CASS
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 38915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38915 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AO IO EP GA EL VI - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di: SI MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CO IT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma;
lette le conclusioni dell’Avv. DEBORAH WAHL che ha chiesto il rigetto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Roma, ‘ribaltando’ la condanna in primo grado, ha assolto l’imputato dalla rapina a lui ascritta per non aver commesso il fatto.
2. Il ricorso, promosso dal Pubblico Ministero, deduce, con motivo unico “inosservanza / erronea applicazione dell’art. 597 c.p.p.; manifesta contraddittorietà / illogicità della motivazione”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. In linea generale, è opportuno ricordare gli standard motivazionali imposti al giudice nel caso di ‘ribaltamento’ in appello della sentenza di primo grado. Il giudice che proceda ad un overturning non è gravato da identico onere motivazionale nel caso in cui proceda ad una condanna (rispetto ad un precedente assoluzione) e nel caso in cui proceda alla assoluzione (rispetto ad una precedente condanna). Nel primo caso, infatti, dovendo superare uno standard di prova elevato (dell’oltre il ragionevole dubbio) dovrà impegnarsi a redigere una motivazione ‘rafforzata’, cercando di ‘uccidere’ il dubbio che Penale Sent. Sez. 2 Num. 38915 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: IT CO Data Udienza: 21/10/2025 aveva condotto il primo giudice all’assoluzione, confutando in radice la sussistenza degli elementi posti a base della assoluzione. Nel secondo caso, analogo a quello di cui oggi si discute, v’è solo da ‘incrinare’ una certezza, ‘insinuare’ un dubbio. La diversità tra le due situazioni, derivante dalla convergenza di principi quali la presunzione di innocenza e la citata regola B.A.R.D. (beyond any reasonable doubt) è stato evidenziato dalla sentenza Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018, Troise, Rv. 272430 – 01. Ivi si è affermato che in caso di totale riforma in grado di appello, l’onere motivazionale si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo. Deve trattarsi, peraltro, di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. La citata sentenza ha poi precisato che non è possibile far confluire all'interno dell'indistinta locuzione "motivazione rafforzata", ogni ipotesi di ribaltamento della prima decisione (cioè sia in caso di esito di condanna che assolutorio) perché ciò significherebbe parificare ‘contro natura’ obblighi dimostrativi che hanno origine e finalità sostanzialmente differenti, in quanto derivanti da una insuperabile asimmetria di statuti probatori necessariamente imposti dalla interazione della presunzione di innocenza e del canone del ragionevole dubbio con la peculiare tipologia di esito decisorio della pronuncia riformata: in un caso (condanna) è necessaria la certezza della colpevolezza, nell’altro (assoluzione) è sufficiente il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto. Conseguentemente, in tali casi, il giudice d’appello dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte.
3. L’impugnata sentenza ha disatteso gli standard prescritti in via giurisprudenziale, formulando una motivazione che non si conforma a quello della motivazione (non rafforzata ma) completa ed attinente al fatto concreto.
4. Infatti, come pure lamentato nel motivo unico, la motivazione di appello, lungi dal confrontarsi realmente con la sentenza di primo grado, così da fornire una nuova struttura argomentativa, senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ha proceduto a ‘sgretolare’ la condanna sulla base di un assunto manifestamente illogico (il primo) e di un altro (il secondo) del tutto aspecifico.
4.1 Infatti, la decisione impugnata presenta innanzi tutto una illogicità manifesta, ciò che integra uno dei vizi di legittimità indicati dall’art. 606, lett. e, cod. proc. pen.: a dispetto della dichiarazione dell’imputato a contenuto confessorio – pienamente utilizzabile, atteso il rito prescelto, ed ampiamente riportata e valorizzata nella stessa sentenza – quanto meno 2 sulla presenza sul posto ed al momento del fatto, la Corte ha ritenuto tale elemento recessivo, in relazione alla affermazione di responsabilità, a fronte della mancata conoscenza, da parte delle persone offese, della completa identità del OS (conosciuto solo dalla figlia della persona offesa con il nome di battesimo di Emanuele). Si tratta di una conclusione ictu oculi illogica, a fronte di una ammissione della presenza in situ proveniente dallo stesso imputato e della irrilevanza della conoscenza previa dell’autore, da parte del testimone persona offesa.
4.2 Quanto alla affermazione, che si legge in sentenza, della mancanza di prova della violenza o della minaccia necessarie ad integrare la rapina, sulla semplice considerazione che non ve ne fosse traccia nelle già menzionate dichiarazioni dell’imputato, evidente è la aspecificità dell’assunto. Infatti, tale argomento oblitera completamente, senza nemmeno un accenno di confronto, le dichiarazioni delle due persone presenti all’interno del negozio al momento dell’ingresso dell’imputato, allorché costui, secondo quanto da costoro dichiarato, avrebbe proferito la minaccia di dar fuoco al locale in caso non gli fosse stato corrisposto (dalla figlia della titolare) quanto affermava spettargli. Vi è uno specifico passaggio motivazionale nella sentenza di primo grado (pg. 2) che riporta il contenuto della denuncia della proprietaria del negozio in cui avvenne l’intrusione, con specifica menzione delle parole di minaccia, riportate tra virgolette, a fugare ogni dubbio interpretativo. Ignorando il passaggio, la Corte d’appello, ha mancato lo standard motivazionale richiesto, redigendo una motivazione insufficiente a giustificare l’overturning della condanna.
5. Per quanto detto, si dispone l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio, nei termini indicati nel dispositivo, ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma che dovrà procedere a nuovo giudizio attenendosi alle regole sopra indicate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CO IT ANGELO CAPUTO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
udita la relazione svolta dal Consigliere CO IT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma;
lette le conclusioni dell’Avv. DEBORAH WAHL che ha chiesto il rigetto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Roma, ‘ribaltando’ la condanna in primo grado, ha assolto l’imputato dalla rapina a lui ascritta per non aver commesso il fatto.
2. Il ricorso, promosso dal Pubblico Ministero, deduce, con motivo unico “inosservanza / erronea applicazione dell’art. 597 c.p.p.; manifesta contraddittorietà / illogicità della motivazione”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. In linea generale, è opportuno ricordare gli standard motivazionali imposti al giudice nel caso di ‘ribaltamento’ in appello della sentenza di primo grado. Il giudice che proceda ad un overturning non è gravato da identico onere motivazionale nel caso in cui proceda ad una condanna (rispetto ad un precedente assoluzione) e nel caso in cui proceda alla assoluzione (rispetto ad una precedente condanna). Nel primo caso, infatti, dovendo superare uno standard di prova elevato (dell’oltre il ragionevole dubbio) dovrà impegnarsi a redigere una motivazione ‘rafforzata’, cercando di ‘uccidere’ il dubbio che Penale Sent. Sez. 2 Num. 38915 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: IT CO Data Udienza: 21/10/2025 aveva condotto il primo giudice all’assoluzione, confutando in radice la sussistenza degli elementi posti a base della assoluzione. Nel secondo caso, analogo a quello di cui oggi si discute, v’è solo da ‘incrinare’ una certezza, ‘insinuare’ un dubbio. La diversità tra le due situazioni, derivante dalla convergenza di principi quali la presunzione di innocenza e la citata regola B.A.R.D. (beyond any reasonable doubt) è stato evidenziato dalla sentenza Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018, Troise, Rv. 272430 – 01. Ivi si è affermato che in caso di totale riforma in grado di appello, l’onere motivazionale si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo. Deve trattarsi, peraltro, di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. La citata sentenza ha poi precisato che non è possibile far confluire all'interno dell'indistinta locuzione "motivazione rafforzata", ogni ipotesi di ribaltamento della prima decisione (cioè sia in caso di esito di condanna che assolutorio) perché ciò significherebbe parificare ‘contro natura’ obblighi dimostrativi che hanno origine e finalità sostanzialmente differenti, in quanto derivanti da una insuperabile asimmetria di statuti probatori necessariamente imposti dalla interazione della presunzione di innocenza e del canone del ragionevole dubbio con la peculiare tipologia di esito decisorio della pronuncia riformata: in un caso (condanna) è necessaria la certezza della colpevolezza, nell’altro (assoluzione) è sufficiente il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto. Conseguentemente, in tali casi, il giudice d’appello dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte.
3. L’impugnata sentenza ha disatteso gli standard prescritti in via giurisprudenziale, formulando una motivazione che non si conforma a quello della motivazione (non rafforzata ma) completa ed attinente al fatto concreto.
4. Infatti, come pure lamentato nel motivo unico, la motivazione di appello, lungi dal confrontarsi realmente con la sentenza di primo grado, così da fornire una nuova struttura argomentativa, senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ha proceduto a ‘sgretolare’ la condanna sulla base di un assunto manifestamente illogico (il primo) e di un altro (il secondo) del tutto aspecifico.
4.1 Infatti, la decisione impugnata presenta innanzi tutto una illogicità manifesta, ciò che integra uno dei vizi di legittimità indicati dall’art. 606, lett. e, cod. proc. pen.: a dispetto della dichiarazione dell’imputato a contenuto confessorio – pienamente utilizzabile, atteso il rito prescelto, ed ampiamente riportata e valorizzata nella stessa sentenza – quanto meno 2 sulla presenza sul posto ed al momento del fatto, la Corte ha ritenuto tale elemento recessivo, in relazione alla affermazione di responsabilità, a fronte della mancata conoscenza, da parte delle persone offese, della completa identità del OS (conosciuto solo dalla figlia della persona offesa con il nome di battesimo di Emanuele). Si tratta di una conclusione ictu oculi illogica, a fronte di una ammissione della presenza in situ proveniente dallo stesso imputato e della irrilevanza della conoscenza previa dell’autore, da parte del testimone persona offesa.
4.2 Quanto alla affermazione, che si legge in sentenza, della mancanza di prova della violenza o della minaccia necessarie ad integrare la rapina, sulla semplice considerazione che non ve ne fosse traccia nelle già menzionate dichiarazioni dell’imputato, evidente è la aspecificità dell’assunto. Infatti, tale argomento oblitera completamente, senza nemmeno un accenno di confronto, le dichiarazioni delle due persone presenti all’interno del negozio al momento dell’ingresso dell’imputato, allorché costui, secondo quanto da costoro dichiarato, avrebbe proferito la minaccia di dar fuoco al locale in caso non gli fosse stato corrisposto (dalla figlia della titolare) quanto affermava spettargli. Vi è uno specifico passaggio motivazionale nella sentenza di primo grado (pg. 2) che riporta il contenuto della denuncia della proprietaria del negozio in cui avvenne l’intrusione, con specifica menzione delle parole di minaccia, riportate tra virgolette, a fugare ogni dubbio interpretativo. Ignorando il passaggio, la Corte d’appello, ha mancato lo standard motivazionale richiesto, redigendo una motivazione insufficiente a giustificare l’overturning della condanna.
5. Per quanto detto, si dispone l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio, nei termini indicati nel dispositivo, ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma che dovrà procedere a nuovo giudizio attenendosi alle regole sopra indicate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CO IT ANGELO CAPUTO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3