TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/10/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1623 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
FONTANA ANTONELLA
RICORRENTE nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA IN SEDE
CONVENUTA
OGGETTO: revoca di inabilitazione
CONCLUSIONI: il ricorrente come in ricorso;
la Procura in sede nulla oppone.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Con ricorso del 04/04/2025, ha chiesto la revoca dell'inabilitazione pronunciata Parte_1 nei suoi confronti con sentenza di questo Tribunale n. 799, depositata il 14/05/1973.
1 2
2. Il ricorrente ha riferito di non essere mai stato edotto della decisione, emessa su istanza del padre e della sorella, nominata sua curatrice, né che gli furono spiegate le ragioni della visita medica a suo tempo svolta.
3. Per quanto più rileva in questa sede, ha dato atto di saper leggere e scrivere, di Parte_1 essere sempre stato in grado di comunicare con gli altri e, soprattutto, di essersi occupato per tutta la Per_ vita senza difficoltà non solo di sé, ma anche della sorella sua (ignota) curatrice, deceduta il
29/10/2018, e affetta negli ultimi anni di vita da Alzheimer. Da quel momento, peraltro, egli è rimasto solo al mondo, non avendo moglie, figli e nemmeno altri parenti.
4. Il ricorrente ha, infine, riferito di essere venuto a conoscenza della propria inabilitazione solo casualmente di recente essendosi attivato per la vendita di vecchio immobile di sua proprietà e di aver così subito proposto il ricorso in esame.
5. All'udienza del 23/05/2025, è stato ascoltato dal G.I. e ha riferito di aver sempre Parte_1
Per_ vissuto nell'abitazione attuale di Nonantola (MO), via Pioppi n. 191, dapprima con la sorella e il fratello , non sposati come lui, ora assieme alla badante a seguito del decesso di fratello e Per_2 sorella;
ha sempre lavorato in campagna, come agricoltore e muratore e ora ha una pensione di circa euro 1.500 mensili che viene accreditata sul suo conto bancario;
quando ha bisogno di denaro va in banca assieme alla badante e preleva. A domanda del G.I., ha precisato con chiarezza di non volere un A.d.S. non ritenendolo necessario;
si ritiene perfettamente autosufficiente, come lo è stato sino a ora.
6. Il Pubblico Ministero in sede, con atto del 23/07/2025, nulla ha opposto.
§
Il ricorso merita accoglimento.
La vita di attesta la veridicità delle sue allegazioni. Il ricorrente ha sempre lavorato, Parte_1 tant'è che beneficia di pensione di circa euro 1.500,00 mensili, vive in casa di sua proprietà, e opportunamente, a seguito del decesso della sorella sette anni addietro, ha mantenuto il rapporto contrattuale con la collaboratrice familiare , in origine assunta per fare fronte alle Controparte_1
Per_ esigenze di La collaboratrice dunque continua a vivere con lui, in primis svolgendo le faccende domestiche. E' autonomo nella gestione del denaro e dei rapporti bancari.
In sede di udienza, compatibilmente con le fisiologiche difficoltà di eloquio derivanti dalla sordità da cui è affetto sin da tenera età, ha illustrato con chiarezza al G.I. tanto la propria storia di vita, quanto le attuali condizioni, ed espresso con fermezza i propri desiderata.
Ulteriore, non marginale, elemento comprovante la bontà delle dichiarazioni del è dato dal Pt_1
Per_ fatto che nei sette anni decorsi dal decesso della sorella sua curatrice, egli ha continuato a vivere
2 3
serenamente senza che ES ne segnalasse a una qualche Autorità condizioni di disagio o difficoltà.
In conclusione, non solo l'inabilitazione a suo tempo pronunciata può essere revocata, ma non si ravvisano nemmeno i presupposti per trasmettere gli atti al Giudice tutelare per la nomina di A.d.S.
Nulla sulle spese considerata la necessità del procedimento e l'assenza di opposizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- revoca l'inabilitazione di nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, pronunziata dal Tribunale di Modena con sentenza n. 799 depositata il C.F._1
14/05/1973;
- revoca la nomina del curatore;
- dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia annotata nell'apposito registro e sia comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per l'annotazione a margine dell'atto di nascita;
- nulla per le spese.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 17/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1623 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
FONTANA ANTONELLA
RICORRENTE nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA IN SEDE
CONVENUTA
OGGETTO: revoca di inabilitazione
CONCLUSIONI: il ricorrente come in ricorso;
la Procura in sede nulla oppone.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Con ricorso del 04/04/2025, ha chiesto la revoca dell'inabilitazione pronunciata Parte_1 nei suoi confronti con sentenza di questo Tribunale n. 799, depositata il 14/05/1973.
1 2
2. Il ricorrente ha riferito di non essere mai stato edotto della decisione, emessa su istanza del padre e della sorella, nominata sua curatrice, né che gli furono spiegate le ragioni della visita medica a suo tempo svolta.
3. Per quanto più rileva in questa sede, ha dato atto di saper leggere e scrivere, di Parte_1 essere sempre stato in grado di comunicare con gli altri e, soprattutto, di essersi occupato per tutta la Per_ vita senza difficoltà non solo di sé, ma anche della sorella sua (ignota) curatrice, deceduta il
29/10/2018, e affetta negli ultimi anni di vita da Alzheimer. Da quel momento, peraltro, egli è rimasto solo al mondo, non avendo moglie, figli e nemmeno altri parenti.
4. Il ricorrente ha, infine, riferito di essere venuto a conoscenza della propria inabilitazione solo casualmente di recente essendosi attivato per la vendita di vecchio immobile di sua proprietà e di aver così subito proposto il ricorso in esame.
5. All'udienza del 23/05/2025, è stato ascoltato dal G.I. e ha riferito di aver sempre Parte_1
Per_ vissuto nell'abitazione attuale di Nonantola (MO), via Pioppi n. 191, dapprima con la sorella e il fratello , non sposati come lui, ora assieme alla badante a seguito del decesso di fratello e Per_2 sorella;
ha sempre lavorato in campagna, come agricoltore e muratore e ora ha una pensione di circa euro 1.500 mensili che viene accreditata sul suo conto bancario;
quando ha bisogno di denaro va in banca assieme alla badante e preleva. A domanda del G.I., ha precisato con chiarezza di non volere un A.d.S. non ritenendolo necessario;
si ritiene perfettamente autosufficiente, come lo è stato sino a ora.
6. Il Pubblico Ministero in sede, con atto del 23/07/2025, nulla ha opposto.
§
Il ricorso merita accoglimento.
La vita di attesta la veridicità delle sue allegazioni. Il ricorrente ha sempre lavorato, Parte_1 tant'è che beneficia di pensione di circa euro 1.500,00 mensili, vive in casa di sua proprietà, e opportunamente, a seguito del decesso della sorella sette anni addietro, ha mantenuto il rapporto contrattuale con la collaboratrice familiare , in origine assunta per fare fronte alle Controparte_1
Per_ esigenze di La collaboratrice dunque continua a vivere con lui, in primis svolgendo le faccende domestiche. E' autonomo nella gestione del denaro e dei rapporti bancari.
In sede di udienza, compatibilmente con le fisiologiche difficoltà di eloquio derivanti dalla sordità da cui è affetto sin da tenera età, ha illustrato con chiarezza al G.I. tanto la propria storia di vita, quanto le attuali condizioni, ed espresso con fermezza i propri desiderata.
Ulteriore, non marginale, elemento comprovante la bontà delle dichiarazioni del è dato dal Pt_1
Per_ fatto che nei sette anni decorsi dal decesso della sorella sua curatrice, egli ha continuato a vivere
2 3
serenamente senza che ES ne segnalasse a una qualche Autorità condizioni di disagio o difficoltà.
In conclusione, non solo l'inabilitazione a suo tempo pronunciata può essere revocata, ma non si ravvisano nemmeno i presupposti per trasmettere gli atti al Giudice tutelare per la nomina di A.d.S.
Nulla sulle spese considerata la necessità del procedimento e l'assenza di opposizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- revoca l'inabilitazione di nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, pronunziata dal Tribunale di Modena con sentenza n. 799 depositata il C.F._1
14/05/1973;
- revoca la nomina del curatore;
- dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia annotata nell'apposito registro e sia comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per l'annotazione a margine dell'atto di nascita;
- nulla per le spese.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 17/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
3