Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 20.3.2025 sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa lavoro di I grado iscritta al N 7796/2024 R.G. promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. MALATESTA Parte_1 C.F._1
SALVATORE, con elezione di domicilio e procura come in atti;
RICORRENTE
contro
:
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1
Carotenuto, elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Sofia Lizzi , con la stessa elettivamente domiciliata, CP_2
come in atti
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.2024 impugnava l' intimazione di pagamento n. Parte_1
071/2024/9006111818/000 per il complessivo importo di € 20.349,71, notificata in data 20.2.2024 , avente ad oggetto, tra l'altro, la richiesta di pagamento dei seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 37120130015565767000 di € 12.669,17 per contributi IVS 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010 asseritamente notificato in data 11.02.2014;
2) avviso di addebito n. 37120160006218509000 di € 2.758,48 per contributi IVS 2015 e 2016 asseritamente notificato in data 10.05.2016;
3) avviso di addebito n. 37120160017204132000 di € 2.732,67 per contributi IVS 2015 e 2016 asseritamente notificato in data 14.11.2016.
l'intervenuta decadenza e prescrizione.
Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 1 comma 192 della l.n.154/2018 in quanto il debito contenuto nell'intimazione di pagamento era stato oggetto di domanda di adesione alla definizione di cui all'art. 1 commi 184 e 185 della legge n. 145/2018. Ha rappresentato infatti che nonostante in data 26.04.2019, per i contributi IVS oggetto degli avvisi di addebito contenuti nell'atto impugnato, avesse presentato domanda di adesione alla definizione per estinzione dei debiti (c.d. saldo e stralcio), non aveva provveduto a comunicargli Controparte_1
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, né l'impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e 185, di fatto violando il disposto dell'art. 1, comma 192 della L. n. 145/2018.
Chiesta pertanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato , ha concluso chiedendo;
“ 1.1 accertare e dichiarare che mai gli avvisi di addebito innanzi menzionati venivano notificati;
1.2 accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica degli atti presupposti;
1.3 accertare e dichiarare la intervenuta decadenza per i motivi innanzi esposti.
2. Nel merito:
2.1 accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dei diritti di credito vantati innanzi menzionati per i motivi su esposti;
2.2 dichiarare comunque non dovuti, in quanto inapplicabili, gli interessi di mora quale conseguenza della mancata notificazione degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento impugnata e per gli importi in essi riportati, ovvero nella diversa somma eventualmente rivendicata dall' ; Controparte_3
2.3 la massima riduzione delle pene pecuniarie (oggi sanzioni pecuniarie), in applicazione dell'art.
3 - D. Lgs. n. 472/1997, se più favorevole al ricorrente.
3. In via subordinata, nella denegata e non sperata ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse accogliere le suddette eccezioni, previo accertamento della violazione dell'art. 1, comma 192 della
Legge 145/2018, voglia dichiarare l'importo dovuto nella minore misura del 16% delle somme originariamente dovute per i motivi suesposti.
4. con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Si costituiva eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in ordine alle CP_4 doglianze afferenti la notifica degli atti prodromici e nel merito ha contestato l'eccepita prescrizione rappresentando di aver notificato idonei atti interruttivi (PFA n. 07180201400042257000, AVI n.
07120189042532142000). Ha concluso chiedendo quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' che ha chiesto il rigetto del ricorso avendo provveduto alla regolare notifica di CP_2
tutti gli atti interruttivi.
Deduceva inoltre che in relazione al primo avviso di addebito n.37120130015565767000, in data
18/06/2014, il ricorrente aveva provveduto a dilazionare il debito e che , in data 2/10/2017, tale dilazione veniva revocata con decorrenza dal 30/11/2016. Ribadito poi che i termini di prescrizione sono stati sospesi dalle disposizioni emergenziali per la pandemia da Covid 19 per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art.37 comma 2 D.L. 18/2020 conv. in L. 24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art.11 comma 9 D.L. 31/12/20
n. 183 conv. in L. 26/02/21 n.21 ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 20.3.2025 , sostituita mediante il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa.
Il ricorso deve essere rigettato.
Si deve preliminarmente respingere l'eccezione relativa alla mancata considerazione dell'istanza di definizione agevolata che il ricorrente avrebbe depositato in data 26.4.2019. Invero le eccezioni sollevate in riferimento al quomodo executionis che quindi non incidono sull'esistenza del diritto di credito incorporato nel titolo , tra le quali deve certamente essere ricompresa questa, devono essere proposte nel termine perentorio di 20 gg dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento, termine, questo, previsto dall'art 617 cpc in relazione alle fattispecie di opposizione agli atti esecutivi, alla cui disciplina generale si richiama l'art. 29 dlvo 46/1999. Ebbene la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data 20.2.2024 e il ricorso è stato depositato in data
28.3.2024, quindi tardivamente rispetto al termine di venti giorni sopra richiamato.
Occorre a questo punto esaminare il dedotto vizio di notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata che parte ricorrente ha invocato per far valere la maturata prescrizione.
ha depositato documentazione attestante la notifica degli avvisi di addebito e specificamente : CP_2
1) n. avviso di addebito n. 37120130015565767000, per contributi fissi relativi a sanzioni per morosità I rata anno 2012, IV rata 2012 e II, III e IV anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 regolarmente notificato in data 11.02.2014;
2) n. avviso di addebito n. 37120160006218509000, per contributi fissi I e II rata anno 2015 regolarmente notificato in data 10.05.2016; 3) n. avviso di addebito n. 37120160017204132000, per contributi fissi III e IV anno 2015 regolarmente notificato in data 14.11.2016;
Inoltre ha depositato documentazione attestante la notifica dell'intimazione di pagamento CP_4
N. 071 2018 90425321 42/000 relativa agli avvisi di addebito predetti , notifica perfezionatasi in data 10.4.2019. Pertanto rispetto a tali pretese la parte ricorrente non può più sollevare doglianze relative alla presunta decorrenza del termine di prescrizione in quanto tali rilievi avrebbero potuto essere fatti valere con l'impugnazione della intimazione di pagamento ricevuta nel 2019; quanto poi alla prescrizione successiva il termine quinquennale -in considerazione anche della sospensione per la legislazione emergenziale- non era elasso alla data della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione, notificata in data 20.2.2024
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti costituite che liquida in complessivi €3727,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione al procuratore di CP_4
avvv.to Antonio Carotenuto.
Napoli 8.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori