dai sottufficiale, graduati e militari di truppa di cui all' articolo 1, primo e secondo comma, del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041 .
Per i servizi resi dal 1 gennaio 1961 la ricongiunzione predetta viene effettuata anche in favore dei vicebrigadieri, militari e graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia in servizio continuativo.
Le norme contenute negli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e nei commi precedenti hanno valore di interpretazione autentica.

Entrata in vigore il 28 dicembre 1962
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