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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9015/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, costituito dal Giudice dott.ssa NA ME, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9015/2018 di R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Anna Putignano presso il cui studio sito in Bari alla via Camillo Rosalba n. 47/Z ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attrice/opposta -
CONTRO
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Pierluigi Tarantini Controparte_2 CP_3
e Giuseppe Riccardi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Tarantini sito in Bari alla via M. di Montrone n. 106, giusta mandato in atti;
- convenuti/opponenti -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nocco presso il cui studio sito in Bari alla via Sparano n.
27 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuta -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) immobiliare.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 27.01.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
NA ME CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 15.06.2018 la ntroduceva il giudizio CP_5 di merito dell'opposizione all'esecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 518/2017 R.G.
Es. Imm., rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che non vi è stata violazione del limite di finanziabilità ex art. 38, comma II, T.U.B. nella concessione del mutuo stipulato in data 16 febbraio 2005 per Notar Dott.ssa rep. n. 29579 racc. n. 12593 tra “Banca Intesa S.p.A.” e i sig.ri Persona_1 CP_2
e;
[...] CP_3
2) accertare e dichiarare la liceità o non usurarietà del tasso contrattuale convenuto e pattuito all'atto della stipula del contratto di mutuo fondiario, ut supra e, di conseguenza dichiarare il diritto di “ a proseguire l'esecuzione immobiliare 358/2017 R.G.E.I. pendente CP_5 innanzi all'intestato Tribunale di Bari;
3) con vittoria di spese e competenze”.
L'attrice esponeva in fatto che, con ricorso ex art. 615 c.p.c. notificato in data 20.02.2018 e contestuale istanza di sospensione all'esecuzione, e proponevano Controparte_2 CP_3 opposizione all'esecuzione immobiliare n. 358/2017 deducendo i seguenti motivi:
1) violazione del limite di finanziabilità ai sensi dell'art. 38 co. 2 TUB: assumevano gli opponenti che il bene immobile cauzionale era stato valutato in data 17.01.2005 dall'Ing. Per_2
in €. 184.500,00 e su detto importo era stato concesso il mutuo di €. 147.280,00, pari all'80%
[...] del valore di perizia. Tuttavia, dal listino ufficiale della Borsa immobiliare di Bari aggiornato al
31.12.2004 risultava che il valore medio di un'abitazione avente caratteristiche analoghe e ubicata nella medesima zona fosse inferiore al prezzo di acquisto di circa €. 100.000,00;
2) usurarietà del tasso di mora: atteso che al tasso di mora determinato contrattualmente nel
5,75% dovesse aggiungersi, in tesi di parte opponente, quanto dovuto alla Banca in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ossia un ulteriore compenso pari al 1%, sicchè il tasso di mora risultava superiore al tasso soglia del 5,79%;
NA ME 3) mancanza di esigibilità del credito: avendo gli opponenti versato ratei di preammortamento e ammortamento per complessivi €. 67.263,86 e, in conseguenza dell'usura pattizia non avrebbero dovuto corrispondere interessi ma solo la sorte capitale;
dalla consulenza tecnica di parte prodotta, risultava che quanto versato dai coniugi coprirebbe integralmente la quota capitale ARte_1 delle rate sino al 31.12.2022, sicchè sia alla data di notifica del precetto che del successivo atto per intervento gli opponenti erano in regola con i pagamenti;
4) difformità dell'ISC previsto in contratto da quello reale: deducevano gli opponenti che dal computo dei costi correlati all'erogazione del mutuo si ottenesse un ISC pari al 4,2546% superiore al
3,75% indicato nel documento di sintesi del contratto;
da tanto conseguirebbe la nullità della clausola relativa agli interessi ai sensi dell'art. 117 co. 7 TUB.
Con memoria depositata in data 22.03.2018 si costituiva in giudizio l'opposta che contestava gli avversi motivi di opposizione chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 26.04.2018 il G.E., in considerazione del dedotto superamento del tasso soglia alla conclusione del contratto di mutuo (pari al 5.79%), relativamente al tasso di mora, ottenuto quest'ultimo sommando al tasso pattuito del 5,75%, la penale dell'1% sul capitale residuo, sospendeva l'esecuzione e assegnava il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione dell'odierno giudizio di merito che veniva introdotto da con atto di citazione del 07.06.2018. CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.08.2018 si costituivano in giudizio i coniugi che reiteravano i motivi di opposizione sollevati dinanzi al G.E.. ARte_1
Alla prima udienza il precedente Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare Controparte_4
n. 358/2017 R.G.E.I. per un credito di €. 9.793,64 oltre accessori vantato nei confronti della CP_3
e per un credito di €. 1.040,89 vantato nei confronti del . CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.04.2020 si costituiva
[...]
rilevando che nessuna contestazione era stata mossa dagli opponenti alle Controparte_6 proprie ragioni di credito e chiedendo che, in ogni caso, la procedura esecutiva sospesa riprendesse il suo ordinario corso.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di ctu tecnico-contabile sul contratto oggetto di causa.
Nelle more del giudizio si costituiva/interveniva (medio tempore Controparte_7 incorporante il che nel 2012 aveva ceduto alla taluni crediti Controparte_8 CP_5 fra cui quello oggetto di causa) deducendo che, a far data dal 26.11.2018, giusta atto del 10.10.2018 per notar dott. Notaio in Torino, Rep. 7.660/Racc. 3.703, aveva riacquistato da Persona_3
[...] le posizioni creditorie oggetto dell'accordo quadro di cessione di crediti e/o titoli del CP_9
31.05.2012 intercorso con l'incorporato Controparte_8
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 27.01.2025 in cui veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve rilevarsi la tardività della comparsa conclusionale depositata nell'interesse degli odierni convenuti opponenti in data 31.03.2025 allorquando il termine ultimo scadeva perentoriamente in data 28.03.2025, sicchè detto atto deve essere stralciato dagli atti di causa.
Venendo al merito l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
La causa può essere decisa sulla base delle conclusioni rassegnate nella ctu, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale l'odierno Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato. A tali conclusioni, in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono e della mancanza di una specifica ed argomentata contestazione ad opera delle parti, questo Giudice intende riportarsi (cfr.
Cass. n. 10222/2009).
Passando a scrutinare i motivi di opposizione e prendendo le mosse dal primo motivo incentrato sulla violazione del limite di finanziabilità, tralasciando ogni considerazione di merito circa la fondatezza dei conteggi in proposito articolati dagli opponenti, è preliminare e assorbente per le sorti del motivo il richiamo del recente arresto di Cass. SS.UU. n. 33719 del 16/11/2022.
In particolare, la Suprema Corte, in dichiarata funzione nomofilattica, ha escluso la configurabilità della nullità del mutuo in dipendenza della violazione dell'art. 38 cit., statuendo che:
“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della
NA ME connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
ARimenti infondato si appalesa il motivo fondato sull'usurarietà del tasso di mora, dovendosi a tal riguardo richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte SS.UU. sent. n. 19597/2020:
“La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”;
“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”;
“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”;
“Si applica l'art. 1815 co. 2 cod. civ. onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 co. 1 cod. civ. con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
Dunque, in applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, come condivisibilmente evidenziato dal CTU, ai fini della verifica dell'usura, il tasso di mora dovrà essere raffrontato al tasso soglia maggiorato dei 2,1 punti percentuali.
Per un verso il tasso corrispettivo contrattualmente pattuito nella misura del 3,70% è inferiore al tasso soglia vigente pari al 5,79% e, per altro verso, il tasso di mora contrattualmente previsto nella misura del 5,75% è inferiore al tasso soglia di mora (che con la maggiorazione del 2,1% è pari al
8,94%).
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza anche del richiamato motivo di opposizione cui è collegata l'infondatezza della dedotta inesigibilità del credito avendo il CTU confermato che, successivamente al pagamento della rata n. 85 scadente il 30.04.2012, i mutuatari non hanno più pagato le ulteriori rate.
NA ME AR Resta da esaminare la contestata difformità dell' previsto in contratto rispetto a quello reale.
Sul punto mette conto rilevare che la difformità del TAEG/ISC, consistendo non nella fissazione di un tasso ma solo di un indicatore del costo complessivo del finanziamento, non può comportare alcuna nullità negoziale, né tanto meno l'azzeramento degli interessi convenzionali pattuiti in contratto e la loro sostituzione con il tasso minimo dei Bot ex art. 117 TUB.
La Suprema Corte I Sez. Civ. con ordinanza n. 14000/2023 ha affrontato la questione evidenziando che “l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'IT il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
“Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca
d'IT“.
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. AR Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento
l'art. 117 comma 6 TUB”.
Ha, altresi', richiamato il principio enunciato da Cass. n. 39169/2021, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'opposizione.
Venendo alla regolamentazione delle spese, nei rapporti tra l'attrice opposta e i convenuti opponenti deve farsi applicazione del principio di soccombenza.
NA ME Le spese sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al
D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00) in considerazione del valore del credito, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e trattazione.
Nei rapporti tra i convenuti opponenti e la convenuta , in Controparte_4 considerazione della posizione assunta dall'Ente Riscossore, della sua estraneità alle domande oggetto del giudizio e dell'attività difensiva concretamente espletata appare equo disporne la compensazione integrale.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dei convenuti opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e con ricorso Controparte_2 CP_3 notificato in data 20.02.2018, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA gli opponenti e alla rifusione, nei Controparte_2 CP_3 confronti di parte opposta delle spese del presente giudizio che liquida in €. Controparte_1
14.103,00 per compensi, oltre esborsi, spese generali del 15% e accessori come per legge;
3) COMPENSA integralmente le spese di lite tra la parte opponente e Controparte_2 [...]
e la convenuta;
CP_3 Controparte_4
4) PONE definitivamente a carico della parte opponente e Controparte_2 CP_3 le spese di ctu liquidate a mezzo di separato decreto.
Così deciso in Bari, il 02.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa NA ME
NA ME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, costituito dal Giudice dott.ssa NA ME, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9015/2018 di R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Anna Putignano presso il cui studio sito in Bari alla via Camillo Rosalba n. 47/Z ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attrice/opposta -
CONTRO
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Pierluigi Tarantini Controparte_2 CP_3
e Giuseppe Riccardi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Tarantini sito in Bari alla via M. di Montrone n. 106, giusta mandato in atti;
- convenuti/opponenti -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nocco presso il cui studio sito in Bari alla via Sparano n.
27 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuta -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) immobiliare.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 27.01.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
NA ME CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 15.06.2018 la ntroduceva il giudizio CP_5 di merito dell'opposizione all'esecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 518/2017 R.G.
Es. Imm., rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che non vi è stata violazione del limite di finanziabilità ex art. 38, comma II, T.U.B. nella concessione del mutuo stipulato in data 16 febbraio 2005 per Notar Dott.ssa rep. n. 29579 racc. n. 12593 tra “Banca Intesa S.p.A.” e i sig.ri Persona_1 CP_2
e;
[...] CP_3
2) accertare e dichiarare la liceità o non usurarietà del tasso contrattuale convenuto e pattuito all'atto della stipula del contratto di mutuo fondiario, ut supra e, di conseguenza dichiarare il diritto di “ a proseguire l'esecuzione immobiliare 358/2017 R.G.E.I. pendente CP_5 innanzi all'intestato Tribunale di Bari;
3) con vittoria di spese e competenze”.
L'attrice esponeva in fatto che, con ricorso ex art. 615 c.p.c. notificato in data 20.02.2018 e contestuale istanza di sospensione all'esecuzione, e proponevano Controparte_2 CP_3 opposizione all'esecuzione immobiliare n. 358/2017 deducendo i seguenti motivi:
1) violazione del limite di finanziabilità ai sensi dell'art. 38 co. 2 TUB: assumevano gli opponenti che il bene immobile cauzionale era stato valutato in data 17.01.2005 dall'Ing. Per_2
in €. 184.500,00 e su detto importo era stato concesso il mutuo di €. 147.280,00, pari all'80%
[...] del valore di perizia. Tuttavia, dal listino ufficiale della Borsa immobiliare di Bari aggiornato al
31.12.2004 risultava che il valore medio di un'abitazione avente caratteristiche analoghe e ubicata nella medesima zona fosse inferiore al prezzo di acquisto di circa €. 100.000,00;
2) usurarietà del tasso di mora: atteso che al tasso di mora determinato contrattualmente nel
5,75% dovesse aggiungersi, in tesi di parte opponente, quanto dovuto alla Banca in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ossia un ulteriore compenso pari al 1%, sicchè il tasso di mora risultava superiore al tasso soglia del 5,79%;
NA ME 3) mancanza di esigibilità del credito: avendo gli opponenti versato ratei di preammortamento e ammortamento per complessivi €. 67.263,86 e, in conseguenza dell'usura pattizia non avrebbero dovuto corrispondere interessi ma solo la sorte capitale;
dalla consulenza tecnica di parte prodotta, risultava che quanto versato dai coniugi coprirebbe integralmente la quota capitale ARte_1 delle rate sino al 31.12.2022, sicchè sia alla data di notifica del precetto che del successivo atto per intervento gli opponenti erano in regola con i pagamenti;
4) difformità dell'ISC previsto in contratto da quello reale: deducevano gli opponenti che dal computo dei costi correlati all'erogazione del mutuo si ottenesse un ISC pari al 4,2546% superiore al
3,75% indicato nel documento di sintesi del contratto;
da tanto conseguirebbe la nullità della clausola relativa agli interessi ai sensi dell'art. 117 co. 7 TUB.
Con memoria depositata in data 22.03.2018 si costituiva in giudizio l'opposta che contestava gli avversi motivi di opposizione chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 26.04.2018 il G.E., in considerazione del dedotto superamento del tasso soglia alla conclusione del contratto di mutuo (pari al 5.79%), relativamente al tasso di mora, ottenuto quest'ultimo sommando al tasso pattuito del 5,75%, la penale dell'1% sul capitale residuo, sospendeva l'esecuzione e assegnava il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione dell'odierno giudizio di merito che veniva introdotto da con atto di citazione del 07.06.2018. CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.08.2018 si costituivano in giudizio i coniugi che reiteravano i motivi di opposizione sollevati dinanzi al G.E.. ARte_1
Alla prima udienza il precedente Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare Controparte_4
n. 358/2017 R.G.E.I. per un credito di €. 9.793,64 oltre accessori vantato nei confronti della CP_3
e per un credito di €. 1.040,89 vantato nei confronti del . CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.04.2020 si costituiva
[...]
rilevando che nessuna contestazione era stata mossa dagli opponenti alle Controparte_6 proprie ragioni di credito e chiedendo che, in ogni caso, la procedura esecutiva sospesa riprendesse il suo ordinario corso.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di ctu tecnico-contabile sul contratto oggetto di causa.
Nelle more del giudizio si costituiva/interveniva (medio tempore Controparte_7 incorporante il che nel 2012 aveva ceduto alla taluni crediti Controparte_8 CP_5 fra cui quello oggetto di causa) deducendo che, a far data dal 26.11.2018, giusta atto del 10.10.2018 per notar dott. Notaio in Torino, Rep. 7.660/Racc. 3.703, aveva riacquistato da Persona_3
[...] le posizioni creditorie oggetto dell'accordo quadro di cessione di crediti e/o titoli del CP_9
31.05.2012 intercorso con l'incorporato Controparte_8
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 27.01.2025 in cui veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve rilevarsi la tardività della comparsa conclusionale depositata nell'interesse degli odierni convenuti opponenti in data 31.03.2025 allorquando il termine ultimo scadeva perentoriamente in data 28.03.2025, sicchè detto atto deve essere stralciato dagli atti di causa.
Venendo al merito l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
La causa può essere decisa sulla base delle conclusioni rassegnate nella ctu, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale l'odierno Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato. A tali conclusioni, in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono e della mancanza di una specifica ed argomentata contestazione ad opera delle parti, questo Giudice intende riportarsi (cfr.
Cass. n. 10222/2009).
Passando a scrutinare i motivi di opposizione e prendendo le mosse dal primo motivo incentrato sulla violazione del limite di finanziabilità, tralasciando ogni considerazione di merito circa la fondatezza dei conteggi in proposito articolati dagli opponenti, è preliminare e assorbente per le sorti del motivo il richiamo del recente arresto di Cass. SS.UU. n. 33719 del 16/11/2022.
In particolare, la Suprema Corte, in dichiarata funzione nomofilattica, ha escluso la configurabilità della nullità del mutuo in dipendenza della violazione dell'art. 38 cit., statuendo che:
“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della
NA ME connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
ARimenti infondato si appalesa il motivo fondato sull'usurarietà del tasso di mora, dovendosi a tal riguardo richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte SS.UU. sent. n. 19597/2020:
“La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”;
“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”;
“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”;
“Si applica l'art. 1815 co. 2 cod. civ. onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 co. 1 cod. civ. con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
Dunque, in applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, come condivisibilmente evidenziato dal CTU, ai fini della verifica dell'usura, il tasso di mora dovrà essere raffrontato al tasso soglia maggiorato dei 2,1 punti percentuali.
Per un verso il tasso corrispettivo contrattualmente pattuito nella misura del 3,70% è inferiore al tasso soglia vigente pari al 5,79% e, per altro verso, il tasso di mora contrattualmente previsto nella misura del 5,75% è inferiore al tasso soglia di mora (che con la maggiorazione del 2,1% è pari al
8,94%).
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza anche del richiamato motivo di opposizione cui è collegata l'infondatezza della dedotta inesigibilità del credito avendo il CTU confermato che, successivamente al pagamento della rata n. 85 scadente il 30.04.2012, i mutuatari non hanno più pagato le ulteriori rate.
NA ME AR Resta da esaminare la contestata difformità dell' previsto in contratto rispetto a quello reale.
Sul punto mette conto rilevare che la difformità del TAEG/ISC, consistendo non nella fissazione di un tasso ma solo di un indicatore del costo complessivo del finanziamento, non può comportare alcuna nullità negoziale, né tanto meno l'azzeramento degli interessi convenzionali pattuiti in contratto e la loro sostituzione con il tasso minimo dei Bot ex art. 117 TUB.
La Suprema Corte I Sez. Civ. con ordinanza n. 14000/2023 ha affrontato la questione evidenziando che “l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'IT il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
“Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca
d'IT“.
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. AR Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento
l'art. 117 comma 6 TUB”.
Ha, altresi', richiamato il principio enunciato da Cass. n. 39169/2021, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'opposizione.
Venendo alla regolamentazione delle spese, nei rapporti tra l'attrice opposta e i convenuti opponenti deve farsi applicazione del principio di soccombenza.
NA ME Le spese sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al
D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00) in considerazione del valore del credito, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e trattazione.
Nei rapporti tra i convenuti opponenti e la convenuta , in Controparte_4 considerazione della posizione assunta dall'Ente Riscossore, della sua estraneità alle domande oggetto del giudizio e dell'attività difensiva concretamente espletata appare equo disporne la compensazione integrale.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dei convenuti opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e con ricorso Controparte_2 CP_3 notificato in data 20.02.2018, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA gli opponenti e alla rifusione, nei Controparte_2 CP_3 confronti di parte opposta delle spese del presente giudizio che liquida in €. Controparte_1
14.103,00 per compensi, oltre esborsi, spese generali del 15% e accessori come per legge;
3) COMPENSA integralmente le spese di lite tra la parte opponente e Controparte_2 [...]
e la convenuta;
CP_3 Controparte_4
4) PONE definitivamente a carico della parte opponente e Controparte_2 CP_3 le spese di ctu liquidate a mezzo di separato decreto.
Così deciso in Bari, il 02.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa NA ME
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