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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4825/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16 aprile 2025 da
1) _1 nata in [...] il [...] cittadina brasiliana e italiana
C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Silvia Colombo e l'Avv. Gabriele Scuffi presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Valentina Perego presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile il 2 settembre 2014, in Milano, iscritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Milano (Anno 2014 Numero 1233 Registro 01 Parte 1 Serie), scegliendo il regime della separazione dei beni con la seguente figlia minore di età: , nata a [...] il [...], cittadina Parte_3 italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data 11 aprile 2025 e depositato in data 16 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1). Dichiarare la separazione personale dei coniugi e _1 Parte_2 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
2). Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3). Dichiarare compensate le spese legali con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13.8 L.p.,
4). Omologare le seguenti condizioni della separazione:
a) La figlia minore resta affidata a entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la Pt_3 madre.
Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza saranno dunque assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa.
b) La casa coniugale, sita a Milano, Via della Moscova n. 58, di proprietà esclusiva del GN
[...]
resta assegnata alla moglie, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti. Parte_2
Le parti concordano che l'assegnazione della casa coniugale abbia durata limitata, fino al momento del trasferimento della RA con la figlia minore nella nuova unità abitativa che _1 il GN si impegna ad acquistare così come meglio concordato alla successiva clausola Parte_2
n. 5 lett. a) punto II). Nel rilasciare la casa familiare la signora asporterà i propri _1 effetti personali e quelli di , oltre ai beni indicati alla successiva clausola 5, lett. e). Pt_3
Le parti danno atto che il marito ha già rilasciato il suddetto immobile, trasferendosi a vivere in un'abitazione condotta in locazione.
Le parti concordano che non è oggetto di assegnazione alla moglie il box di Via Moscova 58, già di proprietà del GN che è utilizzato e continuerà ad essere utilizzato dal signor Parte_2
Parte_2
Le parti concordano altresì che, indipendentemente, da quanto concordato alla clausola 5 lett. c) la
RA , fino al momento del trasferimento con la figlia minore nella nuova unità abitativa, _1 potrà utilizzare a titolo gratuito il box sito a Milano, attualmente di sua proprietà, sito in Via Della
Moscova n. 58, Piano S2, e così catastalmente identificato: Foglio 311, Particella 115, Sub 101, Cat.
C/6, Classe 7, Rendita: Euro 245,58;
c) Con riguardo ai tempi di permanenza di presso i genitori, le parti convengono che il padre, Pt_3 fatti salvi diversi e migliori accordi con la madre, potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
a week end alternati, dal venerdì, prelevandola da scuola al termine delle lezioni scolastiche, fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola. Eventuali impedimenti dei genitori a tenere con sé la figlia nei periodi di propria competenza dovranno essere comunicati con almeno una settimana di anticipo al fine di permettere a ciascuno di organizzarsi. Eventuali costi straordinari che ciascun genitore dovrà sostenere di conseguenza (baby sitter, attività, costi per organizzazione di viaggi per la bambina) saranno pagati dal genitore che avrebbe dovuto tenere con sé la figlia a fronte della presentazione di documento giustificativo della spesa e nei limiti della ragionevolezza.
• durante la settimana, nel periodo scolastico, resterà collocata presso la madre, con facoltà Pt_3 per il padre di frequentarla, per un massimo di tre pomeriggi alla settimana, da dopo la scuola fino alle ore 19 se cena a casa della madre o sino alle 21 se cena con il papà, salvo diversi accordi, Pt_3 impegnandosi a condurla –personalmente o tramite la baby sitter assunta dalla madre - agli impegni extrascolastici e alle eventuali attività sociali;
• per la metà di tutte le vacanze scolastiche e in particolare:
- per la metà delle vacanze scolastiche estive, nel periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
-per la metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno i periodi dalla fine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre e dal 31 dicembre al giorno della ripresa delle lezioni scolastiche;
- per l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre.
- Il periodo delle vacanze scolastiche di Carnevale, se previsto dal calendario scolastico, verrà trascorso alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, in alternanza alla Pasqua.
Salvo che la RA decida di recarsi in Brasile con la figlia in occasione _1 Pt_3 della Pasqua di spettanza paterna, ipotesi in cui il padre terrà con sé la figlia per le vacanze di
Carnevale dello stesso anno.
- durante i c.d. “ponti” infrannuali, scolastici e festivi, se adiacenti al fine settimana;
I genitori si impegnano reciprocamente a garantire un contatto videotelefonico quotidiano della figlia con l'altro genitore, preferibilmente nella fascia oraria serale, durante i periodi di permanenza della figlia presso di loro, nonché a comunicarsi reciprocamente e preventivamente i recapiti, anche telefonici, dei luoghi di vacanza in cui si recheranno con la figlia.
Entrambi i genitori si impegnano altresì a non mettere la figlia in contatto con eventuali nuovi compagni o compagne prima che siano trascorsi almeno 6 mesi di effettiva stabile frequentazione.
d) Il GN si impegna a contribuire al mantenimento ordinario della figlia minore Parte_2
, fino al raggiungimento da parte della stessa dell'autosufficienza economica, con le seguenti Pt_3 modalità:
➢ versando, alla RA , dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, _1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità̀ all'anno, i seguenti importi: un assegno mensile di € 4.000,00 – in considerazione degli ulteriori oneri a carico del padre come indicato alla successiva lett. e) della presente clausola n.
4 - sino a quando la stessa permarrà con la figlia nella attuale casa familiare;
successivamente a far tempo dal rilascio della casa familiare e del trasferimento nella muova abitazione, un assegno mensile di € 5.000,00; tali importi saranno rivalutabili annualmente ex indici Istat costo della vita;
il costo della colf e della baby sitter che all'occorrenza coadiuveranno la madre sarà sostenuto dalla
RA per il tempo in cui starà con lei e saranno a carico del padre, oltre Pt_1 Pt_3 all'assegno, unicamente le spese straordinarie come previsto al paragrafo che segue (fatta eccezione, per il periodo di occupazione della casa coniugale, per i pagamenti previsti alla presente clausola n.
4 lett. e);
➢ tenendo a proprio carico nella misura del 100% tutte le spese straordinarie mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive della figlia da concordarsi secondo le modalità espressamente richiamate nelle linee guida, qui di seguito ritrascritte Protocollo recepito dal Tribunale di Milano;
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
e) Le parti concordando che fino al momento del trasferimento della RA con _1 la figlia minore nella nuova unità abitativa che il GN si impegna ad acquistare così Parte_2 come meglio concordato alla clausola n. 5 lett. a) punto II, quest'ultimo, in aggiunta all'assegno di mantenimento, si farà carico direttamente e integralmente delle spese condominiali, nonché delle utenze domestiche della casa coniugale di Milano, Via della Moscova n. 58 e delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile (ad es: giardiniere, trattamento pavimento teak, etc..., con esclusione di interventi aventi funzione di miglioramento estetico), che dovranno essere concordate, con facoltà per il signor di provvedervi personalmente. Parte_2 Le spese (oneri di condominio, utenze e manutenzione) relative alla nuova abitazione che verrà acquistata dal signor saranno integralmente a carico della signora a far Parte_2 _1 tempo dalla data del trasferimento.
I genitori danno atto che i costi della scuola privata attualmente frequentata da (la St. Louis Pt_3 di Milano) sono sostenuti dal nonno paterno e concordano che nell'eventualità in cui tale contribuzione dovesse per qualsivoglia ragione cessare il GN se ne farà carico Parte_2 direttamente e integralmente, salvo che - trascorsi due anni dalla cessazione della contribuzione da parte del nonno paterno - il signor risulti ancora privo di redditi lavorativi Parte_2 sufficienti a sostenere la spesa. In tal caso, i genitori valuteranno insieme la miglior soluzione per la figlia compatibilmente con la situazione economica dei genitori.
Le parti danno altresì atto di voler far proseguire a il percorso formativo presso la scuola St.t Pt_3
Louis di Milano sino al termine del corrente anno scolastico, riservandosi di valutare, come stanno già facendo, altri istituiti per la prosecuzione degli studi, quali, ad esempio il BES (Bilingual
European School).
f) Il GN si impegna altresì a stipulare una polizza sanitaria a copertura delle spese Parte_2 mediche di e della RA tenendo a suo carico ogni onere relativo al Pt_3 _1 pagamento dei premi di detta assicurazione, nonché a pagare direttamente e/o a rimborsare alla
RA (nella misura del 100%) tutte le spese collegate al mantenimento del cane _1
della minore, nei limiti di quelle attualmente sostenute e della ragionevolezza. Per_1
g) Le parti prestano sin d'ora l'assenso al rilascio o rinnovo dei loro documenti di identità validi per l'espatrio e di quelli della figlia minore.
5). Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
Nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali i coniugi convengono quanto segue:
a) Il GN si obbliga: Parte_2
I. a corrispondere alla RA , entro 30 giorni dalla pubblicazione della _1 sentenza di separazione che omologherà le condizioni pattuite, un anticipo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) a mezzo bonifico bancario rispetto alla somma complessiva di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) prevista a titolo di una tantum divorzile di cui alla clausola n. 4, lett. h del divorzio;
II. ad acquistare - mettendo a disposizione l'importo massimo di € 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00) comprensivo di ogni relativo onere a titolo esemplificativo: prezzo di acquisto, ristrutturazione, arredo, provvigioni di agenzia, imposte, costi di trasloco, costi notarili, ecc.
- entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione che omologherà le Per_ condizioni pattuite e a condizione che sia stata in precedenza venduta la casa di (per la quale il signor si impegna ad attivarsi conferendo mandato di vendita, non appena verrà Parte_2 sottoscritto il ricorso, del quale verrà data evidenza documentale alla signora un _1 immobile sito a Milano che verrà scelta dalla RA tenendo conto delle esigenze abitative Pt_1 proprie e di quella di entro ragionevoli parametri di mercato e possibilmente in zona limitrofa Pt_3 all'attuale, salvo diverso accordo, con intestazione della nuda proprietà alla figlia minore, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, e costituzione in favore della RA del _1 diritto di usufrutto vitalizio.
Il GN tenuto conto della necessità di acquisire liquidità, si farà carico di comunicare Parte_2 alla signora il momento a far tempo dal quale sarà possibile formulare proposte di _1 acquisto per l'immobile da acquistare e si impegna sin d'ora a rispettare i termini di pagamento del prezzo, le condizioni della vendita e i pagamenti delle opere di ristrutturazione e arredo che la RA successivamente concorderà direttamente con la parte venditrice e con i fornitori. _1
Ferma la necessità che l'acquisto riguardi un immobile da adibire a residenza della madre e della figlia, ove la somma complessivamente spesa sia inferiore ad € 1.200.000,00 la differenza sarò ripartita tra i signori e nella misura del 50% ciascuno. Parte_2 _1
La RA e potranno continuare a vivere nella casa assegnata di Via _1 Pt_3
Moscova fino a quando la nuova abitazione sarà abitabile e pronta per il loro trasferimento;
una volta che l'appartamento sarà pronto per essere abitato il trasferimento della signora con _1
, dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni. Pt_3
Laddove la RA decidesse di concedere in locazione la suddetta unità _1 immobiliare o in qualsivoglia altro modo di metterla a reddito senza abitarci, le parti concordano che il 50% del ricavato (al netto delle imposte dovute) verrà versato in un conto bancario “vincolato” cointestato ai genitori a firma congiunta e le relative giacenze verranno utilizzate per le necessità di
; le stesse in particolare andranno a decurtare l'assegno mensile dovuto dal padre (così ad Pt_3 esempio se l'affitto netto, nella quota del 50%, sarà pari ad € 1.000,00 mensili, il signor Parte_2 verserà alla madre un importo mensile di € 4.500,00, anziché di € 5.000,00). Qualora nelle more fosse divenuta autosufficiente e condizione che abbia compiuto il 25° anno di età, i ricavi Pt_3 della locazione, nella misura del 50%, al netto delle imposte verranno dalla stessa percepiti direttamente.
Il GN si occuperà di richiedere, a sua cura e spese, l'autorizzazione al Giudice Parte_2
Tutelare, se del caso tramite il Notaio rogante, necessaria per l'intestazione della nuda proprietà del bene immobile che precede alla figlia minore e la signora ove necessario, si _1 impegna a sottoscrivere anch'essa il ricorso.
b) Il GN si obbliga, altresì, a trasferire, senza corrispettivo, per i 2/3 alla moglie Parte_2 signora che accetta e per 1/3 alla figlia , previa autorizzazione del Giudice _1 Pt_3 tutelare richiesta se del caso tramite il Notaio rogante, la proprietà dell'unità abitativa e dei box di pertinenza, siti a Camogli (GE), Via Romana n. 64 e precisamente:
- abitazione sita a Camogli (GE), Via Romana n. 64, Piano S1, così catastalmente identificata: Foglio
2, Particella 1087, Sub 6, Cat. A/2, Classe 4, Vani 5, Rendita: Euro 1.278,23;
- box auto sito a Camogli (GE), Via Romana n. 64, Piano T, così catastalmente identificato: Foglio
2, Particella 1087, Sub 11, Cat. C/6, Classe 1, Rendita: Euro 89,19;
- box auto sito a Camogli (GE), Via Romana n. 64, Piano T, così catastalmente identificato: Foglio
2, Particella 1087, Sub 12, Cat. C/6, Classe 1, Rendita: Euro 89,19;
Il tutto salvo errori e come meglio identificato nell'atto notarile di provenienza. Il GN
[...] si responsabilizza del pagamento di tutte le spese relative a questo immobile fino al Parte_2 passaggio di proprietà.
Laddove le suddette unità immobiliari dovessero essere vendute, le parti concordano sin d'ora che la quota di 1/3 (al netto delle imposte dovute) sarà depositato in un conto bancario “vincolato” cointestato ai genitori a firma congiunta le cui giacenze saranno trasferite a favore della figlia Pt_3 al compimento del venticinquesimo anno di età.
La signora si impegna a non cedere a terzi detto immobile a titolo gratuito. _1
La signora riconosce al signor diritto di prelazione per _1 Parte_2
l'eventuale vendita della quota a sé intestata.
c) La RA si obbliga a sua volta a trasferire, senza corrispettivo, al _1 marito , che accetta, Parte_2 > la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari:
- abitazione sita a Milano, Via Catullo n. 12, Piano T, così catastalmente identificata: Foglio 123,
Particella 330, Sub 720, Cat. A/3, Classe 3, Rendita: Euro 290,51;
- abitazione sita a Milano, Via Catullo n. 12, Piano T, così catastalmente identificata: Foglio 123,
Particella 330, Sub 742, Cat. A/3, Classe 3, Rendita: Euro 290,51;
- abitazione sita a Milano, Via Catullo n. 12, Piano T, così catastalmente identificata: Foglio 123,
Particella 330, Sub 710, Cat. A/3, Classe 3, Rendita: Euro 245,32;
- un box auto sito a Milano, Via Della Moscova n. 58, Piano S2, così catastalmente identificato:
Foglio 311, Particella 115, Sub 101, Cat. C/6, Classe 7, Rendita: Euro 245,58;
Il tutto salvo errori e come meglio indicato nell'atto di provenienza notarile.
Le parti danno atto che le quote di proprietà oggetto dei trasferimenti immobiliari (clausola 5, lett. b e c) che precedono hanno valore equivalente, tenuto conto del valore stimato dei beni.
> le quote di partecipazione dello 0,12 % da lei rispettivamente detenute nella Vapore Italiano S.r.l.
(C.F. ). P.IVA_1
Le unità immobiliari oggetto dei trasferimenti concordati di cui alla presente clausola n. 5 lett. b) e c) vengono cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con i relativi accessori, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive, così come la parte cedente li possiede e ha diritto di possedere, libera da pesi e oneri di qualsiasi natura.
I trasferimenti di cui alla presente clausola n. 5 lett. b) e c) avverranno contestualmente entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione che recepirà le condizioni di cui al presente ricorso.
A tal fine, il Notaio verrà scelto dal signor e tutte le spese notarili saranno a esclusivo Parte_2 carico dello stesso.
Le parti dichiarano espressamente che l'impegno al trasferimento degli immobili di cui sopra, nonché della partecipazione societaria costituiscono condizione funzionale ed indispensabile per la soluzione della crisi matrimoniale e chiedono, fin da ora, che l'atto traslativo della proprietà venga effettuato in esenzione da imposte e tasse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19, legge 6 marzo 1987, n.74.
Eventuali ulteriori costi che fossero richiesti per il passaggio di proprietà resteranno a carico integrale del GN . Parte_2
d) Il GN si impegna a manlevare la RA da Parte_2 _1 qualsivoglia debito maturato in capo alle società Vapore Italiano S.r.l. (C.F. ) e da P.IVA_1 qualsiasi pretesa creditoria che dovesse essere avanzata nei confronti della stessa in ragione delle quote detenute nelle predette società.
e) Le parti concordano sin d'ora che la RA potrà asportare i seguenti arredi e i _1 corredi custoditi nella casa coniugale di Milano, Via Moscova n. 58: 8 sedie “Superleggera”, 1 divano Contr
“Arne” di 1 dei due tavoli da pranzo in vetro.
f) Il GN si obbliga a rimborsare direttamente alla RA Parte_2 _1
i compensi professionali da quest'ultima concordati con il proprio difensore per l'assistenza
[...] legale nel presente procedimento entro 5 giorni dalla presentazione della nota proforma, da emettersi non appena verrà pubblicata la sentenza di separazione, per un importo complessivo di € 15.000,00 oltre accessori (15% for 4% cassa e 22% IVA).
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e _1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio civile il 2 settembre 2014 in Milano;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG