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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14117/2016 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14117/2016 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Querela di falso”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via V. Brancati n. 20, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Laura Maria Fontana, rappresentata e difesa dall'avv. BAGLIERI GIOVANNI
LUCA, giusta procura in atti;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. Controparte_1
fisc.: , elettivamente domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, presso P.IVA_1
l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
1 E CONTRO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.:
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Via Natalelli n. 56/C, presso lo studio dell'avv. Antonella CP_1
Fidelio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.: Controparte_3
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Etnea n. 215, presso l'Ufficio Affari P.IVA_3
Legali, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Renato Crupi, giusta procura in atti.
Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto querela di falso con riferimento alla sottoscrizione, a Parte_1
lei riferibile, apposta all'avviso di ricevimento del 19.5.2020 della raccomandata n.
60720127667-6, inerente al preavviso di fermo amministrativo della sua automobile targata
CH737WL, notificato da oggi , Controparte_2 Controparte_2
avvalendosi di Controparte_3
L'attrice ha esposto che della notifica del sopra detto preavviso di fermo amministrativo è
venuta a conoscenza in sede di impugnazione, dinanzi al Giudice di pace di Comiso (RG), del verbale n. 700011513408 emesso dalla Polizia Stradale di Ragusa il 29.12.2013 per la violazione dell'art. 214 d.lgs. n. 285/1992, e per la conseguente sanzione amministrativa.
Ha esposto di non aver mai sottoscritto il sopra menzionato avviso di ricevimento inerente al preavviso di fermo amministrativo.
2 Si è costituita in giudizio oggi Controparte_2 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che ha chiesto di essere
[...]
autorizzata a chiamare in causa in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, avendo quest'ultima provveduto ad effettuare materialmente la notifica, e ha chiesto,
in sintesi, di rigettare la proposta querela di falso.
Si è, poi, costituita in giudizio la , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, e ha chiesto, in sintesi, di rigettare la proposta querela di falso.
Si è successivamente costituita in giudizio in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, e ha parimenti chiesto di rigettare la proposta querela di falso.
Depositato il documento, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Va considerato che il consulente ha svolto una ampia e adeguatamente motivata indagine,
con dettagliato riscontro tra i documenti esaminati e le scritture di comparazione, come è
facilmente evincibile dalla corposa c.t.u. in atti, e pertanto la metodologia di indagine e la completezza della stessa vanno pienamente condivise.
Nello specifico, il nominato consulente ha concluso, testualmente: “Dall'esame del
materiale in comparazione, dislocato in un ampio lasso temporale rispetto alla datazione dei
reperti disconosciuti, è stato possibile valutare attentamente la variabilità grafica della
perizianda. Essa è servita a comprendere i set di movimenti abituali e programmati, ovvero
quei movimenti che si ripetono negli anni, essendo gesti ormai consolidati ed automatici che
rendono il processo scritturale un prodotto unico e inimitabile. Ciò detto, l'esame del reperto in
verifica- preliminarmente valutato in grafoscopia- al fine di verificare la presenza di eventuali
manipolazioni fraudolente non osservabili ictu oculi- ha dato delle risultanze tecniche degne di
attenzione. In particolare, dai confronti eseguiti tra la firma in verifica e le scritture in
comparazione sono emerse disomogeneità grafico-grafologiche che riguardano quegli elementi
che, legati ad una sfera inconscia, non sono controllabili dal soggetto che li pone in essere e
3 per questo, visto il loro alto fattore identificativo, appaiono connaturati solo ed esclusivamente
alla grafia del soggetto che ne risulti il vero autore. Tale stima, dal risultato negativo, ha fatto
concludere per la incompatibilità tra gli scritti di cui sopra: infatti, la capacità grafica,
importanti dominanti sostanziali, e così pure il prodotto grafico finale, è differente nelle
scritture confrontate. Riassumendo si evidenziano le determinanti disomogeneità formali e le
discordanze dinamiche riguardanti le singole categorie grafiche fortemente personalizzanti …
La sottoscrizione disconosciuta V, a firma “ ” apposta sull'avviso di Parte_1
ricevimento del 19.05.2010 è apocrifa e, dunque, non è riconducibile alla mano della signora
” (si v. pagg. 50 e 51 della c.t.u.). Parte_1
In definitiva, va ritenuta la falsità del contratto del 20.4.2005 sopra menzionato con particolare riferimento alla sottoscrizione apparentemente riferibile all'attore.
Le spese vanno poste a carico di in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, soccombente in giudizio, solamente in favore dell'attrice, con distrazione delle stesse in favore del suo difensore anticipatario, come da dichiarazione resa nelle note del
28.10.2024; le spese vanno, invece, compensate tra le altre parti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno, invece, poste definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dichiara la falsità della sottoscrizione, apparentemente riferibile a , Parte_1
apposta all'avviso di ricevimento del 19.5.2020 della raccomandata n. 60720127667-6 in atti;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
pagamento delle spese di giudizio in favore di , che liquida nella Parte_1
somma complessiva di Euro 1.370,00, comprensiva di Euro 70,00 per spese e Euro 1.300,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15%
del compenso;
4 compensa tra le altre parti le spese di giudizio;
pone definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, il pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 20 Dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14117/2016 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Querela di falso”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via V. Brancati n. 20, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Laura Maria Fontana, rappresentata e difesa dall'avv. BAGLIERI GIOVANNI
LUCA, giusta procura in atti;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. Controparte_1
fisc.: , elettivamente domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, presso P.IVA_1
l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
1 E CONTRO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.:
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Via Natalelli n. 56/C, presso lo studio dell'avv. Antonella CP_1
Fidelio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.: Controparte_3
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Etnea n. 215, presso l'Ufficio Affari P.IVA_3
Legali, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Renato Crupi, giusta procura in atti.
Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto querela di falso con riferimento alla sottoscrizione, a Parte_1
lei riferibile, apposta all'avviso di ricevimento del 19.5.2020 della raccomandata n.
60720127667-6, inerente al preavviso di fermo amministrativo della sua automobile targata
CH737WL, notificato da oggi , Controparte_2 Controparte_2
avvalendosi di Controparte_3
L'attrice ha esposto che della notifica del sopra detto preavviso di fermo amministrativo è
venuta a conoscenza in sede di impugnazione, dinanzi al Giudice di pace di Comiso (RG), del verbale n. 700011513408 emesso dalla Polizia Stradale di Ragusa il 29.12.2013 per la violazione dell'art. 214 d.lgs. n. 285/1992, e per la conseguente sanzione amministrativa.
Ha esposto di non aver mai sottoscritto il sopra menzionato avviso di ricevimento inerente al preavviso di fermo amministrativo.
2 Si è costituita in giudizio oggi Controparte_2 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che ha chiesto di essere
[...]
autorizzata a chiamare in causa in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, avendo quest'ultima provveduto ad effettuare materialmente la notifica, e ha chiesto,
in sintesi, di rigettare la proposta querela di falso.
Si è, poi, costituita in giudizio la , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, e ha chiesto, in sintesi, di rigettare la proposta querela di falso.
Si è successivamente costituita in giudizio in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, e ha parimenti chiesto di rigettare la proposta querela di falso.
Depositato il documento, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Va considerato che il consulente ha svolto una ampia e adeguatamente motivata indagine,
con dettagliato riscontro tra i documenti esaminati e le scritture di comparazione, come è
facilmente evincibile dalla corposa c.t.u. in atti, e pertanto la metodologia di indagine e la completezza della stessa vanno pienamente condivise.
Nello specifico, il nominato consulente ha concluso, testualmente: “Dall'esame del
materiale in comparazione, dislocato in un ampio lasso temporale rispetto alla datazione dei
reperti disconosciuti, è stato possibile valutare attentamente la variabilità grafica della
perizianda. Essa è servita a comprendere i set di movimenti abituali e programmati, ovvero
quei movimenti che si ripetono negli anni, essendo gesti ormai consolidati ed automatici che
rendono il processo scritturale un prodotto unico e inimitabile. Ciò detto, l'esame del reperto in
verifica- preliminarmente valutato in grafoscopia- al fine di verificare la presenza di eventuali
manipolazioni fraudolente non osservabili ictu oculi- ha dato delle risultanze tecniche degne di
attenzione. In particolare, dai confronti eseguiti tra la firma in verifica e le scritture in
comparazione sono emerse disomogeneità grafico-grafologiche che riguardano quegli elementi
che, legati ad una sfera inconscia, non sono controllabili dal soggetto che li pone in essere e
3 per questo, visto il loro alto fattore identificativo, appaiono connaturati solo ed esclusivamente
alla grafia del soggetto che ne risulti il vero autore. Tale stima, dal risultato negativo, ha fatto
concludere per la incompatibilità tra gli scritti di cui sopra: infatti, la capacità grafica,
importanti dominanti sostanziali, e così pure il prodotto grafico finale, è differente nelle
scritture confrontate. Riassumendo si evidenziano le determinanti disomogeneità formali e le
discordanze dinamiche riguardanti le singole categorie grafiche fortemente personalizzanti …
La sottoscrizione disconosciuta V, a firma “ ” apposta sull'avviso di Parte_1
ricevimento del 19.05.2010 è apocrifa e, dunque, non è riconducibile alla mano della signora
” (si v. pagg. 50 e 51 della c.t.u.). Parte_1
In definitiva, va ritenuta la falsità del contratto del 20.4.2005 sopra menzionato con particolare riferimento alla sottoscrizione apparentemente riferibile all'attore.
Le spese vanno poste a carico di in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, soccombente in giudizio, solamente in favore dell'attrice, con distrazione delle stesse in favore del suo difensore anticipatario, come da dichiarazione resa nelle note del
28.10.2024; le spese vanno, invece, compensate tra le altre parti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno, invece, poste definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dichiara la falsità della sottoscrizione, apparentemente riferibile a , Parte_1
apposta all'avviso di ricevimento del 19.5.2020 della raccomandata n. 60720127667-6 in atti;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
pagamento delle spese di giudizio in favore di , che liquida nella Parte_1
somma complessiva di Euro 1.370,00, comprensiva di Euro 70,00 per spese e Euro 1.300,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15%
del compenso;
4 compensa tra le altre parti le spese di giudizio;
pone definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, il pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 20 Dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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