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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/06/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 489/2023 V.G.
Il Tribunale collegiale, composto dai Sigg.ri Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di modifica delle condizioni di divorzio, promossa da
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Angelo C.F._1
Bruno, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
contro
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti e che nulla ha opposto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/3/2023, e successivamente notificato, Parte_1
, a modifica delle condizioni statuite nella sentenza di divorzio n.
[...]
448/2007, del Tribunale di Ragusa, intervenuta tra lo stesso e , Controparte_1 chiedeva la revoca dell'assegno divorzile di €. 300,00 mensili, previsto in favore di quest'ultima, deducendo il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
In particolare, esponeva il ricorrente che non lavorava più, e percepiva solamente la pensione di €. 613,00 al mese. In particolare riferiva che non esercitava più l'attività di imprenditore agricolo, poiché gli immobili dell'azienda (siti in Ragusa nella c. da
Randello, identificati al Catasto al foglio 180, p. 2478, 2479/1 e 2479/2) erano stati venduti all'asta nell'ambito della procedura esecutiva n. 167/1996 R. Es. del
Tribunale di Ragusa, sebbene per un periodo erano stati concessi in affitto a terzi, ripartendo al 50% i relativi proventi tra le parti, in quanto comproprietarie. La cooperativa Santa Rosalia, di cui era socio, e che nella sentenza di divorzio era stata ritenuta produttiva di cospicui redditi, aveva di fatto cessato l'attività, non presentando più dichiarazioni reddituali, e risultando formalmente attiva solo per mancanza delle risorse economiche necessarie per la relativa chiusura. Il ricorrente inoltre avrebbe dovuto sostenere il costo per un'abitazione, dovendo rilasciare la casa nella quale era residente, in quanto oggetto della vendita all'asta. Le parti congiuntamente avevano avviato la procedura giudiziale per la liquidazione del patrimonio, pendente al n. 6/2021, innanzi al Tribunale di Ragusa. , Controparte_1
dal canto suo, godeva di una situazione economica migliore del ricorrente, atteso che, nel frattempo, era divenuta titolare di pensione sociale, oltre ad essere proprietaria di vari beni immobili a Novara di Sicilia (ME), ed usufruttuaria della casa di Ragusa in via Psaumida n. 19, ove risiedeva.
La resistente, , non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare Controparte_1
notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Disposta l'audizione delle parti, e acquisite dall' di Ragusa le informative in CP_2
ordine alla “percezione dell'indennità pensionistica da parte di e Parte_1 di , con specificazione dell'importo eventualmente percepito e del Controparte_1
periodo a far data da quale il trattamento pensionistico sarebbe stato erogato”, la resistente non compariva all'udienza del 21/10/2024, e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Ciò posto in fatto, quanto alla domanda del ricorrente, occorre tener conto che la
Suprema Corte ha chiarito che “la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale – reddituale accertata” (Cass. 787/2017, confermata da Cass. 11177/2019).
Dalla documentazione trasmessa da parte dell' è emerso che CP_2 _1
è titolare di pensione di vecchiaia dal luglio 2009, con un trattamento
[...]
pensionistico al netto delle trattenute di €. 735,71 al mese, alla stessa stregua del ricorrente, al quale viene erogata, dall'aprile del 2014, la pensione di vecchiaia, che, al netto delle trattenute, ammonta ad €. 846,52 mensili. , in corso di causa, ha documentato di essere tenuto, in forza Parte_1
della sentenza di separazione n. 1318/2017 del Tribunale di Ragusa, a versare ad
(con la quale aveva contratto matrimonio successivamente al Parte_2
divorzio con la resistente) la somma mensile di €. 650,00, (€ 400,00 per la stessa ed €. 250,00 per la figlia , nata da quest'ultimo matrimonio), oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie per la figlia.
Ha comprovato altresì la pendenza innanzi al Tribunale di Ragusa del procedimento per la liquidazione del patrimonio, avviato con ricorso depositato congiuntamente da entrambe le parti il 29/10/2021, in ragione della dedotta situazione di sovraindebitamento e della pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. 167/1996, nonché l'aggiudicazione, nella procedura esecutiva suddetta, del lotto unico, costituito dagli immobili sopra indicati, a Parte_3
, a seguito di vendita all'asta del 10/1/2023, per l'importo di €.
[...]
115.000,00.
E' risultata anche la concessione in affitto fino al 30/07/2023 dei suddetti terreni, in comproprietà con la resistente, al canone annuo di €. 10.000,00 (ripartito a metà tra le parti).
, dal canto suo, è risultata titolare degli immobili siti in Ragusa Controparte_1
nella via Psaumida n. 19-21 (di cui è comproprietaria insieme alle figlie, nate dal matrimonio tra le parti in causa), nonché degli immobili nel Comune di Ragusa in contrada Randello (in comproprietà con il ricorrente), censiti al foglio 180, part. 2479 (sub 1 e 2) e 2478 (oggetto di procedura esecutiva).
Si rileva, invece, che sono rimaste prive di supporto probatorio sia l'asserita cessazione dell'attività della Cooperativa S. Rosalia che la proprietà in capo alla resistente di altri immobili nel comune di nascita (nel ricorso introduttivo il ricorrente ha affermato che la è “proprietaria di altri beni immobili siti _1
in Novara di Sicilia”). In ordine alle pregresse condizioni reddituali del ricorrente, nell'ambito del giudizio di separazione, conclusosi con la sentenza n. 1318/2017, intervenuta tra e , versata in atti dal ricorrente, quest'ultima Parte_1 Parte_2
aveva dedotto “di avere goduto, in costanza di matrimonio, di un tenore di vita particolarmente elevato, superiore alla media, grazie all'attività lavorativa svolta dal marito nell'azienda agricola di cui – solo formalmente – risultava socio, ricoprendone, invece, a detta della stessa, il ruolo apicale. A sostegno di tale assunto, la ricorrente ha dedotto il possesso di due autovetture, di una casa di abitazione e di una seconda casa di villeggiatura in campagna, nonché l'abitudine di trascorre le vacanze al mare sia in Italia (conducendo in locazione una villa in località Punta Braccetto, nel Comune di S. Croce Camerina) che all'estero in
Tunisia (dove la famiglia conduceva stabilmente in locazione un immobile per
l'attività imprenditoriale svolta anche in quel Paese dal ”). Pt_1
Quanto, poi, all'assegno divorzile di €. 300,00 al mese, nella sentenza n.
448/2007 del Tribunale di Ragusa si legge che tale diritto era stato riconosciuto a in considerazione del fatto che il matrimonio era durato Controparte_1
trent'anni, e la resistente, al momento del divorzio, non aveva “un'occupazione certa dalla quale trarre il necessario per vivere”, per cui era stata ritenuta provata un'“inadeguatezza dei mezzi economici della richiedente”.
La resistente, non costituendosi nel giudizio de quo, non ha fornito degli elementi idonei a provare la sussistenza di uno squilibrio economico tra le parti, tale da giustificare la permanenza dell'assegno divorzile.
Dal quadro istruttorio suindicato è emerso, pertanto, il peggioramento delle condizioni economico-reddituali del ricorrente.
In particolare, come già detto, entrambe le parti risultano titolari di pensione di vecchiaia in misura pressochè paritaria, essendo (di anni 76) Controparte_1
titolare di un trattamento pensionistico di €. 735,71, a far data dal mese di luglio 2009, mentre (di anni 78) gode, dall' aprile 2014, della Parte_1
pensione di €. 846,52 mensili.
Gli immobili, in comproprietà tra le parti, siti in Ragusa nella c.da Randello, utilizzati per l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo da parte del ricorrente, sono stati oggetto di vendita all'asta nell'ambito della procedura esecutiva n. 167/1996, ed aggiudicati a in data 10/1/2023. Parte_3
A carico del ricorrente, inoltre, sussiste l'onere sopravvenuto di contribuire al mantenimento del nucleo familiare dal predetto costituito successivamente alla cessazione del sodalizio matrimoniale con la . _1
La resistente, dal canto suo, risulta comproprietaria, insieme alle figlie CP_3
, e , degli immobili, siti in Ragusa
[...] Parte_3 Controparte_4
nella via Psaumida n. 19-21, per atto pubblico del 13/2/2008 (successivo alla sentenza di divorzio inter-partes).
Alla luce delle considerazioni suespresse la domanda di parte ricorrente va accolta, con conseguente revoca dell'assegno divorzile in favore di _1
.
[...]
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, in ragione della contumacia della resistente, e stante il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
489/2023 V.G., nella contumacia della resistente, Controparte_1
in accoglimento del ricorso proposto da , Parte_1 revoca l'assegno divorzile di €. 300,00 mensili, posto a carico del ricorrente, con la sentenza n. 448/2007 del Tribunale di Ragusa nel proc. 342/2004 R.G., in favore della resistente.
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Ragusa, il 10.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti