Ordinanza collegiale 31 dicembre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 23/06/2025, n. 12269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12269 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12269/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03962/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3962 del 2024, proposto da IC AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l''accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato in merito all’istanza presentata dal ricorrente, avente ad oggetto “La richiesta di equivalenza del titolo di studio, ai sensi della Legge 148/2022 e dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001, nonché ai sensi della Direttiva 2013/55/CE inoltrata a mezzo PEC in data 23.01.2023, agli indirizzi PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica), alla PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it (Ministero dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca), nonché alla Pec dginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it (Direzione Generale per l’Internazionalizzazione e la Comunicazione). Tale istanza veniva protocollata dal Ministero dell’Istruzione in data 03.04.2023, con protocollo n. 4813 del Registro Ufficiale AOO AOODGINTCO;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Col ricorso in epigrafe parte ricorrente insorge contro il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del merito sulla domanda di equivalenza del titolo di studio conseguito in Romania tra le altre materie anche per ADSS presentata in data 23 gennaio 2023 oltre che al Ministero dell’Istruzione e del Merito in primis al Ministero dell’Università e della Ricerca ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica.
Costituitosi il Ministero dell’Istruzione, alla camera di consiglio del 6 dicembre 2024 con ordinanza n. 23829 del 31 dicembre 2024 è stato rilevato un profilo di inammissibilità del ricorso per la mancata notifica dello stesso anche al Ministero dell’Università e della Ricerca cui la domanda di equivalenza era stata in primis rivolta dall’interessato, assegnando trenta giorni per integrare la notifica e fissando la camera di consiglio odierna per la trattazione del ricorso.
2. Pervenuto quest’ultimo alla udienza camerale del 7 maggio 2025 è stato trovato inammissibile.
Infatti parte ricorrente non risulta aver ottemperato a quanto richiesto dal giudicante con la citata ordinanza collegiale non avendo provveduto a notificare il ricorso nel termine richiesto al Ministero dell’Università e della Ricerca.
Al riguardo va confermato quanto osservato nella ridetta pronuncia collegiale e cioè che ancorchè ai sensi dell’art. 2 del d.l. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, la competenza in materia di “definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso,” sia attribuita Ministero dell’Istruzione e del Merito va “sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca” e tuttavia laddove la domanda di equivalenza sia indirizzata a quest’ultimo ai sensi della Legge 148/2022 e dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001, detta Amministrazione deve essere evocata in giudizio, circostanza che non si è verificata, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. Il tipo di pronuncia consente di ritenere giustificati i motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO