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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/11/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI OL NA, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle controversie iscritte ai n. 2525/2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA, giusta procura in atti, C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Oliciero Atzeni;
- resistente -
OGGETTO: Cancellazione elenchi agricoli
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato 01/07/2022, adiva codesto Giudice del Lavoro Parte_1 premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della
(Quali. , per l'anno 2020 per 102 giornate lavorative;
Parte_2 CP_2
In particolare, per tale annualità, risultava iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per 102 giornate lavorate con la Quali. . CP_2
Lamentava che l' aveva proceduto alla cancellazione della stessa dagli elenchi anagrafici CP_1 dei braccianti per tale anno per le giornate lavorate con la Quali. CP_2
In parziale accoglimento del ricorso amministrativo proposto, l' procedeva alla CP_1 reiscrizione parziale delle giornate lavorate alle dipendenze della CP_3
Dall'esame dell'estratto contributivo prodotto, per l'annualità in questione, Parte_1
risultava iscritta per complessive 49 giornate.
[...]
Avendo la parte ricorrente interesse a vedersi riconosciuta l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tutte le giornate effettivamente lavorate alle dipendenze della Quali. concludeva per la CP_2 condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, CP_1 come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. L' si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità dei ricorsi, contestava nel merito CP_1 la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza odierna la causa, a seguito della discussione, veniva decisa con la presente sentenza.
Passando ad esaminare la domanda della parte ricorrente, si osserva che la stessa ha, sostanzialmente, proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione, per l'anno 2020 per 102 giornate alle dipendenze della Quali. con conseguente condanna dell' a ripristinare CP_2 Controparte_4
l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per il periodo e le giornate già indicate.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da CP_1 parte di ispettori dell' , avente ad oggetto l'azienda agricola Quali. al fine di effettuare CP_1 CP_2 il controllo del corretto adempimento degli obblighi assunti quale datore di lavoro sia nei confronti dell' sia nei confronti dei lavoratori, ed ha anche interessato la verifica della regolare assunzione CP_1 dei lavoratori occupati e/o della legale e legittima costituzione dei rapporti di lavoro instaurati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 25/05/2021, prodotto in atti dall' , redatto dagli ispettori , e . CP_1 Parte_3 Persona_1 Persona_2
A seguito dell'accertamento della superficie dei terreni utilizzata per la raccolta dei prodotti, così come si emergeva dalle visure catastali, dai riscontri effettuati sul portale SIAN e dai contratti di compravendita, ed in considerazione della stima effettuata, gli Ispettori hanno ritenuto che le giornate denunciate dall'azienda, fossero di gran lunga superiori rispetto a quelle effettivamente occorrenti per lo svolgimento dell'attività aziendale, che consisteva nell'acquisto sulla pianta del prodotto direttamente sul campo di produzione e della relativa raccolta.
Ritenendo altresì che la società Quali. non rivestisse il carattere distintivo CP_2 fondamentale per l'inquadramento nel settore agricolo, gli Ispettori verbalizzanti hanno disposto la revoca dell'inquadramento ex lege 88/89 nel predetto settore.
Conseguentemente, è stato disposto l'annullamento di tutti i rapporti di lavoro e delle relative giornate, denunciati dall'azienda per i dipendenti, e al loro inserimento nell'area del “Terziario” come effetto del corretto inquadramento aziendale, e con la riduzione dovuta in considerazione dell'effettivo fabbisogno occorrente alla stessa, come da stima tecnica effettuata.
Successivamente, con provvedimento in autotutela n. 480000-22-0022 del 21/02/2022,
l' modificava il precedente provvedimento di annullamento come disposto sulla scorta del citato CP_1 verbale ispettivo, disponendo “la modifica del provvedimento in oggetto nella parte in cui annulla tutti i rapporti di lavoro in agricoltura denunciati negli anni 2019 e 2020 e li reinquadra nel settore commercio;
resta confermata la quantificazione del fabbisogno di manodopera, nella misura determinata tramite la stima tecnica contenuta nel verbale…”
Da ciò deriva la parziale reiscrizione di negli elenchi del lavoratori Parte_1 agricoli delle giornate lavorate alle dipendenze della Ditta Quali.ter.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' CP_1
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che abbia, per le annualità oggetto di causa, adempiuto Parte_1 all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze della ditta Quali.ter per le annualità e Parte_1 per tutte le giornate dedotte in ricorso.
Su richiesta istruttoria della ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni le cui dichiarazioni hanno espressamente confermato tutti gli assunti di parte attrice, quale l'esistenza di una prestazione lavorativa, il numero di giornate effettivamente lavorate nelle diverse annualità, le mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione.
In particolare, sono stati chiamati a testimoniare i colleghi di lavoro Testimone_1
, per l'anno 2020.
[...]
Nel caso di specie, in cui l' ha disposto una cancellazione soltanto parziale, non è messa CP_1 in discussione la effettiva sussistenza del rapporto lavorativo alle dipendenze della ditta, ma soltanto il numero delle giornate effettivamente lavorate.
Ritenuto che gli ispettori hanno disposto la cancellazione solo parziale delle giornate, ciò ci permette di collocare comunque i testi escussi sui luoghi di lavoro, per un certo periodo, e rendere le dichiarazioni rese sufficientemente attendibili e idonee a fondare il convincimento giudiziale;
nel merito delle dichiarazioni rese, si ritiene che le stesse abbiano dato prova della sussistenza di un genuino rapporto lavorativo espletato dalla ricorrente per tutte le giornate indicate in ricorso: “Nell'anno 2020 ho lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della Qualiter srl per giorni 102 da agosto a dicembre. In quell'anno ha lavorato con me anche il ricorrente, il quale proveniva da S. AG LL ed era più giovane rispetto a me. Posso dire che tutti i giorni era presente con me al lavoro ed anche lui ha lavorato per 102 giorni.” (vedasi dichiarazioni del teste
. Testimone_1
Di contro l' non ha insistito affinchè venissro sentiti gli ispettori verbalizzanti, CP_1 omettendo di fornire ulteriori elementi utili alla ricostruzione prospettata dall' . CP_1
Invero l' , al fine di giustificare la parziale cancellazione, effettuata soltanto con l'utilizzo CP_1 di un astratto criterio matematico, avrebbe dovuto indicare specificamente le giornate in cui il lavoratore non fosse stato presente sui luoghi, provvedendo a fornire prove documentali, quali la produzione ad esempio di un foglio presenze, o quant'altro che attestasse l'espletamento dell'attività lavorativa per un numero di giornate inferiore a quelle dichiarate.
Pertanto, in mancanza di specifici elementi riguardo alla fittizietà parziale del rapporto lavorativo invece affermato dalla , dall'esame dell'intero compendio Parte_1 istruttorio, si ritiene di dover dare credito alla ricostruzione prospettata da parte ricorrente, che ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente per gli anni indicati in ricorso, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta Quali.ter per gli anni e per tutte le giornate richieste in ricorso.
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, con condanna dell' a reiscrivere presso gli elenchi dei lavoratori agricoli per CP_1 Parte_1
102 giornate nell'anno 2020, alle dipendenze della ditta Quali.ter.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n.55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2525/2022 vertente tra Parte_1
, contro in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e respinta ogni
[...] CP_1 diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara che - ha lavorato alle dipendenze della ditta Quali. Parte_1 CP_2 per 102 giornate nell'anno 2020
- Condanna l' a reiscrivere presso gli elenchi dei lavoratori CP_1 Parte_1 agricoli per 102 giornate annue negli anni 2020.
- Rigetta ogni altra domanda. - Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1 liquida in euro 1.312,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Patti, 20/11/2025.
Il Giudice
PI OL NA