Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/04/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 20.3.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3844/2022 del ruolo generale affari contenziosi, cui è riunito il procedimento nr. 3864/2022 R.g.
T R A
e , rappresentate e difese, in virtù di procure in atti, Parte_1 Parte_2 dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in
Castellammare di Stabia, via Amato n. 7; RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona dei rispettivi l.r.p.t.,
[...] rappresentati e difesi- nel solo giudizio rg n 3844/2022 -ex art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente dott.
Vincenzo Romano, ed elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTI NEL GIUDIZIO RG N.3844/2022
CONVENUTI CONTUMACI NEL GIUDIZIO RG N. 3864/2022
CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO RG N. 3844/2022
PER PARTE RICORRENTE:
1. previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. condannare le
Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art.
1
in via preliminare in rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell;
in via preliminare in rito, riunire il Controparte_1 presente giudizio a quello recante n. R.G. 3864/22 pendente dinanzi al Tribunale di Nola, sezione lavoro,
Giudice Dott.ssa Naldi;
nel merito, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto;
Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c
CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO RG N. 3864/2022
PER PARTE RICORRENTE : Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le
Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati rispettivamente in data 19.07.2022 (rg n.3844/22) ed in data 20.7.2022( 3864/2022)- poi riuniti per parziale connessione soggettiva ed identità di questioni- le ricorrenti in epigrafe - premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, in qualità di docenti a tempo determinato, riferivano di non aver usufruito, Controparte_1 nonostante avessero svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad € 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 comma 121 L. n.
107/2015, in combinato disposto con i DPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo.
In particolare deduceva di aver lavorato in qualità di docente di scuola Parte_1 secondaria di II grado, in virtù di un contratto a tempo determinato, nell'anno scolastico
2021/2022 dal 9.12.2021 al 30.6.2022, presso l'Istituto ITI E. Majorana di Somma Vesuviana.
La ricorrente deduceva di aver prestato servizio: per l'Anno Scolastico Parte_2
2017/2018 dal 24/01/2018 al 30/06/2018 presso l' ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GENNARELLO - OTTAVIANO” DI OTTAVIANO;
per l'Anno Scolastico 2018/2019 dal
08/10/2018 al 30/06/2019 – presso l' ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GENNARELLO - OTTAVIANO” DI OTTAVIANO;
per l'Anno Scolastico 2019/2020 dal 17/09/2019 al
2 30/06/2020 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GENNARELLO - OTTAVIANO” DI OTTAVIANO;
per l'Anno Scolastico 2021/2022 dal 21/10/2021 al 31/08/2022 presso l'
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GENNARELLO - OTTAVIANO” DI OTTAVIANO.
Le ricorrenti lamentavano che tale limitazione normativa si poneva in contrasto il contrasto dell'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva
1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del Ccnl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3, 11, 35, 97 e 117 Cost.
Tanto premesso, convenivano il (d'ora in poi e Controparte_2 CP_3
l' innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, per CP_4
l'accoglimento delle suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' Amministrazione convenuta si costituiva tempestivamente unicamente nel giudizio RG n 3844/2022 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore Giudice Amministrativo, il difetto di legittimazione passiva Cont dell' e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso (v.si notifica a mezzo pec agli atti del fasc.tel)., le amministrazioni convenute non si costituivano nel giudizio rg n. 3864/2022, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025 il solo difensore di parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nei rispettivi fascicoli telematici. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, disposta la riunione dei giudizi-stante la connessione parzialmente soggettiva e l'identità di questioni-, sulla scorta degli atti di causa, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal CP_1 resistente in relazione al giudizio rg n. 3844/2022.
In conformità agli insegnamenti della Suprema Corte, occorre applicare il criterio del petitum sostanziale che, va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multiis Cass. Civ. Sez.
Un., 19.4.2022, n.12441). Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche sub-primaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto
3 generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò posto, nel caso di specie, la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1, comma 121, Legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Nel merito, le domande sono fondate nei limiti di seguito illustrati.
Si osserva, preliminarmente, che la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo. Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_5
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Tanto precisato, va rilevato che sulla fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., promosso con ordinanza del
Tribunale di Taranto (Cass. civ., 27.10.2023 n. 29961).
In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
4 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.».
Queste, in sintesi, le considerazioni svolte dalla Suprema Corte:
- la norma, destinata ai soli insegnanti di ruolo, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (v. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, c 450/2);
- la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua consente di fare altresì riferimento alle supplenze annuali volte a coprire cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto;
art. 4, co. 1 della L. 124/1999), nonché alle supplenze temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della
L. 124/1999); ciò in quanto nel primo caso il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, mentre nel secondo la relazione tra supplenze e didattica annua è comunque chiaramente enunciata;
5 - restano escluse dal ragionamento della Corte le ipotesi delle ccdd. “supplenze brevi”, il cui esame non è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall'ordinanza del Tribunale di Taranto;
- l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999); il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
- la pur complessa struttura dell'operazione - la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi;
tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) CP_1 provvede per esso alla liquidazione - non porta a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
- ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
- la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
- se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla
Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico;
in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
- la tutela va individuata in base alla situazione esistente al momento della pronuncia giudiziale
(si pensi al caso del docente di ruolo, con diritto dunque all'adempimento in forma specifica, che si trovi fuoriuscito dai ruoli al tempo della definizione del giudizio;
in questo caso andrà valutata, ove proposta in via subordinata, la domanda risarcitoria);
- in ogni caso il risarcimento richiesto in forma specifica comprende ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552);
6 - in caso di azione risarcitoria, il pregiudizio (insieme di possibili esborsi - spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi -, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità) va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio;
- la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione;
diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n.
10219);
- la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità;
- se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Dalla lettura delle sue risposte coordinate ermeneutiche emerge che nella citata pronuncia il
Giudice di Legittimità non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando «che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con
7 richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe».
Il riconoscimento del beneficio alle supplenze annuali e a quelle fino al termine delle attività didattiche trova il fondamento nella piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale: «In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento». Quanto agli “spezzoni di orari”, c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione. Ebbene in via generale possono considerarsi senz'altro “equiparabili” gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che «La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…», senza operare alcuna decurtazione del beneficio. Ad avviso del giudicante, pertanto, non possono viceversa ritenersi “equiparabili” ai docenti a tempo indeterminato le condizioni dei docenti non di ruolo che abbiano avuto un contratto a tempo determinato per un orario (“spezzone orario”) inferiore al 50% dell'orario di cattedra.
In definitiva, per salvaguardare il principio di non discriminazione deve ancorarsi il beneficio a favore del docente precario ad un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento in disamina (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali.
Ciò posto, e venendo al caso di specie, si osserva che la ricorrente ha Parte_1 documentato di avere stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con il
[...]
; trattasi, in particolare, di una supplenza per un periodo complessivo superiore a Controparte_1
180 giorni su organico di fatto (al 30 giugno) per l'anno scolastico 2021/2022.
Nel dettaglio, si rinviene: 1) un contratto stipulato per l'a.s. 2021/2022 per l'insegnamento di
Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche (A040) in Scuola Secondaria di II grado dal 9.12.2021 al 30.06.2022 per 12 ore settimanali.
Si rileva, inoltre, che la parte è attualmente interna al sistema educativo scolastico, essendo stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del a decorrere dal Controparte_1
01.09.2024, come comprovato dalla documentazione prodotta (v.si contratto allegato alle note di trattazione scritta), sicché risulta integrato il requisito della permanenza del docente nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
8 Coerentemente alle suesposte coordinate ermeneutiche, la domanda di va Parte_1 accolta, con condanna del all'attribuzione della Carta Docente in suo favore, secondo CP_1 il sistema che la caratterizza e per il corrispondente valore, per l'anno scolastico 2021/2022, oltre accessori come per legge.
Quanto alla ricorrente si osserva che la stessa ha documentato di avere stipulato Parte_2 diversi contratti di lavoro a tempo determinato con il . Controparte_1
Nel dettaglio, si rinviene: 1) un contratto stipulato per l'a.s. 2017/2018 per l'insegnamento su sostegno psico-fisico in Scuola dell' Infanzia dal 24.01.2018 al 30.06.2018 per 22 ore settimanali;
2) un contratto stipulato per l'a.s. 2018/2019 per l'insegnamento su sostegno psico-fisico in
Scuola dell'Infanzia dal 8.10.2018 al 30.06.2019 per 25 ore settimanali;
3) un contratto per l'a.s. 2019/2020 per l'insegnamento su sostegno psico-fisico in Scuola Primaria dal 17.09.2019 al
02.10.2019 per 24 ore settimanali, seguito da un contratto che va dal 03.10.2019 al 03.11.2019 per
24 ore settimanali, seguito da un ulteriore contratto dal 04.11.2019 al 30.06.2020 per 12 ore settimanali;
4) per per l'a.s. 2021/2022 si rinviene un contratto per l'insegnamento su sostegno psico-fisico in Scuola Primaria dal 21.10.2021 al 31.08.2022 per 24 ore settimanali. Ebbene, per ciò che concerne esclusivamente l'anno scolastico 2017/2018, posto che la supplenza risulta complessivamente inferiore ai 180 gg. è evidente che non sono integrati i requisiti richiesti per l'equiparabilità del docente a termine a quello di ruolo, perché trattasi di supplenza breve per un periodo (complessivo) inferiore a 180 giorni, per cui ,alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda in relazione a tale annualità si rivela infondata e va rigettata.
Si rileva, inoltre, che la parte è ancora interna al sistema educativo scolastico, come dimostrato dal contratto per l'a.s. 2024/2025 depositato in data 06.03.2025 unitamente alla note di trattazione scritta per l'udienza del 20.3.25, sicché risulta integrato il requisito della permanenza del docente nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
Coerentemente alle suesposte coordinate ermeneutiche, la domanda va parzialmente accolta, per quanto di ragione, con condanna del all'attribuzione della Carta Docente, in favore CP_1 della ricorrente , secondo il sistema che la caratterizza e per il corrispondente valore, Parte_2 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022 , oltre accessori come per legge.
In ragione della novità della questione affrontata e del dibattito sorto in seno alla giurisprudenza di merito, risoltosi con l'intervento nomofilattico della Suprema Corte ex art. 363 bis c.p.c. successivamente all'instaurazione del giudizio, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona della dr.ssa Filomena Naldi, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso proposto da , condanna il Parte_1 CP_1 all'attribuzione, in favore della stessa, della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per l'anno scolastico 2021/2022, con interessi o
9 rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, L. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione;
2. In parziale accoglimento della domanda proposta da condanna il Parte_2
all'attribuzione, in suo favore, della Carta Docente, secondo il sistema proprio di CP_1 essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2021/2022, con interessi o rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, L. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione;
3. Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi Nola, 14.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Filomena Naldi
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