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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 692/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 23/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 692 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Eugenio Scagliusi giusta procura in atti
APPELLANTI
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2025/2024, pubblicata in data 16/02/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 22.4.2021, conveniva in Controparte_1 giudizio chiedendo la condanna dello stesso alla restituzione Controparte_2 della somma di € 41.074,31 corrispostagli a titolo di equo indennizzo in esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari n. 418/2013, poi riformata dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 1433/2018, passata in giudicato, che aveva respinto le domande avanzate dallo con l'originario ricorso Parte_2 introduttivo.
Interveniva volontariamente nel giudizio , vedova dello Parte_1 per rappresentare il decesso del convenuto occorso in data 9.1.2021 e Parte_2 chiedere l'interruzione del processo.
Il Tribunale dichiarava interrotto il giudizio e Controparte_1 lo riassumeva nei confronti degli eredi con ricorso depositato in data
[...]
12.4.2022.
Si costituivano e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 CP_2
eccependo la nullità assoluta del ricorso introduttivo in quanto
[...] promosso nei confronti di un convenuto già deceduto e la conseguente nullità del ricorso in riassunzione. Eccepivano altresì il difetto di competenza territoriale del giudice adito e la carenza di prova della loro qualità di eredi.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava e alla restituzione a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
dell'importo di € 41.074,31, oltre accessori, nonché al pagamento delle
[...] spese processuali. Il Tribunale, disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, essendo stato adito il Tribunale del luogo ove ha sede l'azienda, riteneva che il vizio di irregolare instaurazione del giudizio fosse stato sanato dall'intervento volontario della Osservava poi che per escludere la Pt_1 loro qualità di eredi i resistenti in riassunzione avrebbero dovuto produrre atto di rinuncia all'eredità. Infine, rilevava che il diritto della società ricorrente alla 3
restituzione scaturiva direttamente dalla riforma della sentenza di primo grado che aveva determinato il veni meno ex tunc del titolo del pagamento.
Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo appello e Parte_1
formulando i seguenti motivi di gravame: Parte_2
1. erronea applicazione degli art. 299 e 300 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale non ha rilevato la nullità assoluta della instaurazione del giudizio nei confronti di un soggetto già deceduto;
2. nullità della notifica al convenuto già deceduto e conseguente nullità della sentenza;
3. difetto di motivazione sull'effetto sanante che sarebbe derivato dall'intervento volontario della Pt_1
4. erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale;
5. difetto di motivazione sulla qualità di eredi di e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Hanno concluso chiedendo: “1) in via pregiudiziale, dichiararsi la nullità assoluta del giudizio, per come introdotto nei confronti di persona deceduta in data anteriore alla iscrizione a ruolo;
2) in via gradata, accogliersi la eccezione preliminare di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Bari;
3) in via ulteriormente gradata, accogliersi la eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva mancando la prova della qualità di erede in capo agli esponenti, nei cui confronti la domanda – pur viziata ab origine – è stata irritualmente ed illegittimamente riassunta;
4) in via del tutto subordinata rispetto alle precedenti eccezioni, rigettare la domanda per essere destinata a costituire duplicazione di titoli esecutivi;
in ogni caso, in via ancori più subordinata, rigettare la domanda per infondatezza nel merito”.
Autorizzata nuova notifica del ricorso in appello in considerazione dell'intervenuto decesso del procuratore costituito di Controparte_1
quest'ultima è rimasta contumace nel grado.
[...]
La causa all'odierna udienza è stata decisa con sentenza contestuale.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello e ne va ordinata la cancellazione dal ruolo.
Nessuna delle parti è comparsa all' udienza del 9 ottobre 2025. 4
La causa è stata quindi rinviata all' udienza odierna, allorché nuovamente le parti non sono comparse, nonostante la ritualità della comunicazione del rinvio.
Consegue l'applicazione del combinato disposto degli artt. 309 e 181
c.p.c. con declaratoria di estinzione del giudizio di appello ed ordine della sua cancellazione dal ruolo.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt. 307, ult.co., e 359 c.p.c. (v. anche Cass. n. 3128/2008 e Cass. n. 14936/2000).
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 310 ult. co. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello e ne ordina la cancellazione dal ruolo;
nulla per le spese del grado.
Roma, 23/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA SS TO
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 692/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 23/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 692 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Eugenio Scagliusi giusta procura in atti
APPELLANTI
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2025/2024, pubblicata in data 16/02/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 22.4.2021, conveniva in Controparte_1 giudizio chiedendo la condanna dello stesso alla restituzione Controparte_2 della somma di € 41.074,31 corrispostagli a titolo di equo indennizzo in esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari n. 418/2013, poi riformata dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 1433/2018, passata in giudicato, che aveva respinto le domande avanzate dallo con l'originario ricorso Parte_2 introduttivo.
Interveniva volontariamente nel giudizio , vedova dello Parte_1 per rappresentare il decesso del convenuto occorso in data 9.1.2021 e Parte_2 chiedere l'interruzione del processo.
Il Tribunale dichiarava interrotto il giudizio e Controparte_1 lo riassumeva nei confronti degli eredi con ricorso depositato in data
[...]
12.4.2022.
Si costituivano e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 CP_2
eccependo la nullità assoluta del ricorso introduttivo in quanto
[...] promosso nei confronti di un convenuto già deceduto e la conseguente nullità del ricorso in riassunzione. Eccepivano altresì il difetto di competenza territoriale del giudice adito e la carenza di prova della loro qualità di eredi.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava e alla restituzione a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
dell'importo di € 41.074,31, oltre accessori, nonché al pagamento delle
[...] spese processuali. Il Tribunale, disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, essendo stato adito il Tribunale del luogo ove ha sede l'azienda, riteneva che il vizio di irregolare instaurazione del giudizio fosse stato sanato dall'intervento volontario della Osservava poi che per escludere la Pt_1 loro qualità di eredi i resistenti in riassunzione avrebbero dovuto produrre atto di rinuncia all'eredità. Infine, rilevava che il diritto della società ricorrente alla 3
restituzione scaturiva direttamente dalla riforma della sentenza di primo grado che aveva determinato il veni meno ex tunc del titolo del pagamento.
Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo appello e Parte_1
formulando i seguenti motivi di gravame: Parte_2
1. erronea applicazione degli art. 299 e 300 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale non ha rilevato la nullità assoluta della instaurazione del giudizio nei confronti di un soggetto già deceduto;
2. nullità della notifica al convenuto già deceduto e conseguente nullità della sentenza;
3. difetto di motivazione sull'effetto sanante che sarebbe derivato dall'intervento volontario della Pt_1
4. erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale;
5. difetto di motivazione sulla qualità di eredi di e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Hanno concluso chiedendo: “1) in via pregiudiziale, dichiararsi la nullità assoluta del giudizio, per come introdotto nei confronti di persona deceduta in data anteriore alla iscrizione a ruolo;
2) in via gradata, accogliersi la eccezione preliminare di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Bari;
3) in via ulteriormente gradata, accogliersi la eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva mancando la prova della qualità di erede in capo agli esponenti, nei cui confronti la domanda – pur viziata ab origine – è stata irritualmente ed illegittimamente riassunta;
4) in via del tutto subordinata rispetto alle precedenti eccezioni, rigettare la domanda per essere destinata a costituire duplicazione di titoli esecutivi;
in ogni caso, in via ancori più subordinata, rigettare la domanda per infondatezza nel merito”.
Autorizzata nuova notifica del ricorso in appello in considerazione dell'intervenuto decesso del procuratore costituito di Controparte_1
quest'ultima è rimasta contumace nel grado.
[...]
La causa all'odierna udienza è stata decisa con sentenza contestuale.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello e ne va ordinata la cancellazione dal ruolo.
Nessuna delle parti è comparsa all' udienza del 9 ottobre 2025. 4
La causa è stata quindi rinviata all' udienza odierna, allorché nuovamente le parti non sono comparse, nonostante la ritualità della comunicazione del rinvio.
Consegue l'applicazione del combinato disposto degli artt. 309 e 181
c.p.c. con declaratoria di estinzione del giudizio di appello ed ordine della sua cancellazione dal ruolo.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt. 307, ult.co., e 359 c.p.c. (v. anche Cass. n. 3128/2008 e Cass. n. 14936/2000).
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 310 ult. co. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello e ne ordina la cancellazione dal ruolo;
nulla per le spese del grado.
Roma, 23/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA SS TO
( F.to dig.te)