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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2595/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Francese Gian Franca del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Francese Gian Franca del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 31/07/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgosesia (VC) il
25/05/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II -
Serie A, Anno 2002.
Dall'unione è nata la figlia , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 224 del 30/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino all'08.04.2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Borgosesia (VC) il 25/05/2002, trascritto nei Registri dello Stato Pt_1 Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie A, Anno 2002, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 224 del 30/09/2025, e precisamente:
1. la casa coniugale sita Borgosesia (VC), Via Isola di Sotto n.17 continuerà ad essere abitata dalla sig.ra proprietaria della medesima;
Parte_2
2. la figlia, maggiorenne non economicamente autosufficiente, vivrà a sua discrezione, con l'accordo dei genitori, presso l'abitazione dell'uno o dell'altro nei tempi dalla stessa stabiliti;
i genitori si faranno carico nei tempi di permanenza della figlia delle spese necessarie (vitto, alloggio, utenze, mantenimento ecc.) ed entrambi i coniugi verseranno direttamente alla figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1
l'importo di € 100,00 cadauno entro il giorno 5 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3. tutte le spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli, saranno invece corrisposte dai genitori nella misura del 60% a carico della SI.ra e del 40% a Pt_2
pagina 2 di 3 Part carico del SI. Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione.
La figlia maggiorenne accetta di ricevere l'assegno di mantenimento sul conto corrente a lei intestato IBAN [...];
4. si dà atto che l'auto Lancia Ypsilon tg FW549HE intestata a resta in uso alla Persona_2 figlia;
il finanziamento contratto per l'acquisto n. 23068929 del 23.11.2020 con Per_1 termine al 30.11.2025 sarà a carico della SI.ra fino all'estinzione a far data Parte_2 dalla chiusura del c.c. cointestato;
5. si dà atto che il conto corrente cointestato n. 42147346 aperto presso la Controparte_1 di Borgomanero con iban [...] verrà estinto alla avvenuta omologa della separazione consensuale e l'importo residuo sarà suddiviso tra i coniugi;
6. si dà atto che i mobili della casa coniugale vengono assegnati alla SI.ra Parte_2 che verserà al sig. il valore residuo dei medesimi, concordato tra le parti in € Persona_2
10.000,00 (diecimila/00) con le seguenti modalità: € 5.000,00 alla data di deposito del ricorso per separazione consensuale;
€ 5.000,00 alla data di rilascio dell'abitazione coniugale da parte del SI. ; Persona_2
7. si dà atto che entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno a titolo di mantenimento o per alimenti;
i coniugi danno altresì atto che, soddisfatto quanto previsto alle condizioni che precedono, più nulla sarà reciprocamente dovuto tra di loro e tutti i rapporti patrimoniali tra i medesimi dovranno intendersi regolati e definiti;
8. si dà atto che le spese legali saranno a carico della SI.ra . Parte_2
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2595/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Francese Gian Franca del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Francese Gian Franca del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 31/07/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgosesia (VC) il
25/05/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II -
Serie A, Anno 2002.
Dall'unione è nata la figlia , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 224 del 30/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino all'08.04.2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Borgosesia (VC) il 25/05/2002, trascritto nei Registri dello Stato Pt_1 Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie A, Anno 2002, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 224 del 30/09/2025, e precisamente:
1. la casa coniugale sita Borgosesia (VC), Via Isola di Sotto n.17 continuerà ad essere abitata dalla sig.ra proprietaria della medesima;
Parte_2
2. la figlia, maggiorenne non economicamente autosufficiente, vivrà a sua discrezione, con l'accordo dei genitori, presso l'abitazione dell'uno o dell'altro nei tempi dalla stessa stabiliti;
i genitori si faranno carico nei tempi di permanenza della figlia delle spese necessarie (vitto, alloggio, utenze, mantenimento ecc.) ed entrambi i coniugi verseranno direttamente alla figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1
l'importo di € 100,00 cadauno entro il giorno 5 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3. tutte le spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli, saranno invece corrisposte dai genitori nella misura del 60% a carico della SI.ra e del 40% a Pt_2
pagina 2 di 3 Part carico del SI. Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione.
La figlia maggiorenne accetta di ricevere l'assegno di mantenimento sul conto corrente a lei intestato IBAN [...];
4. si dà atto che l'auto Lancia Ypsilon tg FW549HE intestata a resta in uso alla Persona_2 figlia;
il finanziamento contratto per l'acquisto n. 23068929 del 23.11.2020 con Per_1 termine al 30.11.2025 sarà a carico della SI.ra fino all'estinzione a far data Parte_2 dalla chiusura del c.c. cointestato;
5. si dà atto che il conto corrente cointestato n. 42147346 aperto presso la Controparte_1 di Borgomanero con iban [...] verrà estinto alla avvenuta omologa della separazione consensuale e l'importo residuo sarà suddiviso tra i coniugi;
6. si dà atto che i mobili della casa coniugale vengono assegnati alla SI.ra Parte_2 che verserà al sig. il valore residuo dei medesimi, concordato tra le parti in € Persona_2
10.000,00 (diecimila/00) con le seguenti modalità: € 5.000,00 alla data di deposito del ricorso per separazione consensuale;
€ 5.000,00 alla data di rilascio dell'abitazione coniugale da parte del SI. ; Persona_2
7. si dà atto che entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno a titolo di mantenimento o per alimenti;
i coniugi danno altresì atto che, soddisfatto quanto previsto alle condizioni che precedono, più nulla sarà reciprocamente dovuto tra di loro e tutti i rapporti patrimoniali tra i medesimi dovranno intendersi regolati e definiti;
8. si dà atto che le spese legali saranno a carico della SI.ra . Parte_2
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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