Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2002, n. 8320
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Sentenza 11 giugno 2002

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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 443 del 1985, può legittimamente predicarsi la natura di impresa artigiana non solo per quell'impresa che eserciti, nei previsti limiti dimensionali, un'attività di produzione di beni, ma anche per quella dedita ad attività di prestazioni di servizi, esclusi quelli commerciali, d'intermediazione nella circolazione dei beni, e di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessori. Ai fini della verifica della ricorrenza di un tale ultimo eventuale profilo, la valutazione della natura delle prestazioni effettuate va realizzata nel suo complesso, e non anche scissa nelle sue singole componenti, onde pervenire ad un giudizio di prevalenza dell'una sulle altre (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la decisione impugnata, che aveva qualificato come artigiana un'impresa esercente attività di "bagnino - fornitura di servizi ed attrezzature da spiaggia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2002, n. 8320
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8320
    Data del deposito : 11 giugno 2002

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