Art. 3.
Con la stessa decorrenza prevista dall'art. 2 e' abrogata la legge 26 dicembre 1951, n. 1717 , concernente la ratifica e la esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Francia sui marchi di fabbrica e di commercio, concluso in Parigi il 21 dicembre 1950 e, per la parte relativa alla scambio di Note effettuato in Roma fra i due Paesi il 5 aprile 1952, per l'interpretazione dell'Accordo suddetto, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 4535 .
Con la stessa decorrenza prevista dall'art. 2 e' abrogata la legge 26 dicembre 1951, n. 1717 , concernente la ratifica e la esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Francia sui marchi di fabbrica e di commercio, concluso in Parigi il 21 dicembre 1950 e, per la parte relativa alla scambio di Note effettuato in Roma fra i due Paesi il 5 aprile 1952, per l'interpretazione dell'Accordo suddetto, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 4535 .