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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1867/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA Parte_1 C.F._1
ZACCARINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, viale della Lirica n. 61
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCARDA Controparte_1 C.F._2
ARGELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Agata sul Santerno (RA), viale
Baccarini n. 10
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate in data 31.01.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.49 c.p.c. depositato in data
04.09.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via provvisoria e urgente ex art. 473-bis.22: - disporre la restituzione dell'immobile adito a casa familiare al Signor non Parte_1 essendovi ragioni per l'assegnazione alla Signora Controparte_1
Nel merito: - dichiarare la separazione dei coniugi e matrimonio Parte_1 Controparte_1 contratto a Conselice (RA), in data 14/02/1993, trascritto all'Ufficio di stato civile del Comune di Conselice, atti di matrimonio dell'anno 1993 n. 1, p. II, s. A;
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- dichiarare l'addebito della separazione alla signora per la violazione degli obblighi Controparte_1 di cui all'art. 143 c.c.;
- disporre la restituzione dell'immobile adibito a casa familiare al signor non Parte_1 essendovi ragioni per l'assegnazione alla signora Controparte_1
- dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti;
- ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Conselice, affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
- condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese che si produrrà”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 23.09.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 06.02.2025.
In data 25.09.2024 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 30.12.2024 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo tribunale di Ravenna, disattesa ogni contraria istanza, voglia accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la separazione personale dei coniugi
e matrimonio contratto con rito religioso a Conselice (RA) in Parte_1 Controparte_1 data 14.02.1993, trascritto all'ufficio di stato civile del Comune di Conselice atti di matrimonio dell'anno 1993 n. 1, parte II, serie A;
autorizzare i coniugi a vivere separati;
rigettare la domanda di addebito ex adverso formulata perché infondata;
dichiarare l'addebito della separazione al marito per la violazione degli obblighi Parte_1 di cui all'art. 143 c.c.; disporre la restituzione dell'immobile adibito a casa familiare da parte della sig.ra a Controparte_1
a far data dal 1.10.2025, libero e vuoto da persone e cose fatta eccezione per la Parte_1 cucina, il tavolo e la vetrinetta della sala che rimarranno di proprietà del marito Parte_1 dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti;
condannare il ricorrente alle spese del presente giudizio attesa la infondatezza di alcune domande e la temerarietà delle stesse”.
pagina 2 di 4 Stante l'istanza delle parti di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta in ragione del raggiungimento di un accordo e della precisazione di conclusioni congiunte depositata in data
08.01.2025, il Giudice delegato disponeva con ordinanza emessa in data 30.01.2025 che l'udienza già fissata venisse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note scritte depositate in data 31.01.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente debitamente sottoscritte personalmente dai coniugi.
Con ordinanza emessa in data 10.04.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, disattesa ogni contraria istanza:
- dichiarare la separazione dei coniugi e matrimonio contratto a Parte_1 Controparte_1
Conselice (RA), in data 14/02/1993, trascritto all'ufficio di stato civile del Comune di Conselice, atti di matrimonio dell'anno 1993 n. 1, p. II, s. A;
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- disporre la restituzione dell'immobile adibito a casa familiare da parte della signora Controparte_1 al signor a far data dal 01/10/2025, libero e vuoto da persone e cose e fatta Parte_1 eccezione per la cucina, il tavolo e la vetrinetta della sala che rimarranno di proprietà del signor
Parte_1
- dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti;
- dichiarare i coniugi ampiamente soddisfatti poiché hanno già definito tutte le altre questioni economiche fra di loro;
- ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Conselice, affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
- compensare le spese del presente procedimento”.
Reputa il Collegio, in primo luogo, che la domanda di separazione sia fondata e meritevole di accoglimento.
Dalle allegazioni di entrambe le parti, dall'insistenza delle stesse nella domanda di separazione e dalla separazione di fatto già in essere, si evince pacificamente la sussistenza del presupposto per la pronuncia richiesta, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle pronunce accessorie, preso atto della rinuncia alla domanda di addebito proposta da entrambi le parti, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dal complessivo accordo raggiunto e trasfuso nelle condizioni sopra riportate, posto che le medesime non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico, attesa la disponibilità dei diritti patrimoniali dei coniugi e considerando che la figlia maggiorenne è già economicamente autosufficiente. Persona_1
Come da apposita richiesta, le spese del procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa da
[...] nei confronti di in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate Parte_1 Controparte_1 dalle parti, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
29.07.1962, e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Conselice in data Controparte_1
14.02.1993, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 1, p. 2, serie
A, anno 1993, alle condizioni concordate tra le parti riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Conselice di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 30.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1867/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA Parte_1 C.F._1
ZACCARINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, viale della Lirica n. 61
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCARDA Controparte_1 C.F._2
ARGELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Agata sul Santerno (RA), viale
Baccarini n. 10
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate in data 31.01.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.49 c.p.c. depositato in data
04.09.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via provvisoria e urgente ex art. 473-bis.22: - disporre la restituzione dell'immobile adito a casa familiare al Signor non Parte_1 essendovi ragioni per l'assegnazione alla Signora Controparte_1
Nel merito: - dichiarare la separazione dei coniugi e matrimonio Parte_1 Controparte_1 contratto a Conselice (RA), in data 14/02/1993, trascritto all'Ufficio di stato civile del Comune di Conselice, atti di matrimonio dell'anno 1993 n. 1, p. II, s. A;
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- dichiarare l'addebito della separazione alla signora per la violazione degli obblighi Controparte_1 di cui all'art. 143 c.c.;
- disporre la restituzione dell'immobile adibito a casa familiare al signor non Parte_1 essendovi ragioni per l'assegnazione alla signora Controparte_1
- dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti;
- ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Conselice, affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
- condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese che si produrrà”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 23.09.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 06.02.2025.
In data 25.09.2024 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 30.12.2024 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo tribunale di Ravenna, disattesa ogni contraria istanza, voglia accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la separazione personale dei coniugi
e matrimonio contratto con rito religioso a Conselice (RA) in Parte_1 Controparte_1 data 14.02.1993, trascritto all'ufficio di stato civile del Comune di Conselice atti di matrimonio dell'anno 1993 n. 1, parte II, serie A;
autorizzare i coniugi a vivere separati;
rigettare la domanda di addebito ex adverso formulata perché infondata;
dichiarare l'addebito della separazione al marito per la violazione degli obblighi Parte_1 di cui all'art. 143 c.c.; disporre la restituzione dell'immobile adibito a casa familiare da parte della sig.ra a Controparte_1
a far data dal 1.10.2025, libero e vuoto da persone e cose fatta eccezione per la Parte_1 cucina, il tavolo e la vetrinetta della sala che rimarranno di proprietà del marito Parte_1 dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti;
condannare il ricorrente alle spese del presente giudizio attesa la infondatezza di alcune domande e la temerarietà delle stesse”.
pagina 2 di 4 Stante l'istanza delle parti di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta in ragione del raggiungimento di un accordo e della precisazione di conclusioni congiunte depositata in data
08.01.2025, il Giudice delegato disponeva con ordinanza emessa in data 30.01.2025 che l'udienza già fissata venisse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note scritte depositate in data 31.01.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente debitamente sottoscritte personalmente dai coniugi.
Con ordinanza emessa in data 10.04.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, disattesa ogni contraria istanza:
- dichiarare la separazione dei coniugi e matrimonio contratto a Parte_1 Controparte_1
Conselice (RA), in data 14/02/1993, trascritto all'ufficio di stato civile del Comune di Conselice, atti di matrimonio dell'anno 1993 n. 1, p. II, s. A;
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- disporre la restituzione dell'immobile adibito a casa familiare da parte della signora Controparte_1 al signor a far data dal 01/10/2025, libero e vuoto da persone e cose e fatta Parte_1 eccezione per la cucina, il tavolo e la vetrinetta della sala che rimarranno di proprietà del signor
Parte_1
- dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti;
- dichiarare i coniugi ampiamente soddisfatti poiché hanno già definito tutte le altre questioni economiche fra di loro;
- ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Conselice, affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
- compensare le spese del presente procedimento”.
Reputa il Collegio, in primo luogo, che la domanda di separazione sia fondata e meritevole di accoglimento.
Dalle allegazioni di entrambe le parti, dall'insistenza delle stesse nella domanda di separazione e dalla separazione di fatto già in essere, si evince pacificamente la sussistenza del presupposto per la pronuncia richiesta, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle pronunce accessorie, preso atto della rinuncia alla domanda di addebito proposta da entrambi le parti, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dal complessivo accordo raggiunto e trasfuso nelle condizioni sopra riportate, posto che le medesime non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico, attesa la disponibilità dei diritti patrimoniali dei coniugi e considerando che la figlia maggiorenne è già economicamente autosufficiente. Persona_1
Come da apposita richiesta, le spese del procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa da
[...] nei confronti di in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate Parte_1 Controparte_1 dalle parti, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
29.07.1962, e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Conselice in data Controparte_1
14.02.1993, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 1, p. 2, serie
A, anno 1993, alle condizioni concordate tra le parti riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Conselice di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 30.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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