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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
19/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1993 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli al Vico Tarsia n. 3, Parte_1
presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Caruso che lo rappresenta e difende
APPELLANTE
E
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Galardo presso il cui studio in Salerno (SA) alla Via Paolo De Granita 14 elettivamente domicilia APPELLATA
NONCHÉ in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_2
avv.ti CARMINE BARONE, VINCENZO DI MAIO, NICOLA DI RONZA E
GIANLUCA TELLONE, che lo rappresentano e difendono, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide
De Gasperi, 55
APPELLATO
NONCHÉ
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_3
APPELLATA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 17.07.2024, Pt_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
[...]
1295/2024, pubblicata in data 20.02.2024, con la quale il giudice ha rigettato la sua opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
07180202200006330000 su auto marca BMW modello X1 tg. EP 554 GS, notificata in data 21/12/2022.
Lamenta l'appellante l'erroneità della decisione sulla base delle seguenti doglianze: “Mancanza del titolo legittimante la pretesa” (considerato che – stante la contumacia dell' nei procedimenti RRGG 1785 E 1788 – non è stata CP_2
fornita la prova della notifica degli AVA 371 2012 0011447609 000 e 371 2014
0018956816 000); Nullità della notifica dell'intimazione n.
07120169038627800000” “per due ordini di motivi:
1. mancata prova di acettazione, invio e consegna della notifica PEC;
2. racc.ta a/r non consegnata per “destinatario sconosciuto””; “Prescrizione dei crediti”. Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado con vittoria di spese di lite.
L e l' ritualmente costituitisi, hanno Controparte_1 CP_2 concluso chiedendo il rigetto dell'appello, di cui hanno sottolineato l'inammissibilità e l'infondatezza, con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituita la cui non risulta notificato il ricorso in appello. Controparte_3
La Corte all'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, ha deciso la causa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte evidenzia che – sebbene non risulti ritualmente notificato il ricorso in appello alla – non ha ritenuto di disporre Controparte_3
l'integrazione del contraddittorio alla luce dei principi dettati dalla Suprema
Corte.
In particolare, è stato evidenziato che “Nel caso di litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati - la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso;
tuttavia, tale regola non trova applicazione qualora la parte che lamenti la non integrità del contraddittorio non possa ottenere una pronuncia di merito a sé favorevole oppure quando le cause non siano inscindibili o comunque dipendenti l'una dall'altra, non sussistendo in tale ipotesi l'esigenza del litisconsorzio” (Cassazione civile sez. III, n.4303/2023).
Per altro si è anche evidenziata la superfluità della fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 09/05/2022, n. 14554).
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Destituita di fondamento è la prima censura.
Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato quanto segue: “Premesso…che avverso un "preavviso di iscrizione ipotecaria", il destinatario - al fine di contestare l'inesistenza del credito o del titolo esecutivo - potrebbe agire sia in via ordinaria per l'accertamento negativo della pretesa (omissis), sia attraverso il recupero della opposizione al verbale di accertamento infrazione o all'ordinanza ingiunzione mai notificati o comunque non ritualmente portati a conoscenza del destinatario, il quale ne ha appreso la esistenza soltanto a seguito della notifica della cartella di pagamento ovvero, come nella specie, per la prima volta con la notifica del preavviso di applicazione della misura coercitiva, potendo quindi, solo da quel momento, esercitare il proprio diritto di difesa nel merito, contestando i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (omissis), sia infine con la opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove intenda far valere fatti estintivi od impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, le
Sezioni Unite con la predetta sentenza n. 22080/2017 hanno specificato che tutti i vizi attinenti alla formazione del titolo esecutivo e tutte le questioni di merito concernenti i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (ivi compresa la omessa Cont od intempestiva notifica del o della ordinanza-ingiunzione), che non sia stato possibile far valere mediante i rimedi ordinari per omessa od invalida notifica degli atti presupposti, debbono essere dedotti - attraverso la impugnazione degli atti conseguenziali che per primi hanno portato il destinatario a conoscenza della pretesa sanzionatoria - mediante la proposizione, nel termine di decadenza ex lege, della ordinaria opposizione definita perciò stesso "recuperatoria"”
(Cassazione civile sez. II, n. 8271/2024).
Ora sebbene non vi sia effettivamente prova della notifica degli avvisi di addebito n. 37120120011447609000 e 3712014 0018956816000, di essi – per quanto appresso si dirà – il ha avuto conoscenza con la notifica Pt_1 dell'intimazione di pagamento n. 07120169038627800000 (avvenuta in data
26.12.2016); degli stessi (oltre che dell'avviso di addebito n.
37120130000514630000) ha, poi, avuto ulteriore contezza con le successive comunicazioni notificategli dall' di cui si dirà in seguito. Controparte_1
Non risulta che egli abbia mai impugnato tali atti e, dunque, deve ritenersi decaduto anche dalla cd. azione recuperatoria.
Anche la seconda doglianza è infondata.
L'art. 60 ter D.P.R. n. 600/1973 prevede: “
1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo:
(omissis)
b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);
(omissis)
3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido
o attivo:
(omissis)
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito di recente che “In caso di notifica a mezzo pec di cui all'art. 60, D.P.R. n. 600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo” (Cassazione civile sez. trib., n.3703/2025).
Nel caso di specie, l' ha provato di aver provveduto a tutti Controparte_1 gli adempimenti previsti da tale normativa, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento n. 07120169038627800000 deve ritenersi ritualmente notificata in data 26/12/2016.
Ciò significa che la pretesa contributiva non risulta affatto prescritta, pacifico essendo il termine di prescrizione quinquennale.
Invero, l'avviso di addebito n. 371 2012 0011447609 000 ad oggetto contributi e somme aggiuntive relative all'anno 2011/2012 risulta notificato in data
11.12.2012, l'avviso di addebito n. 371 2013 0000514630 000 risulta notificato il
15/04/2013 e, quindi, l'intimazione di pagamento sopra indicata, notificata in data
26.12.2016, ha tempestivamente interrotto i termini di prescrizione. I successivi atti (comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
07176201900001483000 notificata in data 10/10/2019 riferita ai medesimi avvisi di addebito;
intimazione di pagamento n. 07120199037370625000, riferita ai medesimi avvisi di addebito e a quello n. 371 2014 0018956816 000, notificata in data 05/03/2020; comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
07176202200001663000, riferita a tutti e tre gli avvisi di addebito sopra indicati) notificata personalmente al destinatario in data 29/09/2022) devono essere considerati interruttivi della prescrizione essendo intervenuti prima del decorso dei cinque anni.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € € 2906,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge in favore di ciascuna delle parti appellate. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, ove dovuto.
Napoli 19/09/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
19/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1993 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli al Vico Tarsia n. 3, Parte_1
presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Caruso che lo rappresenta e difende
APPELLANTE
E
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Galardo presso il cui studio in Salerno (SA) alla Via Paolo De Granita 14 elettivamente domicilia APPELLATA
NONCHÉ in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_2
avv.ti CARMINE BARONE, VINCENZO DI MAIO, NICOLA DI RONZA E
GIANLUCA TELLONE, che lo rappresentano e difendono, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide
De Gasperi, 55
APPELLATO
NONCHÉ
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_3
APPELLATA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 17.07.2024, Pt_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
[...]
1295/2024, pubblicata in data 20.02.2024, con la quale il giudice ha rigettato la sua opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
07180202200006330000 su auto marca BMW modello X1 tg. EP 554 GS, notificata in data 21/12/2022.
Lamenta l'appellante l'erroneità della decisione sulla base delle seguenti doglianze: “Mancanza del titolo legittimante la pretesa” (considerato che – stante la contumacia dell' nei procedimenti RRGG 1785 E 1788 – non è stata CP_2
fornita la prova della notifica degli AVA 371 2012 0011447609 000 e 371 2014
0018956816 000); Nullità della notifica dell'intimazione n.
07120169038627800000” “per due ordini di motivi:
1. mancata prova di acettazione, invio e consegna della notifica PEC;
2. racc.ta a/r non consegnata per “destinatario sconosciuto””; “Prescrizione dei crediti”. Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado con vittoria di spese di lite.
L e l' ritualmente costituitisi, hanno Controparte_1 CP_2 concluso chiedendo il rigetto dell'appello, di cui hanno sottolineato l'inammissibilità e l'infondatezza, con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituita la cui non risulta notificato il ricorso in appello. Controparte_3
La Corte all'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, ha deciso la causa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte evidenzia che – sebbene non risulti ritualmente notificato il ricorso in appello alla – non ha ritenuto di disporre Controparte_3
l'integrazione del contraddittorio alla luce dei principi dettati dalla Suprema
Corte.
In particolare, è stato evidenziato che “Nel caso di litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati - la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso;
tuttavia, tale regola non trova applicazione qualora la parte che lamenti la non integrità del contraddittorio non possa ottenere una pronuncia di merito a sé favorevole oppure quando le cause non siano inscindibili o comunque dipendenti l'una dall'altra, non sussistendo in tale ipotesi l'esigenza del litisconsorzio” (Cassazione civile sez. III, n.4303/2023).
Per altro si è anche evidenziata la superfluità della fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 09/05/2022, n. 14554).
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Destituita di fondamento è la prima censura.
Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato quanto segue: “Premesso…che avverso un "preavviso di iscrizione ipotecaria", il destinatario - al fine di contestare l'inesistenza del credito o del titolo esecutivo - potrebbe agire sia in via ordinaria per l'accertamento negativo della pretesa (omissis), sia attraverso il recupero della opposizione al verbale di accertamento infrazione o all'ordinanza ingiunzione mai notificati o comunque non ritualmente portati a conoscenza del destinatario, il quale ne ha appreso la esistenza soltanto a seguito della notifica della cartella di pagamento ovvero, come nella specie, per la prima volta con la notifica del preavviso di applicazione della misura coercitiva, potendo quindi, solo da quel momento, esercitare il proprio diritto di difesa nel merito, contestando i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (omissis), sia infine con la opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove intenda far valere fatti estintivi od impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, le
Sezioni Unite con la predetta sentenza n. 22080/2017 hanno specificato che tutti i vizi attinenti alla formazione del titolo esecutivo e tutte le questioni di merito concernenti i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (ivi compresa la omessa Cont od intempestiva notifica del o della ordinanza-ingiunzione), che non sia stato possibile far valere mediante i rimedi ordinari per omessa od invalida notifica degli atti presupposti, debbono essere dedotti - attraverso la impugnazione degli atti conseguenziali che per primi hanno portato il destinatario a conoscenza della pretesa sanzionatoria - mediante la proposizione, nel termine di decadenza ex lege, della ordinaria opposizione definita perciò stesso "recuperatoria"”
(Cassazione civile sez. II, n. 8271/2024).
Ora sebbene non vi sia effettivamente prova della notifica degli avvisi di addebito n. 37120120011447609000 e 3712014 0018956816000, di essi – per quanto appresso si dirà – il ha avuto conoscenza con la notifica Pt_1 dell'intimazione di pagamento n. 07120169038627800000 (avvenuta in data
26.12.2016); degli stessi (oltre che dell'avviso di addebito n.
37120130000514630000) ha, poi, avuto ulteriore contezza con le successive comunicazioni notificategli dall' di cui si dirà in seguito. Controparte_1
Non risulta che egli abbia mai impugnato tali atti e, dunque, deve ritenersi decaduto anche dalla cd. azione recuperatoria.
Anche la seconda doglianza è infondata.
L'art. 60 ter D.P.R. n. 600/1973 prevede: “
1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo:
(omissis)
b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);
(omissis)
3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido
o attivo:
(omissis)
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito di recente che “In caso di notifica a mezzo pec di cui all'art. 60, D.P.R. n. 600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo” (Cassazione civile sez. trib., n.3703/2025).
Nel caso di specie, l' ha provato di aver provveduto a tutti Controparte_1 gli adempimenti previsti da tale normativa, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento n. 07120169038627800000 deve ritenersi ritualmente notificata in data 26/12/2016.
Ciò significa che la pretesa contributiva non risulta affatto prescritta, pacifico essendo il termine di prescrizione quinquennale.
Invero, l'avviso di addebito n. 371 2012 0011447609 000 ad oggetto contributi e somme aggiuntive relative all'anno 2011/2012 risulta notificato in data
11.12.2012, l'avviso di addebito n. 371 2013 0000514630 000 risulta notificato il
15/04/2013 e, quindi, l'intimazione di pagamento sopra indicata, notificata in data
26.12.2016, ha tempestivamente interrotto i termini di prescrizione. I successivi atti (comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
07176201900001483000 notificata in data 10/10/2019 riferita ai medesimi avvisi di addebito;
intimazione di pagamento n. 07120199037370625000, riferita ai medesimi avvisi di addebito e a quello n. 371 2014 0018956816 000, notificata in data 05/03/2020; comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
07176202200001663000, riferita a tutti e tre gli avvisi di addebito sopra indicati) notificata personalmente al destinatario in data 29/09/2022) devono essere considerati interruttivi della prescrizione essendo intervenuti prima del decorso dei cinque anni.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € € 2906,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge in favore di ciascuna delle parti appellate. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, ove dovuto.
Napoli 19/09/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro