Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/06/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3263/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. VILLA DANIELA
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. BARTOLINO MILENA BARBARA C.F._2 e con l'Avv. RAFFAELLA SESSA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo chiedeva che fosse pronunziata la separazione personale dal resistente, Pt_1 esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si costituiva nel presente procedimento il resistente, rassegnando le domande così come indicate in comparsa di costituzione e risposta.
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Motivi della decisione
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, dunque, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni da essi concordate, siccome esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, come di seguito trascritte:
“-I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto.
-La moglie fissa la propria residenza anagrafica a Montescudo-Montecolombo (RN) in Via De Gasperi, n. 11 assieme alle figlie e , al nuovo compagno e alla figlia Per_1 Per_2
nata dall'unione con quest'ultimo in data 02/09/2024; Per_3
-Il marito fissa la propria residenza anagrafica a Rimini (RN) in Via Maceri, n. 2; - Le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
-Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno invece assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
-I genitori intendono - nel pieno rispetto del principio di bigenitorialità e del principio di alternanza - crescere le figlie cercando di trascorrere con loro pari tempo;
pertanto i genitori rimarranno ciascuno con le figlie secondo le seguenti modalità da intendersi indicative:
o Le figlie rimarranno con il padre a fine settimana alterni dalle ore 12.30 del sabato fino al lunedì quando le accompagnerà alle fermate degli autobus scolastici oppure a casa della madre nei periodi in cui non frequentano la scuola;
o Inoltre le figlie rimarranno con il padre due giorni infrasettimanali con pernottamento presso la sua residenza indicativamente il lunedì e il giovedì dalle ore 18.00 (ovvero dal termine degli allenamenti di pattinaggio di ) fino al giorno successivo quando le Per_2 accompagnerà alle fermate degli autobus scolastici oppure a casa della madre nei periodi in cui non frequentano la scuola;
-I genitori concordano sulla necessità per di sottoporsi a sedute di psicoterapia Per_1 da effettuarsi on line su piattaforme già in precedenza utilizzate dalla minore il cui costo sarà sostenuto per intero dalla madre, salvo diverso accordo tra i coniugi;
-Stante il rifiuto espresso in modo netto da di pernottare a casa dei nonni paterni Per_1 e tenuto conto della relazione dei Servizi Sociali, i genitori si impegnano a rispettare la volontà della minore e a non mettere in atto alcuna forzatura a riguardo;
pagina 2 di 5 -Il padre si impegna ad intraprendere in autonomia un percorso psicoterapeutico come indicato nella Relazione dei Servizi Sociali per un sostegno ad una rielaborazione del proprio vissuto personale e ad una rilettura dei legami relazionali trans-generazionali, quale presupposto per migliorare le proprie condotte comportamentali e la funzione regolativa;
-I genitori possono concordare fra loro, in caso di necessità, diversi tempi e modalità di visita, assicurando all'altro, in caso di imprevisti, ovvero, in caso di assenza del genitore nel proprio periodo/orario di competenza di cui alla prassi sopra indicata, un congruo preavviso, di modo che le minori vengano collocate dall'altro genitore o, qualora ciò non fosse possibile, dai parenti stretti, salvo diverso accordo tra i ricorrenti;
-Con riguardo ad ogni festività/ricorrenza i genitori si accorderanno di volta in volta, tenendo conto delle necessità proprie e della volontà delle figlie, rispettando il principio dell'alternanza e in modo che le minori trascorrano metà delle festività con l'uno e metà con l'altro genitore.
-Durante le ferie dal lavoro ciascun genitore ha diritto di trascorre una settimana consecutiva in esclusiva con le figlie. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare l'uno all'altro il luogo e l'indirizzo ove verranno trascorse le vacanze e, se possibile, anche il recapito telefonico del relativo alloggio, nonché a comunicare il periodo in cui intenderanno portare in vacanza le figlie. Il genitore in vacanza con le figlie garantirà all'altro genitore la possibilità di effettuare anche giornalmente brevi telefonate.
-Entrambe i ricorrenti, si impegnano, nel prevalente interesse delle figlie, a tenere in considerazione altresì la loro volontà in merito ai tempi, luoghi e modalità di visita, compatibilmente con quanto stabilito con il presente accordo in ordine alla pari frequentazione dei genitori;
-I genitori si impegnano a mantenere un rapporto di serena comunicazione tra loro e a garantire alle figlie un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di modo che possano ricevere educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi;
-Le relazioni affettive che i genitori intrattengono con altre persone dovranno essere gestite nel rispetto della sensibilità delle figlie e dei ruoli genitoriali di entrambi;
-Il marito si impegna a versare alla moglie a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie e , mensilmente e puntualmente entro il giorno 10 Per_1 Per_2 (dieci) di ogni mese, la somma complessiva di € 500,00 (euro cinquecento,00) pari ad € 250,00 per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dall'annualità successiva al deposito del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT 66 2 U 06230 67930 000030535301;
-Entrambi i genitori sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie relative alle figlie secondo lo schema e le modalità di cui al Protocollo elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna del 09/08/2017 che entrambi i coniugi dichiarano di avere letto e compreso nella sua interezza;
-Le quota parte di spese straordinarie relative alle mensilità di marzo e aprile 2025 a carico di pari a complessivi € 259,00, verrà versata a Controparte_1 Parte_1 che le ha interamente anticipate, entro e non oltre il 05 giugno 2025; -I genitori pagina 3 di 5 concordano che prosegua con l'attività agonistica di pattinaggio fino a quando lo Per_2 vorrà, salvo diverso accordo;
-Alla fine di ogni mese e comunque in tempo utile prima delle singole scadenze, i coniugi si presenteranno reciprocamente un rendiconto dettagliato e documentato delle spese straordinarie di cui sopra che hanno anticipato per l'intero o a cui dovranno entrambi fare fronte. Le somme risultanti dovute, dovranno essere rimborsare all'uno o all'altro coniuge entro il giorno dieci del mese successivo precisando che fatture, ricevute e/o quietanze dovranno essere intestate al figlio, per eventuali detrazioni fiscali nella misura del 50% ciascuno;
-Gli assegni e/o contributi previsti dalla legge a favore dei figli (es. assegno unico) verranno interamente percepiti dalla madre in quanto genitore convivente mentre il marito si impegna a rilasciare alla moglie, a sua semplice richiesta, le autorizzazioni e la documentazione eventualmente necessaria agli uffici competenti al fine di far ottenere l'erogazione degli assegni e/o contributi;
-I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, a qualunque reciproca richiesta di mantenimento;
-I genitori rilasciano sin d'ora reciprocamente l'assenso al rinnovo e al rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per le figlie minori;
-Le parti dichiarano espressamente di rinunciare come rinunciano, ad ogni pretesa, di natura restitutoria o risarcitoria, per atti o fatti comunque riconducibili alla pregressa convivenza e/o vita coniugale;
-Le parti si esonerano reciprocamente del deposito di copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi tre anni nonché dal deposito di documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati;
-I coniugi hanno già provveduto di comune accordo, salvo quanto sopra stabilito, alla divisione di ogni altro bene comune così come delle somme in denaro comuni;
-I coniugi danno atto che le previsioni di cui al presente ricorso hanno trovato applicazione dal mese di ottobre 2024“.
In merito alla domanda di divorzio introdotta tardivamente ed irritualmente solo con la precisazione delle conclusioni congiunte -giunte all'esito di trattative tra le parti- questa viene dichiarata inammissibile atteso che ai sensi di legge, questa avrebbe potuto esser formulata solo nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale di , nata a [...]_1 il 21/12/1989, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 avendo gli stessi contratto matrimonio in MONTE COLOMBO in data 01/08/2009, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune di Monte Scudo – Monte Colombo (RN) anno 2009, n. 3, parte 1, ufficio 3 - alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 4 di 5 2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di MONTE SCUDO – MONTE COLOMBO l'annotazione prevista dall'art. 69 lett. D) D.P.R. n. 396 del
3/11/2000
3) Dichiara inammissibile la domanda di divorzio
4) Spese compensate.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
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