Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 4 della Legge 2 agosto 1952, n. 1086
Copia
Articolo 3
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 2 agosto 1952, n. 1086
Articolo 4 della Legge 2 agosto 1952, n. 1086
Versione
6 settembre 1952
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 6 settembre 1952
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0