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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Luigi Pagliuca Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
NEW ENERGY S.R.L. (P.I.- C.F. 04183780230) visto il ricorso presentato in data 19.2.2025, con cui New Energy S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico sig. Umberto LE, chiede in proprio che venga aperta la liquidazione giudiziale della società; vista la documentazione allegata al ricorso;
considerato che
può procedersi senza necessità di fissare apposita udienza, tenuto conto che ciò è espressamente richiesto dall'art. 40 comma 6 C.I.I.I. solamente per il caso di istanza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da un creditore o dal Pubblico Ministero;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che la società ha sede in
Monteforte d'Alpone (VR), ovvero in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- New Energy S.r.l. è un'impresa che esercita un'attività commerciale (installazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione e idrosanitari, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.;
- la società versa in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 1 lett. b) C.C.I.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dalla revoca degli affidamenti bancari;
(ii) dalla notifica di numerosi decreti ingiuntivi;
(iii) dalle ammissioni contenute in ricorso circa l'incapacità della società di far fronte alla propria esposizione debitoria, a causa delle difficoltà economico- finanziarie sorte dopo la cessazione del regime del c.d. Superbonus, nonché a causa dei problemi gestionali e contabili creatisi per l'interruzione dei rapporti con i propri consulenti e il pagina 1 di 3 conseguente mancato controllo della gestione finanziaria, con impossibilità di approvare il bilancio dell'esercizio 2023;
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I., come si evince dall'ultimo bilancio disponibile relativo all'esercizio 2022, in cui è registrato un attivo pari ad € 1.773.213;
- rilevato, agli effetti dell'art. 49 co. 5 C.C.I.I., che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, come da amissione della stessa ricorrente;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di New Energy S.r.l., con sede legale in Monteforte d'Alpone (VR), Frazione Costalunga, Quartiere Marcello Piccoli n. 16;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore l'Avv. Simonetta Bissoli, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I.I., la quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25.6.2025 ad ore 10.10 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
pagina 2 di 3 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore e al Pubblico Ministero;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 28.2.2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Luigi Pagliuca Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
NEW ENERGY S.R.L. (P.I.- C.F. 04183780230) visto il ricorso presentato in data 19.2.2025, con cui New Energy S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico sig. Umberto LE, chiede in proprio che venga aperta la liquidazione giudiziale della società; vista la documentazione allegata al ricorso;
considerato che
può procedersi senza necessità di fissare apposita udienza, tenuto conto che ciò è espressamente richiesto dall'art. 40 comma 6 C.I.I.I. solamente per il caso di istanza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da un creditore o dal Pubblico Ministero;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che la società ha sede in
Monteforte d'Alpone (VR), ovvero in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- New Energy S.r.l. è un'impresa che esercita un'attività commerciale (installazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione e idrosanitari, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.;
- la società versa in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 1 lett. b) C.C.I.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dalla revoca degli affidamenti bancari;
(ii) dalla notifica di numerosi decreti ingiuntivi;
(iii) dalle ammissioni contenute in ricorso circa l'incapacità della società di far fronte alla propria esposizione debitoria, a causa delle difficoltà economico- finanziarie sorte dopo la cessazione del regime del c.d. Superbonus, nonché a causa dei problemi gestionali e contabili creatisi per l'interruzione dei rapporti con i propri consulenti e il pagina 1 di 3 conseguente mancato controllo della gestione finanziaria, con impossibilità di approvare il bilancio dell'esercizio 2023;
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I., come si evince dall'ultimo bilancio disponibile relativo all'esercizio 2022, in cui è registrato un attivo pari ad € 1.773.213;
- rilevato, agli effetti dell'art. 49 co. 5 C.C.I.I., che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, come da amissione della stessa ricorrente;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di New Energy S.r.l., con sede legale in Monteforte d'Alpone (VR), Frazione Costalunga, Quartiere Marcello Piccoli n. 16;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore l'Avv. Simonetta Bissoli, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I.I., la quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25.6.2025 ad ore 10.10 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
pagina 2 di 3 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore e al Pubblico Ministero;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 28.2.2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
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