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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15404 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. IE ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3828 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA con sede in Amantea (Cs), frazione Campora S. Giovanni, Via Parte_1
Marciello, Zona Industriale, partita I.v.a. , in persona del legale rappresentante, Sig. P.IVA_1
Parte_2
(Avv. Yvonne Posteraro) ATTRICE
E con sede in Roma, Via dell'Orsa Maggiore n. 33, partita I.v.a. , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante, Sig. Controparte_2
(Avv. Fabio Borgia) CONVENUTA
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 27.5.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.:
Per Parte_1
“In ossequio al provvedimento di codesto Ecc.mo Giudice, pervenuto via pec in data 12 aprile 2023, il sottoscritto difensore, nell'interesse della riportandosi a tutte le eccezioni, Parte_1
deduzioni e difese, di cui alla comparsa in riassunzione, precisa le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate e, più in particolare:
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis così giudicare:
1) Accertare e dichiarare che la in persona del suo l.r.p.t. è creditrice verso la Parte_1
della complessiva somma di euro 27.666,06 oltre interessi dalla data di ogni singola Controparte_1
fattura al soddisfo;
2) Rigettare per l'effetto la spiegata opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.
3) Condannare la in persona del suo l.r.p.t. al pagamento della somma di euro Controparte_1
27.666,06 oltre interessi dalla data di ogni singola fattura al soddisfo;
4) Con condanna, in ogni caso, alle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto proc.re antistatario.” 2
Per Controparte_1
“Lo scrivente Procuratore, nel riportarsi integralmente al contenuto dei precedenti atti defensionali e note d'udienza, da darsi qui per interamente trascritti, rassegna e precisa le seguenti conclusioni di cui chiede il pieno accoglimento:
'Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previ necessari accertamenti e declaratorie:
1) Nel merito, in via principale.
Rigettare le domande tutte formulate dall'opposta perché infondate in fatto e Parte_1
diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
2) Nel merito, in via subordinata.
In caso di accoglimento, anche parziale, della pretesa creditoria azionata dall'opposta Pt_1
accertare e dichiarare il credito in favore dell'opponente di €. Parte_1 Controparte_1
1.592,00, ovvero della somma maggiore o minore ritenute di giustizia, e dichiarare la compensazione tra il credito dell'opponente quello dell'opposta.
Con vittoria di spese e competenze di rito.'
Insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati in sede di memoria ex art. 183, VI comma,
C.p.c. n. 2) e, precisamente, ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della e prova per testi sulle Parte_1
seguenti circostanze, private di ogni valutazione:
1) 'Vero che la avrebbe dovuto eseguire gli scavi per il passaggio di fibra Parte_1
ottica, commissionati da con contratto del 10.07.2019 di cui al Doc. n. 03 fascicolo Controparte_1
di parte convenuto che qui mi si mostra, secondo le istruzioni e gli elaborati progettuali della committente Ultranet S.r.l.?';
2) 'Vero che relativamente al cantiere di TO (Pe) il progetto esecutivo redatto dal GE.
e depositato in Comune per conto della Committente Ultranet S.r.l. (Doc. n. 04 Persona_1
fascicolo parte convenuta che qui mi viene esibito), attestava chiaramente che, laddove la tecnica di perforazione direzionale fosse risultata non realizzabile a causa della natura del terreno, lo scavo avrebbe dovuto essere eseguito con tecnica “minitrincea”, previa concertazione con la CP_1 anche al fine dell'adeguamento del prezzo?';
3) 'Vero che la nonostante l'accertata natura compatta/rocciosa del terreno Parte_1
del cantiere di TO (Pe), ha proceduto ad effettuare gli scavi sul cantiere di TO (Pe) in modalità 'No-Dig', in assenza della necessaria preventiva autorizzazione di e/o della Controparte_1
Ultranet S.r.l.?'; 3
4) 'Vero che la tipologia di scavo 'No-Dig' è una trivellazione guidata orizzontale del terreno che consente di installare infrastrutture e pose in opera di linee o condotte al di sotto del manto stradale, mentre la tecnica c.d. 'Minitrincea' consiste nell'effettuazione di scavi del terreno con l'utilizzo di frese a disco che consentono di tagliare l'asfalto in modo netto di modo da prevenire eventuali lesioni del terreno e, solitamente, si adopera in presenza di un sottofondo di materiale compatto e/o roccioso, come nel caso di TO (Pe)?';
5) Ove contestato: 'Vero che la dopo aver stornato la fattura n. 70/001 di €. Parte_1
16.950,00 a seguito delle contestazioni di (Doc. n. 11 fascicolo convenuta che qui mi Controparte_1 si mostra), ha emesso una nuova fattura, la n. 2/001 di €. 8.522,00 sulla scorta del benestare alla fatturazione di pari importo inviato dalla in allegato alle email del 17.01.2020 (Doc. Controparte_1
n. 14 fascicolo parte convenuta che qui mi si mostra)?';
6) 'Vero che la relativamente ai cantieri di TO (Pe), ER e OG (Pg), Controparte_1
ha autorizzato con benestare alla fatturazione (c.d. Bef) unicamente le fatt. nn. 02/001, 56/001 e
71/001';
7) 'Vero che, da accordi e comunque per prassi commerciale, ogni fattura di Pt_1 Parte_1
avrebbero dovuto essere preceduta da specifico benestare alla fatturazione (c.d. Bef) indicativo dell'importo autorizzato?';
Si indicano quali testimoni l'Arch. residente e/o domiciliata in Foligno (Pg), Via G. Tes_1
Marignolli n. 10, il Signor domiciliato in Villanova D'Ardenghi (Pv) Via Enrico Testimone_2
Mattei n. 9 c/o la Gruppo Mercantile Servizi S.r.l., il Signor domiciliato e/o Testimone_3
residente in [...], domiciliato e/o residente in [...]Testimone_4
(Rm), Via E. Fermi n. 37.
Chiede pertanto concedersi i termini di cui all'art. 190 C.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e comparsa di replica.”
FATTO E DIRITTO
Con “atto di riassunzione davanti al giudice ritenuto competente ex art. 50 c.p.c.” depositato il
29.12.2021 e notificato a il 28.2.2022, con il pedissequo decreto di fissazione Controparte_1 dell'udienza del 21.10.2022, proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis così giudicare:
1) Accertare e dichiarare che la in persona del suo l.r.p.t. è creditrice verso la Parte_1
della complessiva somma di euro 27.666,06 oltre interessi dalla data di ogni singola Controparte_1
fattura al soddisfo;
2) Rigettare per l'effetto la spiegata opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto. 4
3) Condannare la in persona del suo l.r.p.t. al pagamento della somma di euro Controparte_1
27.666,06 oltre interessi dalla data di ogni singola fattura al soddisfo;
4) Con condanna, in ogni caso, delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto proc.re antistatario.”
A sostegno della domanda, esponeva che, instaurato presso il Tribunale di Parte_1
PA il procedimento monitorio iscritto al n. 1364-2020 R.G., aveva conseguito la pronuncia del decreto ingiuntivo n. 450-2020, con cui era stato intimato a di pagarle la somma di € Controparte_1
27.660,06, oltre interessi e spese processuali, quale corrispettivo di lavori eseguiti in adempimento di un contratto di subappalto;
che, con ordinanza n. 800-2021 del 18.11.2021, resa a definizione della causa di opposizione iscritta al n. 241-2021 R.G., il Tribunale di PA aveva revocato il decreto ingiuntivo, avendo dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Roma, con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione della causa, ed era stato reso il provvedimento circa le spese processuali. proponeva la domanda di condanna di al pagamento di € Parte_1 Controparte_1
27.666,06 oltre interessi, a saldo delle lavorazioni, di cui alla fattura azionata n.
8-001 del
10.3.2020, che esponeva di aver eseguito per il corrispettivo complessivo di € 67.292,92 in adempimento del contratto di subappalto stipulato il 22.2.2019, nel corso del quale aveva emesso le seguenti fatture nei confronti di Controparte_1
- fattura n. 56/001 del 31.7.2019 di € 8.358,87, pagata con bonifico del 21.10.2019 comprensivo dell'imposta I.v.a. pari a €1.838,95
- fattura n. 71/001 del 31.10.2019 di € 22.566, pagata con due bonifici dell'importo di € 11.283,00 in data 21.1.2020 e dell'importo di € 11.283 in data 31.3.2020
- fattura n. 02/001 emessa l'1.1.2020 per € 8.522,00, pagata con bonifico del 30.1.2020; deduceva che, dalla stesura della contabilità finale, era emerso il credito azionato, di cui aveva sollecitato invano il pagamento, avuto riguardo alla fattura azionata n.
8-001 emessa il 10.3.2020, a saldo del dovuto per lavori eseguiti in base al contratto di subappalto intercorso tra le parti, non contestati prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
In data 3.10.2022, si costituiva in giudizio, contestava la fondatezza della domanda Controparte_1
avversaria e chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previ necessari accertamenti e declaratorie:
1) Nel merito, in via principale. 5
Rigettare le domande tutte formulate dall'opposta perché infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
2) Nel merito, in via subordinata.
In caso di accoglimento, anche parziale, della pretesa creditoria azionata dall'opposta, accertare e dichiarare il credito in favore dell'opponente di €. 1.592,00, ovvero della somma maggiore o minore ritenute di giustizia, e dichiarare la compensazione tra il credito dell'opponente quello dell'opposta.
Con vittoria di spese e competenze di rito.”
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa di risposta, con cui esponeva Controparte_1 che le parti operavano nel comparto delle telecomunicazioni e si occupavano della “attività di installazione di siti radio per la rete di telefonia mobile (Ndr le cd. Stazioni radio base che possono essere realizzate sui tetti dei palazzi, come in aree di campagna), di ampliamento ponti radio, di posa e giunzione di fibra ottica”; che le parti partecipavano alla rete di imprese ex art. 3 D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 ed art. 42 D.L.
31 maggio 2010, n. 78 e s.m.i., siglato il 5.6.2019 e registrato presso il Registro Imprese
(documento n. 2); che, con la sottoscrizione di questo contratto, le parti si erano impegnate “sulla scorta del programma comune di rete, a collaborare nel settore produttivo di loro competenza, onde accrescere il proprio fatturato e la propria competitività sul mercato nazionale ed internazionale, anche attraverso maggiori opportunità di affidamenti e commesse, pubbliche o private”; che, in base a tale intesa negoziale, l'esponente aveva ricevuto da Ultranet S.r.l. (codice fiscale e partita I.v.a. , facente parte della una serie di commesse per P.IVA_3 Controparte_3 realizzare “l'aggiornamento della rete mediante la realizzazione di nuova rete interrata in fibra ottica per il rilegamento delle stazioni radio base esistenti [precipuamente i siti di TO (Pe),
OG (Pg) e ER – Castelromano]”; che, in particolare, avrebbe curato il rapporto diretto con la committente Ultranet Controparte_1
S.r.l., la parte gestionale e concernente servizi e permessi per lavori, l'individuazione dei locali per lo stoccaggio dei materiali;
- avrebbe realizzato la fase esecutiva delle opere, “consistenti nello scavo, nella Parte_1
posa della fibra e nella consequenziale giunzione sulle tratte assegnate, il tutto con i materiali forniti dal committente Ultranet S.r.l.”; che la subappaltante avrebbe emesso fatture nei confronti della committente e Controparte_1
avrebbe ricevuto la quota parte di fatturazione spettante alla subappaltataria Pt_1 Parte_1
emettendo il previo benestare alla fatturazione;
6
che le parti avevano stipulato il contratto di subappalto del 10.07.2019 (documento n. 3), con cui avevano regolamentato l'esecuzione dei lavori “…secondo le indicazioni contenute nel Progetto
Esecutivo” e aveva dichiarato “…di conoscere gli eventuali elaborati Parte_1
progettuali relativi ai lavori da eseguire e le caratteristiche complessive delle opere e di essere a
conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che posso avere influito sulla
determinazione dei prezzi e ritenendo gli stessi remunerativi” (Cfr. Art. 3 contratto di subappalto –
Doc. n. 03)”.
La parte convenuta esponeva quanto segue (le parole in carattere maiuscolo sono nel testo citato):
“Il contenuto pattizio del suddetto contratto prevedeva altresì:
i) All'Art. 2, rubricato 'Oggetto del contratto' che 'L'impresa subappaltante affida la parte della commessa inerente le seguenti lavorazioni: Scavo No-Dig e Minitrincea. Tale parte di contratto verrà eseguita secondo le istruzioni e gli eventuali elaborati della Committenza' ove per committenza si intende Ultranet S.r.l.;
ii) All'Art. 9 'Variazioni necessarie' che 'Qualora successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l'esecuzione dell'opera, in seguito ad eventuali sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni a quanto previsto nel presente contratto e nelle sue eventuali modificazioni e/o integrazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre ed il correlativo adeguamento del prezzo';
8) Relativamente al sito di TO (Pe) il progetto esecutivo redatto dal GE. , per Persona_1
conto della Committente Ultranet S.r.l. (Doc. n. 04), presentato in Comune per le relative autorizzazioni urbanistiche, attestava chiaramente al par. 4: 'Per la posa del tubo è previsto
l'impiego della perforazione teleguidata no-dig che prevede una perforazione a circa 3 metri sotto il manto stradale, al fine di preservarlo e minimizzare gli interventi di scavo su sede stradale…QUALORA LA TECNICA DI PERFORAZIONE DIREZIONALE RISULTASSE NON
REALIZZABILE A CAUSA DELLA NATURA DEL TERRENO, LO SCAVO SARÀ ESEGUITO CON
TECNICA IN MINITRINCEA, PREVIO CONTATTO DELL'ENTE DI COMPETENZA'.
Come verrà dimostrato, al contrario di quanto prescritto, di sua sponte, unilateralmente e Pt_1
senza preventiva concertazione alcuna con tantomeno con Ultranet S.r.l., decideva di CP_1
eseguire lo scavo con modalità No-Dig in terreno roccioso, applicando un sovraprezzo che poi ha dato origine della fattura portata dal decreto ingiuntivo opposto;
9) Corre l'obbligo, per mero tuziorismo, di illustrare brevemente le caratteristiche delle tecniche di perforazione 'No Dig' e 'Minitrincea'. La tipologia di scavo 'No-Dig' è una trivellazione guidata orizzontale del terreno che, evitando di procedere con scavi a cielo aperto, consente di installare infrastrutture e pose in opera di linee o condotte al di sotto del manto stradale, mediante l'utilizzo 7
di perforatrici. Contrariamente la tecnica c.d. 'Minitrincea' consiste nell'effettuazione di scavi del terreno con l'utilizzo di frese a disco che consentono di tagliare l'asfalto in modo netto di modo da prevenire eventuali lesioni del terreno e, solitamente, si adopera in presenza di un sottofondo di materiale compatto e/o roccioso, come nel caso di TO (Pe);
10) Orbene, come già premesso, NONOSTANTE LA SITEL AVESSE ACCERTATO E
CONFERMATO LA CONSISTENZA ROCCIOSA E COMPATTA DEL TERRENO PRESSO IL
CANTIERE DI BRITTOLI (PE) E L'IMPOSSIBILITÀ DI GESTIRE LA DIREZIONALITÀ DELLA
MACCHINA E IL CONSEGUENTE AFFIORAMENTO IN SUPERFICIE DELLA PUNTA
PERFORATRICE, come risultante da email del 18.10.2019 inviata alla (Doc. n. 05), pur CP_1
conoscendo le preventive indicazioni peritali di cui al progetto esecutivo e la disposizione di procedere con la tecnica di perforazione 'Minitrincea' – che da listino, oltremodo, avrebbe comportato un costo inferiore, precisamente €. 16,50 €./Mt, come d'appresso meglio specificato – sempre previo contatto dell'Ente di competenza onde ottenere i relativi permessi, SI È
INESORABILMENTE ED ARBITRARIAMENTE DETERMINATA A PERFORARE CON LA
TECNICA “NO-DIG”, APPLICANDO UN COSTO DI €. 58,50/MT, SENZA AUTORIZZAZIONE
ALCUNA, NÉ DA PARTE DI QUALE DIRETTA COMMITTENTE, NE DI CP_1
ULTRANET S.R.L. QUALE CLIENTE FINALE;
11) La violazione di quanto prescritto in sede di progettazione esecutiva, veniva da subito rilevata dall'Arch. addetta alla Direzione Lavori del Cantiere, la quale, con comunicazione Persona_2
mail del 29.11.2019, informava la committente Ultranet S.r.l. e, per conoscenza, la medesima
che all'interno del Computo metrico (c.d. CME) inviato per il benestare alla fatturazione CP_1
era stata inserita da una lavorazione non autorizzata, tantomeno previamente concordata Pt_1
(Posa in opera di infrastruttura - in tecnica No-Dig – di 1 tubo composito equipaggiato fino a max
7 mini-tubi 10/12 IN TERRENO DI TIPO COMPATTO E/O ), con applicazione di voce Per_3 di spesa non concertata dalle parti, ovvero €. 58,50/Mt (Cfr. mail D.L. del 29.11.2019 e CME allegato - Doc. n. 06);
12) La predetta segnalazione da parte della D.L. è stata originata e motivata dall'emissione, da parte di della fattura n. 70/001 del 31.10.2019 di €. 16.950,00 (Doc. n. 07) verso e Pt_1 CP_1
della pedissequa fattura n. 324/2019 generata da verso la committente Ultranet S.r.l., CP_1
ovviamente sulla scorta di quanto computato da (Doc. n. 08). Pt_1
Ultranet S.r.l., difatti, provvedeva a reiterare a le proprie doglianze con informativa mail CP_1
del 08.01.2020 (Doc. n. 09), ribadendo ancora una volta come fosse stata applicata in fattura una voce spesa non prevista per la 'Posa di infrastruttura sotterranea in tecnica No-Dig' che, in luogo del costo di €. 58,50/Mt applicato, in listino era prefissato in €. 19,50/Mt. 8
Consequenzialmente riportava tali segnalazioni a chiedendo rimessione di nota di CP_1 Pt_1
credito;
13) Orbene, le rimostranze di Ultranet e sull'extra fatturazione su TO (Pe), venivano CP_1
prontamente recepite e fatte proprie da la quale, con comunicazione mail del 20.01.2020 Pt_1
(Doc. n. 10) – nella persona del Signor - inviava a a storno della fattura Parte_2 CP_1
n. 70/001 oggetto di contestazione, nota di credito del medesimo importo (Cfr. mail Parte_2
del 20.01.2020 - Doc. n. 10; Nota di credito 1/001 del 01.01.2020 – Doc. n. 11); Pt_1
14) Sulla scorta di quanto stornato da anche l'opponente provvedeva, Pt_1 CP_1 pedissequamente in data 02.01.2020, ad emettere verso Ultranet S.r.l. nota di credito dell'importo di €. 16.591,004 (Doc. n. 12);
15) Non solo. Con l'invio della nota di credito sempre nella persona di (Doc. Pt_1 Parte_2
n. 10), correggeva l'importo richiesto emettendo la nuova fattura n. 2 del 01.01.2020 di €. 8.522,00
(Doc. n. 13), adeguandosi pedissequamente al nuovo Bef inviatogli da in ragione della CP_1
rivisitazione dei costi applicati (Cfr. mail del 17.01.2020 e Bef allegato – Doc. n. 14). CP_1
In questa comunicazione riconosceva espressamente: 'Salvo mio errore dalla contabilità, ci Pt_1 sono ancora da fatturare €. 4.878,05 a copertura dei costi da noi sostenuti per la riparazione della macchina perforatrice.”, confermando, con valore confessorio, come l'importo fatturato relativamente al cantiere di TO (Pe) fosse a saldo di tutte le lavorazioni eseguite'”. esponeva che aveva pagato le seguenti fatture emesse da nessuna Controparte_1 Parte_1
delle quali si riferiva ad acconto sul maggior dovuto:
- fattura n. 56-2019 dell'importo di € 10.197,82 per “Lavori di scavo come da progetto esecutivo inviato per il cantiere Ultranet ER – Castelromano” (documento n. 15)
- fattura n. 71-2019 dell'importo di € 22.566,00 per “Realizzazione delle lavorazioni previste da progetto nel sito OG (Pg)” - documento n. 16
- fattura n.
2-2020 dell'importo di € 8.552 per “Lavorazioni sito TO (Pe)” – documento n. 13; aggiungeva che, con lettera del 21.7.2020, inviata tramite posta elettronica certificata (P.e.c.) – documento n. 17, aveva contestato l'obbligazione di pagamento della fattura n.
8-2020 emessa quando le fatture precedenti erano state pagate saldo dei lavori svolti nei suindicati cantieri.
La parte convenuta eccepiva l'inidoneità probatoria della documentazione di controparte, consistente nel contratto e nella fattura azionata in sede monitoria, recante la voce generica “saldo lavori” riferita ai cantieri di ER Castelromano e OG, e negava l'obbligazione fatta valere nei suoi confronti, assumendo che aveva agito nell'inosservanza dei Parte_1 precitati articoli n. 2 e 9 del contratto e dell'art. 1659, comma 3°, c.c. 9
Concessi i termini previsti dall'art. 183 comma VI c.p.c., prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del 27.5.2025 la causa passava in decisione, con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., indicati in complessivi cinquanta giorni.
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza riservata resa l'11.4.2023, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
Si premette che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.1.2007; Sez.
2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009; Sezione 2, sentenza n.
936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015;
16952/2016; 13685/2019; Sez. 2, ordinanza n. 1080 del 20.1.2020).
La documentazione allegata al ricorso monitorio e prodotta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poi riassunto presso questo Tribunale, è stata depositata da Parte_1
(documenti denominati “fascicolo opposizione” e “ricorso per ingiunzione”, composti, rispettivamente da n. 102 e da n. 62 pagine).
Al riguardo, si osserva che la parte attrice non ha svolto alcuna attività di specifica allegazione e prova concernente la controversa esecuzione d'imprecisati lavori e va considerato il principio secondo cui: “Alla luce del valore informatore del contraddittorio (art. 111 Cost.), il giudice ha il potere- dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 23976 del 24.12.2004, ivi, Rv.
578378-01; conf. Cass. sentenze n. 8304 del 1990, n. 5149 del 2001, n. 5711 del 2005, n. 20265 del
2005).
Sono stati prodotti i documenti così indicati nell'indice depositato nel giudizio di opposizione instaurato innanzi al Tribunale di PA 241-2021 RG (pagina n. 31 documento denominato 10
“fascicolo opposizione”: “4) contratto di subappalto del 10.07.2019 e relativi allegati;
5)
Comunicazione a mezzo pec a firma dell'Avv. Yvonne Posteraro del 17.06.2020 ; 6) Comunicazione
a mezzo pec a firma dell'Avv. Yvonne Posteraro del 20.07.2020; 7) Comunicazione a mezzo pec a firma dell'Avv Fabio Borgia del 21.07.2020; 8) Comunicazione a mezzo pec a firma dell'Avv.
Yvonne Posteraro del 22.07.2020; 9) Fattura n. 56/001 del 31.07.2019 a 10) Controparte_1
Fattura n. 71/001 del 31.10.2019 a 11) Fattura n. 2/001 del 01.01.2020 a Controparte_1 CP_1
12) Fattura n. 8/001 del 10.03.2020 a e relativa attestazione di conformità a
[...] Controparte_1
firma del Notaio Dott. 13) N. 3 Dettaglio Movimenti;
14) Estratto Registri Persona_4
I.V.A. e relativa attestazione di conformità a firma del Notaio Dr. ”. Persona_4
Con due P.e.c. in date 17.6.2020 e 20.7.2020 (pagine 49-57 allegato “fascicolo opposizione”), ha intimato a il pagamento di € 27.666,06 “giusta fattura nr Parte_1 Controparte_1
8/001 del 10.03.2020 afferente al dal luglio 2019 al mese di gennaio 2020 giusta contratto di subappalto del 10.07.2019 e relativo allegato 1”.
Con lettera P.e.c. del 21.7.2020 ha contestato la sussistenza del credito, assumendo Controparte_1
di aver saldato tutti i corrispettivi dei lavori eseguiti in base al contratto, e ha rilevato la mancata corrispondenza tra i prezzi pattuiti, le lavorazioni svolte e pagate e le pretese di Parte_1
che, a sua volta, ha prodotto il contratto concluso in forma scritta tra le parti, contenente i
[...] prezzi unitari di ciascuna lavorazione e privo dell'indicazione della somma complessiva pattuita quale corrispettivo.
La fattura azionata n. 8/2020 è genericamente riferita a “saldo lavori”, imprecisati, e non costituisce prova dei fatti posti a fondamento della domanda di parte attrice, atteso il principio secondo cui:
“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.” (Cass., Sez. 3 civ., Sentenza n. 15383 del 28/6/2010, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 613803; conf. Cass., Sez. 2 civ., Sentenze n. 9593 del 20.5.2004 e n. 299 del
12.1.2016).
Non sussiste l'obbligazione di pagamento della somma di € 27.666,06 di cui alla fattura n.8/001 emessa il 10.3.2020 da infatti, ha contestato la corrispondenza Parte_1 Controparte_1
tra le lavorazioni già saldate alla subappaltatrice e gli importi ulteriori pretesi dalla medesima a titolo di corrispettivo per opere non autorizzate, e nulla è stato provato al riguardo. 11
Si rileva che la parte opposta non ha depositato alcuna documentazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori, né ha allegato o dimostrato le controverse prestazioni per il cui corrispettivo ha emesso la fattura n. 8/001, in assoluto difetto di prova circa il controverso svolgimento delle relative forniture o prestazioni.
Si rileva, inoltre, che nella comunicazione e-mail del 20.1.2020 - allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione (documento n. 10), ha ammesso di non avere nulla Parte_1
a pretendere a titolo di corrispettivo per le lavorazioni relative al cantiere di TO (PE), ma nella fattura 8/2020, emessa in seguito, ha inserito anche importi pretesi a saldo di dette lavorazioni.
Per conseguenza, la domanda proposta da deve essere rigettata. Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante, a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in € 7.616,00 (1.701 fase di studio, 1.204 fase introduttiva, 1.806 fase di trattazione e istruttoria, 2.905 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 3.11.2025
Il Giudice
IE ET
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. IE ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3828 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA con sede in Amantea (Cs), frazione Campora S. Giovanni, Via Parte_1
Marciello, Zona Industriale, partita I.v.a. , in persona del legale rappresentante, Sig. P.IVA_1
Parte_2
(Avv. Yvonne Posteraro) ATTRICE
E con sede in Roma, Via dell'Orsa Maggiore n. 33, partita I.v.a. , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante, Sig. Controparte_2
(Avv. Fabio Borgia) CONVENUTA
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 27.5.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.:
Per Parte_1
“In ossequio al provvedimento di codesto Ecc.mo Giudice, pervenuto via pec in data 12 aprile 2023, il sottoscritto difensore, nell'interesse della riportandosi a tutte le eccezioni, Parte_1
deduzioni e difese, di cui alla comparsa in riassunzione, precisa le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate e, più in particolare:
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis così giudicare:
1) Accertare e dichiarare che la in persona del suo l.r.p.t. è creditrice verso la Parte_1
della complessiva somma di euro 27.666,06 oltre interessi dalla data di ogni singola Controparte_1
fattura al soddisfo;
2) Rigettare per l'effetto la spiegata opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.
3) Condannare la in persona del suo l.r.p.t. al pagamento della somma di euro Controparte_1
27.666,06 oltre interessi dalla data di ogni singola fattura al soddisfo;
4) Con condanna, in ogni caso, alle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto proc.re antistatario.” 2
Per Controparte_1
“Lo scrivente Procuratore, nel riportarsi integralmente al contenuto dei precedenti atti defensionali e note d'udienza, da darsi qui per interamente trascritti, rassegna e precisa le seguenti conclusioni di cui chiede il pieno accoglimento:
'Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previ necessari accertamenti e declaratorie:
1) Nel merito, in via principale.
Rigettare le domande tutte formulate dall'opposta perché infondate in fatto e Parte_1
diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
2) Nel merito, in via subordinata.
In caso di accoglimento, anche parziale, della pretesa creditoria azionata dall'opposta Pt_1
accertare e dichiarare il credito in favore dell'opponente di €. Parte_1 Controparte_1
1.592,00, ovvero della somma maggiore o minore ritenute di giustizia, e dichiarare la compensazione tra il credito dell'opponente quello dell'opposta.
Con vittoria di spese e competenze di rito.'
Insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati in sede di memoria ex art. 183, VI comma,
C.p.c. n. 2) e, precisamente, ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della e prova per testi sulle Parte_1
seguenti circostanze, private di ogni valutazione:
1) 'Vero che la avrebbe dovuto eseguire gli scavi per il passaggio di fibra Parte_1
ottica, commissionati da con contratto del 10.07.2019 di cui al Doc. n. 03 fascicolo Controparte_1
di parte convenuto che qui mi si mostra, secondo le istruzioni e gli elaborati progettuali della committente Ultranet S.r.l.?';
2) 'Vero che relativamente al cantiere di TO (Pe) il progetto esecutivo redatto dal GE.
e depositato in Comune per conto della Committente Ultranet S.r.l. (Doc. n. 04 Persona_1
fascicolo parte convenuta che qui mi viene esibito), attestava chiaramente che, laddove la tecnica di perforazione direzionale fosse risultata non realizzabile a causa della natura del terreno, lo scavo avrebbe dovuto essere eseguito con tecnica “minitrincea”, previa concertazione con la CP_1 anche al fine dell'adeguamento del prezzo?';
3) 'Vero che la nonostante l'accertata natura compatta/rocciosa del terreno Parte_1
del cantiere di TO (Pe), ha proceduto ad effettuare gli scavi sul cantiere di TO (Pe) in modalità 'No-Dig', in assenza della necessaria preventiva autorizzazione di e/o della Controparte_1
Ultranet S.r.l.?'; 3
4) 'Vero che la tipologia di scavo 'No-Dig' è una trivellazione guidata orizzontale del terreno che consente di installare infrastrutture e pose in opera di linee o condotte al di sotto del manto stradale, mentre la tecnica c.d. 'Minitrincea' consiste nell'effettuazione di scavi del terreno con l'utilizzo di frese a disco che consentono di tagliare l'asfalto in modo netto di modo da prevenire eventuali lesioni del terreno e, solitamente, si adopera in presenza di un sottofondo di materiale compatto e/o roccioso, come nel caso di TO (Pe)?';
5) Ove contestato: 'Vero che la dopo aver stornato la fattura n. 70/001 di €. Parte_1
16.950,00 a seguito delle contestazioni di (Doc. n. 11 fascicolo convenuta che qui mi Controparte_1 si mostra), ha emesso una nuova fattura, la n. 2/001 di €. 8.522,00 sulla scorta del benestare alla fatturazione di pari importo inviato dalla in allegato alle email del 17.01.2020 (Doc. Controparte_1
n. 14 fascicolo parte convenuta che qui mi si mostra)?';
6) 'Vero che la relativamente ai cantieri di TO (Pe), ER e OG (Pg), Controparte_1
ha autorizzato con benestare alla fatturazione (c.d. Bef) unicamente le fatt. nn. 02/001, 56/001 e
71/001';
7) 'Vero che, da accordi e comunque per prassi commerciale, ogni fattura di Pt_1 Parte_1
avrebbero dovuto essere preceduta da specifico benestare alla fatturazione (c.d. Bef) indicativo dell'importo autorizzato?';
Si indicano quali testimoni l'Arch. residente e/o domiciliata in Foligno (Pg), Via G. Tes_1
Marignolli n. 10, il Signor domiciliato in Villanova D'Ardenghi (Pv) Via Enrico Testimone_2
Mattei n. 9 c/o la Gruppo Mercantile Servizi S.r.l., il Signor domiciliato e/o Testimone_3
residente in [...], domiciliato e/o residente in [...]Testimone_4
(Rm), Via E. Fermi n. 37.
Chiede pertanto concedersi i termini di cui all'art. 190 C.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e comparsa di replica.”
FATTO E DIRITTO
Con “atto di riassunzione davanti al giudice ritenuto competente ex art. 50 c.p.c.” depositato il
29.12.2021 e notificato a il 28.2.2022, con il pedissequo decreto di fissazione Controparte_1 dell'udienza del 21.10.2022, proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis così giudicare:
1) Accertare e dichiarare che la in persona del suo l.r.p.t. è creditrice verso la Parte_1
della complessiva somma di euro 27.666,06 oltre interessi dalla data di ogni singola Controparte_1
fattura al soddisfo;
2) Rigettare per l'effetto la spiegata opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto. 4
3) Condannare la in persona del suo l.r.p.t. al pagamento della somma di euro Controparte_1
27.666,06 oltre interessi dalla data di ogni singola fattura al soddisfo;
4) Con condanna, in ogni caso, delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto proc.re antistatario.”
A sostegno della domanda, esponeva che, instaurato presso il Tribunale di Parte_1
PA il procedimento monitorio iscritto al n. 1364-2020 R.G., aveva conseguito la pronuncia del decreto ingiuntivo n. 450-2020, con cui era stato intimato a di pagarle la somma di € Controparte_1
27.660,06, oltre interessi e spese processuali, quale corrispettivo di lavori eseguiti in adempimento di un contratto di subappalto;
che, con ordinanza n. 800-2021 del 18.11.2021, resa a definizione della causa di opposizione iscritta al n. 241-2021 R.G., il Tribunale di PA aveva revocato il decreto ingiuntivo, avendo dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Roma, con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione della causa, ed era stato reso il provvedimento circa le spese processuali. proponeva la domanda di condanna di al pagamento di € Parte_1 Controparte_1
27.666,06 oltre interessi, a saldo delle lavorazioni, di cui alla fattura azionata n.
8-001 del
10.3.2020, che esponeva di aver eseguito per il corrispettivo complessivo di € 67.292,92 in adempimento del contratto di subappalto stipulato il 22.2.2019, nel corso del quale aveva emesso le seguenti fatture nei confronti di Controparte_1
- fattura n. 56/001 del 31.7.2019 di € 8.358,87, pagata con bonifico del 21.10.2019 comprensivo dell'imposta I.v.a. pari a €1.838,95
- fattura n. 71/001 del 31.10.2019 di € 22.566, pagata con due bonifici dell'importo di € 11.283,00 in data 21.1.2020 e dell'importo di € 11.283 in data 31.3.2020
- fattura n. 02/001 emessa l'1.1.2020 per € 8.522,00, pagata con bonifico del 30.1.2020; deduceva che, dalla stesura della contabilità finale, era emerso il credito azionato, di cui aveva sollecitato invano il pagamento, avuto riguardo alla fattura azionata n.
8-001 emessa il 10.3.2020, a saldo del dovuto per lavori eseguiti in base al contratto di subappalto intercorso tra le parti, non contestati prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
In data 3.10.2022, si costituiva in giudizio, contestava la fondatezza della domanda Controparte_1
avversaria e chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previ necessari accertamenti e declaratorie:
1) Nel merito, in via principale. 5
Rigettare le domande tutte formulate dall'opposta perché infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
2) Nel merito, in via subordinata.
In caso di accoglimento, anche parziale, della pretesa creditoria azionata dall'opposta, accertare e dichiarare il credito in favore dell'opponente di €. 1.592,00, ovvero della somma maggiore o minore ritenute di giustizia, e dichiarare la compensazione tra il credito dell'opponente quello dell'opposta.
Con vittoria di spese e competenze di rito.”
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa di risposta, con cui esponeva Controparte_1 che le parti operavano nel comparto delle telecomunicazioni e si occupavano della “attività di installazione di siti radio per la rete di telefonia mobile (Ndr le cd. Stazioni radio base che possono essere realizzate sui tetti dei palazzi, come in aree di campagna), di ampliamento ponti radio, di posa e giunzione di fibra ottica”; che le parti partecipavano alla rete di imprese ex art. 3 D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 ed art. 42 D.L.
31 maggio 2010, n. 78 e s.m.i., siglato il 5.6.2019 e registrato presso il Registro Imprese
(documento n. 2); che, con la sottoscrizione di questo contratto, le parti si erano impegnate “sulla scorta del programma comune di rete, a collaborare nel settore produttivo di loro competenza, onde accrescere il proprio fatturato e la propria competitività sul mercato nazionale ed internazionale, anche attraverso maggiori opportunità di affidamenti e commesse, pubbliche o private”; che, in base a tale intesa negoziale, l'esponente aveva ricevuto da Ultranet S.r.l. (codice fiscale e partita I.v.a. , facente parte della una serie di commesse per P.IVA_3 Controparte_3 realizzare “l'aggiornamento della rete mediante la realizzazione di nuova rete interrata in fibra ottica per il rilegamento delle stazioni radio base esistenti [precipuamente i siti di TO (Pe),
OG (Pg) e ER – Castelromano]”; che, in particolare, avrebbe curato il rapporto diretto con la committente Ultranet Controparte_1
S.r.l., la parte gestionale e concernente servizi e permessi per lavori, l'individuazione dei locali per lo stoccaggio dei materiali;
- avrebbe realizzato la fase esecutiva delle opere, “consistenti nello scavo, nella Parte_1
posa della fibra e nella consequenziale giunzione sulle tratte assegnate, il tutto con i materiali forniti dal committente Ultranet S.r.l.”; che la subappaltante avrebbe emesso fatture nei confronti della committente e Controparte_1
avrebbe ricevuto la quota parte di fatturazione spettante alla subappaltataria Pt_1 Parte_1
emettendo il previo benestare alla fatturazione;
6
che le parti avevano stipulato il contratto di subappalto del 10.07.2019 (documento n. 3), con cui avevano regolamentato l'esecuzione dei lavori “…secondo le indicazioni contenute nel Progetto
Esecutivo” e aveva dichiarato “…di conoscere gli eventuali elaborati Parte_1
progettuali relativi ai lavori da eseguire e le caratteristiche complessive delle opere e di essere a
conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che posso avere influito sulla
determinazione dei prezzi e ritenendo gli stessi remunerativi” (Cfr. Art. 3 contratto di subappalto –
Doc. n. 03)”.
La parte convenuta esponeva quanto segue (le parole in carattere maiuscolo sono nel testo citato):
“Il contenuto pattizio del suddetto contratto prevedeva altresì:
i) All'Art. 2, rubricato 'Oggetto del contratto' che 'L'impresa subappaltante affida la parte della commessa inerente le seguenti lavorazioni: Scavo No-Dig e Minitrincea. Tale parte di contratto verrà eseguita secondo le istruzioni e gli eventuali elaborati della Committenza' ove per committenza si intende Ultranet S.r.l.;
ii) All'Art. 9 'Variazioni necessarie' che 'Qualora successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l'esecuzione dell'opera, in seguito ad eventuali sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni a quanto previsto nel presente contratto e nelle sue eventuali modificazioni e/o integrazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre ed il correlativo adeguamento del prezzo';
8) Relativamente al sito di TO (Pe) il progetto esecutivo redatto dal GE. , per Persona_1
conto della Committente Ultranet S.r.l. (Doc. n. 04), presentato in Comune per le relative autorizzazioni urbanistiche, attestava chiaramente al par. 4: 'Per la posa del tubo è previsto
l'impiego della perforazione teleguidata no-dig che prevede una perforazione a circa 3 metri sotto il manto stradale, al fine di preservarlo e minimizzare gli interventi di scavo su sede stradale…QUALORA LA TECNICA DI PERFORAZIONE DIREZIONALE RISULTASSE NON
REALIZZABILE A CAUSA DELLA NATURA DEL TERRENO, LO SCAVO SARÀ ESEGUITO CON
TECNICA IN MINITRINCEA, PREVIO CONTATTO DELL'ENTE DI COMPETENZA'.
Come verrà dimostrato, al contrario di quanto prescritto, di sua sponte, unilateralmente e Pt_1
senza preventiva concertazione alcuna con tantomeno con Ultranet S.r.l., decideva di CP_1
eseguire lo scavo con modalità No-Dig in terreno roccioso, applicando un sovraprezzo che poi ha dato origine della fattura portata dal decreto ingiuntivo opposto;
9) Corre l'obbligo, per mero tuziorismo, di illustrare brevemente le caratteristiche delle tecniche di perforazione 'No Dig' e 'Minitrincea'. La tipologia di scavo 'No-Dig' è una trivellazione guidata orizzontale del terreno che, evitando di procedere con scavi a cielo aperto, consente di installare infrastrutture e pose in opera di linee o condotte al di sotto del manto stradale, mediante l'utilizzo 7
di perforatrici. Contrariamente la tecnica c.d. 'Minitrincea' consiste nell'effettuazione di scavi del terreno con l'utilizzo di frese a disco che consentono di tagliare l'asfalto in modo netto di modo da prevenire eventuali lesioni del terreno e, solitamente, si adopera in presenza di un sottofondo di materiale compatto e/o roccioso, come nel caso di TO (Pe);
10) Orbene, come già premesso, NONOSTANTE LA SITEL AVESSE ACCERTATO E
CONFERMATO LA CONSISTENZA ROCCIOSA E COMPATTA DEL TERRENO PRESSO IL
CANTIERE DI BRITTOLI (PE) E L'IMPOSSIBILITÀ DI GESTIRE LA DIREZIONALITÀ DELLA
MACCHINA E IL CONSEGUENTE AFFIORAMENTO IN SUPERFICIE DELLA PUNTA
PERFORATRICE, come risultante da email del 18.10.2019 inviata alla (Doc. n. 05), pur CP_1
conoscendo le preventive indicazioni peritali di cui al progetto esecutivo e la disposizione di procedere con la tecnica di perforazione 'Minitrincea' – che da listino, oltremodo, avrebbe comportato un costo inferiore, precisamente €. 16,50 €./Mt, come d'appresso meglio specificato – sempre previo contatto dell'Ente di competenza onde ottenere i relativi permessi, SI È
INESORABILMENTE ED ARBITRARIAMENTE DETERMINATA A PERFORARE CON LA
TECNICA “NO-DIG”, APPLICANDO UN COSTO DI €. 58,50/MT, SENZA AUTORIZZAZIONE
ALCUNA, NÉ DA PARTE DI QUALE DIRETTA COMMITTENTE, NE DI CP_1
ULTRANET S.R.L. QUALE CLIENTE FINALE;
11) La violazione di quanto prescritto in sede di progettazione esecutiva, veniva da subito rilevata dall'Arch. addetta alla Direzione Lavori del Cantiere, la quale, con comunicazione Persona_2
mail del 29.11.2019, informava la committente Ultranet S.r.l. e, per conoscenza, la medesima
che all'interno del Computo metrico (c.d. CME) inviato per il benestare alla fatturazione CP_1
era stata inserita da una lavorazione non autorizzata, tantomeno previamente concordata Pt_1
(Posa in opera di infrastruttura - in tecnica No-Dig – di 1 tubo composito equipaggiato fino a max
7 mini-tubi 10/12 IN TERRENO DI TIPO COMPATTO E/O ), con applicazione di voce Per_3 di spesa non concertata dalle parti, ovvero €. 58,50/Mt (Cfr. mail D.L. del 29.11.2019 e CME allegato - Doc. n. 06);
12) La predetta segnalazione da parte della D.L. è stata originata e motivata dall'emissione, da parte di della fattura n. 70/001 del 31.10.2019 di €. 16.950,00 (Doc. n. 07) verso e Pt_1 CP_1
della pedissequa fattura n. 324/2019 generata da verso la committente Ultranet S.r.l., CP_1
ovviamente sulla scorta di quanto computato da (Doc. n. 08). Pt_1
Ultranet S.r.l., difatti, provvedeva a reiterare a le proprie doglianze con informativa mail CP_1
del 08.01.2020 (Doc. n. 09), ribadendo ancora una volta come fosse stata applicata in fattura una voce spesa non prevista per la 'Posa di infrastruttura sotterranea in tecnica No-Dig' che, in luogo del costo di €. 58,50/Mt applicato, in listino era prefissato in €. 19,50/Mt. 8
Consequenzialmente riportava tali segnalazioni a chiedendo rimessione di nota di CP_1 Pt_1
credito;
13) Orbene, le rimostranze di Ultranet e sull'extra fatturazione su TO (Pe), venivano CP_1
prontamente recepite e fatte proprie da la quale, con comunicazione mail del 20.01.2020 Pt_1
(Doc. n. 10) – nella persona del Signor - inviava a a storno della fattura Parte_2 CP_1
n. 70/001 oggetto di contestazione, nota di credito del medesimo importo (Cfr. mail Parte_2
del 20.01.2020 - Doc. n. 10; Nota di credito 1/001 del 01.01.2020 – Doc. n. 11); Pt_1
14) Sulla scorta di quanto stornato da anche l'opponente provvedeva, Pt_1 CP_1 pedissequamente in data 02.01.2020, ad emettere verso Ultranet S.r.l. nota di credito dell'importo di €. 16.591,004 (Doc. n. 12);
15) Non solo. Con l'invio della nota di credito sempre nella persona di (Doc. Pt_1 Parte_2
n. 10), correggeva l'importo richiesto emettendo la nuova fattura n. 2 del 01.01.2020 di €. 8.522,00
(Doc. n. 13), adeguandosi pedissequamente al nuovo Bef inviatogli da in ragione della CP_1
rivisitazione dei costi applicati (Cfr. mail del 17.01.2020 e Bef allegato – Doc. n. 14). CP_1
In questa comunicazione riconosceva espressamente: 'Salvo mio errore dalla contabilità, ci Pt_1 sono ancora da fatturare €. 4.878,05 a copertura dei costi da noi sostenuti per la riparazione della macchina perforatrice.”, confermando, con valore confessorio, come l'importo fatturato relativamente al cantiere di TO (Pe) fosse a saldo di tutte le lavorazioni eseguite'”. esponeva che aveva pagato le seguenti fatture emesse da nessuna Controparte_1 Parte_1
delle quali si riferiva ad acconto sul maggior dovuto:
- fattura n. 56-2019 dell'importo di € 10.197,82 per “Lavori di scavo come da progetto esecutivo inviato per il cantiere Ultranet ER – Castelromano” (documento n. 15)
- fattura n. 71-2019 dell'importo di € 22.566,00 per “Realizzazione delle lavorazioni previste da progetto nel sito OG (Pg)” - documento n. 16
- fattura n.
2-2020 dell'importo di € 8.552 per “Lavorazioni sito TO (Pe)” – documento n. 13; aggiungeva che, con lettera del 21.7.2020, inviata tramite posta elettronica certificata (P.e.c.) – documento n. 17, aveva contestato l'obbligazione di pagamento della fattura n.
8-2020 emessa quando le fatture precedenti erano state pagate saldo dei lavori svolti nei suindicati cantieri.
La parte convenuta eccepiva l'inidoneità probatoria della documentazione di controparte, consistente nel contratto e nella fattura azionata in sede monitoria, recante la voce generica “saldo lavori” riferita ai cantieri di ER Castelromano e OG, e negava l'obbligazione fatta valere nei suoi confronti, assumendo che aveva agito nell'inosservanza dei Parte_1 precitati articoli n. 2 e 9 del contratto e dell'art. 1659, comma 3°, c.c. 9
Concessi i termini previsti dall'art. 183 comma VI c.p.c., prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del 27.5.2025 la causa passava in decisione, con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., indicati in complessivi cinquanta giorni.
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza riservata resa l'11.4.2023, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
Si premette che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.1.2007; Sez.
2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009; Sezione 2, sentenza n.
936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015;
16952/2016; 13685/2019; Sez. 2, ordinanza n. 1080 del 20.1.2020).
La documentazione allegata al ricorso monitorio e prodotta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poi riassunto presso questo Tribunale, è stata depositata da Parte_1
(documenti denominati “fascicolo opposizione” e “ricorso per ingiunzione”, composti, rispettivamente da n. 102 e da n. 62 pagine).
Al riguardo, si osserva che la parte attrice non ha svolto alcuna attività di specifica allegazione e prova concernente la controversa esecuzione d'imprecisati lavori e va considerato il principio secondo cui: “Alla luce del valore informatore del contraddittorio (art. 111 Cost.), il giudice ha il potere- dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 23976 del 24.12.2004, ivi, Rv.
578378-01; conf. Cass. sentenze n. 8304 del 1990, n. 5149 del 2001, n. 5711 del 2005, n. 20265 del
2005).
Sono stati prodotti i documenti così indicati nell'indice depositato nel giudizio di opposizione instaurato innanzi al Tribunale di PA 241-2021 RG (pagina n. 31 documento denominato 10
“fascicolo opposizione”: “4) contratto di subappalto del 10.07.2019 e relativi allegati;
5)
Comunicazione a mezzo pec a firma dell'Avv. Yvonne Posteraro del 17.06.2020 ; 6) Comunicazione
a mezzo pec a firma dell'Avv. Yvonne Posteraro del 20.07.2020; 7) Comunicazione a mezzo pec a firma dell'Avv Fabio Borgia del 21.07.2020; 8) Comunicazione a mezzo pec a firma dell'Avv.
Yvonne Posteraro del 22.07.2020; 9) Fattura n. 56/001 del 31.07.2019 a 10) Controparte_1
Fattura n. 71/001 del 31.10.2019 a 11) Fattura n. 2/001 del 01.01.2020 a Controparte_1 CP_1
12) Fattura n. 8/001 del 10.03.2020 a e relativa attestazione di conformità a
[...] Controparte_1
firma del Notaio Dott. 13) N. 3 Dettaglio Movimenti;
14) Estratto Registri Persona_4
I.V.A. e relativa attestazione di conformità a firma del Notaio Dr. ”. Persona_4
Con due P.e.c. in date 17.6.2020 e 20.7.2020 (pagine 49-57 allegato “fascicolo opposizione”), ha intimato a il pagamento di € 27.666,06 “giusta fattura nr Parte_1 Controparte_1
8/001 del 10.03.2020 afferente al dal luglio 2019 al mese di gennaio 2020 giusta contratto di subappalto del 10.07.2019 e relativo allegato 1”.
Con lettera P.e.c. del 21.7.2020 ha contestato la sussistenza del credito, assumendo Controparte_1
di aver saldato tutti i corrispettivi dei lavori eseguiti in base al contratto, e ha rilevato la mancata corrispondenza tra i prezzi pattuiti, le lavorazioni svolte e pagate e le pretese di Parte_1
che, a sua volta, ha prodotto il contratto concluso in forma scritta tra le parti, contenente i
[...] prezzi unitari di ciascuna lavorazione e privo dell'indicazione della somma complessiva pattuita quale corrispettivo.
La fattura azionata n. 8/2020 è genericamente riferita a “saldo lavori”, imprecisati, e non costituisce prova dei fatti posti a fondamento della domanda di parte attrice, atteso il principio secondo cui:
“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.” (Cass., Sez. 3 civ., Sentenza n. 15383 del 28/6/2010, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 613803; conf. Cass., Sez. 2 civ., Sentenze n. 9593 del 20.5.2004 e n. 299 del
12.1.2016).
Non sussiste l'obbligazione di pagamento della somma di € 27.666,06 di cui alla fattura n.8/001 emessa il 10.3.2020 da infatti, ha contestato la corrispondenza Parte_1 Controparte_1
tra le lavorazioni già saldate alla subappaltatrice e gli importi ulteriori pretesi dalla medesima a titolo di corrispettivo per opere non autorizzate, e nulla è stato provato al riguardo. 11
Si rileva che la parte opposta non ha depositato alcuna documentazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori, né ha allegato o dimostrato le controverse prestazioni per il cui corrispettivo ha emesso la fattura n. 8/001, in assoluto difetto di prova circa il controverso svolgimento delle relative forniture o prestazioni.
Si rileva, inoltre, che nella comunicazione e-mail del 20.1.2020 - allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione (documento n. 10), ha ammesso di non avere nulla Parte_1
a pretendere a titolo di corrispettivo per le lavorazioni relative al cantiere di TO (PE), ma nella fattura 8/2020, emessa in seguito, ha inserito anche importi pretesi a saldo di dette lavorazioni.
Per conseguenza, la domanda proposta da deve essere rigettata. Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante, a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in € 7.616,00 (1.701 fase di studio, 1.204 fase introduttiva, 1.806 fase di trattazione e istruttoria, 2.905 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 3.11.2025
Il Giudice
IE ET