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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/08/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3255/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3255/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALBERTINI SA e dell'avv. MISILMERI ELISABETTA ( ) C.F._2 Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematic . ALBERTINI SA;
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FULCERI CP_1 C.F._3 GIAN ) VIA MARRADI 14 C.F._4 LIVORNO;
elettivamente domiciliato in VIA MARRADI 14 57126 LIVORNO presso il difensore avv. FULCERI SILVIA;
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un procedimento di regolamentazione della responsabilità genitoriale in cui la ricorrente, all'esito della istruttoria, ha concluso come segue: “perché l'Ecc.mo Tribunale di Livorno respinta ogni diversa domanda ed eccezione voglia - disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e con frequentazione padre-figli come segue: 1 settimana: martedì con pernotto e dal venerdì pomeriggio, sabato e domenica con pernotto;
2 settimana: mercoledì e giovedì con pernotto o secondo le modalità ritenute le più rispondenti all'interesse dei minori;
Le festività natalizie e precisamente i giorni di Natale e S. Stefano, fine anno, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio Epifania, saranno trascorsi dai figli in alternanza tra i genitori così come il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (pasquetta). Le altre festività civili
pagina 1 di 4 e religiose nel corso dell'anno, saranno trascorse dai figli con i genitori, sempre con il criterio dell'alternanza annuale. Durante il periodo delle vacanze estive, i figli potranno trascorre con ciascun genitore due settimane non consecutive da individuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. - assegnare la casa familiare sita in Piombino Via Muratori n 5/A, contraddistinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Piombino al foglio 73, particella 632, sub 601, cat. A/2, cl. 2, vani 6, rendita euro 790,18, con tutto quanto l'arreda e correda, alla Sig.ra quale genitore convivente con i figli minori;
- disporre un contributo mensile del padre al Parte_1 mante dei figli pari ad euro 600,00, o a quella diversa somma che risulterà di giustizia, da versarsi dal Sig. alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico CP_1 Parte_1 bancario, rivaluta te secondo i re al 50% spese straordinarie necessarie per i figli secondo le linee guida CNF 2017 e al 50% delle spese relative alla mensa scolastica e ai cambi di stagione. - disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla Sig.ra In via istruttoria Parte_1 insiste nella acquisizione ex art 210-213 cpc presso l'Agenzia delle Entrate Regionale di tutte le movimentazioni finanziarie riconducibili al Sig. e presso l'anagrafe tributaria, sezione archivio dei CP_1 rapporti finanziari, di tutte le operazioni finanziarie a lui intestate o cointestate con terzi.”
Il resistente ha concluso come segue: “Voglia l'adito Tribunale: - Assegnare la casa coniugale alla signora . - Disporre l'affidamento condiviso dei figli come segue: I minori trascorreranno con il padre la Pt_1 prima settimana il martedì con pernotto nonché dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
la seconda settimana dal mercoledì fino al venerdì mattina. Per quanto riguarda le vacanze natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni il Natale con la madre ed il 26 dicembre con il padre e viceversa, il 31 dicembre con la madre e il 1 gennaio con il padre e viceversa, il pranzo del 6 gennaio con la madre e la cena con il padre e viceversa, mentre trascorreranno i giorni del loro compleanno, possibilmente, con entrambe i genitori. Previo accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie e in caso di soggiorni fuori città, e trascorreranno un periodo Per_1 Per_2 consecutivo di sette giorni, con la madre ed uno con il padre;
Durante le vacanze pasquali i bambini trascorreranno la Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni. Durante l'estate, terminati gli impegni scolastici, i minori potranno trascorrere con il padre e con la madre periodi anche non continui di quindici giorni. - Disporre un contributo mensile al mantenimento a carico della Sig.ra per i Pt_1 figli pari ad € 160,00 mensili ciascuno, rivalutabili secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, sportive e di vestiario. L'assegno unico sarà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%. - Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di 10 giorni non avrà risposto, la spesa s'intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 giorni . - In merito al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli, i genitori prestano sin da ora il consenso per il rilascio di autorizzazioni e dichiarazioni di affido. In ipotesi di espatrio e/o soggiorno all'estero per motivi turistici, previamente concordati, il genitore che si trovi ad essere, temporaneamente, unico affidatario garantirà che i figli comunichino con il genitore al momento non presente”
Nel caso in esame, le parti negli atti introduttivi avevano ricondotto entrambi la causa della fine del rapporto a comportamenti aggressivi e discontrollati del compagno, sostenendo che tali condotte erano avvenute anche in presenza della prole e con richiesta di intervento da parte delle Pt_2 Malg già alla prima udienza, le parti addivenivano ad un accordo parziale sulla prole, nel senso che la casa familiare veniva assegnata alla , i figli minori del 2010 e Pt_1 Per_1
del 2014 restavano affidati in via condivisa e co i prevalentemen o la madre, Per_2 il si sarebbe trasferito presso la casa della madre e avrebbe visto i figli come segue: una CP_1
pagina 2 di 4 settimana il martedì con pernotto nonché dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
l'altra settimana dal mercoledì fino al venerdì mattina. Dalla informativa dei Servizi sociali richiesta dal Giudice continuava ad emergere un quadro di conflittualità tra le parti e di accuse reciproche tra le parti, ma di fatto non risultavano particolari criticità rispetto all'andamento scolastico dei minori e al contegno dei minori nei contesti di riferimento. Peraltro, le stesse parti davano conto del fatto che i figli si erano bene adattati al nuovo regime di frequentazione dei genitori e apparivano più sereni. Per tali ragioni l'accordo delle parti può essere recepito e confermato quanto disposto in via provvisoria, sia in punto di affidamento, frequentazione e assegnazione casa familiare.
Le parti, invece, non hanno raggiunto un accordo in punto di mantenimento della prole.
2. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame va disposto il mantenimento diretto della prole, in quanto le parti hanno redditi netti del tutto analoghi e tengono i figli in modo sostanzialmente paritario, pari a sei giorni su quattordici il padre, otto la madre. In particolare, le parti hanno entrambi uno stipendio base di € 1941,00, un reddito netto in busta di circa € 1650,00, e sono tenute a versare la somma di 750,00 ciascuno al mese per il mutuo della casa familiare assegnata alla ricorrente, tanto che il è dovuto tornare a vivere con la famiglia di origine. CP_1
Per le stesse ragioni le spese straordinarie vanno divise tra le parti al 50% ciascuno. L'assegno unico verrà percepito però dalla sola ricorrente, sia in ragione del fatto che i minori passano comunque più tempo con lei, che il reddito netto del resistente risulta comunque di circa € 150 superiore a quello della ricorrente, atteso che il netto in busta sopra indicato è il frutto di una trattenuta per finanziamento per € 300, mentre il netto in busta della ricorrente è il frutto di una trattenuta per finanziamento di € 150,00; inoltre il vive con la madre con CP_1 cui condivide le spese familiari, mentre la vive da sola. Pt_1
Le spese di lite, stante il parziale accordo e le reciproca soccombenza delle parti vanno compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
pagina 3 di 4 DISPONE CHE
1. I minori restano affidati in via condivisa ad entrambe le parti, con collocamento prevalente presso la madre;
2. Assegna la casa familiare alla;
Pt_1
3. I figli vedranno il padre come indicato in parte motiva, oltre festività secondo il principio alternanza e 15 gg anche non consecutivi durante il periodo estivo e 7 gg consecutivi durante il periodo natalizio;
4. Le parti manterranno in via diretta la prole;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
5. L'assegno unico verrà percepito dalla sola madre;
6. Compensa per intero le spese di lite;
Livorno, 10/07/2025
Il Presidente
Dott. Azzurra Fodra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3255/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALBERTINI SA e dell'avv. MISILMERI ELISABETTA ( ) C.F._2 Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematic . ALBERTINI SA;
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FULCERI CP_1 C.F._3 GIAN ) VIA MARRADI 14 C.F._4 LIVORNO;
elettivamente domiciliato in VIA MARRADI 14 57126 LIVORNO presso il difensore avv. FULCERI SILVIA;
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un procedimento di regolamentazione della responsabilità genitoriale in cui la ricorrente, all'esito della istruttoria, ha concluso come segue: “perché l'Ecc.mo Tribunale di Livorno respinta ogni diversa domanda ed eccezione voglia - disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e con frequentazione padre-figli come segue: 1 settimana: martedì con pernotto e dal venerdì pomeriggio, sabato e domenica con pernotto;
2 settimana: mercoledì e giovedì con pernotto o secondo le modalità ritenute le più rispondenti all'interesse dei minori;
Le festività natalizie e precisamente i giorni di Natale e S. Stefano, fine anno, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio Epifania, saranno trascorsi dai figli in alternanza tra i genitori così come il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (pasquetta). Le altre festività civili
pagina 1 di 4 e religiose nel corso dell'anno, saranno trascorse dai figli con i genitori, sempre con il criterio dell'alternanza annuale. Durante il periodo delle vacanze estive, i figli potranno trascorre con ciascun genitore due settimane non consecutive da individuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. - assegnare la casa familiare sita in Piombino Via Muratori n 5/A, contraddistinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Piombino al foglio 73, particella 632, sub 601, cat. A/2, cl. 2, vani 6, rendita euro 790,18, con tutto quanto l'arreda e correda, alla Sig.ra quale genitore convivente con i figli minori;
- disporre un contributo mensile del padre al Parte_1 mante dei figli pari ad euro 600,00, o a quella diversa somma che risulterà di giustizia, da versarsi dal Sig. alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico CP_1 Parte_1 bancario, rivaluta te secondo i re al 50% spese straordinarie necessarie per i figli secondo le linee guida CNF 2017 e al 50% delle spese relative alla mensa scolastica e ai cambi di stagione. - disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla Sig.ra In via istruttoria Parte_1 insiste nella acquisizione ex art 210-213 cpc presso l'Agenzia delle Entrate Regionale di tutte le movimentazioni finanziarie riconducibili al Sig. e presso l'anagrafe tributaria, sezione archivio dei CP_1 rapporti finanziari, di tutte le operazioni finanziarie a lui intestate o cointestate con terzi.”
Il resistente ha concluso come segue: “Voglia l'adito Tribunale: - Assegnare la casa coniugale alla signora . - Disporre l'affidamento condiviso dei figli come segue: I minori trascorreranno con il padre la Pt_1 prima settimana il martedì con pernotto nonché dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
la seconda settimana dal mercoledì fino al venerdì mattina. Per quanto riguarda le vacanze natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni il Natale con la madre ed il 26 dicembre con il padre e viceversa, il 31 dicembre con la madre e il 1 gennaio con il padre e viceversa, il pranzo del 6 gennaio con la madre e la cena con il padre e viceversa, mentre trascorreranno i giorni del loro compleanno, possibilmente, con entrambe i genitori. Previo accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie e in caso di soggiorni fuori città, e trascorreranno un periodo Per_1 Per_2 consecutivo di sette giorni, con la madre ed uno con il padre;
Durante le vacanze pasquali i bambini trascorreranno la Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni. Durante l'estate, terminati gli impegni scolastici, i minori potranno trascorrere con il padre e con la madre periodi anche non continui di quindici giorni. - Disporre un contributo mensile al mantenimento a carico della Sig.ra per i Pt_1 figli pari ad € 160,00 mensili ciascuno, rivalutabili secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, sportive e di vestiario. L'assegno unico sarà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%. - Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di 10 giorni non avrà risposto, la spesa s'intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 giorni . - In merito al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli, i genitori prestano sin da ora il consenso per il rilascio di autorizzazioni e dichiarazioni di affido. In ipotesi di espatrio e/o soggiorno all'estero per motivi turistici, previamente concordati, il genitore che si trovi ad essere, temporaneamente, unico affidatario garantirà che i figli comunichino con il genitore al momento non presente”
Nel caso in esame, le parti negli atti introduttivi avevano ricondotto entrambi la causa della fine del rapporto a comportamenti aggressivi e discontrollati del compagno, sostenendo che tali condotte erano avvenute anche in presenza della prole e con richiesta di intervento da parte delle Pt_2 Malg già alla prima udienza, le parti addivenivano ad un accordo parziale sulla prole, nel senso che la casa familiare veniva assegnata alla , i figli minori del 2010 e Pt_1 Per_1
del 2014 restavano affidati in via condivisa e co i prevalentemen o la madre, Per_2 il si sarebbe trasferito presso la casa della madre e avrebbe visto i figli come segue: una CP_1
pagina 2 di 4 settimana il martedì con pernotto nonché dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
l'altra settimana dal mercoledì fino al venerdì mattina. Dalla informativa dei Servizi sociali richiesta dal Giudice continuava ad emergere un quadro di conflittualità tra le parti e di accuse reciproche tra le parti, ma di fatto non risultavano particolari criticità rispetto all'andamento scolastico dei minori e al contegno dei minori nei contesti di riferimento. Peraltro, le stesse parti davano conto del fatto che i figli si erano bene adattati al nuovo regime di frequentazione dei genitori e apparivano più sereni. Per tali ragioni l'accordo delle parti può essere recepito e confermato quanto disposto in via provvisoria, sia in punto di affidamento, frequentazione e assegnazione casa familiare.
Le parti, invece, non hanno raggiunto un accordo in punto di mantenimento della prole.
2. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame va disposto il mantenimento diretto della prole, in quanto le parti hanno redditi netti del tutto analoghi e tengono i figli in modo sostanzialmente paritario, pari a sei giorni su quattordici il padre, otto la madre. In particolare, le parti hanno entrambi uno stipendio base di € 1941,00, un reddito netto in busta di circa € 1650,00, e sono tenute a versare la somma di 750,00 ciascuno al mese per il mutuo della casa familiare assegnata alla ricorrente, tanto che il è dovuto tornare a vivere con la famiglia di origine. CP_1
Per le stesse ragioni le spese straordinarie vanno divise tra le parti al 50% ciascuno. L'assegno unico verrà percepito però dalla sola ricorrente, sia in ragione del fatto che i minori passano comunque più tempo con lei, che il reddito netto del resistente risulta comunque di circa € 150 superiore a quello della ricorrente, atteso che il netto in busta sopra indicato è il frutto di una trattenuta per finanziamento per € 300, mentre il netto in busta della ricorrente è il frutto di una trattenuta per finanziamento di € 150,00; inoltre il vive con la madre con CP_1 cui condivide le spese familiari, mentre la vive da sola. Pt_1
Le spese di lite, stante il parziale accordo e le reciproca soccombenza delle parti vanno compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
pagina 3 di 4 DISPONE CHE
1. I minori restano affidati in via condivisa ad entrambe le parti, con collocamento prevalente presso la madre;
2. Assegna la casa familiare alla;
Pt_1
3. I figli vedranno il padre come indicato in parte motiva, oltre festività secondo il principio alternanza e 15 gg anche non consecutivi durante il periodo estivo e 7 gg consecutivi durante il periodo natalizio;
4. Le parti manterranno in via diretta la prole;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
5. L'assegno unico verrà percepito dalla sola madre;
6. Compensa per intero le spese di lite;
Livorno, 10/07/2025
Il Presidente
Dott. Azzurra Fodra
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