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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/07/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 1585/2024 promossa da
, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Alessandro Palmerini Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Controparte_1
Genova piazza della Vittoria, 6/R presso l'avv. Lilia Bonicioli che lo rappresenta e difende come da procura generale notarile alle liti in atti
CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 cpc, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare e CP_1
“dichiarare il diritto del sig. a percepire il Reddito di Cittadinanza ex art. 1 D.L. 4/2019 e Pt_1 conseguentemente condannare l' al ripristino della prestazione con pagamento dei ratei CP_1 maturati e maturandi, oltre interessi di legge dalla data della domanda fino al saldo. Piaccia conseguentemente al Tribunale, annullare il provvedimento di indebito prot. n. 240068 del 26.2.2024 (doc.12), condannando l'Istituto alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse e/o trattenute a tale titolo. “.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso, in quanto infondato CP_1 in fatto e in diritto.
Il ricorso è fondato.
Dispone l'art. 2 della legge n. 26/2019, istitutiva del reddito di cittadinanza:
“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”.
Parte ricorrente ha assolto all'onere di allegazione (v. punto 8 del ricorso) e di prova dell'insieme dei requisiti di legge necessari ai fini della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, emergendo dalla copiosa documentazione prodotta dal ricorrente (in parte allegata al ricorso, in parte acquisita in corso di causa) sia la sussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia del richiedente (in particolare cfr. doc.2 ric., dal quale emerge che il ha frequentato continuativamente, dal Pt_1 2011, la Comunità di Sant'Egidio), sul cui difetto era motivata la revoca del beneficio da parte dell' e in ordine al quale si rileva come che la residenza effettiva debba in ogni caso prevalere CP_1 su quella anagrafica, la quale ha solo una natura presuntiva e può essere oggetto di prova contraria da parte del soggetto interessato a fare valere un luogo di effettiva residenza difforme da quella anagrafica o, come nel caso che ci occupa, a rivendicare la propria abituale dimora in Italia e, più precisamente, nel Comune di Genova, anche in parziale assenza di una corrispondente risultanza anagrafica), sia di quelli reddituali e patrimoniali, compreso quello dell'assenza di titolarità di immobili all'estero, essendo davvero inverosimile che il ricorrente possegga immobili all'estero continuando a vivere da decenni in condizioni di assoluta indigenza (oltre di precaria salute).
Le domande attoree devono pertanto essere accolte.
Le spese di lite vengono compensate in misura di un mezzo tra le parti, tenuto conto della oggettiva impossibilità per l' di aver contezza, attraverso i propri archivi, della situazione patrimoniale CP_1 del ricorrente. Il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, dichiara il diritto del sig. a percepire il Reddito di Cittadinanza ex art. 1 D.L. 4/2019 e Pt_1 conseguentemente condannare l' al ripristino della prestazione con pagamento dei ratei maturati CP_1
e maturandi, oltre interessi di legge dalla data della domanda fino al saldo;
Condanna l' a restituire al ricorrente quanto eventualmente nelle more indebitamente CP_1 trattenuto a tale titolo, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della trattenuta sino all'effettivo soddisfo.
Compensa tra le parti le spese di lite in misura di un mezzo.
Condanna l' a rifondere al ricorrente la residua frazione di spese che liquida in euro 1.600,00 CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 29/7/2025
Il Giudice
Margherita Bossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 1585/2024 promossa da
, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Alessandro Palmerini Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Controparte_1
Genova piazza della Vittoria, 6/R presso l'avv. Lilia Bonicioli che lo rappresenta e difende come da procura generale notarile alle liti in atti
CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 cpc, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare e CP_1
“dichiarare il diritto del sig. a percepire il Reddito di Cittadinanza ex art. 1 D.L. 4/2019 e Pt_1 conseguentemente condannare l' al ripristino della prestazione con pagamento dei ratei CP_1 maturati e maturandi, oltre interessi di legge dalla data della domanda fino al saldo. Piaccia conseguentemente al Tribunale, annullare il provvedimento di indebito prot. n. 240068 del 26.2.2024 (doc.12), condannando l'Istituto alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse e/o trattenute a tale titolo. “.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso, in quanto infondato CP_1 in fatto e in diritto.
Il ricorso è fondato.
Dispone l'art. 2 della legge n. 26/2019, istitutiva del reddito di cittadinanza:
“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”.
Parte ricorrente ha assolto all'onere di allegazione (v. punto 8 del ricorso) e di prova dell'insieme dei requisiti di legge necessari ai fini della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, emergendo dalla copiosa documentazione prodotta dal ricorrente (in parte allegata al ricorso, in parte acquisita in corso di causa) sia la sussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia del richiedente (in particolare cfr. doc.2 ric., dal quale emerge che il ha frequentato continuativamente, dal Pt_1 2011, la Comunità di Sant'Egidio), sul cui difetto era motivata la revoca del beneficio da parte dell' e in ordine al quale si rileva come che la residenza effettiva debba in ogni caso prevalere CP_1 su quella anagrafica, la quale ha solo una natura presuntiva e può essere oggetto di prova contraria da parte del soggetto interessato a fare valere un luogo di effettiva residenza difforme da quella anagrafica o, come nel caso che ci occupa, a rivendicare la propria abituale dimora in Italia e, più precisamente, nel Comune di Genova, anche in parziale assenza di una corrispondente risultanza anagrafica), sia di quelli reddituali e patrimoniali, compreso quello dell'assenza di titolarità di immobili all'estero, essendo davvero inverosimile che il ricorrente possegga immobili all'estero continuando a vivere da decenni in condizioni di assoluta indigenza (oltre di precaria salute).
Le domande attoree devono pertanto essere accolte.
Le spese di lite vengono compensate in misura di un mezzo tra le parti, tenuto conto della oggettiva impossibilità per l' di aver contezza, attraverso i propri archivi, della situazione patrimoniale CP_1 del ricorrente. Il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, dichiara il diritto del sig. a percepire il Reddito di Cittadinanza ex art. 1 D.L. 4/2019 e Pt_1 conseguentemente condannare l' al ripristino della prestazione con pagamento dei ratei maturati CP_1
e maturandi, oltre interessi di legge dalla data della domanda fino al saldo;
Condanna l' a restituire al ricorrente quanto eventualmente nelle more indebitamente CP_1 trattenuto a tale titolo, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della trattenuta sino all'effettivo soddisfo.
Compensa tra le parti le spese di lite in misura di un mezzo.
Condanna l' a rifondere al ricorrente la residua frazione di spese che liquida in euro 1.600,00 CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 29/7/2025
Il Giudice
Margherita Bossi