Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 2
Nell'ordinamento giuridico italiano, l'irrilevanza della riserva mentale si ricollega ai principi dell'affidamento e della buona fede nei rapporti giuridici, che costituiscono principi di ordine pubblico, pertanto, in sede di delibazione delle sentenze del Tribunale ecclesiastico dichiarative della nullità del matrimonio concordatario per riserva mentale di uno dei due coniugi relativa ad uno dei " bona matrimonii", spetta al giudice investito del giudizio di delibazione valutare la conoscenza o conoscibilità di tale riserva da parte dell'altro coniuge, attraverso un'indagine che non si risolve nel mero controllo di legittimità della sentenza ecclesiastica di nullità, ma si estende al riesame ed alla autonoma valutazione delle prove acquisite nel processo canonico, senza che, peraltro, sia ammissibile, nel giudizio di Cassazione sulla sentenza di delibazione, la richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, che si risolverebbe nella richiesta di un nuovo giudizio di merito, laddove il controllo della Cassazione è limitato alla conformità alla legge sostanziale e processuale e non si estende alla "giustizia" della decisione.
In sede di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio concordatario per riserva mentale, negare ogni validità alla testimonianza "de relato ex parte actoris" può costituire soltanto un orientamento di massima, da riscontrare di volta in volta secondo la particolarità del caso concreto, dovendosi escludere la conoscibilità diretta di intuizioni e stati d'animo del nubente, delle cui confidenze sono destinatari elettivi i parenti più prossimi, e non potendo il giudice esigere, per il principio della libera prova e, in mancanza di diversa disposizione di legge, un mezzo di prova diverso da quello disponibile, salvo valutarne il risultato, una volta esperito, secondo il proprio apprezzamento.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 03/04/2003 n° 5167Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1999, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore
Dott. Antonio GISOTTI Consigliere
Dott. Massimo BONOMO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ND AB, elettivamente domiciliata in Roma, via Bardanzellu 61, presso l'avv.Nicola Bartone, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO OT
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n.2319 del 2/14.10.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/98 dal Relatore Cons.G.Cappuccio;
Udito l'avv.Bartone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento del secondo per quanto di ragione;
Svolgimento del processo
Con sentenza 2/4.10.97 la Corte d'appello di Napoli, accogliendo l'eccezione di contrarietà all'ordine pubblico interno, rigettava la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato a Sorrento il 29.10.1988 tra ND AB e LA OT, rilevando che la nullità era stata pronunciata per l'esclusione, da parte della ND, del bonum sacramenti concernente l'indissolubilità del matrimonio, ma che non risultavano elementi di prova certi della conoscenza, da parte del LA, della riserva mentale della ND. Infatti, sussistevano solo le dichiarazioni della interessata -o di testi dalla ND informati- sulla comunicazione al LA della riserva, e tali deposizioni de relato non costituivano prove idonee della veridicità della circostanza. D'altra parte, non emergeva dalla sentenza delibanda alcun elemento di prova atto a dimostrare che il LA avrebbe potuto, con la normale diligenza, conoscere della riserva all'epoca del matrimonio.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 5 e 9 dicembre 1997, AB ND, sollevando tre motivi di censura.
Non si è costituito l'intimato LA.
Motivi della decisione
Col primo motivo di censura la ricorrente deduce la nullità della sentenza per difetto di composizione del collegio, formato, secondo l'intestazione della sentenza, da due magistrati anziché da tre e privo della sottoscrizione di un terzo giudice.
Il motivo va rigettato. Con sentenza 11853/91 le S.U. di questa Corte hanno precisato che l'indicazione del collegio giudicante nella intestazione della sentenza ha carattere meramente riproduttivo dei dati emergenti dal verbale di discussione, con la conseguenza che errori ed omissioni nell'intestazione costituiscono meri errori materiali, eliminabili con il procedimento di correzione, ove non risulti che la causa venne decisa da un collegio diverso da quello che la ritenne in decisione. Nel caso, l'indicazione del nome dell'estensore come secondo e terzo membro del collegio costituisce manifesto errore materiale.
Col secondo motivo, si deduce la violazione del Concordato tra Stato e Chiesa e della legge 25.3.85 n. 121 di ratifica ed in particolare degli artt. 8 dell'Accordo e 4 del Protocollo, per non aver tenuto conto della specificità dell'Ordinamento canonico, per aver proceduto al riesame del merito criticando altresì le testimonianza e l'attendibilità dei testimoni così come invece riportate e valutate nella sentenza ecclesiastica.
In particolare la ricorrente contesta che l'affidamento costituisca un principio di ordine pubblico, che la Corte d'appello potesse discutere sulla veridicità e sulla attendibilità delle testimonianze, formulando così un nuovo giudizio ed una nuova sentenza. Sottolinea inoltre che il LA era rimasto assente dal processo canonico, che la manifestazione della riserva era stata confermata da testi sia di parte attrice che d'ufficio; che i soli due testi discordi erano stati valutati reticenti dal giudice ecclesiastico.
Non sarebbe poi esatto che sia richiesta la certezza della conoscenza anziché della non conoscenza della riserva e che il LA non sia stato in grado, secondo la normale diligenza, di conoscere le opinioni della ND sulla indissolublità del vincolo, perché in senso contrario deponeva l'intenzione da lui espressa quindici giorni prima delle nozze ed ammessa anche dai due testi suoi familiari, di non volersi più sposare.
Per le stesse ragioni, con il terzo motivo, si sostiene che la sentenza è palesemente difettosa di motivazione ed obliterante di quanto esposto nella sentenza da delibare.
L'impugnazione è fondata nei limiti che verranno precisati. L'irrilevanza, nell'ordinamento giuridico italiano, della riserva mentale, si collega al principio dell'affidamento e della buona fede nei rapporti giuridici che costituisce, per ormai risalente giurisprudenza (Corte Cost.n. 18/82) anche di legittimità (S.U. 5026/82), principio di ordine pubblico. E, poiché il rispetto dell'ordine pubblico è condizione della riconoscibilità, sia per la disciplina dettata dall'art. 797 cpc, sia per quella dettata dagli artt. 65 ss legge 218/95, spetta al giudice investito del giudizio di riconoscimento valutarne in concreto la sussistenza, attraverso una indagine che non si risolve nel mero controllo di legittimità della sentenza ecclesiastica di nullità, ma si estende al riesame ed alla autonoma valutazione delle prove acquisite nel processo canonico (Cass. 97/08 386). Inoltre, poiché la riserva mentale si concreta nel rendere intenzionalmente dichiarazioni diverse dal volere effettivo, non è ipotizzabile una presunzione di conoscenza della controparte - ovverosia di una situazione equivalente all'accordo simulatorio- e la prova del rispetto del principio dell'affidamento deve essere fornita in positivo e non in negativo, contrariamente a quanto assume la ricorrente.
Non è poi ammissibile, nel giudizio di cassazione della sentenza che ha rifiutato la delibazione, la richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, perché si risolve nella richiesta di un nuovo giudizio sul merito, di un nuovo esame delle prove, mentre il controllo che la Corte di Cassazione può esercitare è limitato alla conformità alla legge, sostanziale e processuale, della pronuncia impugnata e non si estende alla "giustizia" della soluzione accolta. Tanto premesso, occorre osservare che negare alla testimonianza de relato ex parte actoris ogni valore probatorio non può costituire altro che una impostazione di massima, da riscontrare di volta in volta in relazione alle particolarità del caso concreto, giacché va esclusa la conoscibilità diretta di intenzioni e stati d'animo del nubente, delle cui confidenze sono destinatari elettivi i parenti più prossimi. Per il principio della libera prova il giudice non può quindi esigere, ove non sia imposto dalla legge, un mezzo di prova diverso da quello disponibile, salvo valutarne il risultato, una volta esperito, secondo il proprio prudente apprezzamento. Nel caso, la sentenza impugnata si è limitata a negare al mezzo dignità di prova, non in esito ad una valutazione condotta nel contesto -costituito dal tempo e dai modi delle confidenze, dal comportamento prenunziale del LA (intento, espresso dal LA quindici giorni prima della data fissata per le nozze, di non celebrarle), dalle dichiarazioni dei congiunti dello stesso LA- ma in virtù di un principio astratto, per le ragioni già espresse non condivisibile.
La sentenza va quindi cassata in accoglimento del terzo motivo, attinente al difetto di motivazione nella valutazione del materiale probatorio e rimessa ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, anche per le spese.
P.Q.M.
rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1999