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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1596/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Anna Mantovani Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliera dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1596/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA PORTA MUGNAIA 20853 BIASSONO C.F._2 presso lo studio dell'avv. LUCA BERTI, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA DEL Controparte_1 C.F._3
POPOLO N. 14 20010 ARLUNO presso lo studio dell'avv. LUCIA CARLA OMAZZI, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 8 “Voglia l'Ill.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza di primo grado, ed in accoglimento del presente appello, così giudicare:
- in via preliminare, sospendere l'esecuzione / l'esecutività della sentenza qui appellata, in quanto ricorrono fondati e gravi motivi, in quanto l'appellata ha già notificato agli appellanti (doc. n. 3) il precetto con la sentenza così da fare emergere che procederà presumibilmente contro i medesimi in via esecutiva (vendita all'asta dell'appartamento la SI.ra , con la conseguenza che la SI.ra Parte_2
non rientrerà più del credito verso il proprio figlio;
Parte_2
- nel merito, rigettare tutte le domande dell'appellata in quanto prive di qualsivoglia fondamento, sia in punto di fatto che di diritto, per tutti i motivi, soprattutto documentali, esposti in atti;
- dichiarare illegittima ed inammissibile la revocatoria di cui alla sentenza impugnata ed altresì dichiarare che la stessa non è opponibile agli appellanti;
Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA 22% e C.P.A: 4%. “
Per Controparte_1
“In via preliminare: per tutte le ragioni dedotte, dichiarare l'appello proposto e Parte_1 improcedibile per inesistenza della notifica dell'atto al destinatario. Parte_2
In via ancora preliminare: per tutte le ragioni dedotte, dichiarare l'appello proposto da
[...]
e inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. Parte_1 Parte_2
Nel merito: rigettare il ricorso in appello proposto da e in quanto Parte_1 Parte_2
infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1263/2024 emessa dal Tribunale di Monza nel procedimento civile rubricato al n. 5919/2023 R.G.
In ogni caso: accertare il prospettato abuso dello strumento processuale degli appellanti e, per l'effetto, condannarli, con ogni conseguente statuizione al riguardo, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con rifusione integrale delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1263/2024, pubblicata il 22 aprile 2024, ha accolto la domanda revocatoria ordinaria proposta da nei confronti di e di Controparte_1 Parte_1
per far dichiarare inefficace la concessione di un'ipoteca volontaria da parte del Parte_2
alla propria madre Parte_1 Parte_2
e il 27 maggio 2024 hanno impugnato la sentenza con ricorso, domandandone Parte_1 Parte_2
l'integrale riforma.
pagina 2 di 8 Il giorno seguente hanno dato notizia al difensore della della proposizione del gravame CP_1
mediante e-mail.
Non hanno invece notificato alla parte appellata né il ricorso introduttivo né il decreto del 6 giugno
2024 con il quale è stata fissata l'udienza di prima comparizione ed assegnato termine per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto entro il 21 giugno 2024.
Tale decreto è stato comunicato dalla cancelleria al legale che aveva assistito nel giudizio di primo grado la parte appellata, ma non agli appellanti. si è costituita in giudizio il 5 settembre 2024, eccependo preliminarmente l'improcedibilità CP_1 dell'appello, siccome mai notificato e l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza del gravame.
Il successivo 30 settembre gli appellanti hanno domandato in via principale di dichiarare “assolto
l'onere di parte ricorrente di notificare il ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a controparte essendosi, quest'ultima regolarmente costituita” e, in subordine, di essere rimessi in termine per notificare il ricorso alla parte appellata entro l'udienza di prima comparizione, rilevando che la cancelleria -diversamente da quanto espressamente disposto dal presidente di sezione- non aveva dato loro comunicazione della fissazione di tale udienza e dell'assegnazione del termine per la notificazione.
Il consigliere istruttore, dato atto della già avvenuta costituzione in giudizio della parte appellata, che rendeva comunque superflua l'assegnazione di un termine per notificare, ha fissato udienza ex art. 350- bis c.p.c., rimettendo al collegio la decisione sulle questioni preliminari.
In rito, stima il collegio che la costituzione in giudizio della a dispetto dell'omessa CP_1
notificazione del ricorso, consenta di ritenere il contraddittorio pienamente e tempestivamente instaurato.
Va premesso che l'odierna parte appellata aveva agito in data 3 agosto 2023 ai sensi dell'art. 281- decies c.p.c. e che, a mente dell'art. 281-terdecies, la sentenza “è impugnabile nei modi ordinari”: dunque, con atto di citazione. Gli appellanti, invece, hanno depositato un “ricorso in appello” e ne hanno trasmesso una copia mediante posta elettronica (non certificata) al legale della controparte. Solo il 30 settembre 2024, lette le difese della parte appellata, che si è costituita spontaneamente in giudizio, la parte appellante ha chiesto di accertare che non era più necessaria alcuna notificazione o, in subordine, di essere rimessa in termini per potervi provvedere.
pagina 3 di 8 È noto che secondo la giurisprudenza di legittimità, l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel termine di impugnazione, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (in questo senso, Cass. ord. n. 6237/2023; Cass. ord. n. 24386/2022; Cass. n. 22256/2018; Cass. S.U. n.
22848/2013) ed è certo, nella fattispecie in esame, che la notificazione -senza la quale, diversamente da quanto accade nei giudizi che iniziano con ricorso, l'impugnazione non può neppure considerarsi proposta- è stata del tutto omessa. Infatti, non è possibile attribuire effetti equipollenti, innanzitutto sotto il profilo della vocatio in ius, alla mera trasmissione informale di copia del gravame attraverso la posta elettronica ordinaria, senza alcuna indicazione.
Tuttavia, prima dello scadere del termine “lungo” di cui all'art. 327 c.p.c. (il 22 novembre 2024), la parte appellata si è costituita in giudizio, non limitandosi -come avrebbe potuto- ad eccepire l'improcedibilità dell'appello, ma svolgendo articolate e compiute difese nel merito, dando così prova di aver letto ed analizzato il contenuto del ricorso. Ciò per effetto non solo della comunicazione via mail del 28 maggio, ma anche della comunicazione, ricevuta dalla cancelleria in data 6 giugno 2024, dell'avvenuta designazione del consigliere istruttore e della fissazione dell'udienza, nonché dell'accesso al fascicolo il 27 agosto seguente. Pertanto, in tale evenienza, deve ritenersi che si è regolarmente costituito il rapporto processuale, e cioè si è realizzato l'effetto a cui è destinata la notifica, pur omessa.
La situazione è del tutto differente da quella che ha dato luogo alla pronuncia dell'ordinanza n. 2408 del 2024, che, in una controversia regolata dal rito lavoro, in cui l'impugnazione era stata tempestivamente e validamente proposta attraverso il deposito del ricorso ed era stata omessa la notificazione del ricorso e del decreto, la Suprema Corte ha escluso l'effetto sanante ex tunc della costituzione della parte appellata, in quanto pregiudicate le condizioni di parità tra le parti, cioè il diritto dell'appellato ad essere posto tempestivamente a conoscenza della litispendenza concernente il gravame.
Non è un caso, del resto, che, come si è detto, la parte appellata nel costituirsi in giudizio abbia svolto articolate difese in rapporto a tutti i motivi di appello e non abbia dedotto alcuna concreta lesione del diritto di difesa, proprio perché non pregiudicato e compiutamente esercitato.
Del pari infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., considerato che, nonostante l'indubbia lacunosità dei motivi, che per lo più riproducono le argomentazioni pagina 4 di 8 difensive svolte nel giudizio di primo grado, sono comunque sufficientemente tratteggiate le critiche mosse alla sentenza appellata.
Nessun dubbio, nel merito, che si tratti di motivi infondati. il 19 settembre 2013 è stato condannato dal GUP di Milano per violenza sessuale Parte_1
e sequestro di persona ai danni di fatti commessi il 29 aprile 2012. Il GUP condannò Controparte_1
l'imputato anche al risarcimento dei danni, rimettendone la liquidazione al giudice civile. La sentenza fu confermata dalla Corte di appello ed il ricorso per Cassazione fu dichiarato inammissibile (doc. nn.
4, 5 e 6 fascicolo di secondo grado, . CP_1
Il Tribunale civile di Milano, con sentenza n. 10831/2019, pubblicata il 25 novembre 2019, liquidò il danno in 50.000 euro.
Essendo quindi documentalmente provata la qualità di debitore del quantomeno da Parte_1
settembre 2013, quando il GUP lo ha condannato al risarcimento dei danni -ma, in realtà, il titolo della pretesa risarcitoria risale alla data dell'illecito, cioè ad aprile 2012- e la concessione di ipoteca volontaria a favore della madre sull'unico immobile di sua proprietà il 18 dicembre 2019, non può che convenirsi con il Tribunale di Monza nel ritenere tale atto revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Ed invero, gli appellanti sostengono, con il primo ed il terzo motivo di appello, che la concessione dell'ipoteca volontaria nel caso in esame non sarebbe in sé qualificabile come atto di disposizione del patrimonio, né tanto meno potrebbe qualificarsi come atto a titolo gratuito, ma sarebbe un atto di adempimento di debito, sottratto a revocatoria ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c.; l'ipoteca, infatti, sarebbe stata concessa a garanzia della restituzione del prestito erogato da a Parte_2
per consentirgli l'acquisto di una casa di proprietà, poi effettuato il 26 febbraio 2016. Il Parte_1
prestito sarebbe dimostrato dalla scrittura di riconoscimento di debito datata 24 febbraio 2014, con la quale “la SI.ra si impegna a corrispondere al figlio oppure a terzi in nome e per Parte_2 conto del figlio la somma che servirà, approssimativamente in € 50.000,00/60.000,00 a titolo di mutuo personale” e dagli assegni emessi dalla a favore del e da questi incassati. Parte_2 Parte_1
Rileva in contrario la Corte:
a) che la costituzione di ipoteca volontaria sia negozio di per sé assoggettabile a revocatoria è certo e non pare dubitarne, in via teorica, neppure l'appellante. Lo ammette espressamente il secondo comma dell'art. 2901 c.c.;
b) coerentemente con la disposizione citata, che considera atto a titolo oneroso le prestazioni di garanzia contestuali al credito garantito, la Corte di cassazione ha chiarito che, invece, “la
pagina 5 di 8 costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo”, e ciò persino quando alla concessione dell'ipoteca si accompagni una dilazione di pagamento (cfr. Cass. ord. n.
28802/2018; Cass. n. 21535 del 2018, Cass. n. 9987/2014);
c) nel caso in esame, il si è riconosciuto debitore della propria madre per l'importo di Parte_1
€60.000 il 18 dicembre 2019, con lo stesso atto notarile con il quale le ha concesso ipoteca sull'immobile acquistato nel 2016; secondo gli appellanti, il debito sarebbe stato contratto con la scrittura privata apparentemente datata 20 febbraio 2014, alla quale è stata conferita data certa a decorrere dal 14 dicembre 2016, quando è stata apposta sul documento una marca da bollo. Sono dunque gli stessi appellanti a dar conto della gratuità dell'ipoteca, in quanto confessoriamente concessa dal debitore non già allo scopo di ottenere un Parte_1
finanziamento dalla ma per attribuire a quest'ultima -sua creditrice (in tesi) fin dal Parte_2
2016- una posizione di vantaggio rispetto agli altri creditori;
d) l'esenzione prevista dall'art. 2901, terzo comma, c.c. riguarda l'adempimento dei debiti scaduti e si giustifica in ragione del carattere doveroso dell'adempimento una volta che si siano verificati gli effetti della mora (cfr. Cass. ord. n. 14144/2020; Cass. n. 6321/2010); nel caso in esame, oltre all'elementare rilievo che il negozio impugnato è un atto di costituzione di una garanzia e non un atto solutorio, gli stessi appellanti, evidentemente persuasi che l'esenzione non operi per le garanzie concesse in relazione a debiti scaduti ed operi in presenza di debiti non scaduti, hanno affermato che “Nel caso di specie, non solo il debito nei confronti della madre non è ancora scaduto, essendo stato concordato che il figlio avrebbe dovuto restituire tale somma nel tempo…” (così in comparsa di riposta in primo grado, pag. 5 e, con le stesse parole, nel ricorso in appello, pag. 4). Del resto, la scrittura del 14 dicembre 2016 contiene solo un generico impegno della madre nei confronti del figlio a corrispondergli una somma
“approssimativamente” pari a 50.000/60.000 euro destinata all'acquisto dell'appartamento (poi gravato da ipoteca), che il come riferito dagli appellanti, avrebbe provveduto a Parte_1
restituire “nel tempo”.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con il quale gli appellanti contestano la ritenuta esistenza dell'elemento soggettivo dell'azione.
Infatti, in aggiunta alle persuasive considerazioni del Tribunale di Varese:
pagina 6 di 8 I. l'ipoteca è stata costituita successivamente al sorgere del credito di Controparte_1
Dunque, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente che il debitore quando ha Parte_1
assentito alla costituzione dell'ipoteca, fosse consapevole del pregiudizio arrecato alla propria creditrice;
II. il vincolo è stato iscritto sull'unico bene immobile di proprietà del debitore dopo meno di un mese dalla sentenza del giudice civile che ha quantificato il credito risarcitorio. Il brevissimo lasso di tempo trascorso tra la condanna e la concessione dell'ipoteca, a maggior ragione se fosse vero che l'intento perseguito dal debitore era quello di garantire alla la restituzione di un finanziamento erogato cinque anni prima, cioè nel corso del Parte_2
2014 (cfr. assegni fascicolo primo grado , assicurandole un Controparte_2
trattamento preferenziale, dimostra non solo la consapevolezza del pregiudizio arrecato alla ma anche la preordinazione dell'atto a renderle più difficile il soddisfacimento del CP_1
credito;
III. l'ipoteca è stata concessa a garanzia di un credito di asseriti 60.000 euro, malgrado gli unici esborsi documentati della a favore del figlio ammontino ad €28.250 (cfr. assegni Parte_2
fascicolo primo grado . Anche l'esorbitanza dell'importo rispetto Controparte_2 all'ammontare dell'asserito finanziamento conferma che l'atto è stato posto in essere al fine di ostacolare nel recupero del proprio credito;
Controparte_1
IV. la gratuità dell'atto rende irrilevante accertare l'elemento soggettivo in capo alla Pt_2
sebbene gli stessi elementi di cui ai punti II e III, unitamente allo stretto vincolo di parentela ed alla non comune vicenda dalla quale trae origine il debito verso (un Controparte_1
processo penale per reati gravissimi, che si è dipanato dal 2012 al 2018), rendono palese il coinvolgimento della nell'operazione orchestrata dal figlio. Parte_2
L'appello, dunque, deve essere respinto.
Ricorrono anche in questa sede le ragioni che hanno indotto il giudice di legittimità, con l'ordinanza del 30 aprile 2024 (doc. 10 di parte appellata), a condannare il ricorrente per responsabilità Parte_1
processuale aggravata.
La proposizione dell'appello da parte di e senza curarsi per mesi di Parte_1 Parte_3
verificare mediante accesso al fascicolo telematico le sorti del ricorso depositato- fondato su motivi palesemente infondati ed incoerenti rispetto alle circostanze di fatto documentate ed ai pacifici e consolidati principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in materia di revocatoria, integra un'ipotesi pagina 7 di 8 evidente di abuso, cioè di sviamento dello strumento dal suo fine istituzionale, ed il suo utilizzo a fini dilatori, per ostacolare la realizzazione del diritto di ad essere risarcita in relazione ad Controparte_1
una condotta che risale al 2012.
Reputa la Corte di poter quantificare il danno che gli appellanti devono essere condannati a risarcire in un importo pari alla metà delle spese di lite liquidate alla parte vittoriosa.
Inoltre, va disposta, ai sensi dell'art. 96, comma quarto, c.p.c., la condanna degli appellanti al pagamento a favore della cassa delle ammende di €1.000.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (e quindi dell'ammontare del credito dell'appellata), del modulo decisorio adottato, dell'attività difensiva svolta.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto contro la sentenza n. 614/2024 del tribunale di Varese, pubblicata il 22 giugno 2024, che per l'effetto conferma;
2. condanna gli appellanti, tra loro in solido, a pagare a €5.500 a titolo di responsabilità Controparte_1
processuale aggravata ed alla cassa delle ammende €1000 ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c.;
3. condanna gli appellanti, tra loro in solido, a rifondere alla parte appellata le spese del grado che determina in €11.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
4. dichiara la sussistenza per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte degli appellanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 26 febbraio 2025
La consigliera est. La presidente
Francesca Maria Mammone Anna Mantovani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Anna Mantovani Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliera dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1596/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA PORTA MUGNAIA 20853 BIASSONO C.F._2 presso lo studio dell'avv. LUCA BERTI, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA DEL Controparte_1 C.F._3
POPOLO N. 14 20010 ARLUNO presso lo studio dell'avv. LUCIA CARLA OMAZZI, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 8 “Voglia l'Ill.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza di primo grado, ed in accoglimento del presente appello, così giudicare:
- in via preliminare, sospendere l'esecuzione / l'esecutività della sentenza qui appellata, in quanto ricorrono fondati e gravi motivi, in quanto l'appellata ha già notificato agli appellanti (doc. n. 3) il precetto con la sentenza così da fare emergere che procederà presumibilmente contro i medesimi in via esecutiva (vendita all'asta dell'appartamento la SI.ra , con la conseguenza che la SI.ra Parte_2
non rientrerà più del credito verso il proprio figlio;
Parte_2
- nel merito, rigettare tutte le domande dell'appellata in quanto prive di qualsivoglia fondamento, sia in punto di fatto che di diritto, per tutti i motivi, soprattutto documentali, esposti in atti;
- dichiarare illegittima ed inammissibile la revocatoria di cui alla sentenza impugnata ed altresì dichiarare che la stessa non è opponibile agli appellanti;
Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA 22% e C.P.A: 4%. “
Per Controparte_1
“In via preliminare: per tutte le ragioni dedotte, dichiarare l'appello proposto e Parte_1 improcedibile per inesistenza della notifica dell'atto al destinatario. Parte_2
In via ancora preliminare: per tutte le ragioni dedotte, dichiarare l'appello proposto da
[...]
e inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. Parte_1 Parte_2
Nel merito: rigettare il ricorso in appello proposto da e in quanto Parte_1 Parte_2
infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1263/2024 emessa dal Tribunale di Monza nel procedimento civile rubricato al n. 5919/2023 R.G.
In ogni caso: accertare il prospettato abuso dello strumento processuale degli appellanti e, per l'effetto, condannarli, con ogni conseguente statuizione al riguardo, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con rifusione integrale delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1263/2024, pubblicata il 22 aprile 2024, ha accolto la domanda revocatoria ordinaria proposta da nei confronti di e di Controparte_1 Parte_1
per far dichiarare inefficace la concessione di un'ipoteca volontaria da parte del Parte_2
alla propria madre Parte_1 Parte_2
e il 27 maggio 2024 hanno impugnato la sentenza con ricorso, domandandone Parte_1 Parte_2
l'integrale riforma.
pagina 2 di 8 Il giorno seguente hanno dato notizia al difensore della della proposizione del gravame CP_1
mediante e-mail.
Non hanno invece notificato alla parte appellata né il ricorso introduttivo né il decreto del 6 giugno
2024 con il quale è stata fissata l'udienza di prima comparizione ed assegnato termine per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto entro il 21 giugno 2024.
Tale decreto è stato comunicato dalla cancelleria al legale che aveva assistito nel giudizio di primo grado la parte appellata, ma non agli appellanti. si è costituita in giudizio il 5 settembre 2024, eccependo preliminarmente l'improcedibilità CP_1 dell'appello, siccome mai notificato e l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza del gravame.
Il successivo 30 settembre gli appellanti hanno domandato in via principale di dichiarare “assolto
l'onere di parte ricorrente di notificare il ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a controparte essendosi, quest'ultima regolarmente costituita” e, in subordine, di essere rimessi in termine per notificare il ricorso alla parte appellata entro l'udienza di prima comparizione, rilevando che la cancelleria -diversamente da quanto espressamente disposto dal presidente di sezione- non aveva dato loro comunicazione della fissazione di tale udienza e dell'assegnazione del termine per la notificazione.
Il consigliere istruttore, dato atto della già avvenuta costituzione in giudizio della parte appellata, che rendeva comunque superflua l'assegnazione di un termine per notificare, ha fissato udienza ex art. 350- bis c.p.c., rimettendo al collegio la decisione sulle questioni preliminari.
In rito, stima il collegio che la costituzione in giudizio della a dispetto dell'omessa CP_1
notificazione del ricorso, consenta di ritenere il contraddittorio pienamente e tempestivamente instaurato.
Va premesso che l'odierna parte appellata aveva agito in data 3 agosto 2023 ai sensi dell'art. 281- decies c.p.c. e che, a mente dell'art. 281-terdecies, la sentenza “è impugnabile nei modi ordinari”: dunque, con atto di citazione. Gli appellanti, invece, hanno depositato un “ricorso in appello” e ne hanno trasmesso una copia mediante posta elettronica (non certificata) al legale della controparte. Solo il 30 settembre 2024, lette le difese della parte appellata, che si è costituita spontaneamente in giudizio, la parte appellante ha chiesto di accertare che non era più necessaria alcuna notificazione o, in subordine, di essere rimessa in termini per potervi provvedere.
pagina 3 di 8 È noto che secondo la giurisprudenza di legittimità, l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel termine di impugnazione, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (in questo senso, Cass. ord. n. 6237/2023; Cass. ord. n. 24386/2022; Cass. n. 22256/2018; Cass. S.U. n.
22848/2013) ed è certo, nella fattispecie in esame, che la notificazione -senza la quale, diversamente da quanto accade nei giudizi che iniziano con ricorso, l'impugnazione non può neppure considerarsi proposta- è stata del tutto omessa. Infatti, non è possibile attribuire effetti equipollenti, innanzitutto sotto il profilo della vocatio in ius, alla mera trasmissione informale di copia del gravame attraverso la posta elettronica ordinaria, senza alcuna indicazione.
Tuttavia, prima dello scadere del termine “lungo” di cui all'art. 327 c.p.c. (il 22 novembre 2024), la parte appellata si è costituita in giudizio, non limitandosi -come avrebbe potuto- ad eccepire l'improcedibilità dell'appello, ma svolgendo articolate e compiute difese nel merito, dando così prova di aver letto ed analizzato il contenuto del ricorso. Ciò per effetto non solo della comunicazione via mail del 28 maggio, ma anche della comunicazione, ricevuta dalla cancelleria in data 6 giugno 2024, dell'avvenuta designazione del consigliere istruttore e della fissazione dell'udienza, nonché dell'accesso al fascicolo il 27 agosto seguente. Pertanto, in tale evenienza, deve ritenersi che si è regolarmente costituito il rapporto processuale, e cioè si è realizzato l'effetto a cui è destinata la notifica, pur omessa.
La situazione è del tutto differente da quella che ha dato luogo alla pronuncia dell'ordinanza n. 2408 del 2024, che, in una controversia regolata dal rito lavoro, in cui l'impugnazione era stata tempestivamente e validamente proposta attraverso il deposito del ricorso ed era stata omessa la notificazione del ricorso e del decreto, la Suprema Corte ha escluso l'effetto sanante ex tunc della costituzione della parte appellata, in quanto pregiudicate le condizioni di parità tra le parti, cioè il diritto dell'appellato ad essere posto tempestivamente a conoscenza della litispendenza concernente il gravame.
Non è un caso, del resto, che, come si è detto, la parte appellata nel costituirsi in giudizio abbia svolto articolate difese in rapporto a tutti i motivi di appello e non abbia dedotto alcuna concreta lesione del diritto di difesa, proprio perché non pregiudicato e compiutamente esercitato.
Del pari infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., considerato che, nonostante l'indubbia lacunosità dei motivi, che per lo più riproducono le argomentazioni pagina 4 di 8 difensive svolte nel giudizio di primo grado, sono comunque sufficientemente tratteggiate le critiche mosse alla sentenza appellata.
Nessun dubbio, nel merito, che si tratti di motivi infondati. il 19 settembre 2013 è stato condannato dal GUP di Milano per violenza sessuale Parte_1
e sequestro di persona ai danni di fatti commessi il 29 aprile 2012. Il GUP condannò Controparte_1
l'imputato anche al risarcimento dei danni, rimettendone la liquidazione al giudice civile. La sentenza fu confermata dalla Corte di appello ed il ricorso per Cassazione fu dichiarato inammissibile (doc. nn.
4, 5 e 6 fascicolo di secondo grado, . CP_1
Il Tribunale civile di Milano, con sentenza n. 10831/2019, pubblicata il 25 novembre 2019, liquidò il danno in 50.000 euro.
Essendo quindi documentalmente provata la qualità di debitore del quantomeno da Parte_1
settembre 2013, quando il GUP lo ha condannato al risarcimento dei danni -ma, in realtà, il titolo della pretesa risarcitoria risale alla data dell'illecito, cioè ad aprile 2012- e la concessione di ipoteca volontaria a favore della madre sull'unico immobile di sua proprietà il 18 dicembre 2019, non può che convenirsi con il Tribunale di Monza nel ritenere tale atto revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Ed invero, gli appellanti sostengono, con il primo ed il terzo motivo di appello, che la concessione dell'ipoteca volontaria nel caso in esame non sarebbe in sé qualificabile come atto di disposizione del patrimonio, né tanto meno potrebbe qualificarsi come atto a titolo gratuito, ma sarebbe un atto di adempimento di debito, sottratto a revocatoria ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c.; l'ipoteca, infatti, sarebbe stata concessa a garanzia della restituzione del prestito erogato da a Parte_2
per consentirgli l'acquisto di una casa di proprietà, poi effettuato il 26 febbraio 2016. Il Parte_1
prestito sarebbe dimostrato dalla scrittura di riconoscimento di debito datata 24 febbraio 2014, con la quale “la SI.ra si impegna a corrispondere al figlio oppure a terzi in nome e per Parte_2 conto del figlio la somma che servirà, approssimativamente in € 50.000,00/60.000,00 a titolo di mutuo personale” e dagli assegni emessi dalla a favore del e da questi incassati. Parte_2 Parte_1
Rileva in contrario la Corte:
a) che la costituzione di ipoteca volontaria sia negozio di per sé assoggettabile a revocatoria è certo e non pare dubitarne, in via teorica, neppure l'appellante. Lo ammette espressamente il secondo comma dell'art. 2901 c.c.;
b) coerentemente con la disposizione citata, che considera atto a titolo oneroso le prestazioni di garanzia contestuali al credito garantito, la Corte di cassazione ha chiarito che, invece, “la
pagina 5 di 8 costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo”, e ciò persino quando alla concessione dell'ipoteca si accompagni una dilazione di pagamento (cfr. Cass. ord. n.
28802/2018; Cass. n. 21535 del 2018, Cass. n. 9987/2014);
c) nel caso in esame, il si è riconosciuto debitore della propria madre per l'importo di Parte_1
€60.000 il 18 dicembre 2019, con lo stesso atto notarile con il quale le ha concesso ipoteca sull'immobile acquistato nel 2016; secondo gli appellanti, il debito sarebbe stato contratto con la scrittura privata apparentemente datata 20 febbraio 2014, alla quale è stata conferita data certa a decorrere dal 14 dicembre 2016, quando è stata apposta sul documento una marca da bollo. Sono dunque gli stessi appellanti a dar conto della gratuità dell'ipoteca, in quanto confessoriamente concessa dal debitore non già allo scopo di ottenere un Parte_1
finanziamento dalla ma per attribuire a quest'ultima -sua creditrice (in tesi) fin dal Parte_2
2016- una posizione di vantaggio rispetto agli altri creditori;
d) l'esenzione prevista dall'art. 2901, terzo comma, c.c. riguarda l'adempimento dei debiti scaduti e si giustifica in ragione del carattere doveroso dell'adempimento una volta che si siano verificati gli effetti della mora (cfr. Cass. ord. n. 14144/2020; Cass. n. 6321/2010); nel caso in esame, oltre all'elementare rilievo che il negozio impugnato è un atto di costituzione di una garanzia e non un atto solutorio, gli stessi appellanti, evidentemente persuasi che l'esenzione non operi per le garanzie concesse in relazione a debiti scaduti ed operi in presenza di debiti non scaduti, hanno affermato che “Nel caso di specie, non solo il debito nei confronti della madre non è ancora scaduto, essendo stato concordato che il figlio avrebbe dovuto restituire tale somma nel tempo…” (così in comparsa di riposta in primo grado, pag. 5 e, con le stesse parole, nel ricorso in appello, pag. 4). Del resto, la scrittura del 14 dicembre 2016 contiene solo un generico impegno della madre nei confronti del figlio a corrispondergli una somma
“approssimativamente” pari a 50.000/60.000 euro destinata all'acquisto dell'appartamento (poi gravato da ipoteca), che il come riferito dagli appellanti, avrebbe provveduto a Parte_1
restituire “nel tempo”.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con il quale gli appellanti contestano la ritenuta esistenza dell'elemento soggettivo dell'azione.
Infatti, in aggiunta alle persuasive considerazioni del Tribunale di Varese:
pagina 6 di 8 I. l'ipoteca è stata costituita successivamente al sorgere del credito di Controparte_1
Dunque, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente che il debitore quando ha Parte_1
assentito alla costituzione dell'ipoteca, fosse consapevole del pregiudizio arrecato alla propria creditrice;
II. il vincolo è stato iscritto sull'unico bene immobile di proprietà del debitore dopo meno di un mese dalla sentenza del giudice civile che ha quantificato il credito risarcitorio. Il brevissimo lasso di tempo trascorso tra la condanna e la concessione dell'ipoteca, a maggior ragione se fosse vero che l'intento perseguito dal debitore era quello di garantire alla la restituzione di un finanziamento erogato cinque anni prima, cioè nel corso del Parte_2
2014 (cfr. assegni fascicolo primo grado , assicurandole un Controparte_2
trattamento preferenziale, dimostra non solo la consapevolezza del pregiudizio arrecato alla ma anche la preordinazione dell'atto a renderle più difficile il soddisfacimento del CP_1
credito;
III. l'ipoteca è stata concessa a garanzia di un credito di asseriti 60.000 euro, malgrado gli unici esborsi documentati della a favore del figlio ammontino ad €28.250 (cfr. assegni Parte_2
fascicolo primo grado . Anche l'esorbitanza dell'importo rispetto Controparte_2 all'ammontare dell'asserito finanziamento conferma che l'atto è stato posto in essere al fine di ostacolare nel recupero del proprio credito;
Controparte_1
IV. la gratuità dell'atto rende irrilevante accertare l'elemento soggettivo in capo alla Pt_2
sebbene gli stessi elementi di cui ai punti II e III, unitamente allo stretto vincolo di parentela ed alla non comune vicenda dalla quale trae origine il debito verso (un Controparte_1
processo penale per reati gravissimi, che si è dipanato dal 2012 al 2018), rendono palese il coinvolgimento della nell'operazione orchestrata dal figlio. Parte_2
L'appello, dunque, deve essere respinto.
Ricorrono anche in questa sede le ragioni che hanno indotto il giudice di legittimità, con l'ordinanza del 30 aprile 2024 (doc. 10 di parte appellata), a condannare il ricorrente per responsabilità Parte_1
processuale aggravata.
La proposizione dell'appello da parte di e senza curarsi per mesi di Parte_1 Parte_3
verificare mediante accesso al fascicolo telematico le sorti del ricorso depositato- fondato su motivi palesemente infondati ed incoerenti rispetto alle circostanze di fatto documentate ed ai pacifici e consolidati principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in materia di revocatoria, integra un'ipotesi pagina 7 di 8 evidente di abuso, cioè di sviamento dello strumento dal suo fine istituzionale, ed il suo utilizzo a fini dilatori, per ostacolare la realizzazione del diritto di ad essere risarcita in relazione ad Controparte_1
una condotta che risale al 2012.
Reputa la Corte di poter quantificare il danno che gli appellanti devono essere condannati a risarcire in un importo pari alla metà delle spese di lite liquidate alla parte vittoriosa.
Inoltre, va disposta, ai sensi dell'art. 96, comma quarto, c.p.c., la condanna degli appellanti al pagamento a favore della cassa delle ammende di €1.000.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (e quindi dell'ammontare del credito dell'appellata), del modulo decisorio adottato, dell'attività difensiva svolta.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto contro la sentenza n. 614/2024 del tribunale di Varese, pubblicata il 22 giugno 2024, che per l'effetto conferma;
2. condanna gli appellanti, tra loro in solido, a pagare a €5.500 a titolo di responsabilità Controparte_1
processuale aggravata ed alla cassa delle ammende €1000 ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c.;
3. condanna gli appellanti, tra loro in solido, a rifondere alla parte appellata le spese del grado che determina in €11.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
4. dichiara la sussistenza per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte degli appellanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 26 febbraio 2025
La consigliera est. La presidente
Francesca Maria Mammone Anna Mantovani
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