TRIB
Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/10/2024, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, termine ultimo deposito note dell'11 ottobre 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2434/2023 R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Eleonora Guerriero e con questi elett.te domiciliato in
Avellino, alla via Enrico Capozzi, n. 62, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.to Tiziana Tria e con questi elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. Jannelli n. 23, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE nonché CONTRO
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Presidente p. t.;
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la parte in epigrafe impugna la intimazione di pagamento n. 01220239001612706000 notificata in data 13.07.2023 per la somma di €#6.117,81# (seimilacentodiciasette,81) avente ad CP_ oggetto anche i seguenti avvisi di addebito n.
31220130001117355000 notificato in data 29.11.2013 e n.
31220220000255223000 notificato in data 28.07.2022, a titolo di mancato pagamento di contributi previdenziali, rispettivamente riferiti agli anni 2007 e 2020. CP_ La resistente si è costituita;
va Controparte_1
dichiarato contumace (notifica del ricorso in data 28.05.2024).
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli avvisi di addebito oggetto del ricorso e della intimazione di pagamento impugnata e, comunque, l'intervenuta prescrizione (quinquennale) dei crediti.
In termini generali, ... “Il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.) (Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Pag. 2 di 5 “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); conformi: Cass. n.
29294/2019, n. 22292/2019 e n. 28583/2018; Cass. n. 594/2016” (Così
Cass. civile, sez. VI, 02/09/2020, n. 18256).
La domanda va, pertanto, qualificata quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte a far valere la prescrizione del credito, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione, e quale opposizione agli atti esecutivi, in riferimento alle questioni attinenti la regolarità della intimazione di pagamento come conseguenza del procedimento di notificazione della prodromica cartella di pagamento.
Sulla base di tali premesse, non vi è prova della notifica degli avvisi di addebito.
La prescrizione dei crediti riportati in ciascuno degli avvisi di addebito
CP_ decorre a partire dalla maturazione di ciascuno dei crediti stessi, crediti che per l'avviso di addebito n. 31220130001117355000 sono
Pag. 3 di 5 riferiti all'anno 2007, e per l'avviso di addebito n.
31220220000255223000 è riferito a crediti anno 2020.
Agenzia delle Entrate, ai fini interruttivi, richiama una comunicazione preventiva di ipoteca del 26.04.2016, e un avviso di intimazione del
19.07.2019, senza però allegare valida prova dell'avvenuta notifica al ricorrente, non essendovi modo di collegare le cartoline prodotte agli atti menzionati.
Pertanto, in assenza di validi atti interruttivi i crediti di cui all'avviso di addebito n. 31220130001117355000 sono prescritti.
In parziale accoglimento del ricorso, quindi, va accertato e dichiarato
CP_ che e , ciascuna per quanto di Controparte_1
ragione, non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per i crediti di cui all'avviso di Parte_1
addebito n. 31220130001117355000 perché prescritti.
Tale statuizione assorbe la disamina della contestazione della regolarità formale della intimazione di pagamento con specifico riferimento all'avviso di addebito n. 31220130001117355000
Il termine quinquennale, invece, non è scaduto rispetto al credito anno
2020 riportato nell'avviso 31220220000255223000, ed in tale parte l'eccezione di prescrizione va rigettata.
Ancora, il ricorso va rigettato nella parte in cui viene contestata la regolarità della intimazione di pagamento perché non preceduta dalla notifica dell'avviso di addebito 31220220000255223000.
Come già rilevato, in tale parte in ricorso va qualificato come opposizione agli atti esecutivi, ed è inammissibile perché proposto oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr 2434/2023 R.G. Lavoro, vertente tra
Pag. 4 di 5 CP_
contro e Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, e per i motivi di CP_ cui in parte motiva, accerta e dichiara che e
[...]
, ciascuna per quanto di ragione, non hanno Controparte_1
diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
[...]
per i crediti di cui all'avviso di addebito n. Parte_1
31220130001117355000 perché prescritti;
2) Rigetta nel resto la domanda;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 16 ottobre 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, termine ultimo deposito note dell'11 ottobre 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2434/2023 R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Eleonora Guerriero e con questi elett.te domiciliato in
Avellino, alla via Enrico Capozzi, n. 62, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.to Tiziana Tria e con questi elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. Jannelli n. 23, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE nonché CONTRO
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Presidente p. t.;
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la parte in epigrafe impugna la intimazione di pagamento n. 01220239001612706000 notificata in data 13.07.2023 per la somma di €#6.117,81# (seimilacentodiciasette,81) avente ad CP_ oggetto anche i seguenti avvisi di addebito n.
31220130001117355000 notificato in data 29.11.2013 e n.
31220220000255223000 notificato in data 28.07.2022, a titolo di mancato pagamento di contributi previdenziali, rispettivamente riferiti agli anni 2007 e 2020. CP_ La resistente si è costituita;
va Controparte_1
dichiarato contumace (notifica del ricorso in data 28.05.2024).
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli avvisi di addebito oggetto del ricorso e della intimazione di pagamento impugnata e, comunque, l'intervenuta prescrizione (quinquennale) dei crediti.
In termini generali, ... “Il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.) (Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Pag. 2 di 5 “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); conformi: Cass. n.
29294/2019, n. 22292/2019 e n. 28583/2018; Cass. n. 594/2016” (Così
Cass. civile, sez. VI, 02/09/2020, n. 18256).
La domanda va, pertanto, qualificata quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte a far valere la prescrizione del credito, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione, e quale opposizione agli atti esecutivi, in riferimento alle questioni attinenti la regolarità della intimazione di pagamento come conseguenza del procedimento di notificazione della prodromica cartella di pagamento.
Sulla base di tali premesse, non vi è prova della notifica degli avvisi di addebito.
La prescrizione dei crediti riportati in ciascuno degli avvisi di addebito
CP_ decorre a partire dalla maturazione di ciascuno dei crediti stessi, crediti che per l'avviso di addebito n. 31220130001117355000 sono
Pag. 3 di 5 riferiti all'anno 2007, e per l'avviso di addebito n.
31220220000255223000 è riferito a crediti anno 2020.
Agenzia delle Entrate, ai fini interruttivi, richiama una comunicazione preventiva di ipoteca del 26.04.2016, e un avviso di intimazione del
19.07.2019, senza però allegare valida prova dell'avvenuta notifica al ricorrente, non essendovi modo di collegare le cartoline prodotte agli atti menzionati.
Pertanto, in assenza di validi atti interruttivi i crediti di cui all'avviso di addebito n. 31220130001117355000 sono prescritti.
In parziale accoglimento del ricorso, quindi, va accertato e dichiarato
CP_ che e , ciascuna per quanto di Controparte_1
ragione, non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per i crediti di cui all'avviso di Parte_1
addebito n. 31220130001117355000 perché prescritti.
Tale statuizione assorbe la disamina della contestazione della regolarità formale della intimazione di pagamento con specifico riferimento all'avviso di addebito n. 31220130001117355000
Il termine quinquennale, invece, non è scaduto rispetto al credito anno
2020 riportato nell'avviso 31220220000255223000, ed in tale parte l'eccezione di prescrizione va rigettata.
Ancora, il ricorso va rigettato nella parte in cui viene contestata la regolarità della intimazione di pagamento perché non preceduta dalla notifica dell'avviso di addebito 31220220000255223000.
Come già rilevato, in tale parte in ricorso va qualificato come opposizione agli atti esecutivi, ed è inammissibile perché proposto oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr 2434/2023 R.G. Lavoro, vertente tra
Pag. 4 di 5 CP_
contro e Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, e per i motivi di CP_ cui in parte motiva, accerta e dichiara che e
[...]
, ciascuna per quanto di ragione, non hanno Controparte_1
diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
[...]
per i crediti di cui all'avviso di addebito n. Parte_1
31220130001117355000 perché prescritti;
2) Rigetta nel resto la domanda;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 16 ottobre 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 5 di 5