Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 dicembre 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 dicembre 2005 |
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato il 23 giugno 2023 e depositato il successivo 27 giugno (reg. ric. n. 20 del 2023), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 20 aprile 2023, n. 16, recante «Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)». 2.- La disposizione impugnata stabilisce, al comma 1, che, «[a]l fine di fronteggiare l'incremento della domanda e garantire i …
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Giurisprudenza • 200
- 1. Trib. Roma, sentenza 23/10/2024, n. 16148Provvedimento: Il giorno 23 ottobre 2024, alle ore 14,30, è data lettura, in udienza, del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione adottata a seguito della discussione svolta ai sensi degli artt. 429 e 437 cpc Il giudice ER PA RGAC 62212 ANNO 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE Il giudice dott. PARZIALE ER ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 62212 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, discusso ai sensi degli articoli 429 e 437 cpc alla udienza del 23 ottobre 2024 e vertente TRA Parte_1 (cf P.IVA_1 ), in persona del legale …Leggi di più...
- art. 429 c.p.c.·
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- art. 437 c.p.c.·
- noleggio con conducente
Versioni del testo
- Art. 1. (Oggetto e finalita).
1. L'esercizio dell'attivita' di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica ai sensi dell' articolo 41 della Costituzione , cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 .
2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attivita' di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.
3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalita' delle imprese nazionali.
4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, e' garantire in particolare:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di accesso delle imprese al mercato, nonche' il libero esercizio
dell'attivita' in riferimento alla libera circolazione delle persone; b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneita' dei
requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 41 della Costituzione :
"Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.".
- La legge legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240. - Art. 2. (Definizioni e classificazioni). 1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 , e successive modificazioni, svolgono attivita' di trasporto di persone con le modalita' di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilita'.
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o piu' viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall' articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni.
4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 , le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992 .
5. Per disponibilita' degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprieta', usufrutto, locazione con facolta' di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.
Note all' art. 2:
- Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 , reca: "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998 , modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.".
- Si riporta il testo dell' art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada ):
"Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.".
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 , reca - "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea". - Art. 3. (Definizione dei parametri di riferimento). 1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, definisce con proprio decreto i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita' delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.