Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 30/03/2026, n. 5887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5887 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05887/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14345/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14345 del 2025, proposto da
Fattoria del Campo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, 22;
contro
Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Sesselego, Federica Angeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del silenzio-inadempimento del Comune di Aprilia in merito all'invio del rapporto ambientale secondo i contenuti di cui all'allegato VI del D.Lgs nr. 156/2006 e la Sintesi non tecnica richiesti dalla Regione Lazio nell'ambito della procedura di Vas attivata in seguito all'approvazione del Print presentato dall'istante avente ad oggetto: “Nuovo Insediamento Residenziale Campo di Carne, Ambito Polo Stazione Ferroviaria in variante al PRG Doc. nr. 45 del 26 ottobre 2017 del Comune di Aprilia (LT)”.
E PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEGLI OBBLIGHI del Comune di Aprilia a provvedere a tutto quanto sopra;
E PER LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA che, nell'ipotesi di perdurante inerzia dell'amministrazione comunale oltre il termine assegnatle, provvederà all'adozione dei provvedimenti e/o dei comportamenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aprilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. DA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente agisce in giudizio al fine di vedere accertato l’obbligo a provvedere e l’attuale il silenzio-inadempimento del Comune di Aprilia in merito all'invio del rapporto ambientale secondo i contenuti di cui all'allegato VI del D.Lgs nr. 156/2006 e la Sintesi non tecnica, richiesti dalla Regione Lazio nell'ambito della procedura di V.A.S. attivata in seguito all'approvazione del PRINT presentato dall'istante avente ad oggetto: “ Nuovo Insediamento Residenziale Campo di Carne, Ambito Polo Stazione Ferroviaria in variante al PRG Doc. nr. 45 del 26 ottobre 2017 del Comune di Aprilia (LT) ”.
2. Si è costituito il comune di Aprilia, chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che l’onere di redazione del Rapporto in questione incombe in capo alla Società in qualità di proponente e non in capo al Comune.
3. All’esito della camera di consiglio del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente deve essere rilevata la tardività dell’eccezione preliminare circa la competenza territoriale della Sezione distaccata di Latina, sollevata dalla resistente per la prima volta il 10/1/26 in violazione dell’art. 47 c.p.a.
5. Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
6. E’ appena il caso di premettere che i presupposti per l’accoglimento della domanda avverso il silenzio sono l’esistenza di un obbligo a provvedere in capo all’amministrazione convenuta e il decorso dei termini a provvedere.
Nel caso di specie non sussiste l’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione, in base alla disciplina vigente, come meglio specificato in seguito.
Pare infatti meritevole di condivisione la ricostruzione sistematica avanzata dalla resistente, secondo la quale nel caso di specie l’onere di redazione del rapporto ambientale grava in capo alla società in quanto soggetto proponente.
7. Induce a tale considerazione il quadro normativo di riferimento.
Ed invero, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. p), q) e r) del d.lgs. 152/06, deve intendersi:
“p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio;
q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto”;
Ai sensi dell’art. 13 (rubricato “Redazione del rapporto ambientale”) del d.lgs. 152/06, la redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all’autorità procedente:
“1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri, dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. L’autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua e seleziona i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed all'autorità procedente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente comunicato dall’autorità competente, si conclude entro quarantacinque giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione” (…);
8. Tale disposizione, nell’individuare al comma 3 la competenza alternativa del proponente o dell’autorità procedente, non chiarisce espressamente il criterio di allocazione dell’onere di redazione dell’atto.
9. In via ermeneutica si può senz’altro dedurre che:
- l’onere incomba sull’ente pubblico (autorità procedente) laddove la pianificazione sia ad iniziativa pubblica e non vi sia alcun proponente privato;
- viceversa, in presenza di iniziativa pianificatoria privata, l’onere deve ritenersi incombente sul privato che propone la pianificazione.
10. L’interpretazione proposta dal ricorrente, che pone sempre in capo all’autorità procedente l’onere di redazione del rapporto anche laddove la proposta pianificatoria derivi dal privato si scontra con due argomenti che inducono ad addivenire ad una decisione di segno contrario.
10.1. Il primo argomento è di carattere logico-giuridico, ed impone che al testo di legge debba sempre assegnarsi un senso “ ut res magis valeat quam pereat, ”. Nel caso di specie, la previsione dell’onere alternativamente in capo al proponente o all’ente procedente perderebbe di senso se si accogliesse la proposta interpretativa del ricorrente, perché l’onere spetterebbe sempre in capo all’ente procedente. Essendo inammissibile una interpretazione che priva di senso anche solo una parte della norma, deve propendersi per l’interpretazione di segno contrario.
10.2. Il secondo argomento è di carattere sistematico. Il rapporto è espressamente definito dall’art. 13 c. 3 come “parte integrante del piano”. La compenetrazione del rapporto col piano emerge altresì, in concreto dal contenuto del rapporto come previsto dal legislatore. In base all’Allegato VI –“ Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'articolo 13 ” esso deve, tra le altre cose, contenere “ a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi ”. Il che mal si concilierebbe con l’allocazione dell’onere di redazione dello stesso in capo ad un soggetto diverso da quello dal quale promana la proposta pianificatrice.
11. Né può la Regione Lazio, in assenza di una base normativa, allocare diversamente tale ripartizione stabilita per legge.
12. Ne deriva l’infondatezza della pretesa del ricorrente.
13. Le spese possono essere compensate attesa la novità e la complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RZ, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
DA CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA CA | RA RZ |
IL SEGRETARIO