Art. 11.
Le infrazioni alle norme stabilite, per effetto dell' articolo 15 della legge 26 giugno 1902, n. 245 , dal piano di coltura, governo e conservazione dei boschi, saranno considerate come trasgressioni alle prescrizioni di massima pel taglio e la coltura dei boschi vigenti nelle provincie nel cui territorio si trovano i terreni compresi nel perimetro del bacino del Sele; e daranno luogo all'applicazione delle pene comminate dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917 .
Le infrazioni alle norme stabilite, per effetto dell' articolo 15 della legge 26 giugno 1902, n. 245 , dal piano di coltura, governo e conservazione dei boschi, saranno considerate come trasgressioni alle prescrizioni di massima pel taglio e la coltura dei boschi vigenti nelle provincie nel cui territorio si trovano i terreni compresi nel perimetro del bacino del Sele; e daranno luogo all'applicazione delle pene comminate dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917 .