Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 17108/2024.
Tribunale di Bologna
- Prima sezione civile -
Il Presidente di sezione, sciolta la riserva assunta nel procedimento iscritto al n. 17108/2024 r.g.;
osservato che ha Persona_1
proposto “RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO EX ART.
696 C.P.C. E/O CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI
FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE EX ART. 696 BIS
C.P.C.”, chiedendo la nomina di un c.t.u. cui
“impartire i quesiti sulla base della documentazione depositata in atti e previ gli accertamenti reputati opportuni, con concessione di integrare la documentazione su richiesta del CTU”; rilevato che la compagnia assicuratrice convenuta ha chiesto, in via principale, che sia dichiarato
“inammissibile il ricorso ex art. 696 cpc ed ex art. 696 bis cpc” e nel merito che sia respinta
“ogni avversaria richiesta risarcitoria nei
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quanto infondata in fatto e in diritto”;
sentiti i difensori delle parti all'udienza fissata e visti gli atti e i documenti prodotti;
rilevato, in primo luogo, che la ricorrente ha inteso avvalersi di due differenti e distinti strumenti processuali, ossia l'accertamento tecnico preventivo, disciplinato dall'art. 696 c.p.c. e la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, regolata dall'art. 696 bis
c.p.c.;
osservato, quanto all'accertamento tecnico preventivo, che il procedimento di cui all'art. 696
c.p.c. rientra nell'ambito dei procedimenti di
“istruzione preventiva”, che, come è noto, sono accomunati da un inscindibile rapporto di strumentalità rispetto alla relativa causa di merito;
considerato pertanto che chi propone un ricorso ex
art. 696 c.p.c. deve indicare, con la necessaria e sufficiente precisione, l'azione di merito che intende esercitare;
osservato altresì che l'art. 696 c.p.c. prevede,
quanto al presupposto del periculum in mora, che vi sia l'”urgenza di far verificare, prima del
2 giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose” o della “persona dell'istante”;
rilevato, nel caso di specie, che la ricorrente ha dedotto “la necessità e l'urgenza ex art. 696
c.p.c.” “di verificare la natura, l'entità e le cause della sintomatologia e dei danni accertati anche al fine di apportare le opportune forme di tutela e garanzia” ed ha affermato che “per altro verso la natura e la gravità dei danni riportati e denunziati richiede interventi e risolutivi onde evitare l'aggravamento delle problematiche e dei danni a carico della ricorrente”, posto che “la signora vive nel costante dolore, Persona_1
fastidio e nella grave difficoltà nell'esercitare le più semplici azioni quotidiane e nell'esercitare il proprio lavoro, essendo la Signora Persona_1
un'infermiera di sala operatoria, con un notevole calo di fatturato”;
ritenuto che l'urgenza dedotta dalla ricorrente non sia propria dello strumento di natura cautelare prescelto (ossia dell'accertamento tecnico preventivo), che è diretto a far accertare le condizioni dei luoghi o della persona dell'istante prima dell'instaurazione della causa, atteso il pericolo che le condizioni attuali possano mutare
3 irrimediabilmente, non consentendo così di compiere proficuamente gli accertamenti richiesti nel corso del successivo giudizio di merito;
rilevato infatti che non vi è allegazione e prova della circostanza che gli accertamenti medici richiesti non possano essere svolti, con la medesima efficacia probatoria, nel corso della causa di merito;
ritenuto dunque che non sussista il presupposto del
periculum in mora dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e che pertanto la relativa domanda non possa trovare accoglimento;
osservato, quanto alla richiesta consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite,
che, a differenza della figura disciplinata dall'art. 696 c.p.c., quella regolata dall'art. 696
bis c.p.c. non integra uno strumento di natura cautelare, costituendo invece una forma di risoluzione alternativa della controversia, che non presuppone l'urgenza, ma richiede comunque la prova del fumus boni iuris, in relazione alla pretesa creditoria del ricorrente, che quest'ultimo deve necessariamente indicare con la necessaria e sufficiente precisione nel ricorso;
4 considerato inoltre che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, il ricorso ex
art. 696 bis c.p.c. è inammissibile, qualora la decisione della causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica, posto che il ricorso allo strumento in questione presuppone che la controversia tra le parti abbia come unico punto di dissenso, ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica,
acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazione da compiersi in concreto ed ex ante, altre questioni controverse (cfr. al riguardo Trib.
Rimini ord. 13 luglio 2010, Trib. Bologna ord. 13
luglio 2011);
osservato che la compagnia assicuratrice ha motivatamente contestato, anche sulla scorta dei documenti prodotti, la dinamica dell'incidente,
negando che lo stesso si sia svolto secondo la narrazione contenuta nel ricorso introduttivo ed eccependo quindi la carenza di copertura assicurativa, derivante dalla circostanza che
5 nell'occorso la ricorrente sarebbe stata la conducente del proprio autoveicolo;
rilevato inoltre che la stessa resistente ha affermato che la controparte “ha già subito precedenti importanti infortuni, per l'effetto rendendosi necessario meglio indagare circa i distretti coinvolti onde accertare che non siano i medesimi di quelli interessati nel sinistro in questione”;
rilevato altresì che la ricorrente risulta avere già effettuato invito alla negoziazione assistita nei confronti di con Controparte_1
esito negativo;
osservato che le questioni poste dalla resistente e relative alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e ai danni che potrebbero essere derivati alla ricorrente da altri sinistri (e non da quello per cui è causa) non potrebbero essere poste al c.t.u., il cui elaborato pertanto, tenuto conto anche dell'esperimento con esito negativo della negoziazione assistita, non potrebbe essere potenzialmente risolutivo del conflitto fra le parti, che dovrebbe trovare soluzione, nel pieno contraddittorio fra la ricorrente e la compagnia assicuratrice, in un'ordinaria causa di merito;
6 ritenuto dunque che lo strumento prescelto dalla ricorrente e previsto dall'art. 696 bis c.p.c. non sia utilizzabile nella fattispecie;
considerato che alla soccombenza della ricorrente consegue la condanna di quest'ultima alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali,
che si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenuto conto della circostanza che si tratta di
“procedimento di istruzione preventiva” di valore indeterminabile e della limitata attività svolta, esclusa la fase istruttoria,
P. Q. M.
a) rigetta la domanda proposta da Persona_1
con il ricorso depositato il 3 dicembre
[...]
2024;
b) condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controparte delle spese del procedimento, che liquida d'ufficio in euro 1.700,00 per compensi,
oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge.
Si comunichi.
Bologna, 27 marzo 2025.
Il Presidente di sezione
Dott. Stefano Giusberti
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