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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/12/2024, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 826/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEREGO LUCA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINO Controparte_1 C.F._2
JESSICA;
RESISTENTE
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale CONCLUSIONI CONGIUNTE di cui al verbale di udienza del 26/11/2024:
“• Affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
paritario da domenica a domenica;
• Le vacanze natalizie e pasquali, così come i ponti e le festività, verranno ripartite equamente tra i genitori, secondo il principio dell'alternanza;
Durante, le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorre con le figlie un periodo di 15 giorni anche consecutivo da concordare entro il 31 di maggio di ogni anno;
• Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Pt_1 CP_1
l'importo di euro 1.200 mensili (600 euro per figlia). Tale importo verrà versato entro il 10 di ogni mese con decorrenza dal mese di dicembre e sarà soggetto a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT;
• Le spese straordinarie per la cui individuazione e disciplina si rimanda al Protocollo in vigore presso questo Tribunale, verranno suddivise tra i genitori in pari quota, fatta eccezione per le spese scolastiche che restano interamente a carico del padre e le spese mediche/sanitarie di importo superiore ad euro 1.000, che saranno suddivise in misura pari al 70% a carico del padre e il 30% a carico della madre;
• Il SI. acconsente a che l'assegno unico per le figlie venga richiesto e percepito interamente Pt_1
dalla SI.ra ; CP_1
• Le parti concordano il versamento di un assegno divorzile una tantum in favore della SI.ra dell'importo di euro 45.000 da versarsi in due rate, la prima rata di euro 20.000 entro CP_1
il 31.12.2024 e la seconda rata di euro 25.000 entro il 31.03.2025;
• Le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
• Spese di lite compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario a LIERNA il 02/08/2010 e dalla loro unione sono nate due figlie, il Per_1
30/05/2011 e il 04/07/2013. Per_2
pagina 2 di 4 I coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in forza della sentenza n. 131/2023, pubblicata il 13/03/2023.
Con ricorso depositato il 17/05/2024 ha chiesto, oltre alla pronuncia della cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio, disporsi l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con possibilità per il padre di vedere le figlie a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera entro l'ora di cena ovvero dal sabato mattina sino al lunedì' mattina, nonché due pomeriggi infrasettimanali sino alle ore 21.30. Il ricorrente ha chiesto poi disporsi a carico dello stesso l'obbligo di versare euro 1.200 a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie. Nella successiva memoria ex art. 473 bis.17, sul presupposto del collocamento paritario delle figlie, ha chiesto una riduzione dell'assegno di mantenimento a complessivi € 600.
si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio e contestando quanto ex adverso dedotto. In particolare ha chiesto la conferma delle frequentazioni padre/figlie come disposte nella sentenza di separazione n. 131/2023, nonché porsi a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della prole la somma mensile di euro 1.600, oltre il 100% delle spese straordinarie scolastiche ed eventualmente universitarie come da protocollo del Tribunale di Lecco del 29.03.2018; il 100% delle spese per la baby sitter, il 100% delle spese sportive;
l'80% delle restanti spese straordinarie (mediche e odontoiatriche). La resistente ha chiesto anche porsi l'obbligo a carico del di versare euro 1.200,00 quale Parte_1
assegno divorzile a favore della stessa.
A seguito di diversi rinvii d'udienza, volti a ricercare una soluzione condivisa, le parti sono infine addivenute ad un accordo all'esito dell'udienza del 26.11.2024, precisando congiuntamente le conclusioni sopra riportate e chiedendo al Tribunale di provvedere in conformità.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
pagina 3 di 4 La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie minori e , non sono in contrasto con gli interessi delle Per_1 Per_2
stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
LIERNA il 02/08/2010 tra trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2010, parte II, serie A, numero 3;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di LIERNA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 28/11/2024
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 826/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEREGO LUCA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINO Controparte_1 C.F._2
JESSICA;
RESISTENTE
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale CONCLUSIONI CONGIUNTE di cui al verbale di udienza del 26/11/2024:
“• Affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
paritario da domenica a domenica;
• Le vacanze natalizie e pasquali, così come i ponti e le festività, verranno ripartite equamente tra i genitori, secondo il principio dell'alternanza;
Durante, le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorre con le figlie un periodo di 15 giorni anche consecutivo da concordare entro il 31 di maggio di ogni anno;
• Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Pt_1 CP_1
l'importo di euro 1.200 mensili (600 euro per figlia). Tale importo verrà versato entro il 10 di ogni mese con decorrenza dal mese di dicembre e sarà soggetto a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT;
• Le spese straordinarie per la cui individuazione e disciplina si rimanda al Protocollo in vigore presso questo Tribunale, verranno suddivise tra i genitori in pari quota, fatta eccezione per le spese scolastiche che restano interamente a carico del padre e le spese mediche/sanitarie di importo superiore ad euro 1.000, che saranno suddivise in misura pari al 70% a carico del padre e il 30% a carico della madre;
• Il SI. acconsente a che l'assegno unico per le figlie venga richiesto e percepito interamente Pt_1
dalla SI.ra ; CP_1
• Le parti concordano il versamento di un assegno divorzile una tantum in favore della SI.ra dell'importo di euro 45.000 da versarsi in due rate, la prima rata di euro 20.000 entro CP_1
il 31.12.2024 e la seconda rata di euro 25.000 entro il 31.03.2025;
• Le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
• Spese di lite compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario a LIERNA il 02/08/2010 e dalla loro unione sono nate due figlie, il Per_1
30/05/2011 e il 04/07/2013. Per_2
pagina 2 di 4 I coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in forza della sentenza n. 131/2023, pubblicata il 13/03/2023.
Con ricorso depositato il 17/05/2024 ha chiesto, oltre alla pronuncia della cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio, disporsi l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con possibilità per il padre di vedere le figlie a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera entro l'ora di cena ovvero dal sabato mattina sino al lunedì' mattina, nonché due pomeriggi infrasettimanali sino alle ore 21.30. Il ricorrente ha chiesto poi disporsi a carico dello stesso l'obbligo di versare euro 1.200 a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie. Nella successiva memoria ex art. 473 bis.17, sul presupposto del collocamento paritario delle figlie, ha chiesto una riduzione dell'assegno di mantenimento a complessivi € 600.
si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio e contestando quanto ex adverso dedotto. In particolare ha chiesto la conferma delle frequentazioni padre/figlie come disposte nella sentenza di separazione n. 131/2023, nonché porsi a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della prole la somma mensile di euro 1.600, oltre il 100% delle spese straordinarie scolastiche ed eventualmente universitarie come da protocollo del Tribunale di Lecco del 29.03.2018; il 100% delle spese per la baby sitter, il 100% delle spese sportive;
l'80% delle restanti spese straordinarie (mediche e odontoiatriche). La resistente ha chiesto anche porsi l'obbligo a carico del di versare euro 1.200,00 quale Parte_1
assegno divorzile a favore della stessa.
A seguito di diversi rinvii d'udienza, volti a ricercare una soluzione condivisa, le parti sono infine addivenute ad un accordo all'esito dell'udienza del 26.11.2024, precisando congiuntamente le conclusioni sopra riportate e chiedendo al Tribunale di provvedere in conformità.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
pagina 3 di 4 La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie minori e , non sono in contrasto con gli interessi delle Per_1 Per_2
stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
LIERNA il 02/08/2010 tra trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2010, parte II, serie A, numero 3;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di LIERNA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 28/11/2024
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
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