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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1977/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Dario Morsiani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio promosso da
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Harald Bonura e l'avv. Giuliano Fonderico
Appellante in riassunzione contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Ministro pro tempore,
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, entrambi con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
Appellati in riassunzione
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 18705/23, depositata il 03.07.2023, della Suprema Corte di
Cassazione.
CONCLUSIONI Per parte appellante
a) in via principale, per le ragioni illustrate al § 10 che precede, accertare e dichiarare che, in base e ai fini di cui all'art. 64 della l. n. 388/2000, i “minori introiti” del Comune da compensare con il trasferimento erariale ammontano per gli anni dal 2001 al 2009
(spettanze 2002-2010) a Euro 807.197,97;
b) in via subordinata, per le ragioni illustrate al § 11 che precede, accertare e dichiarare che, in base e ai fini di cui all'art. 64 della l. n. 388/2000, i “minori introiti” del Pt_1
da compensare con il trasferimento erariale ammontano per gli anni dal 2001 al 2009
(spettanze 2002-2010) a Euro 791.055,84
c) in ogni caso, condannare il e il Controparte_2 Controparte_1
al pagamento del debito non ancora adempiuto rispetto a quanto accertato in
[...]
base alla lettera a) o, in subordine, b), che precede;
d) condannare il e il al Controparte_2 Controparte_1
pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nonché del giudizio di legittimità concluso con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 18705 del 3 luglio 2023.
Per parte appellata
- rigettare, nel senso sopra specificato, le richieste svolte dal;
Parte_1
- accertare e dichiarare che i “minori introiti” del comune di , da compensare con Pt_1
il trasferimento erariale, ammontano per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-
2010) ad euro 791.055,84;
- accertato che l'Amministrazione statale ha già corrisposto al Parte_1
anche in esecuzione delle sentenze di merito, la somma complessiva di euro 885.212,21, condannare il a restituire al e al Parte_1 Controparte_2 CP_2 dell'economia e delle finanze la somma di euro 94.156,37, oltre rivalutazione e interessi come per legge dai singoli pagamenti al saldo;
- condannare il al pagamento in favore dei delle spese di Parte_1 Parte_2
lite di tutti i gradi del giudizio, ivi comprese quelle del presente grado di giudizio.
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del processo
pag. 2/14 Con sentenza n. 18705/2023 la Corte Suprema di Cassazione ha cassato la sentenza n.
1423/21 di questa Corte d'Appello, pubblicata l'11/05/2021, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte.
La Corte di Cassazione così riferisce lo svolgimento del processo di primo e secondo grado.
“Il ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia il Parte_1
e il deducendo il Controparte_2 Controparte_1 superamento delle soglie di legge di cui all'art. 64 della L. 388/2000, per l'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI conseguiti dal Comune, derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D (opifici, fabbricati industriali, teatri, ecc.), a seguito del passaggio dal criterio di calcolo della base imponibile agganciata al valore contabile a quello della rendita catastale e, a tal fine, chiedendo di prendere in considerazione i minori introiti relativi al complesso degli immobili “D” passati ad autodeterminazione della rendita catastale;
per l'effetto, ha chiesto di accertare che il debito dei convenuti nei Parte_2 suoi confronti, per gli anni dal 2001 al 2009, ammontava a € 885.212,20, come da dichiarazioni presentate nelle forme di cui al D.M. 197/2002, e di condannarli al pagamento del dovuto e alla restituzione delle somme indebitamente recuperate e, in subordine, al risarcimento del danno.
I convenuti chiedevano il rigetto delle domande, deducendo la correttezza dei Parte_2 parametri quantificativi applicati a decorrere dall'anno 2009 e argomentando sul carattere provvisorio delle rendite catastali oggetto di autodeterminazione e sull'applicazione del principio del consolidamento dei trasferimenti erariali.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva, in accoglimento della domanda proposta in via principale dal , ha accertato che i minori introiti da Parte_1 compensare con i trasferimenti erariali, ai sensi dell'art. 64 L. 388/2000, dovessero essere calcolati con riferimento a tutti i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D presenti nel territorio comunale passati ad autodeterminazione della rendita catastale.
Successivamente, il Tribunale con sentenza definitiva ha accertato per gli anni 2001-
2008 un credito del di complessivi € 885.212,21 e ha condannato i Pt_1 Parte_2 convenuti a pagare € 238.085,57, pari alla somma tra quanto non ancora adempiuto e
pag. 3/14 quanto erogato ma poi indebitamente recuperato, oltre agli interessi legali dalla domanda iniziale al saldo.
Avverso le predette sentenze hanno proposto appello il e il Controparte_2
, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato Controparte_1 nel negare la correttezza dell'interpretazione ministeriale.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza dell'11 maggio 2021, ha rigettato il gravame con il carico delle spese di lite. La Corte ha rigettato il motivo d'appello relativo al nucleo della controversia, consistente nella violazione o falsa applicazione da parte del Tribunale dell'art. 64 L. 388/2000 e del D.M. 197/2002, nella determinazione della base di calcolo sulla quale verificare il superamento delle soglie per l'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti relativi all'ICI, rappresentata, secondo gli appellanti, dal minor gettito dei soli immobili passati ad autodeterminazione della rendita catastale nell'anno di riferimento e, secondo l'appellato, dal minor gettito di tutti gli immobili passati ad autodeterminazione della rendita, a prescindere dal momento in cui il passaggio era avvenuto.
Ad avviso della Corte territoriale, per un verso, l'interpretazione ministeriale introdurrebbe un criterio limitativo del diritto del Comune al trasferimento di risorse statali non previsto dalla normativa di riferimento, ed anzi con essa in contrasto, dal momento che l'art. 64 della L. 388/2000 e il D.M. 197/2002 considerano i minori introiti da compensare facendo riferimento ai minori imponibili derivanti dall'insieme dei fabbricati di categoria “D”, senza operare alcuna distinzione a seconda degli anni dell'avvenuto passaggio ad autodeterminazione;
per altro verso, seguendo la tesi dei
Ministeri, la tecnica del consolidamento finirebbe per stravolgere sostanzialmente il parametro normativo fissato dall'art. 64 L. 388/2000. La Corte ha condiviso il ragionamento del Tribunale, il quale ha affermato che non possono confondersi i parametri per l'insorgere del diritto con le modalità scelte per estinguere
l'obbligazione già sorta. Di conseguenza i minori introiti possono essere ex post compensati da un aumento dei trasferimenti erariali, ove ricorrano le condizioni di legge, ma non eliminati all'origine al punto che essi non debbano più essere calcolati per il superamento delle soglie, dal momento che il principio del consolidamento del
pag. 4/14 trasferimento opera solo come tecnica contabile, lasciando intatto l'obbligo del
pure per gli anni successivi, di certificare il superamento delle soglie di legge Pt_1 anche per i minori introiti corrispondenti a contributi già consolidati”.
Il e il hanno proposto Controparte_2 Controparte_1
ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un unico motivo deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 64 legge n.388/2000 e degli artt.
2 e 3 del D.M. n. 197/2002. La Corte d'Appello di Venezia avrebbe errato nel ritenere che il sistema di cui all'art. 64 della legge n.388/2000 e dal D.M. n.197/2002 disporrebbe che dal 2001, al fine di verificare il superamento delle soglie di legge per l'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti relativi all'ICI conseguiti dal Comune per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, si dovrebbero prendere in considerazione i minori introiti relativi al complesso degli immobili “D” passati ad autodeterminazione della rendita catastale.
I ricorrenti assumono che secondo la corretta interpretazione delle disposizioni, alla luce del principio del consolidamento dei trasferimenti erariali accertati e stabilmente assicurati ai Comuni interessati, l'attribuzione del contributo consolidato serve a compensare i minori introiti effettivi, e pertanto, dal momento in cui il minor introito in un anno è compensato con il corrispondente aumento consolidato dei trasferimenti erariali, esso non può più essere considerato come minore introito rilevante ai fini della verifica del superamento delle soglie negli anni successivi.
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso affermando che “I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art.64 della legge 23.12.2000 n.388 e dal d.m.
1.7.1992 n.197 e diretti a compensare, a decorrere dall'anno 2001, i “minori introiti” relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze
19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor gettito ICI sia superiore a € 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il minor gettito rilevante ai fini del superamento delle predette soglie va valutato, anno per anno, senza tener conto di quello registrato negli anni precedenti sia se già
pag. 5/14 compensato con trasferimenti erariali consolidati, sia se scaturente da autodichiarazioni presentate dai contribuenti in anni precedenti in cui il minor introito sia inferiore alle soglie, senza possibilità di recupero in anni successivi;
tuttavia, gli immobili costituenti oggetto di autodeterminazioni provvisorie presentate dai contribuenti in anni precedenti, nei quali il minor gettito non superava la soglia, possono concorrere a incrementare il minor gettito in un anno successivo che, se superiore alle soglie di quell'anno, giustifica un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali, senza calcolare il minor gettito degli anni precedenti”. È stato quindi disposto il rinvio in applicazione ai principi enucleati dalla Suprema Corte.
A seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, il giudizio di rinvio è stato riassunto dal che ha chiesto di accertare e dichiarare che, in base e ai Parte_1 fini di cui all'art. 64 della l. n. 388/2000, i “minori introiti” del da compensare Pt_1
con il trasferimento erariale ammontano per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-
2010) a euro 807.197,97 ovvero, in via subordinata, ad euro 791.055,84 e, ogni caso, di condannare il e il al Controparte_2 Controparte_1
pagamento del debito eventualmente non ancora adempiuto rispetto a quanto accertato con condanna al pagamento delle spese di giudizio, incluso quello di legittimità.
Il e il si sono Controparte_2 Controparte_1
costituiti in giudizio svolgendo le conclusioni di cui in epigrafe.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
Ragioni della decisione
Va preliminarmente rilevato come con il d.m. 19 aprile 1994, n. 701, recante il
“Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”, venne introdotta la facoltà per i contribuenti, in attesa dell'attribuzione definitiva della rendita catastale, di procedere all'autodeterminazione provvisoria della rendita dei fabbricati di categoria D, con procedura semplificata. Fino a tale intervento normativo trovava applicazione il regime transitorio previsto dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992 che agganciava la base imponibile di tali immobili al relativo valore contabile. A seguito dell'introduzione della facoltà di autodeterminazione della rendita si è determinata una riduzione del gettito dei Comuni in relazione ai fabbricati di categoria D, riduzione che è stata oggetto pag. 6/14 di compensazione mediante specifica integrazione dei trasferimenti erariali da parte dello Stato.
Ai fini delle modalità di determinazione del quantum oggetto di erogazione compensativa, per gli anni 1998- 1999, è stato applicato il c.d. “metodo dello stock” di cui all'art. 31, c. 3,1. n. 448/1998, che commisurava il contributo statale alla differenza del gettito registrata tra il 1998 e il 1993, calcolati entrambi con l'aliquota al 4 per mille.
Successivamente è intervenuto l'art. 64 1. n. 388/2000 che, con decorrenza dal 2001, ha introdotto specifiche soglie di rilevanza ai fini della quantificazione della perdita di gettito da autodeterminazione della rendita, utile ai fini del calcolo del quantum compensativo. Si è previsto che possono essere oggetto di copertura solo le riduzioni di gettito che superino, in via concorrente, l'importo di euro 1.549,37 e lo 0,5 per cento della spesa corrente del bilancio di previsione dell'anno di riferimento. Al superamento di tali valori, la perdita di gettito viene compensata mediante contributo che si consoli- da, dall'anno successivo, nei trasferimenti erariali.
Come osservato nella pronuncia di rinvio, la ratio sottesa ai due valori soglia è che il primo di tali valori (determinato in valore assoluto) persegue la finalità di escludere l'attivazione di trasferimenti “bagatellari” mentre il secondo (variabile in quota per- centuale) mira ad innescare comportamenti di spesa prudenti da parte degli enti locali, in quanto al crescere dell'aggregato della spesa corrente, si riduce l'incidenza relativa della perdita di gettito conseguita, accrescendo il rischio che la stessa rimanga al di sotto della soglia percentuale di rilevanza.
Sul piano della concreta applicazione dei due valori soglia, il ha sostenuto che Pt_1
la perdita di gettito scaturente dal meccanismo di autodeterminazione della rendita dei fabbricati di categoria D andava quantificata come somma cumulata delle riduzioni di introiti su tutti i fabbricati con rendita autodichiarata a partire dal 2001, indipenden- temente dall'anno in cui ciò era avvenuto e sino all'attribuzione della rendita catastale definitiva, diversamente le amministrazioni hanno sostenuto che dovessero considerarsi nel calcolo solo le perdite di gettito scaturenti dalle autoattribuzioni di rendite formulate nell'ultimo anno.
La Corte di cassazione ha composto il contrasto interpretativo individuando una soluzione intermedia tra le due tesi, affermando che l'interpretazione proposta risulta pag. 7/14 coerente con la ratio della fissazione di valori soglia specifici e con le finalità del meccanismo complessivo di neutralizzazione degli effetti finanziari negativi sulle casse comunali del sistema di autodeterminazione.
Va osservato che la Corte ha escluso la tesi propugnata dal ovvero che i Pt_1
“minori introiti” non rilevano solo nel primo anno di produzione ma vanno considerati anche in ciascun anno degli anni successivi e per tutti gli immobili passati ad autodeterminazione, posto che “ la tesi del permettendo di “trascinare” il Pt_1
minor gettito degli anni precedenti, costituenti oggetto di trasferimenti erariali compensativi consolidati, e sommandolo con il minor gettito sottosoglia degli anni successivi ai fini della verifica del superamento delle soglie, purchè la rendita catastale non sia stata nel frattempo attribuita, finisce con l'annichilire il sistema delle soglie, che
è un caposaldo della scelta legislativa” (cfr pag. 14 sentenza di rinvio), ed ha condiviso l'interpretazione offerta dai Ministeri, che esclude dalla base di calcolo per valutare il superamento della soglia il minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni fatte dai contribuenti negli anni precedenti, sia quando esso (minor introito) sia stato già compensato mediante un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali a favore di qual (salvi gli effetti per l'attribuzione delle rendite definitive) sia quando non Pt_1
sia stato compensato perché di importo inferiore alle singole soglie percentuali in ciascun anno di riferimento, senza possibilità di sommatorie dei minori introiti inferiori relativi ad anni diversi. “Tuttavia … nel caso in cui le soglie siano superate in un anno successivo a quello della prima autodichiarazione, il diritto alla compensazione sussiste, dovendosi calcolare a tal fine il minore introito ICI di quello stesso anno successivo
(senza recupero dei minori introiti sotto-soglia degli anni precedenti) ferma l'espunzione del minor introito corrispondente ai trasferimenti già consolidati” (cfr. pag.
17-18 sentenza di rinvio).
Dunque incidono sul calcolo del minor gettito ICI annuale tutte le autodichiarazioni di annualità pregresse nelle quali non siano stati superati i valori soglia e, conseguentemente, non sia avvenuta la neutralizzazione finanziaria delle perdite di gettito.
La Corte ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: “I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art.64 della legge 23.12.2000 n.388 e dal d.m. 1.7.1992
pag. 8/14 n.197 e diretti a compensare, a decorrere dall'anno 2001, i “minori introiti” relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze
19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor gettito ICI sia superiore a € 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il minor gettito rilevante ai fini del superamento delle predette soglie va valutato, anno per anno, senza tener conto di quello registrato negli anni precedenti sia se già compensato con trasferimenti erariali consolidati, sia se scaturente da autodichiarazioni presentate dai contribuenti in anni precedenti in cui il minor introito sia inferiore alle soglie, senza possibilità di recupero in anni successivi;
tuttavia, gli immobili costituenti oggetto di autodeterminazioni provvisorie presentate dai contribuenti in anni precedenti, nei quali il minor gettito non superava la soglia, possono concorrere a incrementare il minor gettito in un anno successivo che, se superiore alle soglie di quell'anno, giustifica un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali, senza calcolare il minor gettito degli anni precedenti”.
Tanto premesso in applicazione dei principi enunciati dalla Corte, va senz'altro rigettata la domanda proposta in via principale dal ove si chiede di accertare che i Pt_1
“minori introiti” del da compensare con il trasferimento erariale “ammontano Pt_1
per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-2010) a Euro 807.197,97” poiché tale importo deriva dall'aver calcolato più volte l'importo non ammesso al rimborso per un dato anno, secondo uno sviluppo argomentativo non coerente con quanto osservato dalla Corte. In proposito è sufficiente richiamare l'esempio svolto sul punto dalla sentenza di rinvio “Alcuni esempi pratici chiariranno meglio l'opinione della Corte. Se il Comune «X» nell'anno 2001, per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti, ha subito una perdita di gettito superiore a € 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione di quell'anno, definitivamente assestato, avrà diritto al trasferimento compensativo e questo si stabilizzerà per il consolidamento nei trasferimenti degli anni successivi, salvo il
pag. 9/14 meccanismo di riduzione per il caso di attribuzione delle rendite definitive dal comma 2 dell'art.64.
Se nell'anno successivo 2002 quello stesso Comune «X», per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti, una volta detratta la perdita di gettito corrispondente al trasferimento consolidato, ha subito una perdita di gettito inferiore a
€ 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente, continuerà certamente a incassare il trasferimento compensativo maturato per il 2001, ma non otterrà nulla per il 2002, visto che il minor gettito, al netto di quello compensato dal trasferimento per il
2001, è sotto soglia.
Part Ipotizziamo poi che nell'anno successivo 2003 il Comune abbia subito – sempre al netto delle perdite corrispondenti ai trasferimenti consolidati – una perdita di gettito superiore a € 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente, e che tale perdita di gettito (emergente dal bilancio 2003) sia composta, in parte, da un minor introito ICI per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati eseguita dai contribuenti nel 2003 e, in altra parte, da un minor introito ICI relativo ai fabbricati costituenti oggetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati eseguita dai contribuenti nel 2002 (per i quali i contribuenti pagano l'imposta anche nel 2003).
Se le citate componenti di per sé isolatamente considerate sono inferiori alla soglia di legge del 2003, ma le superano considerate unitariamente, in tal caso nel 2003 maturerà a favore del Comune il trasferimento compensativo, che si consoliderà negli anni successivi e dovrà di conseguenza essere espunto dal minor introito negli anni successivi. In altri termini, se nel 2003 si riproduce il minor gettito ICI provocato dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, eseguita dai contribuenti nel 2002, non v'è ragione di escludere il corrispondente aumento del trasferimento erariale” ( cfr. pag. 20 sentenza impugnata).
Quanto alla domanda svolta in via subordinata dal va rilevato come in Pt_1
applicazione dei principi individuati dalla Corte i “minori introiti” del comune di
, da compensare con il trasferimento erariale, ammontano per gli anni dal 2001 Pt_1
pag. 10/14 al 2009 (spettanze 2002-2010) ad euro 791.055,84 secondo quanto indicato da entrambe le parti.
Tale quantum è stato determinato secondo il seguente prospetto indicato dai Ministeri convenuti e non contestato dal Pt_1
“ la minore entrata registrata nell'anno 2001 ammonta ad euro 67.307,57 con un'incidenza pari a 0,6443 per cento e, quindi, superiore sia all'importo di euro
1.549,37 sia allo 0,5 per cento della spesa corrente (euro 10.446.793,06) risultante dal bilancio, perciò all'Ente per l'anno 2002 spetta un contributo di euro 67.307,57;
- la minore entrata registrata nell'anno 2002 ammonta ad euro 8.688,60 - data dalla differenza tra la perdita dell'anno (euro 75.996,17) e il contributo spettante per l'anno precedente (euro 67.307,57) - con un'incidenza pari a 0,0881 per cento e, quindi, superiore solo all'importo di euro 1.549,37 e non anche allo 0,5 per cento della spesa corrente (euro 9.858.410,00) risultante dal bilancio, perciò all'Ente per l'anno 2003 spetta un contributo di euro 67.307,57 la minore entrata registrata nell'anno 2003 ammonta ad euro 29.200,81 - data dalla differenza tra la perdita dell'anno (euro 96.508,38) e il contributo spettante per l'anno precedente (euro 67.307,57) - con un'incidenza pari a 0,3230 per cento e quindi, superiore solo all'importo di euro 1.549,37 e non anche allo 0,5 per cento della spesa corrente (euro 9.041.882,00) risultante dal bilancio, perciò all'Ente per l'anno 2004 spetta un contributo di euro 67.307,57;
- la minore entrata registrata nell'anno 2004 ammonta ad euro 33.571,64 - data dalla differenza tra la perdita dell'anno (euro 100.879,21) e il contributo spettante per l'anno precedente (euro 67.307,57) - con un'incidenza pari a 0,3549 per cento e, quindi, superiore solo all'importo di euro 1.549,37 e non anche allo 0,5 per cento della spesa corrente (euro 9.459.746,00) risultante dal bilancio, perciò all'Ente per l'anno 2005 spetta un contributo di euro 67.307,57; la minore entrata registrata nell'anno 2005 ammonta ad euro 38.082,40 - data dalla differenza tra la perdita dell'anno (euro 105.389,97) e il contributo spettante per l'anno precedente (euro 67.307,57) - con un'incidenza pari a 0,3812 per cento e, quindi, superiore solo all'importo di euro 1.549,37 e non anche allo 0,5 per cento della spesa
pag. 11/14 corrente (euro 9.990.344,00) risultante dal bilancio, perciò all'Ente per l'anno 2006 spetta un contributo di euro 67.307,57;
- la minore entrata registrata nell'anno 2006 ammonta ad euro 40.171,84 - data dalla differenza tra la perdita dell'anno (euro 107.479,41) e il contributo spettante per l'anno precedente (euro 67.307,57) - con un'incidenza pari a 0,4378 per cento e, quindi, superiore solo all'importo di euro 1.549,37 e non anche allo 0,5 per cento della spesa corrente (euro 9.176.737,00) risultante dal bilancio, perciò all'Ente per l'anno 2007 spetta un contributo di euro 67.307,57 la minore entrata registrata nell'anno 2007 ammonta ad euro 61.762,57 - data dalla differenza tra la perdita dell'anno (euro
129.070,14) e il contributo spettante per l'anno precedente (euro 67.307,57) - con un'incidenza pari a 0,6434 per cento e, quindi, superiore sia all'importo di euro
1.549,37 sia allo 0,5 per cento della spesa corrente (euro 9.599.372,00) risultante dal bilancio, perciò all'Ente per l'anno 2008 spetta un contributo di euro 129.070,14;
- la minore entrata registrata nell'anno 2008 è risultata essere negativa per effetto dei nuovi introiti (derivati dalla determinazione della rendita catastale definitiva) ammontanti ad euro 27.779,46 - giacché l'importo certificato per l'anno (euro
101.290,68) è inferiore al contributo spettante per l'anno precedente (euro 129.070,14)
- con un'incidenza pari al 21,5228 per cento e, quindi, non superiore al 30 per cento degli introiti conseguiti prima dell'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale, perciò all'Ente per l'anno 2009 dovrebbe spettare un contributo di euro
129.070,14;
- la minore entrata registrata nell'anno 2009 è risultata essere negativa, non avendo
l'ente prodotto alcun certificato, per effetto dei nuovi introiti (derivati dalla determinazione della rendita catastale definitiva) ammontanti ad euro 27.779,46 - giacché la perdita consolidata dell'anno precedente (euro 101.290,68) è inferiore al contributo spettante per l'anno precedente (euro 129.070,14) - con un'incidenza pari al 21,5228 per cento e, quindi, non superiore al 30 per cento degli introiti conseguiti prima dell'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale, perciò all'Ente per
l'anno 2010 dovrebbe spettare un contributo di euro 129.070,14.” (cfr. comparsa di risposta . Parte_2
Tanto premesso va dunque accertato e dichiarato che i “minori introiti” del comune di pag. 12/14 , previsti dall'art.64 della legge 23.12.2000 n.388 e dal d.m.
1.7.1992 n.197, da Pt_1
compensare con il trasferimento erariale, per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-
2010) ammontano ad euro 791.055,84.
Ciò posto tuttavia, diversamente da quanto richiesto dall'attore in riassunzione, non deriva affatto “un maggior credito per il per euro 185.287,71 (791.055,84 – Pt_1
605.768,13) sottraendosi all'importo determinato in applicazione dei principi individuati dalla Corte il contributo originariamente riconosciuto dai (pari ad Parte_2
euro 605.768,13).
E' vero infatti che inizialmente è stata erogata al la somma di euro 781.741,78 Pt_1
e poi sono stati recuperati euro 175.973,65 e così complessivamente al Comune sono stati attribuiti 605.768,13
Tuttavia, al fine di determinare il corretto rapporto di dare-avere tra le parti, secondo quanto richiesto dai convenuti, alla somma così individuata va aggiunto Parte_2
quanto successivamente corrisposto al in esecuzione della sentenza di primo Pt_1
grado. In proposito risulta documentato che in esecuzione della sentenza di primo grado il ha corrisposto l'ulteriore somma di euro 279.444,09 (doc. 2 e Controparte_2
3 costituzione).
Complessivamente dunque risulta essere stato già erogato al l'importo di euro Pt_1
885.212,22 (605.768,13 + 279.444,09), somma maggiore rispetto a quella che risulta accertata come dovuta in adesione al principio di diritto stabilito dalla sentenza di rinvio come sopra indicato.
Dalla somma già corrisposta al va detratta la somma accertata Parte_1
secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte pari ad euro 791.055,84 e, in accoglimento della domanda restitutoria formulata dai convenuti, il Parte_1
va condannato al pagamento del complessivo importo di euro 94.156,37 (885.212,22-
791.055,84 ) in favore dei convenuti, in solido tra loro. Quanto alla decorrenza Parte_2
degli interessi, gli stessi andranno corrisposti dal giorno del pagamento poiché, come rilevato dalla suprema Corte come “In tema di decorrenza degli interessi legali, poiché
l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti ex pag. 13/14 art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda” (cfr. Cass.civ. n. 24475/2019). Sulla somma dovuta non va riconosciuta la rivalutazione monetaria in assenza di specifiche allegazioni sul punto.
Spese
La novità della questione decisa, a fronte del contrasto giurisprudenziale, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente e dei precedenti gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio all'esito della sentenza n. 18705/23, depositata il 03/07/2023, della Suprema Corte di Cassazione:
1) accerta e dichiara che i “minori introiti” del comune di , previsti dall'art.64 della Pt_1
legge 23.12.2000 n.388 e dal d.m.
1.7.1992 n.197, da compensare con il trasferimento erariale, per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-2010), ammontano ad euro
791.055,84;
2) condanna il a pagare al e al Parte_1 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, la somma di euro 94.156,37, oltre Controparte_1
interessi legali dai singoli pagamenti al saldo;
3) compensa integralmente le spese di lite del presente e dei precedenti gradi di giudizio.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024
IL PRESIDENTE dott. Enrico Schiavon
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1977/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Dario Morsiani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio promosso da
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Harald Bonura e l'avv. Giuliano Fonderico
Appellante in riassunzione contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Ministro pro tempore,
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, entrambi con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
Appellati in riassunzione
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 18705/23, depositata il 03.07.2023, della Suprema Corte di
Cassazione.
CONCLUSIONI Per parte appellante
a) in via principale, per le ragioni illustrate al § 10 che precede, accertare e dichiarare che, in base e ai fini di cui all'art. 64 della l. n. 388/2000, i “minori introiti” del Comune da compensare con il trasferimento erariale ammontano per gli anni dal 2001 al 2009
(spettanze 2002-2010) a Euro 807.197,97;
b) in via subordinata, per le ragioni illustrate al § 11 che precede, accertare e dichiarare che, in base e ai fini di cui all'art. 64 della l. n. 388/2000, i “minori introiti” del Pt_1
da compensare con il trasferimento erariale ammontano per gli anni dal 2001 al 2009
(spettanze 2002-2010) a Euro 791.055,84
c) in ogni caso, condannare il e il Controparte_2 Controparte_1
al pagamento del debito non ancora adempiuto rispetto a quanto accertato in
[...]
base alla lettera a) o, in subordine, b), che precede;
d) condannare il e il al Controparte_2 Controparte_1
pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nonché del giudizio di legittimità concluso con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 18705 del 3 luglio 2023.
Per parte appellata
- rigettare, nel senso sopra specificato, le richieste svolte dal;
Parte_1
- accertare e dichiarare che i “minori introiti” del comune di , da compensare con Pt_1
il trasferimento erariale, ammontano per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-
2010) ad euro 791.055,84;
- accertato che l'Amministrazione statale ha già corrisposto al Parte_1
anche in esecuzione delle sentenze di merito, la somma complessiva di euro 885.212,21, condannare il a restituire al e al Parte_1 Controparte_2 CP_2 dell'economia e delle finanze la somma di euro 94.156,37, oltre rivalutazione e interessi come per legge dai singoli pagamenti al saldo;
- condannare il al pagamento in favore dei delle spese di Parte_1 Parte_2
lite di tutti i gradi del giudizio, ivi comprese quelle del presente grado di giudizio.
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del processo
pag. 2/14 Con sentenza n. 18705/2023 la Corte Suprema di Cassazione ha cassato la sentenza n.
1423/21 di questa Corte d'Appello, pubblicata l'11/05/2021, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte.
La Corte di Cassazione così riferisce lo svolgimento del processo di primo e secondo grado.
“Il ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia il Parte_1
e il deducendo il Controparte_2 Controparte_1 superamento delle soglie di legge di cui all'art. 64 della L. 388/2000, per l'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI conseguiti dal Comune, derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D (opifici, fabbricati industriali, teatri, ecc.), a seguito del passaggio dal criterio di calcolo della base imponibile agganciata al valore contabile a quello della rendita catastale e, a tal fine, chiedendo di prendere in considerazione i minori introiti relativi al complesso degli immobili “D” passati ad autodeterminazione della rendita catastale;
per l'effetto, ha chiesto di accertare che il debito dei convenuti nei Parte_2 suoi confronti, per gli anni dal 2001 al 2009, ammontava a € 885.212,20, come da dichiarazioni presentate nelle forme di cui al D.M. 197/2002, e di condannarli al pagamento del dovuto e alla restituzione delle somme indebitamente recuperate e, in subordine, al risarcimento del danno.
I convenuti chiedevano il rigetto delle domande, deducendo la correttezza dei Parte_2 parametri quantificativi applicati a decorrere dall'anno 2009 e argomentando sul carattere provvisorio delle rendite catastali oggetto di autodeterminazione e sull'applicazione del principio del consolidamento dei trasferimenti erariali.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva, in accoglimento della domanda proposta in via principale dal , ha accertato che i minori introiti da Parte_1 compensare con i trasferimenti erariali, ai sensi dell'art. 64 L. 388/2000, dovessero essere calcolati con riferimento a tutti i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D presenti nel territorio comunale passati ad autodeterminazione della rendita catastale.
Successivamente, il Tribunale con sentenza definitiva ha accertato per gli anni 2001-
2008 un credito del di complessivi € 885.212,21 e ha condannato i Pt_1 Parte_2 convenuti a pagare € 238.085,57, pari alla somma tra quanto non ancora adempiuto e
pag. 3/14 quanto erogato ma poi indebitamente recuperato, oltre agli interessi legali dalla domanda iniziale al saldo.
Avverso le predette sentenze hanno proposto appello il e il Controparte_2
, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato Controparte_1 nel negare la correttezza dell'interpretazione ministeriale.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza dell'11 maggio 2021, ha rigettato il gravame con il carico delle spese di lite. La Corte ha rigettato il motivo d'appello relativo al nucleo della controversia, consistente nella violazione o falsa applicazione da parte del Tribunale dell'art. 64 L. 388/2000 e del D.M. 197/2002, nella determinazione della base di calcolo sulla quale verificare il superamento delle soglie per l'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti relativi all'ICI, rappresentata, secondo gli appellanti, dal minor gettito dei soli immobili passati ad autodeterminazione della rendita catastale nell'anno di riferimento e, secondo l'appellato, dal minor gettito di tutti gli immobili passati ad autodeterminazione della rendita, a prescindere dal momento in cui il passaggio era avvenuto.
Ad avviso della Corte territoriale, per un verso, l'interpretazione ministeriale introdurrebbe un criterio limitativo del diritto del Comune al trasferimento di risorse statali non previsto dalla normativa di riferimento, ed anzi con essa in contrasto, dal momento che l'art. 64 della L. 388/2000 e il D.M. 197/2002 considerano i minori introiti da compensare facendo riferimento ai minori imponibili derivanti dall'insieme dei fabbricati di categoria “D”, senza operare alcuna distinzione a seconda degli anni dell'avvenuto passaggio ad autodeterminazione;
per altro verso, seguendo la tesi dei
Ministeri, la tecnica del consolidamento finirebbe per stravolgere sostanzialmente il parametro normativo fissato dall'art. 64 L. 388/2000. La Corte ha condiviso il ragionamento del Tribunale, il quale ha affermato che non possono confondersi i parametri per l'insorgere del diritto con le modalità scelte per estinguere
l'obbligazione già sorta. Di conseguenza i minori introiti possono essere ex post compensati da un aumento dei trasferimenti erariali, ove ricorrano le condizioni di legge, ma non eliminati all'origine al punto che essi non debbano più essere calcolati per il superamento delle soglie, dal momento che il principio del consolidamento del
pag. 4/14 trasferimento opera solo come tecnica contabile, lasciando intatto l'obbligo del
pure per gli anni successivi, di certificare il superamento delle soglie di legge Pt_1 anche per i minori introiti corrispondenti a contributi già consolidati”.
Il e il hanno proposto Controparte_2 Controparte_1
ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un unico motivo deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 64 legge n.388/2000 e degli artt.
2 e 3 del D.M. n. 197/2002. La Corte d'Appello di Venezia avrebbe errato nel ritenere che il sistema di cui all'art. 64 della legge n.388/2000 e dal D.M. n.197/2002 disporrebbe che dal 2001, al fine di verificare il superamento delle soglie di legge per l'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti relativi all'ICI conseguiti dal Comune per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, si dovrebbero prendere in considerazione i minori introiti relativi al complesso degli immobili “D” passati ad autodeterminazione della rendita catastale.
I ricorrenti assumono che secondo la corretta interpretazione delle disposizioni, alla luce del principio del consolidamento dei trasferimenti erariali accertati e stabilmente assicurati ai Comuni interessati, l'attribuzione del contributo consolidato serve a compensare i minori introiti effettivi, e pertanto, dal momento in cui il minor introito in un anno è compensato con il corrispondente aumento consolidato dei trasferimenti erariali, esso non può più essere considerato come minore introito rilevante ai fini della verifica del superamento delle soglie negli anni successivi.
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso affermando che “I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art.64 della legge 23.12.2000 n.388 e dal d.m.
1.7.1992 n.197 e diretti a compensare, a decorrere dall'anno 2001, i “minori introiti” relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze
19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor gettito ICI sia superiore a € 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il minor gettito rilevante ai fini del superamento delle predette soglie va valutato, anno per anno, senza tener conto di quello registrato negli anni precedenti sia se già
pag. 5/14 compensato con trasferimenti erariali consolidati, sia se scaturente da autodichiarazioni presentate dai contribuenti in anni precedenti in cui il minor introito sia inferiore alle soglie, senza possibilità di recupero in anni successivi;
tuttavia, gli immobili costituenti oggetto di autodeterminazioni provvisorie presentate dai contribuenti in anni precedenti, nei quali il minor gettito non superava la soglia, possono concorrere a incrementare il minor gettito in un anno successivo che, se superiore alle soglie di quell'anno, giustifica un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali, senza calcolare il minor gettito degli anni precedenti”. È stato quindi disposto il rinvio in applicazione ai principi enucleati dalla Suprema Corte.
A seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, il giudizio di rinvio è stato riassunto dal che ha chiesto di accertare e dichiarare che, in base e ai Parte_1 fini di cui all'art. 64 della l. n. 388/2000, i “minori introiti” del da compensare Pt_1
con il trasferimento erariale ammontano per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-
2010) a euro 807.197,97 ovvero, in via subordinata, ad euro 791.055,84 e, ogni caso, di condannare il e il al Controparte_2 Controparte_1
pagamento del debito eventualmente non ancora adempiuto rispetto a quanto accertato con condanna al pagamento delle spese di giudizio, incluso quello di legittimità.
Il e il si sono Controparte_2 Controparte_1
costituiti in giudizio svolgendo le conclusioni di cui in epigrafe.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
Ragioni della decisione
Va preliminarmente rilevato come con il d.m. 19 aprile 1994, n. 701, recante il
“Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”, venne introdotta la facoltà per i contribuenti, in attesa dell'attribuzione definitiva della rendita catastale, di procedere all'autodeterminazione provvisoria della rendita dei fabbricati di categoria D, con procedura semplificata. Fino a tale intervento normativo trovava applicazione il regime transitorio previsto dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992 che agganciava la base imponibile di tali immobili al relativo valore contabile. A seguito dell'introduzione della facoltà di autodeterminazione della rendita si è determinata una riduzione del gettito dei Comuni in relazione ai fabbricati di categoria D, riduzione che è stata oggetto pag. 6/14 di compensazione mediante specifica integrazione dei trasferimenti erariali da parte dello Stato.
Ai fini delle modalità di determinazione del quantum oggetto di erogazione compensativa, per gli anni 1998- 1999, è stato applicato il c.d. “metodo dello stock” di cui all'art. 31, c. 3,1. n. 448/1998, che commisurava il contributo statale alla differenza del gettito registrata tra il 1998 e il 1993, calcolati entrambi con l'aliquota al 4 per mille.
Successivamente è intervenuto l'art. 64 1. n. 388/2000 che, con decorrenza dal 2001, ha introdotto specifiche soglie di rilevanza ai fini della quantificazione della perdita di gettito da autodeterminazione della rendita, utile ai fini del calcolo del quantum compensativo. Si è previsto che possono essere oggetto di copertura solo le riduzioni di gettito che superino, in via concorrente, l'importo di euro 1.549,37 e lo 0,5 per cento della spesa corrente del bilancio di previsione dell'anno di riferimento. Al superamento di tali valori, la perdita di gettito viene compensata mediante contributo che si consoli- da, dall'anno successivo, nei trasferimenti erariali.
Come osservato nella pronuncia di rinvio, la ratio sottesa ai due valori soglia è che il primo di tali valori (determinato in valore assoluto) persegue la finalità di escludere l'attivazione di trasferimenti “bagatellari” mentre il secondo (variabile in quota per- centuale) mira ad innescare comportamenti di spesa prudenti da parte degli enti locali, in quanto al crescere dell'aggregato della spesa corrente, si riduce l'incidenza relativa della perdita di gettito conseguita, accrescendo il rischio che la stessa rimanga al di sotto della soglia percentuale di rilevanza.
Sul piano della concreta applicazione dei due valori soglia, il ha sostenuto che Pt_1
la perdita di gettito scaturente dal meccanismo di autodeterminazione della rendita dei fabbricati di categoria D andava quantificata come somma cumulata delle riduzioni di introiti su tutti i fabbricati con rendita autodichiarata a partire dal 2001, indipenden- temente dall'anno in cui ciò era avvenuto e sino all'attribuzione della rendita catastale definitiva, diversamente le amministrazioni hanno sostenuto che dovessero considerarsi nel calcolo solo le perdite di gettito scaturenti dalle autoattribuzioni di rendite formulate nell'ultimo anno.
La Corte di cassazione ha composto il contrasto interpretativo individuando una soluzione intermedia tra le due tesi, affermando che l'interpretazione proposta risulta pag. 7/14 coerente con la ratio della fissazione di valori soglia specifici e con le finalità del meccanismo complessivo di neutralizzazione degli effetti finanziari negativi sulle casse comunali del sistema di autodeterminazione.
Va osservato che la Corte ha escluso la tesi propugnata dal ovvero che i Pt_1
“minori introiti” non rilevano solo nel primo anno di produzione ma vanno considerati anche in ciascun anno degli anni successivi e per tutti gli immobili passati ad autodeterminazione, posto che “ la tesi del permettendo di “trascinare” il Pt_1
minor gettito degli anni precedenti, costituenti oggetto di trasferimenti erariali compensativi consolidati, e sommandolo con il minor gettito sottosoglia degli anni successivi ai fini della verifica del superamento delle soglie, purchè la rendita catastale non sia stata nel frattempo attribuita, finisce con l'annichilire il sistema delle soglie, che
è un caposaldo della scelta legislativa” (cfr pag. 14 sentenza di rinvio), ed ha condiviso l'interpretazione offerta dai Ministeri, che esclude dalla base di calcolo per valutare il superamento della soglia il minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni fatte dai contribuenti negli anni precedenti, sia quando esso (minor introito) sia stato già compensato mediante un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali a favore di qual (salvi gli effetti per l'attribuzione delle rendite definitive) sia quando non Pt_1
sia stato compensato perché di importo inferiore alle singole soglie percentuali in ciascun anno di riferimento, senza possibilità di sommatorie dei minori introiti inferiori relativi ad anni diversi. “Tuttavia … nel caso in cui le soglie siano superate in un anno successivo a quello della prima autodichiarazione, il diritto alla compensazione sussiste, dovendosi calcolare a tal fine il minore introito ICI di quello stesso anno successivo
(senza recupero dei minori introiti sotto-soglia degli anni precedenti) ferma l'espunzione del minor introito corrispondente ai trasferimenti già consolidati” (cfr. pag.
17-18 sentenza di rinvio).
Dunque incidono sul calcolo del minor gettito ICI annuale tutte le autodichiarazioni di annualità pregresse nelle quali non siano stati superati i valori soglia e, conseguentemente, non sia avvenuta la neutralizzazione finanziaria delle perdite di gettito.
La Corte ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: “I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art.64 della legge 23.12.2000 n.388 e dal d.m. 1.7.1992
pag. 8/14 n.197 e diretti a compensare, a decorrere dall'anno 2001, i “minori introiti” relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze
19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor gettito ICI sia superiore a € 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il minor gettito rilevante ai fini del superamento delle predette soglie va valutato, anno per anno, senza tener conto di quello registrato negli anni precedenti sia se già compensato con trasferimenti erariali consolidati, sia se scaturente da autodichiarazioni presentate dai contribuenti in anni precedenti in cui il minor introito sia inferiore alle soglie, senza possibilità di recupero in anni successivi;
tuttavia, gli immobili costituenti oggetto di autodeterminazioni provvisorie presentate dai contribuenti in anni precedenti, nei quali il minor gettito non superava la soglia, possono concorrere a incrementare il minor gettito in un anno successivo che, se superiore alle soglie di quell'anno, giustifica un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali, senza calcolare il minor gettito degli anni precedenti”.
Tanto premesso in applicazione dei principi enunciati dalla Corte, va senz'altro rigettata la domanda proposta in via principale dal ove si chiede di accertare che i Pt_1
“minori introiti” del da compensare con il trasferimento erariale “ammontano Pt_1
per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-2010) a Euro 807.197,97” poiché tale importo deriva dall'aver calcolato più volte l'importo non ammesso al rimborso per un dato anno, secondo uno sviluppo argomentativo non coerente con quanto osservato dalla Corte. In proposito è sufficiente richiamare l'esempio svolto sul punto dalla sentenza di rinvio “Alcuni esempi pratici chiariranno meglio l'opinione della Corte. Se il Comune «X» nell'anno 2001, per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti, ha subito una perdita di gettito superiore a € 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione di quell'anno, definitivamente assestato, avrà diritto al trasferimento compensativo e questo si stabilizzerà per il consolidamento nei trasferimenti degli anni successivi, salvo il
pag. 9/14 meccanismo di riduzione per il caso di attribuzione delle rendite definitive dal comma 2 dell'art.64.
Se nell'anno successivo 2002 quello stesso Comune «X», per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti, una volta detratta la perdita di gettito corrispondente al trasferimento consolidato, ha subito una perdita di gettito inferiore a
€ 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente, continuerà certamente a incassare il trasferimento compensativo maturato per il 2001, ma non otterrà nulla per il 2002, visto che il minor gettito, al netto di quello compensato dal trasferimento per il
2001, è sotto soglia.
Part Ipotizziamo poi che nell'anno successivo 2003 il Comune abbia subito – sempre al netto delle perdite corrispondenti ai trasferimenti consolidati – una perdita di gettito superiore a € 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente, e che tale perdita di gettito (emergente dal bilancio 2003) sia composta, in parte, da un minor introito ICI per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati eseguita dai contribuenti nel 2003 e, in altra parte, da un minor introito ICI relativo ai fabbricati costituenti oggetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati eseguita dai contribuenti nel 2002 (per i quali i contribuenti pagano l'imposta anche nel 2003).
Se le citate componenti di per sé isolatamente considerate sono inferiori alla soglia di legge del 2003, ma le superano considerate unitariamente, in tal caso nel 2003 maturerà a favore del Comune il trasferimento compensativo, che si consoliderà negli anni successivi e dovrà di conseguenza essere espunto dal minor introito negli anni successivi. In altri termini, se nel 2003 si riproduce il minor gettito ICI provocato dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, eseguita dai contribuenti nel 2002, non v'è ragione di escludere il corrispondente aumento del trasferimento erariale” ( cfr. pag. 20 sentenza impugnata).
Quanto alla domanda svolta in via subordinata dal va rilevato come in Pt_1
applicazione dei principi individuati dalla Corte i “minori introiti” del comune di
, da compensare con il trasferimento erariale, ammontano per gli anni dal 2001 Pt_1
pag. 10/14 al 2009 (spettanze 2002-2010) ad euro 791.055,84 secondo quanto indicato da entrambe le parti.
Tale quantum è stato determinato secondo il seguente prospetto indicato dai Ministeri convenuti e non contestato dal Pt_1
“ la minore entrata registrata nell'anno 2001 ammonta ad euro 67.307,57 con un'incidenza pari a 0,6443 per cento e, quindi, superiore sia all'importo di euro
1.549,37 sia allo 0,5 per cento della spesa corrente (euro 10.446.793,06) risultante dal bilancio, perciò all'Ente per l'anno 2002 spetta un contributo di euro 67.307,57;
- la minore entrata registrata nell'anno 2002 ammonta ad euro 8.688,60 - data dalla differenza tra la perdita dell'anno (euro 75.996,17) e il contributo spettante per l'anno precedente (euro 67.307,57) - con un'incidenza pari a 0,0881 per cento e, quindi, superiore solo all'importo di euro 1.549,37 e non anche allo 0,5 per cento della spesa corrente (euro 9.858.410,00) risultante dal bilancio, perciò all'Ente per l'anno 2003 spetta un contributo di euro 67.307,57 la minore entrata registrata nell'anno 2003 ammonta ad euro 29.200,81 - data dalla differenza tra la perdita dell'anno (euro 96.508,38) e il contributo spettante per l'anno precedente (euro 67.307,57) - con un'incidenza pari a 0,3230 per cento e quindi, superiore solo all'importo di euro 1.549,37 e non anche allo 0,5 per cento della spesa corrente (euro 9.041.882,00) risultante dal bilancio, perciò all'Ente per l'anno 2004 spetta un contributo di euro 67.307,57;
- la minore entrata registrata nell'anno 2004 ammonta ad euro 33.571,64 - data dalla differenza tra la perdita dell'anno (euro 100.879,21) e il contributo spettante per l'anno precedente (euro 67.307,57) - con un'incidenza pari a 0,3549 per cento e, quindi, superiore solo all'importo di euro 1.549,37 e non anche allo 0,5 per cento della spesa corrente (euro 9.459.746,00) risultante dal bilancio, perciò all'Ente per l'anno 2005 spetta un contributo di euro 67.307,57; la minore entrata registrata nell'anno 2005 ammonta ad euro 38.082,40 - data dalla differenza tra la perdita dell'anno (euro 105.389,97) e il contributo spettante per l'anno precedente (euro 67.307,57) - con un'incidenza pari a 0,3812 per cento e, quindi, superiore solo all'importo di euro 1.549,37 e non anche allo 0,5 per cento della spesa
pag. 11/14 corrente (euro 9.990.344,00) risultante dal bilancio, perciò all'Ente per l'anno 2006 spetta un contributo di euro 67.307,57;
- la minore entrata registrata nell'anno 2006 ammonta ad euro 40.171,84 - data dalla differenza tra la perdita dell'anno (euro 107.479,41) e il contributo spettante per l'anno precedente (euro 67.307,57) - con un'incidenza pari a 0,4378 per cento e, quindi, superiore solo all'importo di euro 1.549,37 e non anche allo 0,5 per cento della spesa corrente (euro 9.176.737,00) risultante dal bilancio, perciò all'Ente per l'anno 2007 spetta un contributo di euro 67.307,57 la minore entrata registrata nell'anno 2007 ammonta ad euro 61.762,57 - data dalla differenza tra la perdita dell'anno (euro
129.070,14) e il contributo spettante per l'anno precedente (euro 67.307,57) - con un'incidenza pari a 0,6434 per cento e, quindi, superiore sia all'importo di euro
1.549,37 sia allo 0,5 per cento della spesa corrente (euro 9.599.372,00) risultante dal bilancio, perciò all'Ente per l'anno 2008 spetta un contributo di euro 129.070,14;
- la minore entrata registrata nell'anno 2008 è risultata essere negativa per effetto dei nuovi introiti (derivati dalla determinazione della rendita catastale definitiva) ammontanti ad euro 27.779,46 - giacché l'importo certificato per l'anno (euro
101.290,68) è inferiore al contributo spettante per l'anno precedente (euro 129.070,14)
- con un'incidenza pari al 21,5228 per cento e, quindi, non superiore al 30 per cento degli introiti conseguiti prima dell'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale, perciò all'Ente per l'anno 2009 dovrebbe spettare un contributo di euro
129.070,14;
- la minore entrata registrata nell'anno 2009 è risultata essere negativa, non avendo
l'ente prodotto alcun certificato, per effetto dei nuovi introiti (derivati dalla determinazione della rendita catastale definitiva) ammontanti ad euro 27.779,46 - giacché la perdita consolidata dell'anno precedente (euro 101.290,68) è inferiore al contributo spettante per l'anno precedente (euro 129.070,14) - con un'incidenza pari al 21,5228 per cento e, quindi, non superiore al 30 per cento degli introiti conseguiti prima dell'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale, perciò all'Ente per
l'anno 2010 dovrebbe spettare un contributo di euro 129.070,14.” (cfr. comparsa di risposta . Parte_2
Tanto premesso va dunque accertato e dichiarato che i “minori introiti” del comune di pag. 12/14 , previsti dall'art.64 della legge 23.12.2000 n.388 e dal d.m.
1.7.1992 n.197, da Pt_1
compensare con il trasferimento erariale, per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-
2010) ammontano ad euro 791.055,84.
Ciò posto tuttavia, diversamente da quanto richiesto dall'attore in riassunzione, non deriva affatto “un maggior credito per il per euro 185.287,71 (791.055,84 – Pt_1
605.768,13) sottraendosi all'importo determinato in applicazione dei principi individuati dalla Corte il contributo originariamente riconosciuto dai (pari ad Parte_2
euro 605.768,13).
E' vero infatti che inizialmente è stata erogata al la somma di euro 781.741,78 Pt_1
e poi sono stati recuperati euro 175.973,65 e così complessivamente al Comune sono stati attribuiti 605.768,13
Tuttavia, al fine di determinare il corretto rapporto di dare-avere tra le parti, secondo quanto richiesto dai convenuti, alla somma così individuata va aggiunto Parte_2
quanto successivamente corrisposto al in esecuzione della sentenza di primo Pt_1
grado. In proposito risulta documentato che in esecuzione della sentenza di primo grado il ha corrisposto l'ulteriore somma di euro 279.444,09 (doc. 2 e Controparte_2
3 costituzione).
Complessivamente dunque risulta essere stato già erogato al l'importo di euro Pt_1
885.212,22 (605.768,13 + 279.444,09), somma maggiore rispetto a quella che risulta accertata come dovuta in adesione al principio di diritto stabilito dalla sentenza di rinvio come sopra indicato.
Dalla somma già corrisposta al va detratta la somma accertata Parte_1
secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte pari ad euro 791.055,84 e, in accoglimento della domanda restitutoria formulata dai convenuti, il Parte_1
va condannato al pagamento del complessivo importo di euro 94.156,37 (885.212,22-
791.055,84 ) in favore dei convenuti, in solido tra loro. Quanto alla decorrenza Parte_2
degli interessi, gli stessi andranno corrisposti dal giorno del pagamento poiché, come rilevato dalla suprema Corte come “In tema di decorrenza degli interessi legali, poiché
l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti ex pag. 13/14 art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda” (cfr. Cass.civ. n. 24475/2019). Sulla somma dovuta non va riconosciuta la rivalutazione monetaria in assenza di specifiche allegazioni sul punto.
Spese
La novità della questione decisa, a fronte del contrasto giurisprudenziale, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente e dei precedenti gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio all'esito della sentenza n. 18705/23, depositata il 03/07/2023, della Suprema Corte di Cassazione:
1) accerta e dichiara che i “minori introiti” del comune di , previsti dall'art.64 della Pt_1
legge 23.12.2000 n.388 e dal d.m.
1.7.1992 n.197, da compensare con il trasferimento erariale, per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-2010), ammontano ad euro
791.055,84;
2) condanna il a pagare al e al Parte_1 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, la somma di euro 94.156,37, oltre Controparte_1
interessi legali dai singoli pagamenti al saldo;
3) compensa integralmente le spese di lite del presente e dei precedenti gradi di giudizio.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024
IL PRESIDENTE dott. Enrico Schiavon
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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