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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/11/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1518/2019 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE FARINA che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MARIA LETIZIA SACCA' che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5 novembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 aprile 2019, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 2123/18 del Giudice di Pace di non CP_1 notificata, deducendo l'erroneità della decisione impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza delle violazioni contestate con i verbali n. 539999 e n. 540000, elevati dalla
Polizia Municipale di in data 26 luglio 2018. CP_1
Ha rilevato, in particolare, che l'accertamento della violazione dell'art. 145 c.d.s. sarebbe stato fondato su una ricostruzione dei fatti non conforme alle risultanze istruttorie, avendo la stessa già superato l'intersezione al momento del sinistro occorso alla conducente del ciclomotore, il quale avrebbe perso il controllo del mezzo per la presenza di avvallamenti e terriccio sul manto stradale, nonché per una velocità non consona allo stato dei luoghi. Ha contestato, altresì, la valutazione di inattendibilità attribuita dal primo Giudice alla deposizione del teste , ritenuta invece precisa, coerente e priva di elementi Testimone_1 di contrasto, nonché compatibile con le dichiarazioni rese dalla stessa appellante in sede di contestazione.
Con riferimento alla violazione dell'art. 189 c.d.s., ha dedotto l'assenza di condotta omissiva, avendo fornito alla persona coinvolta tutte le informazioni utili ai fini risarcitori, incluso l'invito a fotografare la targa del veicolo e a rivolgersi alla compagnia assicurativa, e di essersi allontanata solo dopo l'esplicito invito della stessa infortunata, rimanendo comunque sul luogo per circa venticinque minuti. Ha inoltre richiamato la sentenza n.
89/19 del Giudice di Pace di che ha annullato l'ordinanza prefettizia di CP_1 sospensione della patente, ritenendo insussistenti i presupposti per l'applicazione della misura.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, rilevando preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., in quanto priva di ragionevole probabilità di accoglimento. Ha sostenuto la correttezza della decisione del primo giudice, evidenziando come le risultanze istruttorie abbiano confermato la legittimità dei verbali impugnati, in particolare per quanto concerne la violazione dell'obbligo di precedenza in presenza di segnaletica verticale di stop e l'omissione di soccorso. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia di obbligo di arresto e di precedenza, nonché il valore confessorio delle dichiarazioni rese dalla in sede di contestazione differita. Ha infine eccepito l'inammissibilità della Pt_1 produzione della sentenza n. 89/19, trattandosi di provvedimento emesso in altro giudizio, avente ad oggetto un diverso provvedimento amministrativo, e comunque privo di rilevanza nel presente procedimento.
L'appello è fondato.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è stata implicitamente superata dalla decisione con la quale il Giudice, precedentemente titolare del fascicolo, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, non si ravvisa alcuna effettiva contraddizione tra quanto dichiarato dalla agli agenti intervenuti (“Mi sono fermata e Pt_1 non c'era nessuno né a destra né a sinistra, dopo l'incrocio ho sentito un rumore e mi sono fermata”) e quanto riferito dal teste . Quest'ultimo, infatti, ha confermato che la Testimone_1 conducente della Toyota Yaris si era fermata allo stop, aveva avanzato lentamente a causa di lavori in corso e si era nuovamente fermata per accertarsi dell'assenza di veicoli sopraggiungenti, riprendendo la marcia solo dopo essersi assicurata che la strada fosse libera. Il teste ha inoltre precisato che, al momento della caduta del ciclomotore, la Toyota aveva già superato l'incrocio e che la perdita di controllo del motociclo era stata determinata dalla presenza di avvallamenti e terriccio sul manto stradale, nonché da una velocità non adeguata della conducente del ciclomotore stesso. Non vi è, dunque, alcuna divergenza sostanziale tra la versione della ricorrente e quella del teste, che anzi si integrano a vicenda nel descrivere una condotta prudente da parte della e l'assenza di un Pt_1 impatto tra i due veicoli.
Deve inoltre sottolinearsi che la ricostruzione operata dagli agenti della Polizia Municipale non può ritenersi vincolante, poiché gli stessi non erano presenti al momento del sinistro e hanno ricostruito la dinamica esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti e dai rilievi successivamente effettuati. La giurisprudenza, infatti, riconosce valore probatorio privilegiato ai verbali limitatamente ai fatti avvenuti in presenza degli agenti, mentre per quanto concerne le valutazioni e le ricostruzioni operate in assenza di diretta percezione, queste ultime non possono prevalere sulle risultanze istruttorie acquisite in giudizio.
Alla luce delle prove raccolte, deve ritenersi che le risultanze istruttorie non consentano di affermare la responsabilità della per la violazione dell'art. 145 C.d.S. Pt_1
La testimonianza di ha chiarito che la ricorrente aveva già superato Testimone_1
l'incrocio al momento della caduta del ciclomotore e che la stessa aveva adottato tutte le cautele necessarie per garantire la precedenza, fermandosi più volte e accertandosi dell'assenza di veicoli sopraggiungenti.
La caduta della conducente del ciclomotore appare, piuttosto, riconducibile a fattori estranei alla condotta della quali le condizioni del manto stradale e la velocità non Pt_1 adeguata del motociclo.
Quanto alla contestata violazione dell'art. 189 C.d.S., anche sotto questo profilo le risultanze istruttorie depongono per l'insussistenza della condotta omissiva contestata.
Il teste ha riferito che la è rimasta sul luogo del sinistro quantomeno per Tes_1 Pt_1 circa venticinque minuti, ovvero dalle ore 18,50 (ora del sinistro) fino all'arrivo alle ore
19,15 del marito, senza allontanarsi repentinamente né sottrarsi agli obblighi di assistenza.
Non risulta, inoltre, che la controparte abbia avuto necessità di un soccorso immediato che sia stato impedito dalla condotta della né che quest'ultima abbia reso impossibile Pt_1
l'identificazione del proprio veicolo o della propria persona. Anzi il lasso temporale in cui la si è soffermata sul luogo del sinistro (almeno di 25 minuti) costituisce un dato Pt_1 significativo per ritenere che la stessa non ha impedito l'identificazione. In conclusione, la valutazione complessiva delle prove acquisite conduce ad escludere che la condotta della integri le violazioni contestate dagli agenti e ritenute sussistenti Pt_1 dal primo giudice.
L'appello deve pertanto essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento dei verbali di contestazione elevati nei confronti dell'appellante.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla i verbali di contestazione nn. 539999 e 540000 elevati il 26 luglio 2018 dalla Polizia Municipale di CP_1 condanna il al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio, liquidate per il giudizio di primo grado in € 43,00 per spese ed in € 346,00 per compensi, e per il giudizio di secondo grado in € 64,50 per spese ed in € 662,00 per compensi, il tutto oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Giuseppe Farina ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Messina il 14 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza