Decreto cautelare 21 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2022
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00476/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01012/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2021, proposto da:
Societa' Agricola ME SC e OV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio fisico nello studio dell’avvocato Botasso in Torino via San SC d’Assisi 14 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in SC, via S. Caterina, 6;
DE - Agenzia delle Entrate – Riscossione non costituita in giudizio
per l'annullamento
- dell’intimazione di pagamento n. 019 2021 90017295 27/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, notificata a mezzo lettera raccomandata in data 3 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 250.324,77 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2003-2004;
- nonché per la restituzione di quanto versato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di DE - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto cautelare n. 492 del 21 dicembre 2021 e l’ordinanza cautelare n. 178 del 21 febbraio 2022
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Laura Marchio';
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 20 dicembre 2021 e depositato in pari data la Società Agricola ME SC e OV impugna l’intimazione di pagamento n. 019 2021 90017295 27/000 dell’importo di € 250.324,77 con riferimento all’annata lattiero – casearia 2003/2004, notificata a mezzo lettera raccomandata in data 3 dicembre 2021.
2. L’Azienda ricorrente agisce, altresì, per l’accertamento della intervenuta prescrizione del credito vantato da EA relativo all’intimazione impugnata.
3. La ricorrente espone di svolgere attività di produzione di latte vaccino e di essere stata, come tale, assoggettata al cosiddetto regime delle quote latte, in vigore fino alla campagna 2014-2015, finalizzato alla regolazione del mercato comunitario del latte.
4. Effettuato un breve excursus normativo per quanto riguarda la normativa nazionale ed eurounitaria, la ricorrente rileva come, in seguito all’intervento della Corte di Giustizia UE, e in particolare della sentenza della Sezione VII 27 giugno 2019 (nella causa C-348/18), della sentenza della Sezione II 11 settembre 2019 (nella causa C 46/18), e della sentenza della Sezione II 13 gennaio 2021 (nella causa C-377/19), il credito vantato da EA abbia perso il suo fondamento normativo.
5. Ricorda altresì che, conformemente alle pronunce sopra richiamate, si sono più volte espressi sia i Tribunali Amministrativi Regionali sia il Consiglio di Stato, annullando le imputazioni di prelievo supplementare e le cartelle esattoriali emesse da EA.
6. Sotto un diverso profilo, e con riferimento all’intero periodo di vigenza del regime delle quote latte, evidenzia come il GIP presso il Tribunale di Roma, dott.ssa Paola Di Nicola, con provvedimento del 5 giugno 2019, abbia affermato la totale inattendibilità e falsità dei dati dell’anagrafe bovina.
7. In tale quadro l’azienda ricorrente afferma di aver sempre contestato, in sede giurisdizionale, la debenza del prelievo supplementare per le singole annate lattiero casearie e di aver provveduto al pagamento della somma richiesta al solo fine di scongiurare procedure esecutive.
8. In punto di giurisdizione, con riguardo all’intimazione di pagamento, la ricorrente chiarisce che l’azione promossa è diretta a far accertare il corretto esercizio di poteri amministrativi involgenti la determinazione del quantum debeatur , e come tale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. t) c.p.a.
9. Parte ricorrente rileva, poi, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione del credito.
10. Si tratterebbe, secondo la tesi esposta nel ricorso, di tributi coattivi, e poiché la cartella di pagamento relativa agli stessi è stata notificata nel 2018 sarebbero passati oltre dieci anni dalla campagna 2003/2004, a voler considerare comunque il termine di prescrizione ordinario e non il termine quadriennale previsto dall’art. 3 par. 1, comma 1, del Reg. CE 18 dicembre 1995 n. 2988/95.
11. Le censure, avanzate in mero subordine rispetto all’eccezione di prescrizione, possono così sintetizzarsi:
a) come stabilito dalla Corte di Giustizia nelle sentenze sopra richiamate, la normativa nazionale in materia di calcolo del prelievo supplementare si pone in contrasto con la normativa eurounitaria. Tale contrasto riguarda la disciplina relativa alla compensazione nazionale (per le campagne dal 1995-1996 al 2002-2003) e la disciplina relativa al rimborso del prelievo in eccesso (per le campagne seguenti). La normativa nazionale deve, pertanto, essere disapplicata, con la conseguenza che il credito vantato da EA non può ritenersi certo né nella sua esistenza né nel suo ammontare;
b) la totale inattendibilità dei dati produttivi, sui quali sono stati calcolati gli importi imputati a titolo di prelievo supplementare a carico dei singoli allevatori, è stata rilevata dal GIP presso il Tribunale di Roma. Si deve quindi ritenere che gli importi contenuti nelle cartelle impugnate siano frutto di dati e calcoli artefatti o sbagliati;
c) nessuna attività di verifica è stata posta in essere da EA prima dell’emissione dell’intimazione di pagamento, che è avvenuta senza alcuna istruttoria, e l’azienda agricola, in relazione al debito asseritamente dovuto, indipendentemente dalla sua esigibilità e dal fatto che fosse o meno definitivamente accertato, ha subito la compensazione con i contributi comunitari (PAC);
d) è riportata esclusivamente la cifra globale degli interessi dovuti con riferimento alle singole imputazioni di prelievo, senza indicazioni circa le specifiche modalità di calcolo degli stessi, il periodo preso in considerazione per il calcolo, e le aliquote applicate per le varie annualità, con conseguente illegittimità dell’intimazione per violazione dell’art.3 L. 241/1990 e dell’art. 7 L. 212/2000.
Veniva richiesta istanza di verificazione e consulenza tecnica d’ufficio, e veniva avanzata istanza cautelare.
12. Con decreto cautelare n. 492 del 21 dicembre 2021 l’istanza cautelare veniva rigettata per mancanza del presupposto del periculum . Veniva fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 febbraio 2022.
13. EA si è costituita in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto, rappresentando comunque la necessità di provvedere a tutte le ricerche necessarie ad individuare le vicende giudiziarie pregresse e gli atti inviati alla ricorrente.
14. DE, ritualmente intimata, non si è costituita.
15. Alla camera di consiglio del 16 febbraio 2022 l’istanza cautelare veniva rigettata, assumendo rilievo prioritario la circostanza che l’importo richiesto con l’intimazione di pagamento fosse già stato versato.
16. In vista dell’udienza pubblica del 5 marzo 2025 EA depositava documenti e la società ricorrente depositava memoria si sensi dell’art. 73 c.p.a. unitamente alla sentenza del TAR SC, Sez. II, 27 maggio 2020 n. 401, non appellata, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società ricorrente unitamente ad altre aziende del settore, ha annullato le cartelle di pagamento, ivi compresa la cartella presupposta all’intimazione qui impugnata, per contrasto con il diritto eurounitario.
17. All’udienza pubblica del 5 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Oggetto del giudizio
18. Oggetto del presente ricorso è la “ intimazione di pagamento n. 019 2021 90017295 27/000 ” con la quale è stato richiesto alla ricorrente il pagamento entro 5 giorni dell’importo di € 250.324,77, con riferimento all’annata lattiero casearia 2003/2004.
19. La società ricorrente formula, altresì, quale primo e principale motivo di ricorso, l’intervenuta prescrizione del credito azionato, e propone domanda di restituzione di quanto versato, in quanto non dovuto.
20. La domanda relativa alla prescrizione del credito è stata formulata in via pregiudiziale e, in effetti, si configura quale antecedente logico rispetto alle domande di disapplicazione della normativa nazionale sul calcolo del prelievo supplementare e al computo dell’eventuale compensazione con gli aiuti PAC. Tali domande presuppongono un debito ancora esistente. Allo stesso modo deve ritenersi per quanto concerne la stessa attività di rideterminazione dei meccanismi di compensazione e di calcolo dei prelievi posti in essere che consegue all’annullamento degli atti impugnati. Anche tale attività non può prescindere dall’esistenza del debito.
Infine, la non necessità di procedere all’attività di rideterminazione sopra richiamata, a fronte della prescrizione del credito e del suo venir meno, comporterebbe l’accoglimento della domanda di restituzione di quanto versato.
Eccezione di prescrizione
21. Tale eccezione non è, però, meritevole di accoglimento.
22. A tal proposito, è bene premettere come il termine di prescrizione in materia di quote latte sia decennale e ciò sia per il capitale che per gli interessi, non intendendo il Collegio al momento discostarsi dall’orientamento che applica il termine decennale non solo al capitale, ma anche agli interessi, in considerazione del principio secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ” (cfr. ex multis C. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2025 n. 3286; C. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2025 n. 2595; C. Stato, Sez. VI, 21 marzo 2025 n. 2375; TAR Lazio, Sez. IV Quater, 15 aprile 2025 n. 7408).
23. Nel caso in esame, ai fini interruttivi della prescrizione, può ricordarsi:
a) il giudizio promosso, innanzi al TAR SC, Sez. I, R.G. 1391/2004, dalla ricorrente e ad altre aziende del settore per l’annullamento della comunicazione EA “ contenente risultati compensazione esuberi consegne latte periodo 2003/2004 e importi del prelievo da versare ed atti conn. ”, dichiarato perento con decreto del 23 ottobre 2010 n. 4132;
b) l’intimazione EA.DIRIGEN.2012.4705 notificata in data 8 agosto 2012 e relativa all’annata 2003/2004;
c) sottoscrizione del contratto di rateizzazione relativo all’annata 2003/2004 in data 3 dicembre 2012, contenente espresso riconoscimento di debito;
d) sentenza del TAR SC, Sez. II, 27 maggio 2020 n. 401, su cui si tornerà infra in punto di fondatezza del ricorso nel merito.
24. Pertanto, la prescrizione è stata interrotta e permanentemente sospesa dal giudizio concluso con il decreto del TAR SC, Sez. I, 23 ottobre 2010 n. 4132 e con la sentenza del TAR SC, Sez. II, 27 maggio 2020 n. 401. Devono, altresì, considerarsi gli altri atti interruttivi della prescrizione sopra richiamati.
In ogni caso, dovrà tenersi conto anche dei periodi di sospensione di cui all’art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09 (dall’1 aprile al 15 luglio 2019) e di cui alla normativa connessa all’emergenza COVID (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
25. La pendenza e la definizione dei giudizi sopra ricordati e l’intervento degli atti interruttivi della prescrizione richiamati (e i periodi di sospensione connessi all’emergenza COVID) comportano l’infondatezza del primo motivo del ricorso e della relativa eccezione di prescrizione.
26. Sull’interruzione e sull’effetto sospensivo permanente della prescrizione in conseguenza della pendenza di azioni giudiziarie, si richiama quanto già affermato in giurisprudenza: “ Allorché sia attivato dal privato debitore un giudizio impugnatorio innanzi alla magistratura amministrativa che abbia direttamente ad oggetto (o comunque si ricolleghi con stretto nesso di causalità ad) un credito della p.a. resistente, la prescrizione di questo diritto è interrotta e permanentemente sospesa sino al termine del giudizio amministrativo, e solo da questo momento ricomincia a decorrere; e ciò anche nei casi in cui il giudizio amministrativo non si concluda con una decisione sul merito, ma con una dichiarazione di estinzione per perenzione (che il ricorrente solo poteva evitare; art. 82 c.p.a.), non potendosi applicare in questo caso l’art. 2945, comma 3, c.c. giacché, tra l’altro, il procedimento analogico richiede la coincidenza di ratio nelle due fattispecie considerate, e la ratio della citata norma è, indiscutibilmente, quella di non favorire il creditore inerte – senza contare che solo il ricorrente può evitare la perenzione. La logica dell’art. 2945, comma 3, c.c. è quella di non avvantaggiare il creditore inerte che attivi un giudizio e poi, potendolo evitare, lo fa estinguere ” (cfr. C. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2025 n. 2086; C. Stato Sez. VI 27 dicembre 2023 n. 11168).
26. Nessuna prescrizione, pertanto, può ritenersi maturata con riferimento alla pretesa creditoria vantata da EA.
Intervenuto annullamento della cartella n.300 2018 00000 11612 000
27. Ciò posto, il ricorso è però fondato e meritevole di accoglimento in relazione alla domanda subordinata, essendo intervenuto l’annullamento della cartella di pagamento n.300 2018 00000 11612 000, quale atto presupposto dell’intimazione oggetto del presente giudizio, anche con riferimento al prelievo supplementare relativo all’annata lattiero casearia 2003/2004, dovendo essere disapplicato l’art. 9 del DL 49/2003 “ sia per la campagna 2003-2004 [ … ] con la conseguente necessità di ripetere i calcoli del prelievo supplementare ”.
28. La sentenza del TAR SC, Sez. II, 27 maggio 2020 n. 401, annullando la cartella di pagamento n.300 2018 00000 11612 000, ha accertato, in via definitiva, che il prelievo supplementare dell’azienda agricola ricorrente è stato calcolato in contrasto con il diritto eurounitario con riferimento all’annata lattiero casearia 2003/2004, oggetto dell’intimazione qui impugnata.
29. L’intervenuto annullamento della cartella di pagamento quale atto presupposto dell’intimazione oggetto del presente giudizio determina l’illegittimità derivata di quest’ultima, trattandosi di atto di riscossione conseguenziale che trovava il proprio fondamento proprio nella cartella annullata dalla decisione sopra richiamata.
L’intimazione di pagamento, infatti, non costituisce un autonomo atto impositivo, bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, che viene necessariamente meno a fronte dell’atto che ne era il relativo presupposto.
30. Dall’annullamento della cartella di pagamento n.300 2018 00000 11612 000 discende l’obbligo per l’Amministrazione di procedere a un nuovo calcolo del prelievo supplementare, riavviando poi su questa base l’attività di riscossione coattiva. Da ciò consegue la necessaria caducazione di tutti gli atti della serie procedimentale collegata alla cartella di pagamento annullata.
31. Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa in analoghe fattispecie “ L’annullamento dell’atto accertativo – quale portato giuridico dell’invalidità caducante – travolge anche gli atti successivi che lo presuppongono. L’invalidità caducante si verifica allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente gli atti successivi specificamente collegati al provvedimento presupposto. L'effetto caducante si produce quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente in assenza di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti ” (cfr. in questi termini ex multis C. Stato, Sez. VI, 24 luglio 2024 n. 6695).
32. Occorre poi sottolineare che vi è corrispondenza tra i motivi di annullamento della cartella di pagamento n. 300 2018 00000 11612 000 e le censure formulate nel presente giudizio nei confronti della consequenziale intimazione di pagamento. Contro la cartella di pagamento, infatti, era stata dedotta specificamente l’invalidità degli atti, a loro volta presupposti, di imputazione del prelievo supplementare “ sotto il profilo della violazione delle norme comunitarie riguardanti la compensazione nazionale ”. L’annullamento della cartella consente dunque di ritenere accertata sotto gli stessi profili l’invalidità del provvedimento di riscossione qui impugnato.
33. In applicazione dei sopra riportati principi va dichiarata l’illegittimità dell’intimazione di pagamento impugnata per invalidità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario.
34. Deve, pertanto, essere accolto il secondo motivo di ricorso.
Sulla restituzione di quanto pagato in ottemperanza all’intimazione di pagamento n. 019 2021 90017295 27 000
35. Parte ricorrente afferma di aver provveduto al pagamento delle somme oggetto dell’intimazione qui impugnata, al solo fine di scongiurare procedure esecutive, e ne fornisce la relativa prova.
36. In questa sede, però, la domanda di restituzione delle somme pagate non può trovare accoglimento, non essendo il credito di EA prescritto, ed essendo la quantificazione delle somme effettivamente dovute demandata alla successiva attività di rideterminazione del prelievo supplementare.
Solo all’esito di tale ultima attività potrà essere stabilito se e quanto, eventualmente, dovrà essere restituito alla ricorrente.
Conclusioni
37. Conclusivamente, deve ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso con conseguente illegittimità dell’intimazione di pagamento n. 2021 90017295 27 000 qui impugnata per illegittimità derivata dall’atto presupposto, annullato in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario.
38. Possono invece essere assorbiti, per ragioni di pregiudizialità logica, gli ulteriori motivi proposti, mentre deve essere respinta, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, la domanda di restituzione di quanto versato.
39. Alla luce delle sopra esposte ragioni, deve essere annullata l’intimazione impugnata, fermo restando il riesercizio del potere da parte di EA nell’attività di rideterminazione
40. La peculiarità del contenzioso e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Respinge la domanda di restituzione di quanto pagato in virtù dell’intimazione impugnata nei termini e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Laura Marchio', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marchio' | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO