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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1215/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
17.6.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. CONVENTO SAMUELE, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre – Venezia, via Torino, n. 180
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dagli Avvocati SALVALAIO MAURIZIO e TONIOLO SILVIA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il loro studio in
Via Trezzo N. 44/1 - Mestre - Venezia
O G G ETTO : retri buzi one .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1
nel merito: accertare e dichiarare la spettanza, in capo alla ricorrente, del “premio” di cui alla lettera del 12.11.2013 (doc. 04) per il periodo 1.01.2014 – 12.08.2022 e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €. Controparte_1
12.503,90// al lordo, a titolo di differenze retributive, così come determinate in narrativa e nei conteggi allegati (doc. 17), da intendersi qui integralmente riportati – ovvero della diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- in ogni caso: spese e compensi professionali – maggiorati ex art. 4, co. 1-bis, d.m. 55/2014 - oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge interamente rifusi, da distrarsi in favore del legale,
che si dichiara antistatario.
Per parte resistente:
- per tutte le motivazioni di cui in narrativa, rigettarsi tutte le domande formulate dalla ricorrente in punto differenze retributive in quanto illegittime ed infondate in fatto ed in diritto.
- Spese e competenze di lite interamente rifusi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della società
dall'8.9.2011 al 30.6.2020 e poi, per effetto di cessione del contratto Controparte_2
ex art. 1406 c.c., di – fino al licenziamento per giustificato motivo Controparte_1
oggettivo del 12.8.2022 - come addetta al confezionamento di prodotti cosmetici e decorazione stampa, inquadrata al 3° livello del CCNL Chimici Gomma Plastica Vetro
Artigiani. Lamentava che dette aziende nel corso del rapporto di lavoro non avessero quasi mai adempiuto rispetto all'obbligo assunto con lettera del 12.11.2013 circa la corresponsione a suo favore di aumento della retribuzione a far data dall'1.1.2014 per €
1.200 netti mensili, comportante un superminimo non assorbibile. Da ciò ricavava un credito a favore della ricorrente di € 12.503,90 lordi, per il cui pagamento agiva in giudizio nei confronti di anche in riferimento al periodo ante Controparte_1
30.6.2020 in forza degli obblighi assunti al momento della cessione del contratto.
2 2. Costituendosi in giudizio negava fondatezza alle pretese della Controparte_1
ricorrente, sostenendo che l'impegno assunto con lettera del 12.11.2013 era stato sempre rispettato corrispondendo alla ricorrente l'importo mensile netto di € 1.200,00, come previsto, dovendo ritenersi pattuito un superminimo assorbibile. Contestava in ogni caso la quantificazione operata in ricorso per l'inintelligibilità dei criteri di calcolo adottati, il raffronto tra poste non omogenee (lordo con netto) e l'incoerenza tra tesi difensiva e computo del premio in misura variabile.
3. Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. La questione di causa attiene alla verifica circa l'adempimento da parte dei datori di lavoro della ricorrente rispetto all'impegno assunto da Cosmetic Packaging s.r.l. con la lettera del 12.11.2013 sub doc. 4 ric. in cui, all'oggetto “aumento retribuzione”, si legge che “a seguito dei risultati ottenuti e del proficuo risultato ottenuto nell'anno in corso siamo lieti di comunicarLe che, far data 01/01/2014 e la sua retribuzione verrà
incrementata con un premio che si tradurrà in uno stipendio pari a € 1200,00 netti/mese.”.
5. Trattandosi di un importo che determinava un aumento della retribuzione, le parti considerano l'impegno di cui alla lettera come obbligo di corrispondere alla ricorrente un superminimo, ovvero un importo attributo o pattuito oltre ai minimi tabellari. In questo senso è l'interpretazione di entrambe le parti.
6. Una prima questione riguarda il carattere del superminimo: se esso cioè sia da ritenersi assorbibile per effetto di successivi aumenti contrattuali oppure no. Nel primo caso il superminimo deve essere mantenuto anche in caso di aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva o comunque disposti dal datore di lavoro, nel secondo invece il superminimo si riduce man mano che la retribuzione tabellare aumenta, in virtù appunto del suo assorbimento negli aumenti retributivi.
3 7. In via generale deve ritenersi che il superminimo sia pattuito come assorbibile salva diversa previsione espressa o comunque ricavabile dalla condotta dalle parti (cfr. tra le più recenti Cass., 26017/18), sicché non vi sono ragioni per ritenere che in questo caso il superminimo non fosse concordato come riassorbibile.
8. Ciò non consente tuttavia di risolvere la questione dedotta in causa in senso favorevole a parte resistente, se si considera che parte ricorrente ha lamentato in ricorso che la retribuzione corrisposta alla lavoratrice spesso non sarebbe stata rispettosa dell'importo convenuto. Ed in effetti dalle buste paga dimesse in atti si ricava che, fino al 2021 alcune mensilità risultano retribuite con un importo netto inferiore a 1.200,00 € (docc. 5 e ss.
ric.).
9. Tale condotta del datore di lavoro risulta contraria a quanto previsto dall'obbligo di cui alla lettera del 12.11.2013, in cui si individua non un importo preciso di superminimo, ma il risultato dello stesso – il raggiungimento di una retribuzione netta di € 1.200,00 al mese
-. Tale ricostruzione è coerente con l'unica busta paga tra quelle in atti in cui risulta inserito detto “premio” – quella di luglio 2014 -, in cui viene inserito un importo di €
187,41 in forza del quale l'importo netto a favore della lavoratrice raggiunge (anzi supera)
i 1.200,00 €. Che tale fosse il contenuto dell'accordo per l'aumento della retribuzione della ricorrente si ricava anche dall'esame delle altre buste paga (docc. ric.), in cui la retribuzione oraria e mensile non risulta influenzata da alcun superminimo (si indicano quale componenti della retribuzione di fatto: retribuzione base, elemento retributivo regionale, scatti di anzianità ed IRR).
10. Ne consegue il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'importo differenziale che le sarebbe spettato ove il datore di lavoro le avesse sempre corrisposto, come da impegno assunto con la lettera indicata, un importo netto di € 1.200,00. Parte resistente non deduce perché tali differenze non le sarebbero dovute, negando la violazione del patto che tuttavia
è evidente dalle buste paga.
4 11. In relazione alla quantificazione del dovuto va rilevato che parte ricorrente ha prodotto con il ricorso dei conteggi (sub doc. 17 ric.), riportando gli esiti nel ricorso medesimo,
dai quali risulta un credito della ricorrente per € 12.503,90 lordi.
12. Nonostante la contestazione ad opera di parte resistente dei conteggi in questione, reputa il giudicante che essi forniscano idonea prova del dovuto, considerato che la quantificazione del dovuto è stata effettuata raffrontando, anno per anno, quale avrebbe dovuto essere la retribuzione annuale lorda della ricorrente se le fosse stato effettivamente garantito l'importo netto di € 1.200,00 al mese, come previsto dalla lettera del 12.11.2013,
per 13 mensilità (per un complessivo importo annuo netto di € 15.600,00), rispetto all'importo lordo liquidato nelle buste paga. Parte resistente non ha contestato in maniera specifica il percepito lordo utilizzato nei conteggi né le modalità di determinazione dell'importo lordo che le sarebbe spettato in correlazione all'importo netto garantito. Ne
consegue che possono essere validamente utilizzati gli importi indicati in conteggio come
“lordo da aggiungere” riferiti agli anni dal 2015 al 2021, quali differenze retributive lorde.
13. Anche su tali differenze retributive avrebbe dovuto essere computato il TFR, da cui la debenza anche del TFR differenziale indicato in ricorso.
14. In conclusione, in accoglimento della domanda di cui al ricorso, la società convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente l'importo lordo di € 12.503,90, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
15. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore della ricorrente che si è dichiarato antistatario tenuto conto della ridotta attività processuale svolta e della non complessità della vertenza, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo lordo di 12.503,90, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
5 Condanna altresì parte resistente a rifondere al procuratore della ricorrente – che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.200,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 25/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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