Sentenza 11 giugno 2002
Massime • 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 443 del 1985, può legittimamente predicarsi la natura di impresa artigiana non solo per quell'impresa che eserciti, nei previsti limiti dimensionali, un'attività di produzione di beni, ma anche per quella dedita ad attività di prestazioni di servizi, esclusi quelli commerciali, d'intermediazione nella circolazione dei beni, e di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessori. Ai fini della verifica della ricorrenza di un tale ultimo eventuale profilo, la valutazione della natura delle prestazioni effettuate va realizzata nel suo complesso, e non anche scissa nelle sue singole componenti, onde pervenire ad un giudizio di prevalenza dell'una sulle altre (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la decisione impugnata, che aveva qualificato come artigiana un'impresa esercente attività di "bagnino - fornitura di servizi ed attrezzature da spiaggia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2002, n. 8320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8320 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso principale proposto dallo Istituto nazionale della previdenza sociale-INPS, in persona del presidente prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv.ti Paolo Marchini e Fabio Fonzo, che lo difendono per procura in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
Commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia Romagna, in persona del presidente Giancarlo Negretti, elettivamente domiciliata in Roma, via Banco di Santo Spirito n. 48, presso l'avv. Mario D'Ottavi, che, con l'avv. Giovanni Polizzi, la difende per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- resistente -
e contro
TO SA;
- intimata -
nonché sul ricorso incidentale proposto dalla Commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia Romagna, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
- ricorrente -
contro istituto nazionale della previdenza sociale-INPS, in persona del presidente prof. Massimo Paci;
- intimato -
e nei confronti di TO SA;
- intimata -
per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Bologna n. 2451 cron. del 7/21 aprile 2000;
- sentiti -
il cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Sgroi, con delega, per l'Istituto;
l'avv. Zuppiroli, con delega, per la Commissione regionale;
Il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione provinciale per l'artigianato di Rimini ha iscritto nell'albo delle imprese artigiane TO SA, quale esercente attività di "bagnino-fornitura di servizi ed attrezzature da spiaggia".
La Commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia Romagna, con provvedimento del 26 maggio 1998, ha confermato detta iscrizione, respingendo il ricorso dell'INPS.
L'Istituto ha impugnato il provvedimento della Commissione regionale davanti al Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 7 ultimo comma della legge 8 agosto 1985 n. 443 e con il rito camerale da tale norma previsto, e poi, contro la sfavorevole decisione resa da detto Tribunale, ha proposto reclamo.
La Corte d'appello di Bologna, con il decreto dinanzi specificato, ha rigettato il reclamo ed ha compensato le spese del relativo giudizio per la "complessità delle questioni", considerando:
- che lo stabilimento balneare. incluso fra le attività commerciali dall'art. 29 secondo comma n. 3 lett. e) della legge 3 giugno 1975 n. 160 (in tema di assicurazione obbligatoria contro le malattie), configura impresa artigiana, secondo la speciale (e prevalente) disciplina della legge 8 agosto 1985 n. 443, quando non superi determinate dimensioni organizzative, ed inoltre sia caratterizzato dalla prevalenza, rispetto alle attività di scambio, dei servizi inerenti alla cura e conservazione della spiaggia ed al migliore godimento di essa da parte dei bagnanti;
- che l'Istituto non aveva contestato il rispetto dei predetti limiti dimensionali;
- che gli indicati servizi erano preponderanti rispetto alla messa a disposizione dei clienti di cabine, ombrelloni e sedie a sdraio, anche in relazione al corrispettivo pagato dai clienti. L'INPS ha proposto ricorso per la cassazione del decreto della Corte d'appello, formulando due motivi d'impugnazione. La Commissione regionale ha replicato con controricorso, ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale, con un'unica censura. Il ricorrente principale ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. In via pregiudiziale si rileva che il decreto, reso nel procedimento contemplato dal citato art. 7 ultimo comma della legge n. 443 del 1985, è atto giurisdizionale decisorio, con natura sostanziale di sentenza, in quanto pronuncia, con attitudine ad assumere autorità di giudicato, sullo status dell'imprenditore artigiano. cui conseguono diritti ed obblighi, e, pertanto, ove non sia altrimenti impugnabile, perché emesso dal giudice di secondo grado sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., può essere oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di legge, a norma dell'art. 111 della Costituzione (v. Cass. 9 aprile 1991 n. 3720; 23 aprile 1997 n. 3546; 27 giugno 2000 n. 8703; cfr. anche Cass. s.u. 17 giugno 1996 n. 5519). Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la nullità del decreto impugnato, per radicale mancanza o mera apparenza della motivazione, sotto il profilo che l'affermazione di prevalenza dei servizi non commerciali discenderebbe da enunciazioni teoriche ed astratte, non correlate ad un'effettiva verifica delle circostanze del caso concreto.
Il motivo è infondato.
La Corte di Bologna, dopo aver individuato la normativa applicabile ed avvertito la necessità di riscontrare se l'impresa della cui iscrizione si discuteva svolgesse o meno in via prevalente servizi non commerciali, non ha mancato di dare corso alla relativa indagine con riferimento al caso in esame, identificando e comparando le attività inerenti alla cessione in godimento di beni e le attività inerenti alla prestazione di servizi non commerciali. L'assenza nel decreto impugnato di particolari notazioni sulla presenza e consistenza nella specie delle une e delle altre attività non è valorizzabile nel senso voluto dal ricorrente principale, cioè della totale mancanza di motivazione (riconducibile nella violazione di legge, per la quale soltanto, come si è detto, è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione), dato che il tipo e la natura delle 'Torniture di servizi ed attrezzature da spiaggia, come delineati dal Tribunale con riferimento alla vicenda in esame, non sono stati investiti da specifiche contestazioni nel giudizio di secondo grado;
ne discende che le osservazioni svolte dalla Corte d'appello, ancorche' impostate su linee generali e di principio, danno effettivo sostegno motivazionale alla decisione, ricadendo in una situazione di fatto non più contestata.
Con il secondo motivo del ricorso principale, l'Istituto, tornando a sostenere che l'impresa in discorso è commerciale, non artigiana, addebita alla Corte d'appello di essersi avvalsa di parametri erronei, contrari alle previsioni dell'art. 3 della legge n. 443 del 1985, per identificare le attività principali e le attività di tipo accessorio e strumentale, trascurando che lo scopo primario del gestore di un impianto balneare è quello di assicurare il godimento di beni, con contratti commutativi assimilabili alla locazione;
deduce inoltre la violazione dell'art. 29 della legge n. 160 del 1975, sul rilievo che tale disposizione, inquadrando lo stabilimento balneare fra le attività commerciali, attribuirebbe in modo vincolante la relativa qualità, precludendo ogni possibilità d'inserimento nell'area dell'artigianato.
Il motivo è infondato, con riferimento ad entrambe le deduzioni.
L'impresa artigiana, nella disciplina della legge-quadro 8 agosto 1985 n. 443, si caratterizza, quale species all'interno del genus impresa, per il contenimento delle dimensioni della struttura organizzativa, secondo i limiti fissati dall'art. 4, e per la natura dell'attività esercitata, che, ai sensi dell'art. 3, deve riguardare in via prevalente la produzione di beni, ovvero la prestazioni di servizi, con esclusione però dei "servizi commerciali, d'intermediazione nella circolazione di beni, di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessori".
Tenendosi conto che l'attività commerciale in genere comprende la prestazione di servizi (art. 2195 cod. civ.), si deve ritenere che il predetto art. 3, ove distingue i "servizi commerciali" dagli altri servizi, faccia riferimento ai servizi commerciali in senso stretto, quelli cioè che implicano la cessione in proprietà od in uso di cose, come del resto conferma la successiva elencazione di alcune delle relative ipotesi.
Conformandosi a queste norme, la Corte di Bologna, nell'ambito di controversia in cui era pacifico il rispetto dei predetti limiti dimensionali, ha dato atto dell'inclusione fra i servizi commerciali, nel senso sopra indicato, della cessione in godimento temporaneo di cabine, ombrelloni, sedie ed altre cose similari, ed ha poi correttamente ritenuto decisivo, per l'attribuzione della qualità d'imprenditore artigiano, il quesito della prevalenza di tali servizi, ovvero della loro accessorietà e strumentalità, rispetto ai servizi non commerciali, consistenti nella sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature occorrenti per rendere confortevole la permanenza dei clienti.
La soluzione del quesito, dopo dette esatte premesse, esprime un giudizio di merito, che non può essere rimesso in discussione in questa sede, nemmeno sotto il profilo della congruità della motivazione, alla luce di quanto già osservato sui vizi deducibili con il ricorso ex art. 111 della Costituzione. Violazione di legge non è ravvisabile, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente principale, nei parametri adottati per individuare i servizi prevalenti ed i servizi accessori e strumentali.
In presenza di un'attività d'impresa con pluralità di prestazioni, rispettivamente riconducibili negli schemi della locatio rei e della locatio operis, l'individuazione di quelle principali e di quelle accessorie necessariamente passa attraverso una valutazione comparativa, che consideri il bene primario, sotto il profilo funzionale ed anche economico, offerto alla clientela (valutazione puntualmente svolta dal decreto impugnato).
A confutazione della conclusione raggiunta dalla Corte d'appello non è opponibile l'art. 29 della legge n. 160 del 1975, il quale, rendendo obbligatoria l'assicurazione contro le malattie nei confronti di chi eserciti attività commerciali, comprende anche i gestori di stabilimenti balneari.
Detta norma è stata sostituita dall'art. 1, comma n. 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, con formulazione in cui non si menzionano più detti stabilimenti. Peraltro, l'inclusione di una determinata attività fra quelle commerciali lascia aperto ed impregiudicato il problema in questione, vale a dire non esclude che la stessa attività possa essere espletata dall'imprenditore artigiano, dato che l'ampia nozione di attività commerciale (v. ultimo comma del citato art. 2195 cod. civ.) abbraccia anche le prestazioni di servizi diversi da quelli commerciali in senso stretto (servizi diversi che sono propri anche dell'azienda artigiana, se rispetti i ricordati limiti di dimensioni).
Il ricorso incidentale è rivolto a contestare la compensazione delle spese.
A fronte della totale soccombenza dell'Istituto, osserva la Commissione regionale, la Corte d'appello non aveva ragione alcuna per disporre detta compensazione, anche perché la problematica affrontata non era affatto complessa o nuova, dopo che più di duecento cause analoghe erano state definite con identico risultato dal Tribunale di Bologna.
Anche il ricorso incidentale è infondato.
La decisione del giudice di merito di compensare, in tutto od in parte, le spese di lite, in deroga alla regola secondo la quale le spese medesime sono a carico della parte soccombente, è espressione di un potere discrezionale (art. 92 secondo comma cod. proc. civ.), ed è sindacabile in sede di cassazione solo se fondata su ragioni palesemente inconsistenti od illogiche, si da inficiare il processo formativo della volontà espressa sul punto (v., ex pluribus, Cass. s.u. 15 novembre 1994 n. 9597). Il riferimento esplicito od implicito del giudice d'appello alla complessità ed alla novità delle questioni affrontate non incorre in detta illogicità, per il solo fatto che le stesse questioni siano state definite in una molteplicità di cause parallele con pronunce di primo grado conformi a quella investita dal gravame, persistendo le indicate caratteristiche fino a che non si formi un orientamento giurisprudenziale di legittimità.
La novità della problematica, nel senso specificato, anche in questa sede, ed inoltre la reciprocità della soccombenza rendono equa la compensazione delle spese della presente fase processuale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta, e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 11 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2002